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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2770/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2770/2018 promossa da:
– C.F. . rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Francesco Saverio Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pozzuoli, alla via Vallone Mandria, n. 2;
PARTE ATTRICE contro c.f. - N.Q. di gestore del Fondo Controparte_1 P.IVA_1
di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 286 D. Lgs.vo 209/05 –in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via F.lli
De Filippo n. 5, presso e nello studio dell'avvocato Adriano Sassano che la rappresenta e difende;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, proposto da nei confronti della Parte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri per il Controparte_1
F.G.V.S., ha ad oggetto la domanda per il risarcimento del danno subito in seguito ad un sinistro stradale asseritamente causato da un' autovettura rimasta non identificata. Più nel dettaglio, l'attrice ha riferito che in data 29.4.2017, alle ore 21.55 circa, in Castel Volturno, località Ischitella, nel mentre si trovava, unitamente alla sua nipotina, sul sedile posteriore della propria autovettura OP Agila tg. CE506MP, assicurata con polizza UnipolSai e condotta dal marito , subiva un CP_2
forte urto all'altezza della portiera laterale posteriore da un'auto tipo AR di colore nero, la quale, proveniente a sostenuta velocità da sinistra, ometteva di dare la dovuta precedenza e di rallentare in prossimità di un incrocio. Vani furono i tentativi di identificare la targa.
L'attrice ha rappresentato di aver subito, per effetto di detto sinistro, gravi lesioni personali prontamente diagnosticate presso il Presidio Ospedaliero “Pineta
Grande” in Castel Volturno ove veniva trasportata a mezzo del 118, nonché ingenti danni all'automobile. In particolare, l'attrice invoca il risarcimento dei danni subiti, così quantificati;
per danno alla persona: in € 72.719,24 (di cui € 28.896,00 per danno biologico stimato al 15 %, € 17.114,24 per personalizzazione, € 4.820,00 per invalidità temporanea, € 9.724,00 per aumento per danno morale;
€2.165,00 per spese mediche documentate); per danno alla cosa: in € 8.406,82 oltre iva ovvero nella somma di € 2.900,00 corrispondente al valore medio di mercato dell'auto usata pari ad € 2.100,00 + € 800,00 per oneri per fermo tecnico, fermo reperimento analogo mezzo (rf.r.a.m.) demolizione, radiazione, nuova immatricolazione, assicurazione
RC e tassa di proprietà.
A sostegno della domanda, l'attrice ha depositato: a) la previa richiesta stragiudiziale inoltrata a mezzo PEC alla in data 2.10.2017 con Controparte_3
successivo invio di documentazione integrativa;
b) il referto di pronto soccorso e la cartella clinica con tutta la certificazione medica;
c) la perizia di parte;
d) la denuncia dei Carabinieri;
e) il decreto di archiviazione delle indagini;
f) le ricevute delle spese mediche;
g) perizia tecnica per i danni;
h) la copia del libretto di circolazione;
i)
l'attestazione del valore di mercato;
l) l'articolo di giornale on line riguardante il sinistro in causa;
m) le fotografie del luogo del sinistro e dell'auto dell'attrice.
2. Si è costituita regolarmente in giudizio la di impresa TE
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale si è opposta all'avversa domanda, sia in ordine all'an che al quantum, deducendo: a)
l'insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, non avendo l'attrice dimostrato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, né che la mancata identificazione del medesimo fosse dipesa da un'impossibilità oggettiva ed incolpevole;
b) l'omessa prova del nesso di causalità tra la condotta ascritta al veicolo pirata e gli eventi di danno dedotti.
Parte convenuta ha dunque concluso chiedendo: in via principale: il rigetto della domanda;
in via subordinata: l'accertamento ai sensi dell'art. 2054 c.c. del concorso di colpa del conducente del veicolo attoreo nella determinazione dell'evento.
3. Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale, nonché conferimento di incarico al CTU al fine di accertare la quantificazione del danno alla persona e la compatibilità delle lesioni subite con la dinamica allegata.
