Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 13.02.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Laura De Simone Presidente dott.ssa Luisa Vasile Giudice dott. Luca Giani Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 1355-1/2024 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 28.10.2024
DA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO – PM dott. Parte_1
OB LL
PARTE ISTANTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. ), con sede in Milano al viale Zara n.3 iscritta al Controparte_1 P.IVA_1
REA MI 358435, in persona del suo legale rappresentante e amministratore unico dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Paladini (C.F. ed CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Viale F. Lo Re n. 6 pec:
giusta procura agli atti Email_1
RESISTENTE
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria, rilevato in fatto che:
• il PM istante, come in epigrafe, ha depositato ricorso in data 28.10.2024 per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice Controparte_1
a seguito della segnalazione di insolvenza da parte di altro GR, in sede di
[...]
SEZIONE II CIVILE
archiviazione di precedente procedura di pre-liquidazione, definita in ragione della intervenuta rinuncia del ricorrente;
• fissata l'udienza in data 03.12.2024, Il GR osservava che la notifica pur effettuata a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 30.10.2024 non poteva ritenersi perfezionata, in quanto risultava trasmesso a mezzo pec il decreto di fissazione udienza, ma non allegato il ricorso;
disposto il rinnovo dell'incombente a cura della Cancelleria a mezzo pec, veniva fissata udienza al 14.01.2025; alla predetta notifica, effettuata a mezzo pec in data 04.12.2024, seguiva la costituzione di parte debitrice, come in epigrafe, in data 13.01.2025.
All'udienza del 14.01.2025 il GR fissava udienza in prosecuzione al 11.02.2025 assegnando termine al PM per replica alla comparsa di parte resistente e a parte convenuta sino all'udienza. All'udienza del 11.02.2025 si dava atto delle conclusioni del PM, come da nota autorizzata agli atti e parte resistente chiedeva disporsi un ulteriore rinvio e si riportava, comunque, alle conclusioni di cui alla comparsa. osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) esercitata da situato in Italia e precisamente la sede legale è Controparte_1 ubicata in Milano, viale Zara n. 3, pertanto, ricompresa nella competenza territoriale del
Tribunale intestatario e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: “acquisto e vendita e locazione di beni immobili propri” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che: dai bilanci (relativi agli ultimi esercizi 2021 e 2022) acquisiti dalla Cancelleria nell'ambito dell'istruttoria e rilevanti per il triennio qui in esame risulta il superamento delle soglie dimensionali delle voci attivo e debiti per entrambi gli esercizi;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che i debiti scaduti di parte resistente sono ampiamente superiori ad € 30.000. In particolare, ai fini del presente vaglio, si consideri che dal prospetto analitico delle iscrizioni a ruolo a carico della società debitrice, trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, risultano debiti iscritti a ruolo per un importo complessivo pari ad euro 1.815.602,26.
Non appaiono, pertanto, fondate le argomentazioni spese da parte convenuta in comparsa di costituzione a preteso fondamento della richiesta di rigetto del ricorso del PM, in quanto:
- risulta incontestato il mancato pagamento delle rate nei confronti dell'Erario di cui al piano di dilazione sul quale poggiava l'ADR a suo tempo omologato;
- è provato mediante documentazione prodotta dallo stesso debitore, con nota autorizzata del 20.01.2025, che è intervenuta nel 2023 la risoluzione di diritto dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 ter ult. co. LF. quanto alla riferita transazione con l'Erario in sede di ADR, non essendo stata adempiuto il pagamento spirato il termine di oltre 90 gg. dalle scadenze;
- in ogni caso le argomentazioni spese in comparsa, circa la sussistenza di sufficiente attivo (in termini di residui cespiti immobiliare) per far fronte al passivo e in ordine ad asseriti errori nelle voci riportate a bilancio quanto al passivo, risultano del tutto generiche e prive di documentazione a sostegno;
a tanto si aggiunga, comunque, che non trattasi di asset Contr di pronto realizzo, posto che neppure nell'arco del piano di cui all' è stato possibile collocare i predetti beni residui sul mercato, al fine di liberare le risorse che dovevano essere evidentemente destinate anche al pagamento delle rate in favore di CP_4
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parimenti indimostrato l'assunto circa un errore nel calcolo delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, poste che tali importi erano stati esposti anche nell'ADR e non constano impugnazione delle cartelle o altre contestazioni di sorta in sede tributaria;
da quanto precede non può, quindi, essere accolta la richiesta di rinvio formulata da parte debitrice in udienza, avente finalità dilatoria, non corredata da alcuna evidenza documentale a conforto delle prospettazioni di parte resistente che ben poteva essere depositata sino all'udienza.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ.,Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'ingente esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, non oggetto di alcuna rateizzazione e dalla incapacità di far fronte alle ingenti obbligazioni assunte;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
) con sede in Milano al viale Zara n. 3; P.IVA_1
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015; 3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore la dott.ssa soggetto in possesso dei Persona_1 requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
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6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11.06.2025 alle ore 12,40 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams tramite il link del G.D., qui di seguito riportato:
Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 13.02.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Laura De Simone
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