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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/07/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1147/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1147/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in US (Cs) alla contrada Sotto le Timpe Valenza n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giancarlo Perfetti, (C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Cosenza, alla Via Email_1 Savoia, n. 22, la parte ha eletto domicilio, e
(C.F. , nata a [...], il [...] ed ivi residente P_ C.F._3 alla contrada Sotto le Timpe Valenza n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Perfetti (CF
) che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, C.F._4 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. e presso il cui studio Email_2 legale, sito in Cosenza alla Via Savoia n. 22, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 P_ depositato il 19.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in US (Cs) in data 12.09.1999 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al n. 9 parte II serie A anno 1999, rilevando che dalla loro unione è nata in data [...] la figlia oggi maggiorenne. Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che gli stessi, pur vivendo sotto lo stesso tetto, hanno condotto per anni la vita di separati in casa così cessando ogni rapporto di connubio;
- che con ricorso congiunto del 13.09.2021 hanno chiesto la pronuncia della separazione consensuale tra coniugi alle condizioni indicate nell'accordo medesimo;
- che con decreto n. 9/2022 del 04/01/2022, il Tribunale di Paola ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni riportate nel ricorso e integrate con le note scritte depositate;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 13.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 30 aprile 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto del 4.01.2022 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...]
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- confermare le condizioni di cui all'accordo consensuale di separazione omologato con decreto n. cronol, 9/2022 del04.01.2022 emesso dal Tribunale di Paola;
- la figlia, maggiorenne, resterà a carico del padre alle condizioni di cui Persona_1 all'accordo consensuale di separazione;
- quanto al mantenimento, i coniugi stabiliscono di rinunciarvi vicendevolmente;
- i ricorrenti coniugi dichiarano fin da subito di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi altra ragione e/o causa;
- per ogni altro patto non espressamente qui riportato, gli ex coniugi confermano quanto già pattuito in ricorso e nelle note di trattazione che qui si allegano per formarne parte integrante e sostanziale;
- le spese legali si intendono interamente compensate.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1147/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in US (Cs) in Parte_1 P_ data 12.09.1999 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune atto n. 9 parte II serie A anno 1999;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di US (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di US (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1147/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in US (Cs) alla contrada Sotto le Timpe Valenza n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giancarlo Perfetti, (C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Cosenza, alla Via Email_1 Savoia, n. 22, la parte ha eletto domicilio, e
(C.F. , nata a [...], il [...] ed ivi residente P_ C.F._3 alla contrada Sotto le Timpe Valenza n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Perfetti (CF
) che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, C.F._4 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. e presso il cui studio Email_2 legale, sito in Cosenza alla Via Savoia n. 22, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 P_ depositato il 19.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in US (Cs) in data 12.09.1999 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al n. 9 parte II serie A anno 1999, rilevando che dalla loro unione è nata in data [...] la figlia oggi maggiorenne. Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che gli stessi, pur vivendo sotto lo stesso tetto, hanno condotto per anni la vita di separati in casa così cessando ogni rapporto di connubio;
- che con ricorso congiunto del 13.09.2021 hanno chiesto la pronuncia della separazione consensuale tra coniugi alle condizioni indicate nell'accordo medesimo;
- che con decreto n. 9/2022 del 04/01/2022, il Tribunale di Paola ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni riportate nel ricorso e integrate con le note scritte depositate;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 13.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 30 aprile 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto del 4.01.2022 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...]
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- confermare le condizioni di cui all'accordo consensuale di separazione omologato con decreto n. cronol, 9/2022 del04.01.2022 emesso dal Tribunale di Paola;
- la figlia, maggiorenne, resterà a carico del padre alle condizioni di cui Persona_1 all'accordo consensuale di separazione;
- quanto al mantenimento, i coniugi stabiliscono di rinunciarvi vicendevolmente;
- i ricorrenti coniugi dichiarano fin da subito di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi altra ragione e/o causa;
- per ogni altro patto non espressamente qui riportato, gli ex coniugi confermano quanto già pattuito in ricorso e nelle note di trattazione che qui si allegano per formarne parte integrante e sostanziale;
- le spese legali si intendono interamente compensate.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1147/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in US (Cs) in Parte_1 P_ data 12.09.1999 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune atto n. 9 parte II serie A anno 1999;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di US (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di US (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo