Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4671/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parete Recupito Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palma Campania, via Salita Belvedere n. 4;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
corrispondere in favore dei ricorrenti indennità di accompagnamento con decorrenza per gli arretrati dalla domanda amministrativa, o in subordine, da quella accertata dal CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare l' in CP_1 persona del Presidente p.t., al pagamento in favore degli odierni ricorrenti dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data amministrativa o, da quella indicata dal CTU;
CP_ condannare l' altresì, al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 11.07.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico Persona_1 sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato le ripercussioni funzionali delle singole patologie obbiettivate sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato sulla ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti di carcinoma duttale infiltrante della mammella destra (G3) trattato con chemioterapia neoadiuvante, successivo intervento chirurgico di quadrantectomia con sampling ascellare omolaterale (ypT1cG2 ypN0mi[1/9]) e trattamento radioterapico adiuvante in attuale terapia farmacologica ormonale ebiologica per via orale e follow-up; sindrome depressiva reattiva;
artrosi ed osteoporosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale;
esiti di colecistectomia laparoscopica per litiasi biliare”, precisando che “ad eccezione dell'intervento di colecistectomia laparoscopica, eseguito solo nel mese di luglio 2023 (cfr. relativa relazione di dimissione del 23.07.2023, rinvenuta agli atti), le restanti infermità erano già presenti all'epoca dell'inoltro della domanda amministrativa del 27.05.2022 e non hanno poi subito significativo aggravamento nel corso del tempo, anche tenuto conto che quella neoplastica risulta essere stata in seguito efficacemente trattata senza alcuna attuale evidenza clinica o documentale di recidiva o di progressione di malattia”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Con specifico riferimento alle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, la valutazione del grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa derivante dalle affezioni descritte, singolarmente considerate, è la seguente:
• Esiti di carcinoma duttale infiltrante della mammella destra (G3) trattato con chemioterapia neoadiuvante, successivo intervento chirurgico di quadrantectomia con sampling ascellare omolaterale (ypT1cG2 ypN0mi[1/9]) e trattamento radioterapico adiuvante in attuale terapia farmacologica ormonale e biologica per via orale e follow-up: 100%. Considerato che si tratta di una patologia neoplastica mammaria da ritenere “ad alto rischio di recidiva” (cfr. relazione oncologica del 26.04.3023) e tenuto altresì conto del periodo piuttosto limitato di tempo trascorso dall'esecuzione del trattamento chirurgico, nel caso in esame risulta a giusta ragione applicabile il codice tabellare 9325, che valuta nella misura fissa tutte le “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica”.
• Sindrome depressiva reattiva: 25%. In considerazione del fatto che in occasione della visita medica peritale la ricorrente ha manifestato una significativa deflessione del tono dell'umore, da riferire a costante preoccupazione per la possibile evoluzione della concomitante patologia neoplastica mammaria, e tenuto nel contempo conto della completa assenza di evidenza di eventuali difficoltà relazionali, di disturbi fobico-ossessivi o di deviazioni dal piano di realtà, per tale condizione morbosa risulta congruamente applicabile il codice tabellare 2205, che valuta nella misura fissa del 25% l'infermità “sindrome depressiva endoreattiva media”.
• Artrosi ed osteoporosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale: 31%. Valutazione effettuata per analogia in quanto, pur debitamente tenuto conto della sintomatologia poliartralgica e della facile stancabilità alla deambulazione riferite in anamnesi dalla ricorrente, ma considerato che in occasione della visita medica peritale non è stata obiettivamente rilevata alcuna significativa limitazione a carico dei principali distretti osteoarticolari, nonché che la stazione eretta, la deambulazione ed i passaggi posturali sono risultati possibili in piena ed incondizionata autonomia senza necessità di appoggio, tale patologia, globalmente considerata, può essere ritenuta responsabile di una riduzione della capacità lavorativa equivalente a quella minima prevista per l'infermità “paraparesi con deficit di forza lieve (codice 7334, valutazione indicata in misura compresa tra 31% e 40%)”.
• Esiti di colecistectomia laparoscopica per litiasi biliare: 0%. In assenza di evidenza anamnestica, clinica o documentale di attuali specifiche problematiche a carico dell'apparato digerente e tenuto altresì conto delle buone condizioni di nutrizione generale della periziata, si può senz'altro ritenere che la patologia litiasica biliare sia stata efficacemente trattata chirurgicamente, senza che ne siano residuate significative ripercussioni sullo svolgimento delle abituali attività della ricorrente, né tanto più sulla sua autonomia personale. Per ciò che riguarda il periodo precedente all'esecuzione dell'intervento chirurgico, allorché era ancora presente una condizioni di litiasi biliare, è invece da ritenere che la percentuale invalidante fosse allora pari al
21%, così come previsto dal codice tabellare 6408, che così valuta in misura fissa l'infermità
“calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale.
Passando a valutare in tutta la loro globalità le varie ripercussioni funzionali determinate dalla suddette infermità sul grado di autonomia personale della periziata, tuttora in accordo con il giudizio già espresso dalla competente Commissione Medica ASL in data 27.01.2023, si può a giusta ragione affermare che, nonostante le patologie sofferte, la sig.ra NON si Parte_1 trova, né si è mai trovata, in condizioni di impossibilità a deambulare senza aiuto permanente di accompagnatore, né ha, né ha mai avuto, bisogno di assistenza continua in quanto è, ed è sempre stata, in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
A tale conclusione si giunge tenuto debitamente conto, non solo che durante la visita medica peritale la ricorrente è risultata in buone condizioni generali di salute, mostrando adeguate capacità cognitivo-relazionali, buon compenso cardiorespiratorio e piena ed incondizionata autonomia nella stazione eretta, nella deambulazione e nei passaggi posturali, ma che neanche per quanto riguarda il periodo precedente è emersa in atti alcuna evidenza documentale che, in conseguenza delle patologie sofferte o a causa dei possibili effetti collaterali dei trattamenti chemioterapici praticati, la stessa si sia mai trovata in condizioni di impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né che, nello stesso periodo, avesse avuto mai necessità di assistenza continua in quanto soggetto non più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi.
