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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220249000686959000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220249000686959000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2025 depositato il
30/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 11220249000686959000 per il periodo d'imposta: 2015 – 2016 e riferita alle imposte dirette ed Iva emessa dall' Agenzia delle Entrate
IS di RE. Il valore economico della controversia è pari ad € 2.594,08. Il ricorso è contro anche
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento
AT
Con il presente ricorso, il contribuente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei seguenti atti sottesi:
- cartella di pagamento n. 112201900003608268
- cartella di pagamento n. 112202000002889323
- avviso di accertamento esecutivo n. TFM010301670/2019 notificato il 04/09/2019.
Ricorso
Nel ricorso vengono eccepiti i seguenti motivi di lagnanza:
a) inesistenza del credito in capo all'ente impositore –decadenza dal diritto di azione dell'ente esattore;
b) omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento;
c) inesistenza del credito in capo all'ente impositore –decadenza dal diritto di azione dell'ente esattore;
d) violazione art. 7 l. 27\7\2000 n.212 – tutela del contribuente.
e) prescrizione e decadenza delle sanzioni accessorie e interessi;
f) disconoscimento della documentazione esibita in copia ex artt. 2712, 2179 c.c.
Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.11220249000686959000, delle cartelle di pagamento n.11220190003608268000, n. 11220200002889323000
e dell'Avviso di Accertamento n. TFM010301670/2019, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Benevento chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE, in composizione monocratica (anche CGT), dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Dalla lettura della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate di Benevento si evince che parte ricorrente aveva aderito, in data 07/03/2023, alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
11220190003608268000, 11220200002889323000 e all'avviso di accertamento esecutivo n.
TFM010301670/2019. E' chiaro che tale adesione comporta effetti vincolanti sulla pendenza del giudizio tributario. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. 197/2022, la presentazione della domanda di adesione, incorpora anche l'impegno a rinunciare al contenzioso. Come evidenziato correttamente anche da parte resistente la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni ha affermato che “la definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale….” (Cass. Sez. trib. 30.11.2018 n. 31049; cfr. anche Cass. Sez. trib. 30.11.2018 n. 31021). Ed ancora la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5497 del 3 marzo 2017,
“ ha affermato che il giudizio promosso si estingue qualora il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio”.
Alla luce di quanto sopra la CGT dichiara l'inammissibilità del ricorso compensando le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220249000686959000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220249000686959000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2025 depositato il
30/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 11220249000686959000 per il periodo d'imposta: 2015 – 2016 e riferita alle imposte dirette ed Iva emessa dall' Agenzia delle Entrate
IS di RE. Il valore economico della controversia è pari ad € 2.594,08. Il ricorso è contro anche
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento
AT
Con il presente ricorso, il contribuente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei seguenti atti sottesi:
- cartella di pagamento n. 112201900003608268
- cartella di pagamento n. 112202000002889323
- avviso di accertamento esecutivo n. TFM010301670/2019 notificato il 04/09/2019.
Ricorso
Nel ricorso vengono eccepiti i seguenti motivi di lagnanza:
a) inesistenza del credito in capo all'ente impositore –decadenza dal diritto di azione dell'ente esattore;
b) omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento;
c) inesistenza del credito in capo all'ente impositore –decadenza dal diritto di azione dell'ente esattore;
d) violazione art. 7 l. 27\7\2000 n.212 – tutela del contribuente.
e) prescrizione e decadenza delle sanzioni accessorie e interessi;
f) disconoscimento della documentazione esibita in copia ex artt. 2712, 2179 c.c.
Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.11220249000686959000, delle cartelle di pagamento n.11220190003608268000, n. 11220200002889323000
e dell'Avviso di Accertamento n. TFM010301670/2019, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Benevento chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE, in composizione monocratica (anche CGT), dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Dalla lettura della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate di Benevento si evince che parte ricorrente aveva aderito, in data 07/03/2023, alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
11220190003608268000, 11220200002889323000 e all'avviso di accertamento esecutivo n.
TFM010301670/2019. E' chiaro che tale adesione comporta effetti vincolanti sulla pendenza del giudizio tributario. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. 197/2022, la presentazione della domanda di adesione, incorpora anche l'impegno a rinunciare al contenzioso. Come evidenziato correttamente anche da parte resistente la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni ha affermato che “la definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale….” (Cass. Sez. trib. 30.11.2018 n. 31049; cfr. anche Cass. Sez. trib. 30.11.2018 n. 31021). Ed ancora la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5497 del 3 marzo 2017,
“ ha affermato che il giudizio promosso si estingue qualora il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio”.
Alla luce di quanto sopra la CGT dichiara l'inammissibilità del ricorso compensando le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.