Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3807/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SEMINARA Parte_1 C.F._1
ROSARIA e , elettivamente domiciliato in via Firenze 103 95128 catania, presso il difensore avv.
SEMINARA ROSARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDOTI ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1
PIETRO e elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO
CONVENUTO
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 28 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
pagina 1 di 8
Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Parte_2
- e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2023 emesso dal Tribunale di Catania, in data 3.01.2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 12.292,86 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della società opposta – cessionaria del credito precedentemente vantato da IC BA S.p.a. - giusto contratto di prestito finalizzato n.
20104917992601 stipulato tra l'odierna opponente e il citato Istituto bancario in data 24.12.2004.
Eccepiva parte opponente il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, l'inesistenza e/o radicale nullità del decreto ingiuntivo opposto e del decreto di esecutorietà, la vessatorietà di alcune clausole del contratto oggetto di tutela in via monitoria.
Chiedeva pertanto al Giudice adito: “- In via preliminare, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 129/2023 (n. 10662/2022 R.G.), giusta i gravi motivi illustrati e documentati nella narrativa del presente atto;
- In via principale e nel merito: accertare l'inesistenza del titolo esecutivo per evidente abnormità e nullità radicale, giusta i motivi esposti al punto 1) e 2) della narrativa;
- per
l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di nullità radicale/inesistenza, annullare il decreto ingiuntivo
n. 129/2023; - In via subordinata e nel merito: - accertare e dichiarare l'omessa produzione del contratto di finanziamento n. 20104917992601 del 25.8.2005, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 10662/2022 RG Tribunale di Catania quale fonte genetica del credito ingiunto;
- accertare e dichiarare l'impossibilità oggettiva della verifica circa le nullità di protezione conseguente alla omessa produzione del contratto di finanziamento n. 20104917992601 del 25.8.2005
e la lesione del diritto di difesa per radicale nullità degli atti del monitorio;
- per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di nullità per lesione del diritto di difesa, annullare il decreto ingiuntivo n.
129/2023 ovvero, in via ulteriormente subordinata sul punto, ordinare alla società opposta di produrre il contratto di finanziamento n. 20104917992601 del 25.8.2005, al fine di consentire all'opponente
l'esercizio del diritto di difesa in ordine alla eventuale vessatorietà/abusività delle relative clausole contrattuali;
- in via ulteriormente subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni di nullità, qualora il Decidente dovesse ritenere la validità della produzione di parte opposta di cui al doc. 3 del fascicolo della fase monitoria per l'esame circa la vessatorietà/abusività delle clausole contrattuali, accertare l'abusività del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta in virtù del quale è stato applicato un tasso del 22,20% (e non già del 14,60% come indicato) piuttosto che il tasso del 3,86% da applicarsi sull'importo di € 499,98 indicato nel contratto, non oggetto di negoziato individuale e che, oltre a superare il tasso – soglia previsto per il
pagina 2 di 8 quarto trimestre 2004, ha determinato, in contrasto con il requisito della buona fede e a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto;
- per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 129/2023. - Sia in via principale che in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e attiva in capo alla società
e in capo alla , sua mandataria, per i motivi Controparte_1 Parte_2
esposti e documentati al punto 1) della narrativa. Con condanna delle società opposte, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto, procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la per essa - quale mandataria - Controparte_1 [...] eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e l'infondatezza Parte_2 dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dalla SI.ra non è fondata su prova scritta e/o né Parte_1 di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 129/2023 – R.G. n. 10662/2022 del 04.01.2023 emesso dal Tribunale di Catania. In via principale, respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 129/2023 – R.G. n.
10662/2022 del 04.01.2023 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della SI.ra ed in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 12.292,86, oltre interessi moratori dalle singole scadenze CP_1 al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per
l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma complessiva di € 12.292,86, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30.05.2024 il GI, rilevata la costituzione in giudizio di parte convenuta, differiva l'udienza di comparizione e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 2.10.2024 l'odierno decidente rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2025 con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 28.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
pagina 3 di 8 In data 24.12.2004, stipulava con IC BA S.p.a. il contratto di Parte_1 finanziamento per l'acquisto promozionale di telefono portatile con contestuale apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito cd. revolving n. 20104917992601.
Con contratto di cessione di crediti del 15.09.2016 IC BA S.p.a. cedeva a Controparte_2
il credito derivante dal predetto rapporto.
Con raccomandata A/R del 19.09.2016 - in qualità di cessionaria - e IC Controparte_2
BA S.p.a. - in qualità di cedente - comunicavano all'odierna opponente l'intervenuta cessione del credito, chiedendo contestualmente il pagamento in favore della cessionaria.
Nel frattempo, giusto verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29.06.2018 (Rep. n.
80866 – Racc. n. 15510) – quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività Controparte_1
di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di - diveniva titolare del Controparte_2
credito de quo. mutava - medio tempore - la propria denominazione sociale in Controparte_1 [...]
Controparte_1
Atteso il protrarsi dell'inadempimento di in ordine al pagamento del debito maturato, Parte_1
si determinava ad agire in giudizio per tutelare le proprie ragioni Controparte_1
creditorie; otteneva quindi il decreto ingiuntivo n. 129/2023.
Con istanza depositata il 2.3.2023 nel fascicolo telematico n. 10662/2022 R.G. di codesto Tribunale, hiedeva - e otteneva – altresì l'esecutorietà del d.i. opposto in questa Controparte_1
sede.
Veniva, dunque, notificato a atto di precetto. Parte_1
La vviava altresì pignoramento presso terzi nei confronti della società Controparte_1
TYCHE S.r.l.s. - ex datore di lavoro dell'opponente - pignorando tutte le somme dovute e debende al debitore, nei limiti previsti dall'art. 546 c.p.c.
Nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 3627/2023 R.G.E. il Giudice dell'Esecuzione - rilevando la mancata opposizione del decreto ingiuntivo e la qualifica di consumatore dell'odierna debitrice - alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023, avvisava il debitore esecutato che: “entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente)
l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
Seguiva la notifica dell'atto di citazione de quo e l'instaurazione del presente giudizio di opposizione tardiva ex art. 50 c.p.c.
pagina 4 di 8 Ciò premesso, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio, precisando che esso è rappresentato unicamente dall'indagine sulla eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali.
Sul punto giova rilevare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 9479 del 06 aprile
2023, in adeguamento alla direttiva comunitaria 93/13 che impone agli stati membri di predisporre
“mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori” e richiamando il principio di leale collaborazione in forza del quale gli stati membri sono tenuti ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “Il giudice del monitorio deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in grado di incidere sulla sussistenza e entità del credito oggetto di richiesta monitoria, con le conseguenti statuizioni (in caso di abusività: rigetto totale o parziale della domanda;
se il controllo dà esito negativo: pronuncia del decreto ingiuntivo con motivazione anche riguardo al predetto controllo); ciò anche chiedendo integrazioni documentali e, in caso di accertamento complesso, procedendo al rigetto della domanda di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo deve contenere
l'avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere
l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto. Il giudice della esecuzione forzata, in cui il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore, se il provvedimento monitorio è sprovvisto di motivazione in riferimento all'eventuale abusività delle clausole contrattuali, ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza / sull'entità del credito oggetto di decreto ingiuntivo, anche attraverso una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
all'esito del controllo – sia negativo che positivo – avviserà il debitore che entro 40 giorni può proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sul decreto ingiuntivo stesso. Fino alle determinazioni del giudice della opposizione ex art. 649 cpc, il giudice della esecuzione non procederà alla vendita o alla assegnazione del bene o del credito”.
Ne discende che l'opposizione tardiva “recuperatoria” sia stata prevista dalla Suprema Corte con esclusivo riguardo all'esame sull'abusività delle clausole del contratto sottoscritto dal consumatore.
Nel caso de quo, pertanto, parte opponente è stata rimessa in termini al fine esclusivo di far accertare l'eventuale carattere vessatorio delle pattuizioni contrattuali.
Pertanto, le eccezioni mosse da con la presente opposizione - ove non concernenti la Parte_1
pretesa vessatorietà delle clausole in danno del consumatore - devono ritenersi inammissibili in quanto tardive.
pagina 5 di 8 Posto che all'opponente non era consentito di riproporre in questa sede le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva dell'opposta o alla carenza di prova scritta del credito, esse paiono comunque destituite di fondamento.
Segnatamente, in ordine alla eccepita mancanza di legittimazione attiva dell'odierna convenuta giova rilevare che essa abbia agito in via monitoria in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto del
15.09.2016, stipulato con IC BA PA (cfr. all. 3 della produzione documentale di parte opposta).
Emerge altresì per tabulas (cfr. all. 11 della produzione documentale di parte opposta) che tra i crediti ceduti in blocco rientrasse anche la posizione della Pt_1
È stato, infine, comprovato (cfr. all. 4 della produzione documentale di parte opposta) che la Pt_1 sia stata compiutamente informata dell'intercorsa cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento de quo.
Nessun dubbio può, dunque, nutrirsi nel caso de quo, in ordine alla legittima titolarità del credito da parte della Controparte_1
Né, tantomeno, si ravvisano questioni in ordine al difetto di prova del credito ingiunto, atteso che, come precisato dalla società opposta, esso poggia su un unico impianto contrattuale ove coesistono più
“prodotti”, ovvero un finanziamento finalizzato e una linea di credito ad uso rotativo, relativi entrambi al rapporto di finanziamento n. 20104917992601.
Il contratto per cui è causa contiene, infatti, due offerte accettate da parte opponente, l'Offerta A che prevede l'erogazione di un finanziamento dell'importo di € 499,98 finalizzato all'acquisto di un telefono cellulare (non azionato in via monitoria) e l'Offerta B che prevede l'apertura di una linea di credito ad uso rotativo (solo tale rapporto costituisca oggetto di ricorso monitorio) alle condizioni descritte nel contratto e, differenti da quelle relative al finanziamento a termine.
Pertanto, il contratto de quo appare qualificabile come un unico contratto di natura complessa.
Conseguentemente, il contratto prodotto, sia nella presente sede che in sede monitoria, è da ritenersi valido ed efficace nonché produttivo di ogni effetto nei confronti dell'odierno attore opponente, non rilevandosi, pertanto, alcuna carenza documentale.
Va altresì osservato che la prestazione resa dalla cedente (IC) non è mai stata contestata dalla la quale ha beneficiato delle somme oggetto del rapporto de quo, provvedendo persino al Pt_1
parziale pagamento del dovuto (cfr. all. 6 della produzione documentale di parte opposta).
Ciò detto, giova ora procedere al vaglio sulla abusività delle clausole contrattuali.
Orbene, la difesa attorea eccepisce la presunta vessatorietà di talune clausole del contratto oggetto di causa.
pagina 6 di 8 Tuttavia, nulla viene da essa dedotto, allegato, né specificato sul punto.
Sulla scorta delle considerazioni già esposte in seno all'ordinanza resa in data 2.10.2024 (alla quale si rinvia) si ribadisce che: “Alla luce della documentazione (prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio) non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento (ottobre-dicembre 2004) non risulta essere stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto”.
A tal riguardo, giova osservare che l'espressione “clausole vessatorie” viene utilizzata con riferimento alle clausole contrattuali che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto.
La vessatorietà della clausola, in linea di principio, presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali.
Per i contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme specifici rapporti contrattuali, sarà onere del professionista provare che le clausole del contratto sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ancorché unilateralmente predisposte (cfr. art. 34, commi 4 e 5 Cod. Cons.).
Le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto (contratti standard) o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari sono efficaci nei confronti dell'aderente se (art. 1341 c.
2 c.c.): formulate per iscritto, specificatamente approvate per iscritto (dall'aderente).
Segnatamente, sono richieste due firme da parte dell'aderente: la prima sottoscrizione in calce al regolamento contrattuale (che vale quale accettazione del contratto), la seconda sottoscrizione nella parte contenente il richiamo alle clausole vessatorie sfavorevoli all'aderente.
A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito come vada effettuato il richiamo alle clausole vessatorie all'interno del contratto.
Le suddette clausole: devono essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua, per suscitare l'attenzione del sottoscrittore (Corte Cass. 12708/2014;
Corte Cass. 15278/2015; Corte Cass. 22984/2015); è sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa – senza la sua trascrizione integrale – giacché in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (Corte Cass. 12708/2014),
pagina 7 di 8 In definitiva, ciò che rileva è «se le modalità del richiamo delle clausole onerose operata nel contratto garantiscano l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose, in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione» (Corte Cass. Ord.
4404/2014).
Orbene, nel caso de quo la ha apposto la propria sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
1341 c.c. con ciò accettando espressamente la disciplina delle clausole ivi puntualmente richiamate, con indicazione del numero di articolo e della rubrica della clausola.
Deve quindi escludersi il carattere vessatorio delle stesse.
Anche le deduzioni attoree in ordine al carattere usurario del rapporto intercorso tra le parti sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro.
Invero parte opponente nulla ha prodotto a supporto di quanto sostenuto, limitandosi ad asserire che sia stato applicato un tasso d'interesse al tasso soglia antiusura.
Tutto ciò premesso, la spiegata opposizione non può trovare accoglimento e il d.i. opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3807/2024 R.G. rigetta l'opposizione ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2023 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.,
Catania, 2 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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