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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.51 CPC) sul ricorso iscritto al n. 1942/2024 ruolo generale volontaria giurisdizione e congiuntamente presentato da:
nata a [...] il [...], con l' avv. Parte_1
LEONETTI GIOVANNI BATTISTA - RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con l' avv. AGOVINO MARIA CP_1
- RICORRENTE
CON L' INTERVENTO DI
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_2
OGGETTO: divorzio – legge n. 898/1970 e succ. mod. - artt. 473 bis e ss CPC – nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d.
Cartabia>)
IL TRIBUNALE
RILEVATO
Che, con ricorso presentato in data 4.11.2024, e Parte_1
, hanno chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del CP_1
matrimonio civile da loro contratto in Castrovillari in data 20.9.2015; che i medesimi si sono separati in forza di accordo omologato con decreto di questo
Tribunale del 25.1.2023;
1 che lo stato di separazione si è protratto per oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
che i medesimi non hanno inteso riconciliarsi;
che i coniugi, genitori delle minori (nata il [...]) e Persona_1
(nata il [...]), hanno proposto di divorziare alle seguenti Persona_2
condizioni indicate in ricorso, di seguito riportate:
1) Le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori Per_2 Per_1
con prevalente collocamento presso la madre , Parte_1 unitamente alla quale continueranno a vivere presso l' abitazione di proprietà della stessa;
la casa familiare è sita in Castrovillari, via XX Settembre n. 65;
2) L' altro genitore potrà incontrare le minori e tenerle con sé secondo accordi tra
i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: il padre avrà facoltà di tenere le minori con sé un giorno alla settimana compreso tra lunedì e giovedì dall' ora di uscita di scuola e sino alla mattina successiva quando provvederà ad riaccompagnarle a scuola;
entrambe potranno trascorrere i fine settimana in modo alternato tra i genitori;
il papà nel week end di sua spettanza, potrà tenerle con sé dall' orario di uscita da scuola di sabato e sino alle ore 19,00 di domenica, quando provvederà a riaccompagnarle presso l' abitazione della IG.ra ; Pt_1
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nella vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello di Pasquetta e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell' alternanza annuale;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, in continuità al contributo disposto in sede di separazione e tutt' ora in essere, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
2 4) Le spese extra assegno relativo alle figlie e quindi … [si fa rinvio a quanto scritto in ricorso] … resteranno a carico ei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
Che il PM non ha fatto pervenire le sue conclusioni;
CONSIDERATO
Che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
che ricorre la causa di scioglimento del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) legge 898/1970, come successivamente modificata;
che le condizioni convenute con riguardo alla prole sono confacenti alle eIGenze di tutela della medesima;
visto l' art. 4 comma 16 legge 898/1970 e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.9.2015 in Castrovillari da e , alle condizioni indicate in Parte_1 CP_1
parte motiva;
− ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrovillari di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio detto del
Comune, anno 2015 , parte I^, atto numero 14);
− nulla per le spese .
Così deciso in Castrovillari, nella camera di conIGlio del 16/01/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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