Infine, la causa, nelle more assegnata alla scrivente a far data dall'immissione nel ruolo in data 16.9.2024, è stata assegnata in decisione all'udienza del 10.10.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*
4. La domanda è fondata, nei termini che seguono.
5. Preliminarmente si osserva che la domanda è stata preceduta dalla comunicazione alla soc. , quale impresa designata, nonché dalla Controparte_1
denuncia del sinistro alle competenti autorità pubbliche, come attestato da tutti gli atti e documenti prodotti agli atti di causa.
6. Va premesso che il danneggiato che agisce in giudizio, ex articolo 2054 c.c.
e articolo 18 e s.s. L. 990/69 ed ora art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005, nei confronti del fondo di garanzia (per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata) deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione e ciò, in quanto il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto. È anche vero che, in detti casi, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto
(Cass. civ., sez. III, 18.11.2005, n. 24449). In ogni caso, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni
"gravi, precise e concordanti".
7. Tanto premesso, nel caso specifico non vi è dubbio che l'attrice abbia tenuto un comportamento improntato alla diligenza richiesta dalla situazione per tentare di identificare il veicolo pirata.
In effetti, tutte le testimonianze convergono sulla circostanza che il veicolo investitore si sarebbe dileguato velocemente dopo il violento urto, così da rendere impossibile la lettura della targa: in particolare, il teste ha Testimone_1
riferito: “Dopo l'urto la AR ha fatto un po' di retromarcia ed è subito ripartita, passandomi davanti, il tutto in una frazione di secondo”; il teste : Testimone_2
“La AR dopo un po' sparì, l'ho visto con la coda dell'occhio mentre prestavo i soccorsi, ha fatto marcia indietro ed è andata verso Napoli”; infine, CP_2
marito alla guida dell'autovettura ha precisato, del tutto in linea con le altre
[...] deposizioni, che “il conducente, un uomo bianco, ha messo in moto, ha fatto retromarcia ed è scappato, sono riuscito a prendere solo le prime due lettere dalla targa, DH. Non sono riuscito a prendere le altre lettere e numeri, perché dopo
l'impatto ero in fase confusionale”(…) il giorno dopo, mi sono recato su via Rossini, ovvero la strada da cui proveniva la AR, perché su quella strada c'è un albergo con telecamere e ho potuto visionare ufficiosamente i filmati e ho visto la AR nera con le strisce grigie, con un uomo bianco e una donna di colore, ma la targa non era visibile”. In detta valutazione della diligenza della condotta tenuta dal danneggiato al fine della identificazione del veicolo pirata, deve poi essere tenuto in doverosa considerazione il particolare shock subito per il sinistro, accentuato dalla violenza dell'impatto, che, come riferiscono i testimoni, avrebbe addirittura causato la perdita di sensi della attrice e gravi lesioni: sul punto, così il teste : “La Testimone_1 signora era tutta insanguinata, ma non so cosa aveva di preciso…”; il teste Tes_2
ha riferito “Mia suocera era svenuta, non si riusciva ad estrarla dall'auto,
[...] perché era posta sul lato destro, aggrovigliato e incastrato conto il palo”. Infine, completa il quadro la circostanza che l'attrice ha dimostrato di aver nell'immediatezza chiamato la Polizia locale, oltre che i soccorsi, nonchè presentato denuncia dell'accaduto al Commissariato di “ ” e ha, infine, allegato Persona_1 il decreto di archiviazione del procedimento emesso in esito alle indagini della
Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
8. Parimenti dimostrata deve ritenersi la dinamica dell'incidente, attesa la totale sovrapponibilità delle tre testimonianze assunte rispetto al narrato di parte e anche l'impatto mediatico ricevuto dal sinistro oggetto di causa, come comprovato dall'allegato articolo di cronaca.
