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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 216/2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
(C.F. in persona del sindaco pro tempore rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall' Avv. D'ARMA GAETANO parte attrice - opponente
CONTRO
(C.F.: ) residente a [...], Controparte_1 C.F._1 Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGANUCO EMANUELE parte convenuta - opposta e contro in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, avente sede legale in Gela (CL), CP_2 nella Via Parioli s.n.c., C.F e P.IVA , rappresentati e difesi dall'Avv. MAGANUCO P.IVA_2
EMANUELE parte convenuta - opposta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 487/2020 del 22.12.2020 (1664/2020 RGAC) emesso il 22.12.2020 e notificato il 12.01.2021 con il quale il Giudice Unico del Tribunale di Gela gli ha ingiunto il pagamento in favore degli opposti della somma di Euro 153.067,26 oltre interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria.
L'opponente premette che fra le parti esisteva un contratto di locazione n. 1048 serie 3 del
13.09.1991 di un immobile da adibire a scuola materna, sito in nella via U. Saba "Ex Scuola Pt_1
materna di via Meli;
che con comunicazione del 28.2.2013, prot. n. 28090 è stata comunicata la volontà del Comune di di recedere dal contratto di locazione di cui sopra;
che l'immobile Pt_1 venne restituito nel settembre 2013 (contrariamente a quanto affermato dall'opposta); che in data
29.10.2014 e 4.09.2015 sono stati sottoscritti due verbali di conciliazione (in seno a due distinte procedure di mediazione) relativi rispettivamente al ripristino dello stato dei luoghi e canoni dovuti e non pagati per il triennio 2013-2014-2016.
Sulla scorta di tali verbali è stato richiesto ed emesso il provvedimento monitorio oggetto della odierna causa di opposizione.
In seno all'atto di opposizione l'ente locale eccepisce la prescrizione dell'azione relativamente al pagamento dei canoni di locazione;
sempre in via preliminare viene eccepita la nullità e/o annullabilità dei verbali di conciliazione ex art. 1969 c.c. per errore di diritto atteso che il legale incaricato di assistere il non avere nessun potere di conciliare e transigere e Parte_1
avrebbe dovuto, prima della sottoscrizione, rimettere ogni determinazione al Sindaco e/o alla giunta
Municipale.
Nel merito viene rilevato che con nota racc. prot. gen. n. 28090 del 26.2.2013, ricevuta da parte opposta il 4.3.2013 si sarebbe integrata la risoluzione unilaterale del contratto di locazione n. 1048 serie 3 del 13.09.1991, rinnovato il 12.9.1996 e prorogato tacitamente avvalendosi della facoltà riservata al conduttore dall'art. 27, comma 7, della L. 392/78 (così come novellato dall'art. 7 della L.
n. 9/2007), di rescindere il contratto con preavviso di mesi sei (che venivano a scadere il 4.3.2013).
In conseguenza di tale risoluzione la parte opposta è stata, di fatto e di diritto, riammessa nel possesso dell'immobile (le cui chiavi vennero consegnate ai proprietari dal dirigente scolastico del
III circolo).
Parte opponente narra ancora (al riguardo documentandone la circostanza) che al momento della restituzione dell'immobile non venne sollevata alcuna contestazione circa le condizioni dell'immobile e che il settore territorio del comune di ebbe a liquidare tutti i canoni di Pt_1
locazione dovuti al locatore, fino alla data del 28.11.2013 (scadenza del preavviso semestrale), giusto provvedimento di liquidazione dell'importo di Euro 26.774,00 e di Euro 14.163,69.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'ente opponente insta per il rigetto di ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
per la revoca del decreto ingiuntivo, essendo la relativa pretesa prescritta;
nel merito per la dichiarazione di insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Si sono costituiti in giudizio gli opposti che, prendendo posizione sulle doglianze di parte opponente hanno rilevato, in primis, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale del credito azionato atteso che il titolo legittimante il credito (col relativo decorso prescrizionale) è costituito dai due verbali di mediazione, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Parte opposta rileva inoltre che, anche a voler considerare il termine prescrizionale legato al contratto di locazione, tale decorso non si sarebbe maturato alla luce delle attività poste in essere dagli opposti e documentate in seno al fascicolo telematico di parte.
In secundis, gli opposti contestano anche l'eccezione di nullità dei verbali di mediazione ritenendo che il legale incaricato di rappresentare l'ente opponente era dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale e “con la sottoscrizione dei verbali di mediazione prot. n. 38/2014 del 04.03.2014
(sottoscritto in data 29.10.2014) e prot. n. 135/2014 del 17.11.2014 (sottoscritto in data
04.09.2015) ha fatto assumere al le obbligazioni di pagamento ivi previste”. Parte_1
Tale assunto troverebbe riscontro documentale (di cui agli specifici allegati nn. 5 e 6 della comparsa di costituzione) nelle procure speciali rilasciate dall'allora sindaco pro tempore a favore del difensore incaricato.
Ad abundantiam, parte opposta rileva inoltre che il credito vantato risulterebbe ulteriormente consacrato sulla scorta di tre documenti:
1. una nota datata 16.11.2014, (prot. n. 151046) a firma del Funzionario Responsabile, dott.
[...]
trasmessa al Settore Unità di Progetto Bilancio e p.c. al sig. , in Per_1 Controparte_1 cui si attesta l'esistenza dello specifico debito fuori bilancio relativo alle somme per il ripristino dello stato dei luoghi e delle spese di mediazione;
2. dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 244 del 26.01.2016, con cui l'Ente opponente ha riconosciuto il debito fuori bilancio di € 102.334,20, dando atto che la suddetta somma potrà trovare copertura sul pertinente intervento n. 2.01.05.02 (cap 4135/0) dell'esercizio del 2015, e disponendo che, con successivo provvedimento del dirigente pro tempore del Settore Urbanistica, «si liquideranno le spettanze dovute agli aventi diritto» (all.
n. 9 comparsa di costituzione).
3. Dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 251 del 26.01.2016, con cui l'Ente opponente ha riconosciuto il debito fuori bilancio di € 56.278,14, dando atto che la suddetta somma potrà trovare copertura sul pertinente intervento n. 2.01.05.02 (cap 4135/0) dell'esercizio del 2015, e disponendo che, con successivo provvedimento del dirigente pro tempore del Settore Urbanistica, «si liquideranno le spettanze dovute agli aventi diritto» (all.
n. 10 della comparsa di costituzione).
In seno all'atto di costituzione e risposta gli opposti contestano altresì l'avvenuto esatto adempimento nel pagamento dei canoni di locazione e la mancanza di osservazioni e doglianze circa lo stato dei luoghi al momento della restituzione da parte dell'ente opponente, avanzando domanda riconvenzionale, condizionata all'eventuale accoglimento dell'opposizione, chiedendo che venga accertato il diritto degli opposti a vedersi corrisposti i canoni di locazione dal 12.07.2011 e sino al 12.07.2016, nonché il danno cagionato all'immobile locato nelle more della locazione, per importo complessivo pari ad € 173.093,52, oltre interessi legali e moratori dalla data di consegna dell'immobile e fino all'effettivo soddisfo.
Viene infine avanzata richiesta di condanna dell'Ente locale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
All'udienza di comparizione le parti reiteravano i rispettivi assunti difensivi e le eccezioni formulate;
veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e su richiesta delle parti, la concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
In seno alle suddette memorie le parti hanno reiterato le rispettive prospettazioni fattuali e di diritto.
Con ordinanza resa fuori udienza, stante la natura documentale del procedimento e la possibilità di risolvere le eccezioni in rito unitamente al merito del giudizio la causa veniva calendarizzata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza appositamente fissata le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sono state prodotte le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
Va premesso che, nel caso in esame, va data applicazione al principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (così di recente Cass. Sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019; conf. Cass. Sez. 5 sent. n. 11458 del 11/05/2018).
Ciò premesso, questo tribunale, a seguito di attenta rivalutazione della produzione documentale in atti, ritiene che l'opposizione proposta dal sia fondata e meriti di essere accolta Parte_1
sotto il profilo dell'eccepita nullità dei verbali di conciliazione resi a seguito delle due procedure di mediazione di cui in premessa.
Al riguardo basti brevemente osservare che la Cassazione, con la pronuncia n. 8473/2019, aveva già chiarito che: - “la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile”; - “non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore”;
- “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia)”; - “se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
Infatti, la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte, ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo, quale
è appunto il procedimento di mediazione.
Sulla base di queste premesse, la giurisprudenza di merito ha confermato l'inidoneità della procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale, per la sostituzione della parte in mediazione delegata.1
In definitiva, la procura ad negotia deve chiaramente autorizzare il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto della parte all'incontro di mediazione, con la chiara specificazione dei poteri e dei limiti.
Applicando i superiori canoni ermeneutici al caso di specie non può non rilevarsi che la documentazione relativa alle due procedure di mediazione sia carente dei requisiti idonei ad integrare una valida procura sostanziale da parte del al proprio difensore. Parte_1
Risulta per tabulas (disciplinare di incarico allegato alla memoria istruttoria di parte opponente) che il legale incaricato di assistere il Comune non aveva nessun potere di conciliare e transigere Pt_1
e avrebbe dovuto, prima della sottoscrizione, rimettere ogni determinazione al Sindaco e/o alla giunta Municipale.
In detto disciplinare si legge espressamente che “La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione”.
Quanto poi alla procura rilasciata dall'allora sindaco a favore dell'avvocato incarico di partecipare alla procedura mediatoria si è già detto che la procura alle liti, pur se comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (art. 185 c.p.c.), è pur sempre una procura dal valore meramente processuale, che "non attribuisce all'avvocato la rappresentanza sostanziale della parte". Anche la stessa produzione documentale offerta da parte opposta depone per la mancanza, in capo al difensore in mediazione, di ogni potere sostanziale a definire, transigere e conciliare la controversia.
Nello specifico, dalle comunicazioni a mezzo PEC intercorse tra l'avv. Incardona e il dott. Per_1
emerge pacificamente che il difensore, in adempimento al mandato conferitogli, ebbe a comunicare al dott. la proposta transattiva formulata dall'organismo di mediazione consigliando, in Per_1
quanto ritenuto opportuno, di aderire alla stessa.
In definitiva, il legale incaricato dall'Ente opponente, con la sottoscrizione dei verbali di mediazione prot. n. 38/2014 del 04.03.2014 (sottoscritto in data 29.10.2014) e prot. n. 135/2014 del
17.11.2014 (sottoscritto in data 04.09.2015) non mai avuto il potere di far assumere in capo al le obbligazioni di pagamento di cui oggi si chiede l'adempimento. Parte_1
Quanto poi alla deduzione difensiva di parte opposta secondo cui il ha riconosciuto Parte_1
formalmente il proprio debito nei confronti degli opposti emerge, ancora una volta per tabulas, che gli atti amministrativi predisposti dai funzionari addetti non si sono mai finalizzati in un formale riconoscimento del debito.
Ed invero, la nota datata 16.11.2014 prot. n. 151046 a firma del Funzionario Responsabile, dott.
[...]
sebbene attesti l'esistenza di debiti fuori bilancio, si fonda sull'errato presupposto che il Per_1 debito scaturisca dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte del legale incaricato in virtù dell'erroneo presupposto dell'esistenza di idonea procura sostanziale a transigere. Ed ancora, le successive proposte di deliberazione del consiglio comunale aventi n. 244 e n.251 del 26.01.20216 non rivestono i crismi di regolarità e di legittimità idonei a impegnare l'Ente locale, se è vero come
è vero che esse risultano mancanti delle sottoscrizioni da parte dei funzionari addetti al rilascio del parere contabile e di quello di legittimità. Manca, inoltre la delibera definitiva dell'Ente locale che esita favorevolmente la proposta di riconoscimento del debito, essendo il suddetto atto l'unico avente rilevanza esterna in grado di poter impegnare giuridicamente l'Ente locale.
Al riguardo si dica che la disposizione contenuta nell'art. 194 lett. e) del TUEL individua la possibilità per l'ente locale di operare il riconoscimento di debito nel caso dell'avvenuta acquisizione irrituale di beni e servizi (in violazione, cioè, delle procedure di impegno di spesa contemplate dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del TUEL), purché ciò avvenga, da un lato, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente e, dall'altro, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Dallo stesso enunciato normativo si ricava l'individuazione di due condizioni preliminari perché sia possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio:
• una concerne il tipo e la qualità della spesa (acquisizione di beni e servizi), • l'altra il fine a cui è diretta la stessa (espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale).
L'accertamento della sussistenza dei presupposti, come già più volte ricordato dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, delibere n. 156/2009 e n. 107/2009),
è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191, c. 4, del TUEL.
Come enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, il riconoscimento del debito fuori bilancio
“può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 24860/2015).
L'operatività della norma è, dunque, subordinata alla duplice condizione preliminare dell'accertamento sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente (che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art. 2041 del Codice civile). In questo contesto, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 110/2024, la delibera consiliare ha pertanto il compito di:
• riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art.194 del
TUEL;
• accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento;
• accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del
TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente);
• ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente;
• individuare le risorse per il finanziamento;
• accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità (sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 103/2019).
In altri termini, l'art. 194, primo comma, del TUEL rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria;
onde per cui, al fine di riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta occorre rilevare che l'asserito credito per mancato pagamento dei canoni di locazione risulta smentito per tabulas dai mandati di pagamento prodotti dall'Ente opponente.
Al riguardo non può condividersi la tesi difensiva degli opposti secondo cui la documentazione prodotta dal comune di sia insufficiente a provare l'effettiva percezione delle somme dovute a Pt_1
titolo di canoni di locazione atteso che gli opposti locatori non avrebbero mai percepito le somme sui conti correnti loro intestati.
Sul punto basta ricordare che tanto colui che afferma un diritto, ossia che reclama la produzione di effetti giuridici che la legge riconduce a determinati fatti (appunto costitutivi del diritto), quanto colui che tale diritto contesta, eccependone la inefficacia, attraverso la introduzione di circostanze volte ad estinguere o modificare tali effetti, sono tenuti ad allegare e dimostrare i relativi fatti storici.
Se così è, sarebbe bastato che parte opposta avesse prodotto in giudizio un estratto conto storico attestante l'effettivo mancato accredito delle somme a titolo di pigioni per i periodi in contestazione a confutazione dell'avvenuto pagamento addotto da parte opponente.
Sull'ulteriore capo di domanda riconvenzionale relativo alla condanna del al Parte_1
risarcimento dei danni per il mancato ripristino dello stato dei luoghi mediante la corresponsione della somma di €. 62.402,19 deve rilevarsi che le risultanze della CTP allegata alla comparsa di costituzione in giudizio non possono assurgere a valore di prova atteso che, per giurisprudenza costante, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo2; la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte.
Ma anche a voler ammettere per ipotesi che l'immobile non sia stato accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del rilascio sarebbe stato opportuno che i locatori avessero fatto cristallizzare lo status quo delle effettive condizioni del bene mediante ATP al fine di rendere incontestabili le doglianze oggi avanzate in via riconvenzionale. Tutto quanto sopra esposto depone per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente caducazione di ogni effetto del decreto ingiuntivo opposto.
Quale ulteriore effetto dell'accoglimento dell'opposizione deve essere revocato e privato di qualunque effetto il provvedimento emesso in data 07.7.2022 con cui si è concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per cui è opposizione.
Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del valore dichiarato e in applicazione dei valori tariffari minimi del relativo scaglione ai sensi del D.M. n.55/2014.
P Q M
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide:
Accerta e dichiara la nullità dei verbali di mediazione prot. n. 38/2014 del 04.03.2014 (sottoscritto in data 29.10.2014) e prot. n. 135/2014 del 17.11.2014 (sottoscritto in data 04.09.2015) per difetto di valida procura sostanziale in capo al difensore del Parte_1
Per l'effetto, invia preliminare, revoca il decreto emesso in data 07.7.2022 con cui si concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 487/2020.
Dichiara nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n.487/2020 emesso in data 22.12.2020 in seno al proc. N. 1664/2020 rg.a.c.
Per le ragioni di cui in motivazione, rigetta la domanda riconvenzionale di parte opposta sia per il pagamento dei canoni di locazione che per il risarcimento dei danni all'immobile.
Condanna gli opposti e la società in persona dell'Amministratore Controparte_1 CP_2
Unico pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione dei compensi di lite a favore di parte opponente nella misura di €. 7.100,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + spese vive per
C.U. e notifica atti.
Così deciso in Gela 06.6.2025
Il Giudice onorario
dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. Trib. Napoli, sent. 29 settembre 2020, n. 3227; e, più recentemente, App. Napoli, sent. 2 febbraio 2022, n. 421.
Anche la Suprema corte ha al riguardo osservato che “l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale”, trattandosi di una “parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ. sent.,
14/12/2021, n. 40035). 2 Cass. 1 febbraio 2023, n. 2980; ex multis Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909; Cons. Stato, sez. II, 10.01.2021, n.