A tal proposito, infatti, in riferimento ai possibili effetti collaterali della terapia antitumorale, vi
è da rilevare che in atti viene documentata esclusivamente la presenza di “diarrea G1”, cioè di lieve entità, essendo caratterizzata da un numero di scariche giornaliere non superiore a tre, la quale, peraltro risulta poi efficacemente risolta con terapia medica per via orale (“imodium cpr”).
Inoltre, che anche precedentemente l'autonomia personale della paziente non fosse comunque in alcun modo compromessa, risulta avvalorato dalla circostanza che, in occasione della visita oncologica di controllo praticata in data 29.03.2023 presso l'A.O.U. “Federico II” di Napoli, nell'ambito della scala di valutazione del performance status secondo “ECOG (Eastern
Cooperative Oncology Group)”, alla stessa veniva attribuito il punteggio zero (cfr. relativa certificazione rinvenuta agli atti). Infatti, premesso che il suddetto strumento di valutazione rappresenta una scala utilizzata per la valutazione della validità e dell'autosufficienza in ambito oncologico, vi è da rilevare che un valore di Performance Status pari a zero viene assegnato ad un soggetto caratterizzato funzionalmente da “nessun sintomo, attività normale”, per cui appare di tutta evidenza che un paziente in tali condizioni non possa essere certamente ritenuto né incapace di deambulare permanentemente senza aiuto di accompagnatore, né di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, deve rilevarsi come le stesse siano chiaramente smentite dalle suesposte argomentazioni medico-legali, dalla cui lettura emergono le ragioni per le quali il c.t.u., con motivazione logica e articolata sulla base della documentazione versata in atti e di un accurato esame obiettivo, non ha ritenuto la parte meritevole della prestazione richiesta.
Del resto, le odierne contestazioni ricalcano pedissequamente le osservazioni critiche alla bozza peritale a cui il c.t.u. ha già adeguatamente replicato.
Invero, il c.t.u. ha già evidenziato come “… dall'esame delle osservazioni critiche formulate, si rileva che il suddetto sanitario invita lo scrivente CTU a riconsiderare il complesso morboso della periziata “modificando il giudizio redatto in bozza con l'accoglienza di quanto sopra descritto e con il riconoscimento della necessità di accompagnamento”.
A supporto di tale invito, però, lo stesso consulente fornisce motivazioni del tutto generiche, limitandosi semplicemente ad affermare che la condizione morbosa in esame “ha posto e pone in essere notevoli disagi perla perizianda con impossibilità a gestire in forma autonoma gli spazi vitali e il tempo quotidiano;
condizione questa che rende e ha reso, di fatto, la perizianda incapace di attendere da sola alle normali occupazioni quotidiane e necessitante di aiuto fisico e psicologico da parte di chi le sta accanto”, omettendo del tutto di precisare quali siano in concreto quegli atti della vita quotidiana che la paziente non riuscirebbe più a svolgere in autonomia.
A tal proposito, lo scrivente CTU ritiene di aver già dato nel presente elaborato peritale ampia e dettagliata motivazione sul perché, al contrario di quanto invece inopinatamente sostenuto nelle note medico-legali di parte ricorrente, pur in presenza di patologia neoplastica mammaria che ha richiesto, oltre ad una terapia chirurgica, anche un trattamento chemioterapico e radioterapico, nel caso in esame non si sia comunque venuta a realizzare la perdita dell'autonomia della periziata in ambito personale e socio-relazionale.
Pertanto, tenuto conto che evidentemente la concreta portata dei circostanziati presupposti medico-legali forniti in proposito dallo scrivente CTU risulta essere del tutto sfuggita al consulente di parte ricorrente, si ritiene opportuno invitarlo ad una più attenta lettura della presente relazione, con particolare riferimento alle considerazioni riportate a pag. 12 e 13.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, appare chiaro che le contestazioni di parte ricorrente non risultano affatto supportate da alcuna valida motivazione medico-legale, per cui, anche dopo aver preso in esame le osservazioni critiche pervenute, si confermano integralmente tutte le conclusioni della relazione peritale già inviata alle parti”. Dunque, le contestazioni di parte sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
4.1. In altri termini, le censure mosse alla consulenza tecnica – nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato e come risultante dalla documentazione sanitaria disponibile – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
5. In relazione, poi, alla ulteriore documentazione sanitaria – di formazione successiva alla fase di giudizio di ATP – depositata nel corso del presente giudizio, deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia necessaria per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Si osserva che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass.
n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999). La parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n.
14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ebbene, parte ricorrente si è limitata a produrre nuovi documenti sanitari, senza alcun accenno alle diagnosi ivi contenute né alla relativa rilevanza ai fini del giudizio;
pertanto, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. sarebbe meramente esplorativo e sostitutivo degli oneri di parte.
6. In definitiva, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
7. In ragione degli stati patologici comunque accertati si dispone la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido, considerato che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. fa riferimento all'anno 2020 (che non è l'anno ex lege rilevante ai fini dell'esenzione).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Compensa le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno