CA
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2024, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 3501/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 12.3.2024.
TRA
(CF. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te dom.ti in Roma alla Via Polibio 15 c/o lo studio C.F._2 dell'Avv.to Giuseppe Lepore che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello. - APPELLANTI –
E
, iscrizione al al n. , con sede in Controparte_1 Organizzazione_1 P.IVA_1
Londra (Regno Unito), 1 (E14HP), in persona del procuratore speciale Avv.to Org_2
Gabriele Galeano, in forza di procura notarile rilasciata nel Regno Unito in data 14 marzo 2019
e apostillata in pari data dal notaio , nonché depositata presso il Dott. Persona_1
, notaio in Milano, in data 25 marzo 2019, Repertorio n. 7199, Raccolta n. Persona_2
3795, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti
Alessandro Villani e Manuela Caccialanza, tutti del Foro di Milano e dall'Avv.to Giovanni
Damiani del Foro di Roma, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via
Taurianova n. 101.
- APPELLATA –
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1514/19 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte della parte costituita.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 1514/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande pag. 2/13 dai medesimi proposte nei confronti della nei cui confronti avevano così Controparte_1 concluso:
“- accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivo e moratorio stante l'applicazione di un tasso d'interesse complessivo superiore al tasso di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 644, primo e terzo comma, c.p. e dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi moratori di mutuo e della penale per l'anticipata estinzione del mutuo, stante
l'applicazione di un tasso superiore a quello di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 644 e del secondo comma dell'art.
1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- in subordine, accertata e rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio per i motivi anzidetti, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori
e condannare la convenuta a restituire tutte le somme percepite a tal titolo;
CP_2
- accertare e rilevare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative ad interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi, o lo siano in modo non corretti, nel TAEG indicato in contratto e, per l'effetto, applicare al finanziamento ex art. 117 TUB il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto, compensando l'importo in tal modo ottenuto con l'eventuale credito della e salva CP_2
restituzione della residua parte al mutuatario
- accertare e rilevare l'abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13, e comunque la vessatorietà ex art. 33 del Codice del Consumo, della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio e di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l'ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e, per
l'effetto, dichiarare la nullità di tali clausole ovvero disapplicarle, senza assumere altra determinazione ovvero, in subordine, riducendo congruamente l'entità del tasso moratorio
e degli oneri dovuti in tali casi;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli artt. 7 e 7bis del contratto di mutuo stante l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del loro oggetto, nonché la scarsa
pag. 3/13 chiarezza e trasparenza delle stesse e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 sexies, comma 1 del TUB e dell'art. 1277, comma 1, c.c., statuire che in caso di anticipata estinzione del finanziamento la è tenuta ad effettuare il computo del capitale CP_2
residuo da restituire ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare delle quote capitale già restituite, quest'ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza procedere ad alcuna conversione;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula per illiceità della causa ex art.
1322 nonché per tutti gli altri profili indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
- accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione al Libor stante la manipolazione di tale parametro da parte di e, per CP_1
l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117 del TUB;
- accertare, in tutte le ipotesi di cui sopra, l'entità delle somme versate dai mutuatari a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la convenuta a restituire tali somme agli attori, salva la loro CP_2
totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla a fronte CP_2
dell'obbligazione restitutoria assunta dai mutuatari stessi”.
A sostegno dell'articolato gravame gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
- Error in iudicando, erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge.
Omissione. Mancata applicazione degli artt. 1 L. 24/2011; 2 L. 108/96; 644 c.p.;
1815 c.c. . Usurarietà del tasso di interesse di mora. Nullità della clausola determinativa degli interessi, con particolare riguardo al tasso di mora. Gratuità del finanziamento. Ripetizione dell'indebito. Acquisizione al capitale delle somme pagate in eccesso a titolo di interessi contra legem.
pag. 4/13 - Error in iudicando e omessa pronuncia. Erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge. Omissione. Inammissibilità dell'applicabilità della mora sulla rata di mutuo. Usura. Anatocismo.
- Error in iudicando e omessa pronuncia in ordine alla contestazione di nullità dei contratti per indeterminatezza del TAEG/ISC. Anatocismo e violazione delle norme di cui agli artt. 1283, 1284, 1322, 1346, 1418, 1419 c.c e dell'art. 9 L.
192/1998.
- Error in iudicando. Sulla questione della nullità della clausola relativa alla estinzione anticipata del finanziamento. Pronuncia dell' . Nullità anche Org_3
delle clausole determinative dell'interesse di ammortamento.
- Error in iudicando. Erronea valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla questione del derivato implicito sotteso alle pattuizioni del finanziamento.
- Violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
- Error in iudicando. Legittimità della richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Sulla base dei detti numerosi motivi, hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivo e moratorio stante l'applicazione di un tasso d'interesse complessivo superiore al tasso di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 644, primo e terzo comma, c.p. e dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
2. accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi moratori di mutuo e della penale per l'anticipata estinzione del mutuo, stante l'applicazione di un tasso superiore a quello di soglia vigente all'epoca della pattuizione, e per l'effetto ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 644 e del secondo comma dell'art. 1815 c.c. dichiarare la gratuità del finanziamento;
3. in subordine, accertata e rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio per i motivi anzidetti, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori per i motivi anzidetti e condannare la convenuta a restituire tutte le somme percepite a CP_2
tal titolo;
pag. 5/13 4. accertare e rilevare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative agli interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi o lo siano in modi non corretti, nel
TAEG indicato in contratto e per l'effetto applicare al finanziamento ex art. 117 TUB il tasso minimo dei BOT annuali emesso nell'anno antecedente la conclusione del contratto, compensando l'importo in tal modo ottenuto con l'eventuale credito della e salva CP_2
restituzione delle residue parte al mutuatario;
accertare e rilevare l'abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13 e comunque la vessatorietà ex art. 33 del codice del consumo, delle clausole di determinazione del tasso d'interesse moratorio e di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l'ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e per l'effetto dichiarare la nullità di tali clausole ovvero disapplicarle, senza assumere altra determinazione ovvero in subordine riducendo congruamente l'entità del tasso moratorio e degli oneri dovuti in tali casi;
7. accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli articoli 7 e 7bis del contratto di mutuo stante l'indeterminatezza ed indeterminabilità del loro oggetto nonché la scarsa chiarezza e trasparenza delle stesse e per l'effetto in applicazione dell'art. 125 sexies comma 1 del TUB e dell'art. 1277 comma 1 c.c., statuire che in caso di anticipata estinzione del finanziamento la è tenuta ad effettuare il computo del capitale residuo da restituire CP_2
ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza procedere ad alcuna conversione;
7. accertare e rilevare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula per illiceità della causa ex art. 1322 nonché per tutti gli altri profili indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
8. accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli articoli 4 e 4 bis del contratto di mutuo, aventi ad oggetto l'indicazione del tasso di interesse ed il deposito fruttifero, siccome pag. 6/13 Org_ dichiarate nulle dall' , con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse e necessità del ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale/tasso BOT;
9. accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione al Libor stante la manipolazione di tale parametro da parte di e, per CP_1
l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117 del TUB;
accertare, in tutte le ipotesi di cui sopra, l'entità delle somme versate dai mutuatari a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la Banca convenuta a restituire tali somme agli attori, salva la loro totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla a fronte CP_2
dell'obbligazione restitutoria assunta dai mutuatari stessi”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso grave e nel ritenerlo CP_1 preliminarmente inammissibile, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Signori e per tutti i Parte_2 Parte_1
motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori e per tutti i Parte_2 Parte_1 motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1514/2019 emessa dal Tribunale di Roma (Sezione XVII Civile, G.U. Dott. Fausto Basile, R.G. n. 4088/2017) in data 21 gennaio 2019 e pubblicata in data 22 gennaio 2019;
IN OGNI CASO
pag. 7/13 - Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
Alla udienza a trattazione scritta del 12.3.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già previamente concessi come da decreto Presidenziale.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza della usurarietà del tasso applicato e principalmente nella parte in cui non ha ritenuto la assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina sulla usura e, inoltre, ha ritenuto non doversi procedere alla sommatoria di detti interessi con quelli corrispettivi ai fini del calcolo del tasso soglia.
Inoltre, secondo la tesi di parti appellanti, il tasso di mora era pari al 7,648%, a cui andava aggiunto l'onere per l'estinzione anticipata del 2,37% per un totale pari al 10,018%, valore questo al di sopra della soglia usura che, al momento della sottoscrizione del contratto, era pari all'8,865%. Peraltro, non sarebbe da ritenersi applicabile l'aumento della percentuale del
2,1% secondo le istruzioni della e, infine, il Giudice avrebbe dovuto verificare Org_4
come il Taeg/Isc fosse risultato del tutto difforme da quello realmente applicato dalla banca.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
La S.C. ha ormai definitivamente affrontato e risolto la questione della assoggettabilità dell'interesse di mora alla disciplina della usura, così come altrettanto ha fatto con riferimento alla non correttezza del metodo della sommatoria dei due tipi di interesse al fine del tasso soglia unico applicato.
In particolare, le S.S.U.U. hanno affermato che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio (Cass. S.S.U.U. n.
19597/2020).
La medesima Corte, oltre che ribadire anche di recente tale principio, ha anche ulteriormente statuito il principio per cui “la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia pag. 8/13 agli interessi moratori (ed ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. Sez. I^ n. 13144/2023).
Quanto alla sommatoria tra i costi ai fini del calcolo del tasso soglia, anche dell'onere per la estinzione anticipata, ugualmente esso non può rientrare nel calcolo del detto tasso, considerata la mera sua eventualità e tenuto conto del “c.d. principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”; “facendo applicazione di questi principi, ne deriva l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
Dunque, prendendo in esame il solo tasso di mora previsto contrattualmente dalle parti, per stessa ammissione degli appellanti e senza alcuna sommatoria con la commissione di estinzione anticipata, esso non era affatto superiore a quello di legge, restando così superata anche la ulteriore questione della maggiorazione prevista per il TEGM del 2,1% indicata nei DM di rilevazione dei TEGM.
Con il secondo motivo gli appellanti reiterano, nella sostanza, la medesima doglianza di cui al precedente motivo, se non altro con specifico riferimento alla applicazione dell'anatocismo, non risultando la relativa clausola di produzione di tale effetto espressamente prevista contrattualmente e, quindi, approvata.
Ma, al contrario di quanto affermato, le parti hanno espressamente escluso tale effetto anatocistico, laddove hanno convenuto che “in caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta in pendenza del contratto di mutuo, la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere alla banca gli interessi di mora” e che tali interessi saranno calcolati soltanto sulla quota capitale delle rate scadute e che sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
Dunque, alcun effetto anatocistico è stato previsto ma, al contrario, risulta essere stato espressamente escluso dalle parti.
Anche tale motivo va respinto.
pag. 9/13 Con il terzo motivo, viene lamentata la indeterminatezza dell' e soprattutto la non Pt_4 corrispondenza rispetto a quello concretamente applicato.
Ancora una volta è intervenuta di recente la S.C. che, confermando l'orientamento dei Giudici di merito, tra cui questa stessa Corte, ha confermato che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista solo per il caso del credito al Pt_4
consumo nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB prevede che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 comma 1 lett. E), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto del TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue, che l'unico rimedio a disposizione della parte che si sia visto applicare condizioni diverse e più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate è quello risarcitorio e sempre che ne sussistano le condizioni e si fornisca la relativa prova. (Cass. Ord. 14.2.2023 n. 4597).
Peraltro, pur volendo considerare la posizione di consumatori degli odierni appellanti, l'art. 125 bis richiama le ipotesi previste dal precedente art. 122 lett. A ed F) secondo cui restano esclusi dalle dette ipotesi di nullità i finanziamenti di importo superiore ad € 75.000 e quelli garantiti da ipoteca su beni immobili di durata superiore a cinque anni.
Nel caso di specie si verte in un tema di contratto di mutuo per l'importo di € 330.000,00 e della durata ventennale.
Dunque, il motivo va chiaramente respinto.
Con il quarto motivo si censura la sentenza in relazione alla ritenuta legittimità e non vessatorietà delle clausole di indicizzazione emesse unilateralmente dalla banca e senza una preventiva adeguata valutazione dei sottoscrittori, attesa la loro scarsa chiarezza.
Al riguardo, la questione che ha sollevato numerosi contenziosi anche dinanzi a questa
Corte, è stata da ultimo affrontata e risolta sia da questo stesso Ufficio con recentissima sentenza da cui non vi sono motivi per discostarsi ed alle cui puntuali argomentazioni ci si riporta ex art. 118 Disp. Att. C.p.c. (Sent. Corte Appello Roma 1044/24), che dalla S.C.
(Cass. Sez. I^ Ord. n. 3782/2023) la quale ha espressamente affermato che “compete al giudice di merito, salvo il controllo motivazionale, stabilire se le clausole contrattuali in pag. 10/13 discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità, con la precisazione che la motivazione ha da essere rafforzata laddove il giudice di merito dissenta dalle valutazioni compiute in proposti dal Garante per la concorrenza e il mercato («Alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal Garante deve perciò essere attribuito un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole;
tale valutazione, cioè, deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice)»;
automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto («le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile), possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile» (e ancora
Ord. Cass. Sez. I^ 2592/24).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, “pur senza indicare formule matematiche che, peraltro, avrebbero ingenerato maggiore confusione in un contraente consumatore, la clausola in esame indica in sequenza, in termini narrativi, le due operazioni matematiche da effettuare per determinare il capitale da restituire indicizzato”.
Il richiamo al precedente di questa Corte è a valere anche con riferimento al sesto motivo della impugnazione relativo alla ritenuta non sussistenza di un prodotto derivato che si potrebbe definire “implicito”.
Oltre che generica e meramente ripetitiva delle argomentazioni esposte in primo grado, la censura non coglie nel segno nel senso che, come in modo condivisibile ritenuto dal Tribunale,
l'operazione di mutuo indicizzato in esame ha presupposti del tutto diversi dal derivato, essendo le strutture delle due fattispecie del tutto dissimili tra loro difettando nel primo, rispetto al secondo, il requisito della speculazione nell'ambito di uno scambio di flussi finanziari che non esiste, appunto, nella ipotesi di un mutuo indicizzato.
pag. 11/13 Del tutto inconferente è anche il richiamo alla manipolazione del Libor, al fine di sostenere che essa aveva influito sul sinallagma contrattuale. Si tratta all'evidenza di ipotesi del tutto diverse, inerendo la manipolazione richiamata dalla difesa appellante il , ovvero il London CP_3
Offered Rate, ossia il tasso di interesse medio interbancario applicato alle principali Org_5
banche operanti sulla piazza londinese, che nulla ha a che vedere con lo Controparte_4
(ovvero il ) che è semplicemente il tasso medio interbancario al quale un Controparte_5
vasto numero di banche inglesi si concedono prestiti nella valuta elvetica.
L'ultimo motivo relativo alla contestata trasparenza della banca, oltre che inammissibile in quanto introdotta per la prima volta in questo grado, è ugualmente infondato potendosi
Pa richiamare quanto già argomentato in tema di e non essendo stata neanche ben specificata la carenza informativa nei confronti dei clienti da parte della banca.
Il rigetto dei precedenti motivi, non può che portare al respingimento anche dell'ultimo, avendo il Giudice di prime cure correttamente respinto la richiesta di ctu. contabile in quanto, peraltro, finanche meramente esplorativa.
Il gravame, pertanto, va totalmente respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano al medio della fascia di riferimento.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1514/19 del Tribunale di Roma proposto da e , Parte_1 Parte_2 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata CP_1
[...
, delle competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 12.156,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
pag. 12/13 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, lì 12.3.2024
Il
Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de
Courtelary
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 3501/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 12.3.2024.
TRA
(CF. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te dom.ti in Roma alla Via Polibio 15 c/o lo studio C.F._2 dell'Avv.to Giuseppe Lepore che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello. - APPELLANTI –
E
, iscrizione al al n. , con sede in Controparte_1 Organizzazione_1 P.IVA_1
Londra (Regno Unito), 1 (E14HP), in persona del procuratore speciale Avv.to Org_2
Gabriele Galeano, in forza di procura notarile rilasciata nel Regno Unito in data 14 marzo 2019
e apostillata in pari data dal notaio , nonché depositata presso il Dott. Persona_1
, notaio in Milano, in data 25 marzo 2019, Repertorio n. 7199, Raccolta n. Persona_2
3795, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti
Alessandro Villani e Manuela Caccialanza, tutti del Foro di Milano e dall'Avv.to Giovanni
Damiani del Foro di Roma, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via
Taurianova n. 101.
- APPELLATA –
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1514/19 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte della parte costituita.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 1514/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande pag. 2/13 dai medesimi proposte nei confronti della nei cui confronti avevano così Controparte_1 concluso:
“- accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivo e moratorio stante l'applicazione di un tasso d'interesse complessivo superiore al tasso di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 644, primo e terzo comma, c.p. e dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi moratori di mutuo e della penale per l'anticipata estinzione del mutuo, stante
l'applicazione di un tasso superiore a quello di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 644 e del secondo comma dell'art.
1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- in subordine, accertata e rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio per i motivi anzidetti, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori
e condannare la convenuta a restituire tutte le somme percepite a tal titolo;
CP_2
- accertare e rilevare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative ad interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi, o lo siano in modo non corretti, nel TAEG indicato in contratto e, per l'effetto, applicare al finanziamento ex art. 117 TUB il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto, compensando l'importo in tal modo ottenuto con l'eventuale credito della e salva CP_2
restituzione della residua parte al mutuatario
- accertare e rilevare l'abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13, e comunque la vessatorietà ex art. 33 del Codice del Consumo, della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio e di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l'ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e, per
l'effetto, dichiarare la nullità di tali clausole ovvero disapplicarle, senza assumere altra determinazione ovvero, in subordine, riducendo congruamente l'entità del tasso moratorio
e degli oneri dovuti in tali casi;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli artt. 7 e 7bis del contratto di mutuo stante l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del loro oggetto, nonché la scarsa
pag. 3/13 chiarezza e trasparenza delle stesse e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 sexies, comma 1 del TUB e dell'art. 1277, comma 1, c.c., statuire che in caso di anticipata estinzione del finanziamento la è tenuta ad effettuare il computo del capitale CP_2
residuo da restituire ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare delle quote capitale già restituite, quest'ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza procedere ad alcuna conversione;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula per illiceità della causa ex art.
1322 nonché per tutti gli altri profili indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
- accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione al Libor stante la manipolazione di tale parametro da parte di e, per CP_1
l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117 del TUB;
- accertare, in tutte le ipotesi di cui sopra, l'entità delle somme versate dai mutuatari a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la convenuta a restituire tali somme agli attori, salva la loro CP_2
totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla a fronte CP_2
dell'obbligazione restitutoria assunta dai mutuatari stessi”.
A sostegno dell'articolato gravame gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
- Error in iudicando, erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge.
Omissione. Mancata applicazione degli artt. 1 L. 24/2011; 2 L. 108/96; 644 c.p.;
1815 c.c. . Usurarietà del tasso di interesse di mora. Nullità della clausola determinativa degli interessi, con particolare riguardo al tasso di mora. Gratuità del finanziamento. Ripetizione dell'indebito. Acquisizione al capitale delle somme pagate in eccesso a titolo di interessi contra legem.
pag. 4/13 - Error in iudicando e omessa pronuncia. Erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge. Omissione. Inammissibilità dell'applicabilità della mora sulla rata di mutuo. Usura. Anatocismo.
- Error in iudicando e omessa pronuncia in ordine alla contestazione di nullità dei contratti per indeterminatezza del TAEG/ISC. Anatocismo e violazione delle norme di cui agli artt. 1283, 1284, 1322, 1346, 1418, 1419 c.c e dell'art. 9 L.
192/1998.
- Error in iudicando. Sulla questione della nullità della clausola relativa alla estinzione anticipata del finanziamento. Pronuncia dell' . Nullità anche Org_3
delle clausole determinative dell'interesse di ammortamento.
- Error in iudicando. Erronea valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla questione del derivato implicito sotteso alle pattuizioni del finanziamento.
- Violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
- Error in iudicando. Legittimità della richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Sulla base dei detti numerosi motivi, hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivo e moratorio stante l'applicazione di un tasso d'interesse complessivo superiore al tasso di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 644, primo e terzo comma, c.p. e dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
2. accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi moratori di mutuo e della penale per l'anticipata estinzione del mutuo, stante l'applicazione di un tasso superiore a quello di soglia vigente all'epoca della pattuizione, e per l'effetto ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 644 e del secondo comma dell'art. 1815 c.c. dichiarare la gratuità del finanziamento;
3. in subordine, accertata e rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio per i motivi anzidetti, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori per i motivi anzidetti e condannare la convenuta a restituire tutte le somme percepite a CP_2
tal titolo;
pag. 5/13 4. accertare e rilevare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative agli interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi o lo siano in modi non corretti, nel
TAEG indicato in contratto e per l'effetto applicare al finanziamento ex art. 117 TUB il tasso minimo dei BOT annuali emesso nell'anno antecedente la conclusione del contratto, compensando l'importo in tal modo ottenuto con l'eventuale credito della e salva CP_2
restituzione delle residue parte al mutuatario;
accertare e rilevare l'abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13 e comunque la vessatorietà ex art. 33 del codice del consumo, delle clausole di determinazione del tasso d'interesse moratorio e di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l'ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e per l'effetto dichiarare la nullità di tali clausole ovvero disapplicarle, senza assumere altra determinazione ovvero in subordine riducendo congruamente l'entità del tasso moratorio e degli oneri dovuti in tali casi;
7. accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli articoli 7 e 7bis del contratto di mutuo stante l'indeterminatezza ed indeterminabilità del loro oggetto nonché la scarsa chiarezza e trasparenza delle stesse e per l'effetto in applicazione dell'art. 125 sexies comma 1 del TUB e dell'art. 1277 comma 1 c.c., statuire che in caso di anticipata estinzione del finanziamento la è tenuta ad effettuare il computo del capitale residuo da restituire CP_2
ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza procedere ad alcuna conversione;
7. accertare e rilevare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula per illiceità della causa ex art. 1322 nonché per tutti gli altri profili indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
8. accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli articoli 4 e 4 bis del contratto di mutuo, aventi ad oggetto l'indicazione del tasso di interesse ed il deposito fruttifero, siccome pag. 6/13 Org_ dichiarate nulle dall' , con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse e necessità del ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale/tasso BOT;
9. accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione al Libor stante la manipolazione di tale parametro da parte di e, per CP_1
l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117 del TUB;
accertare, in tutte le ipotesi di cui sopra, l'entità delle somme versate dai mutuatari a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la Banca convenuta a restituire tali somme agli attori, salva la loro totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla a fronte CP_2
dell'obbligazione restitutoria assunta dai mutuatari stessi”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso grave e nel ritenerlo CP_1 preliminarmente inammissibile, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Signori e per tutti i Parte_2 Parte_1
motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori e per tutti i Parte_2 Parte_1 motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1514/2019 emessa dal Tribunale di Roma (Sezione XVII Civile, G.U. Dott. Fausto Basile, R.G. n. 4088/2017) in data 21 gennaio 2019 e pubblicata in data 22 gennaio 2019;
IN OGNI CASO
pag. 7/13 - Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
Alla udienza a trattazione scritta del 12.3.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già previamente concessi come da decreto Presidenziale.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza della usurarietà del tasso applicato e principalmente nella parte in cui non ha ritenuto la assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina sulla usura e, inoltre, ha ritenuto non doversi procedere alla sommatoria di detti interessi con quelli corrispettivi ai fini del calcolo del tasso soglia.
Inoltre, secondo la tesi di parti appellanti, il tasso di mora era pari al 7,648%, a cui andava aggiunto l'onere per l'estinzione anticipata del 2,37% per un totale pari al 10,018%, valore questo al di sopra della soglia usura che, al momento della sottoscrizione del contratto, era pari all'8,865%. Peraltro, non sarebbe da ritenersi applicabile l'aumento della percentuale del
2,1% secondo le istruzioni della e, infine, il Giudice avrebbe dovuto verificare Org_4
come il Taeg/Isc fosse risultato del tutto difforme da quello realmente applicato dalla banca.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
La S.C. ha ormai definitivamente affrontato e risolto la questione della assoggettabilità dell'interesse di mora alla disciplina della usura, così come altrettanto ha fatto con riferimento alla non correttezza del metodo della sommatoria dei due tipi di interesse al fine del tasso soglia unico applicato.
In particolare, le S.S.U.U. hanno affermato che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio (Cass. S.S.U.U. n.
19597/2020).
La medesima Corte, oltre che ribadire anche di recente tale principio, ha anche ulteriormente statuito il principio per cui “la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia pag. 8/13 agli interessi moratori (ed ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. Sez. I^ n. 13144/2023).
Quanto alla sommatoria tra i costi ai fini del calcolo del tasso soglia, anche dell'onere per la estinzione anticipata, ugualmente esso non può rientrare nel calcolo del detto tasso, considerata la mera sua eventualità e tenuto conto del “c.d. principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”; “facendo applicazione di questi principi, ne deriva l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
Dunque, prendendo in esame il solo tasso di mora previsto contrattualmente dalle parti, per stessa ammissione degli appellanti e senza alcuna sommatoria con la commissione di estinzione anticipata, esso non era affatto superiore a quello di legge, restando così superata anche la ulteriore questione della maggiorazione prevista per il TEGM del 2,1% indicata nei DM di rilevazione dei TEGM.
Con il secondo motivo gli appellanti reiterano, nella sostanza, la medesima doglianza di cui al precedente motivo, se non altro con specifico riferimento alla applicazione dell'anatocismo, non risultando la relativa clausola di produzione di tale effetto espressamente prevista contrattualmente e, quindi, approvata.
Ma, al contrario di quanto affermato, le parti hanno espressamente escluso tale effetto anatocistico, laddove hanno convenuto che “in caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta in pendenza del contratto di mutuo, la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere alla banca gli interessi di mora” e che tali interessi saranno calcolati soltanto sulla quota capitale delle rate scadute e che sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
Dunque, alcun effetto anatocistico è stato previsto ma, al contrario, risulta essere stato espressamente escluso dalle parti.
Anche tale motivo va respinto.
pag. 9/13 Con il terzo motivo, viene lamentata la indeterminatezza dell' e soprattutto la non Pt_4 corrispondenza rispetto a quello concretamente applicato.
Ancora una volta è intervenuta di recente la S.C. che, confermando l'orientamento dei Giudici di merito, tra cui questa stessa Corte, ha confermato che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista solo per il caso del credito al Pt_4
consumo nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB prevede che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 comma 1 lett. E), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto del TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue, che l'unico rimedio a disposizione della parte che si sia visto applicare condizioni diverse e più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate è quello risarcitorio e sempre che ne sussistano le condizioni e si fornisca la relativa prova. (Cass. Ord. 14.2.2023 n. 4597).
Peraltro, pur volendo considerare la posizione di consumatori degli odierni appellanti, l'art. 125 bis richiama le ipotesi previste dal precedente art. 122 lett. A ed F) secondo cui restano esclusi dalle dette ipotesi di nullità i finanziamenti di importo superiore ad € 75.000 e quelli garantiti da ipoteca su beni immobili di durata superiore a cinque anni.
Nel caso di specie si verte in un tema di contratto di mutuo per l'importo di € 330.000,00 e della durata ventennale.
Dunque, il motivo va chiaramente respinto.
Con il quarto motivo si censura la sentenza in relazione alla ritenuta legittimità e non vessatorietà delle clausole di indicizzazione emesse unilateralmente dalla banca e senza una preventiva adeguata valutazione dei sottoscrittori, attesa la loro scarsa chiarezza.
Al riguardo, la questione che ha sollevato numerosi contenziosi anche dinanzi a questa
Corte, è stata da ultimo affrontata e risolta sia da questo stesso Ufficio con recentissima sentenza da cui non vi sono motivi per discostarsi ed alle cui puntuali argomentazioni ci si riporta ex art. 118 Disp. Att. C.p.c. (Sent. Corte Appello Roma 1044/24), che dalla S.C.
(Cass. Sez. I^ Ord. n. 3782/2023) la quale ha espressamente affermato che “compete al giudice di merito, salvo il controllo motivazionale, stabilire se le clausole contrattuali in pag. 10/13 discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità, con la precisazione che la motivazione ha da essere rafforzata laddove il giudice di merito dissenta dalle valutazioni compiute in proposti dal Garante per la concorrenza e il mercato («Alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal Garante deve perciò essere attribuito un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole;
tale valutazione, cioè, deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice)»;
automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto («le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile), possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile» (e ancora
Ord. Cass. Sez. I^ 2592/24).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, “pur senza indicare formule matematiche che, peraltro, avrebbero ingenerato maggiore confusione in un contraente consumatore, la clausola in esame indica in sequenza, in termini narrativi, le due operazioni matematiche da effettuare per determinare il capitale da restituire indicizzato”.
Il richiamo al precedente di questa Corte è a valere anche con riferimento al sesto motivo della impugnazione relativo alla ritenuta non sussistenza di un prodotto derivato che si potrebbe definire “implicito”.
Oltre che generica e meramente ripetitiva delle argomentazioni esposte in primo grado, la censura non coglie nel segno nel senso che, come in modo condivisibile ritenuto dal Tribunale,
l'operazione di mutuo indicizzato in esame ha presupposti del tutto diversi dal derivato, essendo le strutture delle due fattispecie del tutto dissimili tra loro difettando nel primo, rispetto al secondo, il requisito della speculazione nell'ambito di uno scambio di flussi finanziari che non esiste, appunto, nella ipotesi di un mutuo indicizzato.
pag. 11/13 Del tutto inconferente è anche il richiamo alla manipolazione del Libor, al fine di sostenere che essa aveva influito sul sinallagma contrattuale. Si tratta all'evidenza di ipotesi del tutto diverse, inerendo la manipolazione richiamata dalla difesa appellante il , ovvero il London CP_3
Offered Rate, ossia il tasso di interesse medio interbancario applicato alle principali Org_5
banche operanti sulla piazza londinese, che nulla ha a che vedere con lo Controparte_4
(ovvero il ) che è semplicemente il tasso medio interbancario al quale un Controparte_5
vasto numero di banche inglesi si concedono prestiti nella valuta elvetica.
L'ultimo motivo relativo alla contestata trasparenza della banca, oltre che inammissibile in quanto introdotta per la prima volta in questo grado, è ugualmente infondato potendosi
Pa richiamare quanto già argomentato in tema di e non essendo stata neanche ben specificata la carenza informativa nei confronti dei clienti da parte della banca.
Il rigetto dei precedenti motivi, non può che portare al respingimento anche dell'ultimo, avendo il Giudice di prime cure correttamente respinto la richiesta di ctu. contabile in quanto, peraltro, finanche meramente esplorativa.
Il gravame, pertanto, va totalmente respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano al medio della fascia di riferimento.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1514/19 del Tribunale di Roma proposto da e , Parte_1 Parte_2 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata CP_1
[...
, delle competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 12.156,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
pag. 12/13 Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, lì 12.3.2024
Il
Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de
Courtelary
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 13/13