Sul punto, il testimone , indifferente, che ha assistito Testimone_1 all'incidente dal proprio balcone, con ottima visuale sul teatro dello scontro, ha riferito che: “Una OP Agila di colore grigio chiaro percorreva via Scarlatti provenendo da Napoli e diretta versi Castael Volturno, e si fermava all'incrocio, dove mi sembra che vi fosse uno Stop. Un'altra autovettura, una AR nera, proveniva dalla sinistra della OP Agila, ovvero da via Rossini, ha preso l'OP alla portiera laterale sinistra posteriore. L'urto è avvenuto mentre la OP, dopo essersi fermata, era ripartita e aveva già quasi completato l'attraversamento verso il prosieguo di via Scarlatti, infatti è stata colpita alla parte laterale posteriore sinistra, tra la portiera e il posteriore. In seguito all'urto la OP ha ruotato un po' ed è finita contro un palo posto alla destra della OP stessa. La AR non ha rallentato né frenato, ma è andata a sbattere direttamente, poi è scappata via, non sono riuscito a prendere il numero di targa;
è scappata in direzione Napoli”. Il teste così si è espresso: “Io mi trovavo alla guida di una Classe A e percorrevo Tes_2
via Scarlatti in direzione Napoli, avevo appena accompagnato mia sorella Pt_2
a casa sua in via Puccini, quando giunto presso l'incrocio di via Scarlatti
[...] on via Rossini ho rallentato anche se la via Rossini è gravata da Stop, sia sul lato destro che sinistro, in quanto conosco i luoghi e so che quello è un incrocio pericoloso. Dal senso opposto di marcia, rispetto a quello da me percorso, ho visto un'autovettura che rallentava, occupava l'incrocio e una AR nera a forte velocità, di modello più recente, sempre di quelle piccole, proveniente dalla mia destra colpiva l'altra autovettura alla parte posteriore sinistra, altezza della fiancata.
L'autovettura è stata scaraventata verso un palo, posto alla sua destra, poi mi sono fermato e solo quando mi sono avvicinato mi sono accorto che si trattava della OP
Agila dei miei suoceri e che all'interno c'era mio suocero alla guida e mia suocera
e mia figlia sul sedile posteriore”. infine il conducente ha riferito: “quando alla via
Scarlatti, all'incrocio con la via Rossini, rallentavo e impegnavo l'incrocio, io avevo la precedenza, in quanto tutte le altre intersezioni con via Scarlatti erano gravate da segnale di Stop. Dalla mia sinistra proveniva come una freccia, senza accennare ad alcuna frenata, una AR di colore nero con strisce grigie laterali, che mi speronava sullo sportello posteriore sinistro, cioè mi colpiva in pieno e mi scaraventava contro un palo dell'Enel posto sul ciglio della strada, sulla mia destra. L'impatto con il palo è avvenuto con lo sportello posteriore destro della OP da me guidata, dove era seduta mia moglie”.
In definitiva deve ritenersi dimostrato che l'incidente è avvenuto a causa della condotta colposa del veicolo che pur gravato da stop, si immetteva a tutta CP_5 velocità nell'incrocio tra via Scarlatti e Via Rossini, colpendo lo sportello posteriore sinistro del veicolo attore, il quale fermo all'incrocio per STOP, veniva per effetto dell'urto scaraventato contro un palo sito sul lato destro della carreggiata.
9. Inoltre, dall'istruttoria passata in rassegna è emerso con evidenza, anche per l'attivazione dei soccorsi immediati (chiamata 118), la causazione di un danno sia alla persona dell'attrice che al veicolo (cfr. prova testimoniale, fascicolo fotografico, copioso materiale medico in atti).
10. In merito al nesso causale, il CTU riferisce la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica dell'incidente riportato in atti e avvalorato dal raccordo anamnestico, essendo soddisfatti i criteri medico legali (cronologico, topografico, della continuità fenomenica, dell'adeguatezza quali-quantitativa) necessari per la valutazione eziologica del danno.
11. Con riferimento alla quantificazione di quest'ultimo, il CTU, dopo aver esaminato il copioso materiale allegato (tra cui: referti medici, cartelle cliniche, eco addome, numerosi relazioni RX, esiti visite specialistiche e CTP) conclude affermando che “la malattia ha avuto una durata complessiva di 80 giorni , ripartibili in 20 (venti) giorni di ITT (invalidità temporanea totale), di giorni 30
(trenta) di Invalidità Temporanea Parziale ITP (valutabile al 50%) relativa al periodo di graduale recupero funzionale e ulteriori 30 giorni (trenta) di ITP
Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 25%) quale sintesi di periodo più lungo a scalar. Attualmente la presenta, quale esito di carattere Parte_1
Permanente esiti anatomo funzionali di frattura della clavicola sinistra, esiti anatomo-funzionali di fratture costali multiple e di frattura scapolare sinistra.
Pregiudizio estetico. Detti postumi concretizzano un danno biologico (inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sè e per sè considerata) che può essere quantificato nella misura del 14% (quattordici per cento). Tale valore percentuale è confortato dalla lettura delle tabelle allegate al DM del 03.07.2003 nonché dalle recenti tabelle SIMLA ed anche da quanto previsto dal DL 209/2005”.
Non essendo emerse incongruenze o illogicità nel percorso cha ha condotto all'accertamento demandato, si ritiene di poter utilizzare i suindicati valori per la determinazione del risarcimento del danno, da quantificare dunque come segue:
20 (venti) giorni di ITT (invalidità temporanea totale):
30 (trenta) di Invalidità Temporanea Parziale ITP (valutabile al 50%):
30 giorni (trenta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al
25%); danno biologico: 14 %
Tot.: 39.077,50
Tale importo, devalutato al dì dell'evento, diventa pari a € 32.921,23. Su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 42.870,43, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
12. A detto importo va infine aggiunto l'ammontare delle spese mediche documentate per € 1995,00.
13. Va invece rigettata la richiesta di spese mediche future, in quanto il CTU ha chiarito che non sono previste.
14. Va altresì rigettata la richiesta di personalizzazione del danno, atteso che nessun elemento è stato portato all'attenzione del giudice circa ulteriori aggravamenti della sofferenza morale e degli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
15. Con riferimento, infine, ai danni subiti all'autovettura, si ritiene di dover far ricorso alla valutazione equitativa del danno. Questa valutazione compete non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione, il giudice è libero di scegliere i criteri più opportuno per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinchè tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass. n. 20283/2004). Alla luce di tali considerazioni, va evidenziato che tenuto conto del valore medio di mercato quale attestato dalla parte, della data di immatricolazione e della data del sinistro, nonchè sulla base delle nozioni di comune esperienza, l'importo piò essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. alla somma di € 1.900,00. Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
16. È invece da rigettare la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico essendo rimasto del tutto sfornito di prova. Detto danno, infatti, secondo la unanime giurisprudenza non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass., sez. III, 19-11-1999, n. 12820). In sintesi, il danneggiato deve dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358; Cass., 3, n. 13718 del
31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del 28/2/2020; Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022). Nel caso specifico detta prova è stata del tutto omessa.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai parametri vigenti, tenendo conto di tutte le fasi e dello scaglione di riferimento
(valore dell'accolto) e prendendo in considerazione un valore tra i minimi ed i medi, alla luce della assenza di questioni particolari, sia in fatto che in diritto, e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto:
a.1) condanna al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 42.870,43 a titolo di ristoro delle lesioni Parte_1
personali patite, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo e di €
1995,00 a titolo di rimborso spese mediche;
a.2) condanna al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 1.900,00 per ulteriori danni patrimoniali, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
a.3) condanna N.Q. al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 5.000,00 oltre spese gen (15%) iva e cpa per compensi ed €
759,00 per esborsi da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Saverio Bruno, dichiaratosi antistatario;
a.4) Pone definitivamente a carico di .Q.,le spese Controparte_1
di CTU per come liquidate con provvedimento del 26.1.2023.
Santa Maria Capua Vetere, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2770/2018 promossa da:
– C.F. . rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Francesco Saverio Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pozzuoli, alla via Vallone Mandria, n. 2;
PARTE ATTRICE contro c.f. - N.Q. di gestore del Fondo Controparte_1 P.IVA_1
di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 286 D. Lgs.vo 209/05 –in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via F.lli
De Filippo n. 5, presso e nello studio dell'avvocato Adriano Sassano che la rappresenta e difende;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, proposto da nei confronti della Parte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri per il Controparte_1
F.G.V.S., ha ad oggetto la domanda per il risarcimento del danno subito in seguito ad un sinistro stradale asseritamente causato da un' autovettura rimasta non identificata. Più nel dettaglio, l'attrice ha riferito che in data 29.4.2017, alle ore 21.55 circa, in Castel Volturno, località Ischitella, nel mentre si trovava, unitamente alla sua nipotina, sul sedile posteriore della propria autovettura OP Agila tg. CE506MP, assicurata con polizza UnipolSai e condotta dal marito , subiva un CP_2
forte urto all'altezza della portiera laterale posteriore da un'auto tipo AR di colore nero, la quale, proveniente a sostenuta velocità da sinistra, ometteva di dare la dovuta precedenza e di rallentare in prossimità di un incrocio. Vani furono i tentativi di identificare la targa.
L'attrice ha rappresentato di aver subito, per effetto di detto sinistro, gravi lesioni personali prontamente diagnosticate presso il Presidio Ospedaliero “Pineta
Grande” in Castel Volturno ove veniva trasportata a mezzo del 118, nonché ingenti danni all'automobile. In particolare, l'attrice invoca il risarcimento dei danni subiti, così quantificati;
per danno alla persona: in € 72.719,24 (di cui € 28.896,00 per danno biologico stimato al 15 %, € 17.114,24 per personalizzazione, € 4.820,00 per invalidità temporanea, € 9.724,00 per aumento per danno morale;
€2.165,00 per spese mediche documentate); per danno alla cosa: in € 8.406,82 oltre iva ovvero nella somma di € 2.900,00 corrispondente al valore medio di mercato dell'auto usata pari ad € 2.100,00 + € 800,00 per oneri per fermo tecnico, fermo reperimento analogo mezzo (rf.r.a.m.) demolizione, radiazione, nuova immatricolazione, assicurazione
RC e tassa di proprietà.
A sostegno della domanda, l'attrice ha depositato: a) la previa richiesta stragiudiziale inoltrata a mezzo PEC alla in data 2.10.2017 con Controparte_3
successivo invio di documentazione integrativa;
b) il referto di pronto soccorso e la cartella clinica con tutta la certificazione medica;
c) la perizia di parte;
d) la denuncia dei Carabinieri;
e) il decreto di archiviazione delle indagini;
f) le ricevute delle spese mediche;
g) perizia tecnica per i danni;
h) la copia del libretto di circolazione;
i)
l'attestazione del valore di mercato;
l) l'articolo di giornale on line riguardante il sinistro in causa;
m) le fotografie del luogo del sinistro e dell'auto dell'attrice.
2. Si è costituita regolarmente in giudizio la di impresa TE
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale si è opposta all'avversa domanda, sia in ordine all'an che al quantum, deducendo: a)
l'insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, non avendo l'attrice dimostrato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, né che la mancata identificazione del medesimo fosse dipesa da un'impossibilità oggettiva ed incolpevole;
b) l'omessa prova del nesso di causalità tra la condotta ascritta al veicolo pirata e gli eventi di danno dedotti.
Parte convenuta ha dunque concluso chiedendo: in via principale: il rigetto della domanda;
in via subordinata: l'accertamento ai sensi dell'art. 2054 c.c. del concorso di colpa del conducente del veicolo attoreo nella determinazione dell'evento.
3. Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale, nonché conferimento di incarico al CTU al fine di accertare la quantificazione del danno alla persona e la compatibilità delle lesioni subite con la dinamica allegata.
Infine, la causa, nelle more assegnata alla scrivente a far data dall'immissione nel ruolo in data 16.9.2024, è stata assegnata in decisione all'udienza del 10.10.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*
4. La domanda è fondata, nei termini che seguono.
5. Preliminarmente si osserva che la domanda è stata preceduta dalla comunicazione alla soc. , quale impresa designata, nonché dalla Controparte_1
denuncia del sinistro alle competenti autorità pubbliche, come attestato da tutti gli atti e documenti prodotti agli atti di causa.
6. Va premesso che il danneggiato che agisce in giudizio, ex articolo 2054 c.c.
e articolo 18 e s.s. L. 990/69 ed ora art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005, nei confronti del fondo di garanzia (per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata) deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione e ciò, in quanto il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto. È anche vero che, in detti casi, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto
(Cass. civ., sez. III, 18.11.2005, n. 24449). In ogni caso, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni
"gravi, precise e concordanti".
7. Tanto premesso, nel caso specifico non vi è dubbio che l'attrice abbia tenuto un comportamento improntato alla diligenza richiesta dalla situazione per tentare di identificare il veicolo pirata.
In effetti, tutte le testimonianze convergono sulla circostanza che il veicolo investitore si sarebbe dileguato velocemente dopo il violento urto, così da rendere impossibile la lettura della targa: in particolare, il teste ha Testimone_1
riferito: “Dopo l'urto la AR ha fatto un po' di retromarcia ed è subito ripartita, passandomi davanti, il tutto in una frazione di secondo”; il teste : Testimone_2
“La AR dopo un po' sparì, l'ho visto con la coda dell'occhio mentre prestavo i soccorsi, ha fatto marcia indietro ed è andata verso Napoli”; infine, CP_2
marito alla guida dell'autovettura ha precisato, del tutto in linea con le altre
[...] deposizioni, che “il conducente, un uomo bianco, ha messo in moto, ha fatto retromarcia ed è scappato, sono riuscito a prendere solo le prime due lettere dalla targa, DH. Non sono riuscito a prendere le altre lettere e numeri, perché dopo
l'impatto ero in fase confusionale”(…) il giorno dopo, mi sono recato su via Rossini, ovvero la strada da cui proveniva la AR, perché su quella strada c'è un albergo con telecamere e ho potuto visionare ufficiosamente i filmati e ho visto la AR nera con le strisce grigie, con un uomo bianco e una donna di colore, ma la targa non era visibile”. In detta valutazione della diligenza della condotta tenuta dal danneggiato al fine della identificazione del veicolo pirata, deve poi essere tenuto in doverosa considerazione il particolare shock subito per il sinistro, accentuato dalla violenza dell'impatto, che, come riferiscono i testimoni, avrebbe addirittura causato la perdita di sensi della attrice e gravi lesioni: sul punto, così il teste : “La Testimone_1 signora era tutta insanguinata, ma non so cosa aveva di preciso…”; il teste Tes_2
ha riferito “Mia suocera era svenuta, non si riusciva ad estrarla dall'auto,
[...] perché era posta sul lato destro, aggrovigliato e incastrato conto il palo”. Infine, completa il quadro la circostanza che l'attrice ha dimostrato di aver nell'immediatezza chiamato la Polizia locale, oltre che i soccorsi, nonchè presentato denuncia dell'accaduto al Commissariato di “ ” e ha, infine, allegato Persona_1 il decreto di archiviazione del procedimento emesso in esito alle indagini della
Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
8. Parimenti dimostrata deve ritenersi la dinamica dell'incidente, attesa la totale sovrapponibilità delle tre testimonianze assunte rispetto al narrato di parte e anche l'impatto mediatico ricevuto dal sinistro oggetto di causa, come comprovato dall'allegato articolo di cronaca.
Sul punto, il testimone , indifferente, che ha assistito Testimone_1 all'incidente dal proprio balcone, con ottima visuale sul teatro dello scontro, ha riferito che: “Una OP Agila di colore grigio chiaro percorreva via Scarlatti provenendo da Napoli e diretta versi Castael Volturno, e si fermava all'incrocio, dove mi sembra che vi fosse uno Stop. Un'altra autovettura, una AR nera, proveniva dalla sinistra della OP Agila, ovvero da via Rossini, ha preso l'OP alla portiera laterale sinistra posteriore. L'urto è avvenuto mentre la OP, dopo essersi fermata, era ripartita e aveva già quasi completato l'attraversamento verso il prosieguo di via Scarlatti, infatti è stata colpita alla parte laterale posteriore sinistra, tra la portiera e il posteriore. In seguito all'urto la OP ha ruotato un po' ed è finita contro un palo posto alla destra della OP stessa. La AR non ha rallentato né frenato, ma è andata a sbattere direttamente, poi è scappata via, non sono riuscito a prendere il numero di targa;
è scappata in direzione Napoli”. Il teste così si è espresso: “Io mi trovavo alla guida di una Classe A e percorrevo Tes_2
via Scarlatti in direzione Napoli, avevo appena accompagnato mia sorella Pt_2
a casa sua in via Puccini, quando giunto presso l'incrocio di via Scarlatti
[...] on via Rossini ho rallentato anche se la via Rossini è gravata da Stop, sia sul lato destro che sinistro, in quanto conosco i luoghi e so che quello è un incrocio pericoloso. Dal senso opposto di marcia, rispetto a quello da me percorso, ho visto un'autovettura che rallentava, occupava l'incrocio e una AR nera a forte velocità, di modello più recente, sempre di quelle piccole, proveniente dalla mia destra colpiva l'altra autovettura alla parte posteriore sinistra, altezza della fiancata.
L'autovettura è stata scaraventata verso un palo, posto alla sua destra, poi mi sono fermato e solo quando mi sono avvicinato mi sono accorto che si trattava della OP
Agila dei miei suoceri e che all'interno c'era mio suocero alla guida e mia suocera
e mia figlia sul sedile posteriore”. infine il conducente ha riferito: “quando alla via
Scarlatti, all'incrocio con la via Rossini, rallentavo e impegnavo l'incrocio, io avevo la precedenza, in quanto tutte le altre intersezioni con via Scarlatti erano gravate da segnale di Stop. Dalla mia sinistra proveniva come una freccia, senza accennare ad alcuna frenata, una AR di colore nero con strisce grigie laterali, che mi speronava sullo sportello posteriore sinistro, cioè mi colpiva in pieno e mi scaraventava contro un palo dell'Enel posto sul ciglio della strada, sulla mia destra. L'impatto con il palo è avvenuto con lo sportello posteriore destro della OP da me guidata, dove era seduta mia moglie”.
In definitiva deve ritenersi dimostrato che l'incidente è avvenuto a causa della condotta colposa del veicolo che pur gravato da stop, si immetteva a tutta CP_5 velocità nell'incrocio tra via Scarlatti e Via Rossini, colpendo lo sportello posteriore sinistro del veicolo attore, il quale fermo all'incrocio per STOP, veniva per effetto dell'urto scaraventato contro un palo sito sul lato destro della carreggiata.
9. Inoltre, dall'istruttoria passata in rassegna è emerso con evidenza, anche per l'attivazione dei soccorsi immediati (chiamata 118), la causazione di un danno sia alla persona dell'attrice che al veicolo (cfr. prova testimoniale, fascicolo fotografico, copioso materiale medico in atti).
10. In merito al nesso causale, il CTU riferisce la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica dell'incidente riportato in atti e avvalorato dal raccordo anamnestico, essendo soddisfatti i criteri medico legali (cronologico, topografico, della continuità fenomenica, dell'adeguatezza quali-quantitativa) necessari per la valutazione eziologica del danno.