633;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 216/2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
(C.F. in persona del sindaco pro tempore rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall' Avv. D'ARMA GAETANO parte attrice - opponente
CONTRO
(C.F.: ) residente a [...], Controparte_1 C.F._1 Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGANUCO EMANUELE parte convenuta - opposta e contro in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, avente sede legale in Gela (CL), CP_2 nella Via Parioli s.n.c., C.F e P.IVA , rappresentati e difesi dall'Avv. MAGANUCO P.IVA_2
EMANUELE parte convenuta - opposta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 487/2020 del 22.12.2020 (1664/2020 RGAC) emesso il 22.12.2020 e notificato il 12.01.2021 con il quale il Giudice Unico del Tribunale di Gela gli ha ingiunto il pagamento in favore degli opposti della somma di Euro 153.067,26 oltre interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria.
L'opponente premette che fra le parti esisteva un contratto di locazione n. 1048 serie 3 del
13.09.1991 di un immobile da adibire a scuola materna, sito in nella via U. Saba "Ex Scuola Pt_1
materna di via Meli;
che con comunicazione del 28.2.2013, prot. n. 28090 è stata comunicata la volontà del Comune di di recedere dal contratto di locazione di cui sopra;
che l'immobile Pt_1 venne restituito nel settembre 2013 (contrariamente a quanto affermato dall'opposta); che in data
29.10.2014 e 4.09.2015 sono stati sottoscritti due verbali di conciliazione (in seno a due distinte procedure di mediazione) relativi rispettivamente al ripristino dello stato dei luoghi e canoni dovuti e non pagati per il triennio 2013-2014-2016.
Sulla scorta di tali verbali è stato richiesto ed emesso il provvedimento monitorio oggetto della odierna causa di opposizione.
In seno all'atto di opposizione l'ente locale eccepisce la prescrizione dell'azione relativamente al pagamento dei canoni di locazione;
sempre in via preliminare viene eccepita la nullità e/o annullabilità dei verbali di conciliazione ex art. 1969 c.c. per errore di diritto atteso che il legale incaricato di assistere il non avere nessun potere di conciliare e transigere e Parte_1
avrebbe dovuto, prima della sottoscrizione, rimettere ogni determinazione al Sindaco e/o alla giunta
Municipale.
Nel merito viene rilevato che con nota racc. prot. gen. n. 28090 del 26.2.2013, ricevuta da parte opposta il 4.3.2013 si sarebbe integrata la risoluzione unilaterale del contratto di locazione n. 1048 serie 3 del 13.09.1991, rinnovato il 12.9.1996 e prorogato tacitamente avvalendosi della facoltà riservata al conduttore dall'art. 27, comma 7, della L. 392/78 (così come novellato dall'art. 7 della L.
n. 9/2007), di rescindere il contratto con preavviso di mesi sei (che venivano a scadere il 4.3.2013).
In conseguenza di tale risoluzione la parte opposta è stata, di fatto e di diritto, riammessa nel possesso dell'immobile (le cui chiavi vennero consegnate ai proprietari dal dirigente scolastico del
III circolo).
Parte opponente narra ancora (al riguardo documentandone la circostanza) che al momento della restituzione dell'immobile non venne sollevata alcuna contestazione circa le condizioni dell'immobile e che il settore territorio del comune di ebbe a liquidare tutti i canoni di Pt_1
locazione dovuti al locatore, fino alla data del 28.11.2013 (scadenza del preavviso semestrale), giusto provvedimento di liquidazione dell'importo di Euro 26.774,00 e di Euro 14.163,69.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'ente opponente insta per il rigetto di ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
per la revoca del decreto ingiuntivo, essendo la relativa pretesa prescritta;
nel merito per la dichiarazione di insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Si sono costituiti in giudizio gli opposti che, prendendo posizione sulle doglianze di parte opponente hanno rilevato, in primis, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale del credito azionato atteso che il titolo legittimante il credito (col relativo decorso prescrizionale) è costituito dai due verbali di mediazione, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Parte opposta rileva inoltre che, anche a voler considerare il termine prescrizionale legato al contratto di locazione, tale decorso non si sarebbe maturato alla luce delle attività poste in essere dagli opposti e documentate in seno al fascicolo telematico di parte.
In secundis, gli opposti contestano anche l'eccezione di nullità dei verbali di mediazione ritenendo che il legale incaricato di rappresentare l'ente opponente era dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale e “con la sottoscrizione dei verbali di mediazione prot. n. 38/2014 del 04.03.2014
(sottoscritto in data 29.10.2014) e prot. n. 135/2014 del 17.11.2014 (sottoscritto in data
04.09.2015) ha fatto assumere al le obbligazioni di pagamento ivi previste”. Parte_1
Tale assunto troverebbe riscontro documentale (di cui agli specifici allegati nn. 5 e 6 della comparsa di costituzione) nelle procure speciali rilasciate dall'allora sindaco pro tempore a favore del difensore incaricato.
Ad abundantiam, parte opposta rileva inoltre che il credito vantato risulterebbe ulteriormente consacrato sulla scorta di tre documenti:
1. una nota datata 16.11.2014, (prot. n. 151046) a firma del Funzionario Responsabile, dott.
[...]
trasmessa al Settore Unità di Progetto Bilancio e p.c. al sig. , in Per_1 Controparte_1 cui si attesta l'esistenza dello specifico debito fuori bilancio relativo alle somme per il ripristino dello stato dei luoghi e delle spese di mediazione;
2. dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 244 del 26.01.2016, con cui l'Ente opponente ha riconosciuto il debito fuori bilancio di € 102.334,20, dando atto che la suddetta somma potrà trovare copertura sul pertinente intervento n. 2.01.05.02 (cap 4135/0) dell'esercizio del 2015, e disponendo che, con successivo provvedimento del dirigente pro tempore del Settore Urbanistica, «si liquideranno le spettanze dovute agli aventi diritto» (all.
n. 9 comparsa di costituzione).
3. Dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 251 del 26.01.2016, con cui l'Ente opponente ha riconosciuto il debito fuori bilancio di € 56.278,14, dando atto che la suddetta somma potrà trovare copertura sul pertinente intervento n. 2.01.05.02 (cap 4135/0) dell'esercizio del 2015, e disponendo che, con successivo provvedimento del dirigente pro tempore del Settore Urbanistica, «si liquideranno le spettanze dovute agli aventi diritto» (all.
n. 10 della comparsa di costituzione).
In seno all'atto di costituzione e risposta gli opposti contestano altresì l'avvenuto esatto adempimento nel pagamento dei canoni di locazione e la mancanza di osservazioni e doglianze circa lo stato dei luoghi al momento della restituzione da parte dell'ente opponente, avanzando domanda riconvenzionale, condizionata all'eventuale accoglimento dell'opposizione, chiedendo che venga accertato il diritto degli opposti a vedersi corrisposti i canoni di locazione dal 12.07.2011 e sino al 12.07.2016, nonché il danno cagionato all'immobile locato nelle more della locazione, per importo complessivo pari ad € 173.093,52, oltre interessi legali e moratori dalla data di consegna dell'immobile e fino all'effettivo soddisfo.
Viene infine avanzata richiesta di condanna dell'Ente locale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
All'udienza di comparizione le parti reiteravano i rispettivi assunti difensivi e le eccezioni formulate;
veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e su richiesta delle parti, la concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
In seno alle suddette memorie le parti hanno reiterato le rispettive prospettazioni fattuali e di diritto.
Con ordinanza resa fuori udienza, stante la natura documentale del procedimento e la possibilità di risolvere le eccezioni in rito unitamente al merito del giudizio la causa veniva calendarizzata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza appositamente fissata le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sono state prodotte le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
Va premesso che, nel caso in esame, va data applicazione al principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (così di recente Cass. Sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019; conf. Cass. Sez. 5 sent. n. 11458 del 11/05/2018).
Ciò premesso, questo tribunale, a seguito di attenta rivalutazione della produzione documentale in atti, ritiene che l'opposizione proposta dal sia fondata e meriti di essere accolta Parte_1
sotto il profilo dell'eccepita nullità dei verbali di conciliazione resi a seguito delle due procedure di mediazione di cui in premessa.
Al riguardo basti brevemente osservare che la Cassazione, con la pronuncia n. 8473/2019, aveva già chiarito che: - “la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile”; - “non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore”;
- “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia)”; - “se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
Infatti, la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte, ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo, quale
è appunto il procedimento di mediazione.
Sulla base di queste premesse, la giurisprudenza di merito ha confermato l'inidoneità della procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale, per la sostituzione della parte in mediazione delegata.1
In definitiva, la procura ad negotia deve chiaramente autorizzare il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto della parte all'incontro di mediazione, con la chiara specificazione dei poteri e dei limiti.
Applicando i superiori canoni ermeneutici al caso di specie non può non rilevarsi che la documentazione relativa alle due procedure di mediazione sia carente dei requisiti idonei ad integrare una valida procura sostanziale da parte del al proprio difensore. Parte_1
Risulta per tabulas (disciplinare di incarico allegato alla memoria istruttoria di parte opponente) che il legale incaricato di assistere il Comune non aveva nessun potere di conciliare e transigere Pt_1
e avrebbe dovuto, prima della sottoscrizione, rimettere ogni determinazione al Sindaco e/o alla giunta Municipale.
In detto disciplinare si legge espressamente che “La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione”.
Quanto poi alla procura rilasciata dall'allora sindaco a favore dell'avvocato incarico di partecipare alla procedura mediatoria si è già detto che la procura alle liti, pur se comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (art. 185 c.p.c.), è pur sempre una procura dal valore meramente processuale, che "non attribuisce all'avvocato la rappresentanza sostanziale della parte". Anche la stessa produzione documentale offerta da parte opposta depone per la mancanza, in capo al difensore in mediazione, di ogni potere sostanziale a definire, transigere e conciliare la controversia.
Nello specifico, dalle comunicazioni a mezzo PEC intercorse tra l'avv. Incardona e il dott. Per_1
emerge pacificamente che il difensore, in adempimento al mandato conferitogli, ebbe a comunicare al dott. la proposta transattiva formulata dall'organismo di mediazione consigliando, in Per_1
quanto ritenuto opportuno, di aderire alla stessa.
In definitiva, il legale incaricato dall'Ente opponente, con la sottoscrizione dei verbali di mediazione prot. n. 38/2014 del 04.03.2014 (sottoscritto in data 29.10.2014) e prot. n. 135/2014 del
17.11.2014 (sottoscritto in data 04.09.2015) non mai avuto il potere di far assumere in capo al le obbligazioni di pagamento di cui oggi si chiede l'adempimento. Parte_1
Quanto poi alla deduzione difensiva di parte opposta secondo cui il ha riconosciuto Parte_1
formalmente il proprio debito nei confronti degli opposti emerge, ancora una volta per tabulas, che gli atti amministrativi predisposti dai funzionari addetti non si sono mai finalizzati in un formale riconoscimento del debito.
Ed invero, la nota datata 16.11.2014 prot. n. 151046 a firma del Funzionario Responsabile, dott.
[...]
sebbene attesti l'esistenza di debiti fuori bilancio, si fonda sull'errato presupposto che il Per_1 debito scaturisca dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte del legale incaricato in virtù dell'erroneo presupposto dell'esistenza di idonea procura sostanziale a transigere. Ed ancora, le successive proposte di deliberazione del consiglio comunale aventi n. 244 e n.251 del 26.01.20216 non rivestono i crismi di regolarità e di legittimità idonei a impegnare l'Ente locale, se è vero come
è vero che esse risultano mancanti delle sottoscrizioni da parte dei funzionari addetti al rilascio del parere contabile e di quello di legittimità. Manca, inoltre la delibera definitiva dell'Ente locale che esita favorevolmente la proposta di riconoscimento del debito, essendo il suddetto atto l'unico avente rilevanza esterna in grado di poter impegnare giuridicamente l'Ente locale.
Al riguardo si dica che la disposizione contenuta nell'art. 194 lett. e) del TUEL individua la possibilità per l'ente locale di operare il riconoscimento di debito nel caso dell'avvenuta acquisizione irrituale di beni e servizi (in violazione, cioè, delle procedure di impegno di spesa contemplate dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del TUEL), purché ciò avvenga, da un lato, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente e, dall'altro, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Dallo stesso enunciato normativo si ricava l'individuazione di due condizioni preliminari perché sia possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio:
• una concerne il tipo e la qualità della spesa (acquisizione di beni e servizi), • l'altra il fine a cui è diretta la stessa (espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale).
L'accertamento della sussistenza dei presupposti, come già più volte ricordato dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, delibere n. 156/2009 e n. 107/2009),
è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191, c. 4, del TUEL.
Come enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, il riconoscimento del debito fuori bilancio
“può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 24860/2015).
L'operatività della norma è, dunque, subordinata alla duplice condizione preliminare dell'accertamento sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente (che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art. 2041 del Codice civile). In questo contesto, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 110/2024, la delibera consiliare ha pertanto il compito di:
• riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art.194 del
TUEL;
• accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento;
• accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del
TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente);
• ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente;
• individuare le risorse per il finanziamento;
• accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità (sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 103/2019).
In altri termini, l'art. 194, primo comma, del TUEL rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria;
onde per cui, al fine di riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta occorre rilevare che l'asserito credito per mancato pagamento dei canoni di locazione risulta smentito per tabulas dai mandati di pagamento prodotti dall'Ente opponente.
Al riguardo non può condividersi la tesi difensiva degli opposti secondo cui la documentazione prodotta dal comune di sia insufficiente a provare l'effettiva percezione delle somme dovute a Pt_1
titolo di canoni di locazione atteso che gli opposti locatori non avrebbero mai percepito le somme sui conti correnti loro intestati.
Sul punto basta ricordare che tanto colui che afferma un diritto, ossia che reclama la produzione di effetti giuridici che la legge riconduce a determinati fatti (appunto costitutivi del diritto), quanto colui che tale diritto contesta, eccependone la inefficacia, attraverso la introduzione di circostanze volte ad estinguere o modificare tali effetti, sono tenuti ad allegare e dimostrare i relativi fatti storici.
Se così è, sarebbe bastato che parte opposta avesse prodotto in giudizio un estratto conto storico attestante l'effettivo mancato accredito delle somme a titolo di pigioni per i periodi in contestazione a confutazione dell'avvenuto pagamento addotto da parte opponente.
Sull'ulteriore capo di domanda riconvenzionale relativo alla condanna del al Parte_1
risarcimento dei danni per il mancato ripristino dello stato dei luoghi mediante la corresponsione della somma di €. 62.402,19 deve rilevarsi che le risultanze della CTP allegata alla comparsa di costituzione in giudizio non possono assurgere a valore di prova atteso che, per giurisprudenza costante, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo2; la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte.
Ma anche a voler ammettere per ipotesi che l'immobile non sia stato accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del rilascio sarebbe stato opportuno che i locatori avessero fatto cristallizzare lo status quo delle effettive condizioni del bene mediante ATP al fine di rendere incontestabili le doglianze oggi avanzate in via riconvenzionale. Tutto quanto sopra esposto depone per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente caducazione di ogni effetto del decreto ingiuntivo opposto.
Quale ulteriore effetto dell'accoglimento dell'opposizione deve essere revocato e privato di qualunque effetto il provvedimento emesso in data 07.7.2022 con cui si è concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per cui è opposizione.
Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del valore dichiarato e in applicazione dei valori tariffari minimi del relativo scaglione ai sensi del D.M. n.55/2014.
P Q M
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide:
Accerta e dichiara la nullità dei verbali di mediazione prot. n. 38/2014 del 04.03.2014 (sottoscritto in data 29.10.2014) e prot. n. 135/2014 del 17.11.2014 (sottoscritto in data 04.09.2015) per difetto di valida procura sostanziale in capo al difensore del Parte_1
Per l'effetto, invia preliminare, revoca il decreto emesso in data 07.7.2022 con cui si concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 487/2020.
Dichiara nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n.487/2020 emesso in data 22.12.2020 in seno al proc. N. 1664/2020 rg.a.c.
Per le ragioni di cui in motivazione, rigetta la domanda riconvenzionale di parte opposta sia per il pagamento dei canoni di locazione che per il risarcimento dei danni all'immobile.
Condanna gli opposti e la società in persona dell'Amministratore Controparte_1 CP_2
Unico pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione dei compensi di lite a favore di parte opponente nella misura di €. 7.100,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + spese vive per
C.U. e notifica atti.
Così deciso in Gela 06.6.2025
Il Giudice onorario
dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. Trib. Napoli, sent. 29 settembre 2020, n. 3227; e, più recentemente, App. Napoli, sent. 2 febbraio 2022, n. 421.
Anche la Suprema corte ha al riguardo osservato che “l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale”, trattandosi di una “parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ. sent.,
14/12/2021, n. 40035). 2 Cass. 1 febbraio 2023, n. 2980; ex multis Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909; Cons. Stato, sez. II, 10.01.2021, n.
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