11. Con riferimento alla quantificazione di quest'ultimo, il CTU, dopo aver esaminato il copioso materiale allegato (tra cui: referti medici, cartelle cliniche, eco addome, numerosi relazioni RX, esiti visite specialistiche e CTP) conclude affermando che “la malattia ha avuto una durata complessiva di 80 giorni , ripartibili in 20 (venti) giorni di ITT (invalidità temporanea totale), di giorni 30
(trenta) di Invalidità Temporanea Parziale ITP (valutabile al 50%) relativa al periodo di graduale recupero funzionale e ulteriori 30 giorni (trenta) di ITP
Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 25%) quale sintesi di periodo più lungo a scalar. Attualmente la presenta, quale esito di carattere Parte_1
Permanente esiti anatomo funzionali di frattura della clavicola sinistra, esiti anatomo-funzionali di fratture costali multiple e di frattura scapolare sinistra.
Pregiudizio estetico. Detti postumi concretizzano un danno biologico (inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sè e per sè considerata) che può essere quantificato nella misura del 14% (quattordici per cento). Tale valore percentuale è confortato dalla lettura delle tabelle allegate al DM del 03.07.2003 nonché dalle recenti tabelle SIMLA ed anche da quanto previsto dal DL 209/2005”.
Non essendo emerse incongruenze o illogicità nel percorso cha ha condotto all'accertamento demandato, si ritiene di poter utilizzare i suindicati valori per la determinazione del risarcimento del danno, da quantificare dunque come segue:
20 (venti) giorni di ITT (invalidità temporanea totale):
30 (trenta) di Invalidità Temporanea Parziale ITP (valutabile al 50%):
30 giorni (trenta) di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al
25%); danno biologico: 14 %
Tot.: 39.077,50
Tale importo, devalutato al dì dell'evento, diventa pari a € 32.921,23. Su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 42.870,43, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
12. A detto importo va infine aggiunto l'ammontare delle spese mediche documentate per € 1995,00.
13. Va invece rigettata la richiesta di spese mediche future, in quanto il CTU ha chiarito che non sono previste.
14. Va altresì rigettata la richiesta di personalizzazione del danno, atteso che nessun elemento è stato portato all'attenzione del giudice circa ulteriori aggravamenti della sofferenza morale e degli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
15. Con riferimento, infine, ai danni subiti all'autovettura, si ritiene di dover far ricorso alla valutazione equitativa del danno. Questa valutazione compete non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione, il giudice è libero di scegliere i criteri più opportuno per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinchè tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass. n. 20283/2004). Alla luce di tali considerazioni, va evidenziato che tenuto conto del valore medio di mercato quale attestato dalla parte, della data di immatricolazione e della data del sinistro, nonchè sulla base delle nozioni di comune esperienza, l'importo piò essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. alla somma di € 1.900,00. Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
16. È invece da rigettare la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico essendo rimasto del tutto sfornito di prova. Detto danno, infatti, secondo la unanime giurisprudenza non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass., sez. III, 19-11-1999, n. 12820). In sintesi, il danneggiato deve dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358; Cass., 3, n. 13718 del
31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del 28/2/2020; Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022). Nel caso specifico detta prova è stata del tutto omessa.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai parametri vigenti, tenendo conto di tutte le fasi e dello scaglione di riferimento
(valore dell'accolto) e prendendo in considerazione un valore tra i minimi ed i medi, alla luce della assenza di questioni particolari, sia in fatto che in diritto, e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto:
a.1) condanna al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 42.870,43 a titolo di ristoro delle lesioni Parte_1
personali patite, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo e di €
1995,00 a titolo di rimborso spese mediche;
a.2) condanna al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 1.900,00 per ulteriori danni patrimoniali, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
a.3) condanna N.Q. al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 5.000,00 oltre spese gen (15%) iva e cpa per compensi ed €
759,00 per esborsi da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Saverio Bruno, dichiaratosi antistatario;
a.4) Pone definitivamente a carico di .Q.,le spese Controparte_1
di CTU per come liquidate con provvedimento del 26.1.2023.
Santa Maria Capua Vetere, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO