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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3962/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27 Giugno 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , nato l'[...] a [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Cosimo Rovito
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Marcello Raho dagli Avvocati Marcello Raho e Riccardo Salvo
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 6/4/2020, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver ricevuto due missive datate entrambe 11/9/2018, con una delle quali CP_1 ha chiesto la restituzione della somma di € 2.915,99, secondo l'Ente indebitamente versata nel periodo dall'1/1/2012 al 31/12/2012 sulla sua prestazione di disoccupazione cat. DS. N. 2013 980929 per i seguenti motivi
“revoca dis. non agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento” e con l'altra ha chiesto la restituzione della somma di € 5.373,73, secondo l'Ente indebitamente versata nel periodo dall'8/10/2012 al 12/10/2013 sulla sua prestazione di disoccupazione cat. DS. N. 2012 704134 con la seguente motivazione “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti, Revoca dis. non agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento”, rappresenta di aver impugnato le comunicazioni di indebito con ricorso amministrativo presentato il 6/12/2018 e respinto da in data CP_1
15/4/2019, sostiene che l' avrebbe dovuto attendere l'esito del processo CP_2 penale pendente a carico del lavoratore prima di procedere alla richiesta di restituzione delle somme erogate, invocando a tal fine la tutela previsa dagli artt. 52 Legge 88/1989 e 13 Legge 412/91, e sostiene, altresì, l'insufficienza del verbale ispettivo per l'accertamento del dolo.
Tanto esposto, rappresentato e dedotto parte ricorrente chiede testualmente:
“”””””””””””””””
a) In via preliminare:
-sospendere le richieste di indebito, poiché inviate prima della scadenza del termine di impugnazione e prima che sia provato il dolo, causando grave pregiudizio nei confronti dell'odierno ricorrente;
-sospendere il presente procedimento poiché pendente per le medesime questioni, processo penale presso il Tribunale di Lecce RGNR 1823/2015, dott. Sernia.
b) Nel merito:
- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti del'
11.09.2018 dalla sede di Casarano e notificati in data 28.09.2018 con raccomandate n. 68952962708-5; N. 68952962707-4, nonché quelli connessi, presupposti e/o consequenziali;
CP_
- ordinare all' , in persona del legale rappresentante pro tempore, di astenersi dal porre in essere il recupero delle somme indicate;
CP_
-ordinare all' la restituzione di somme nella denegata ipotesi in cui siano state già trattenute alla data della decisione del presente ricorso;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede la CP_1 reiezione del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rappresentando che gli indebiti sono scaturiti dall'erogazione di prestazioni di disoccupazione non spettanti in ragione dell'annullamento del rapporto di lavoro in base al quale era stato riconosciuto il diritto del ricorrente di percepirle, rapporto che da Verbale ispettivo del 15/11/2016 è risultato fittizio a seguito di segnalazione della Tenenza della Guardia di Finanza di Casarano nei confronti Con della impresa individuale di RI UD.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
Ed infatti si osserva che, a fronte di percezioni di somme relative ai periodi dall'1/1/2012 al 31/12/2012 e dall'8/10/2012 al 12/10/2013, la richiesta
2 restitutoria è stata avanzata da con missive del 11/9/2018, sicchè si deve CP_1 ritenere che i crediti azionati dall' non si siano estinti per decorso del CP_2 termine decennale di prescrizione (sulla applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione all'indebito inerente pensioni vedasi Cassazione, sentenza n.1898 del 22/2/1988).
Ciò premesso, occorre ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Si deve, inoltre, richiamare il principio, affermato dalla Corte di Cassazione con
Ordinanza n. 809 del 19/01/2021, secondo cui “In forza del potere di autotutela CP_ spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”.
Ancora deve richiamarsi il principio espresso dalla S.C., da ultimo con Sentenza
n.11659 del 30/4/2024 (avente ad oggetto la nuova indennità NASpI ma che deve ritenersi applicabile anche all ha affermato che “La Nuova prestazione CP_4 di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale
3 non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che nella prima missiva dell'11/9/2018 allegata al ricorso si legge: “la informiamo che, nel periodo dal
01.01.2012 al 31.12.2012, sono stati pagati 2.915,99 euro in più sulla Sua prestazione di disoccupazione cat. DS. N. 2013980929 per i seguenti motivi:
Revoca dis. non agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento” e che nella seconda missiva dell'11/9/2018, anche essa allegata al ricorso, si legge: “la informiamo che, nel periodo dal 08.10.2012 al 12.10.2013, sono stati pagati € 5.373,73 in più sulla Sua prestazione di disoccupazione cat. DS. N. 2012704134 per i seguenti motivi: sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti, Revoca dis. non agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento”.
Da tali comunicazioni emerge, quindi, che le richieste restitutorie riguardano due diverse indennità di disoccupazione percepite dal ricorrente l'una dal
Gennaio 2012 al Dicembre 2012 e l'altra dall'Ottobre 2012 all'Ottobre 2013 e revocate a seguito di accertamenti ispettivi.
Costituendosi in giudizio ha specificato quanto segue: CP_1
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“Gli indebiti contestati dal ricorrente sorgono dall'illegittima percezione di prestazioni di disoccupazione non dovute poiché i rapporti di lavoro, la cui cessazione ha determinato il sorgere del diritto a dette prestazioni a sostegno del reddito, in realtà sono risultati fittizi. Tale circostanza risultava all'esito degli accertamenti ispettivi condotti dagli ispettori a seguito di segnalazione da CP_1 parte della Guardia di Finanza - Tenenza di Casarano, nei confronti della TA
per l'anno 2012 (vd. Verbale unico di accertamento e Controparte_5 notificazione n. 2016016124/DDL del 15.11.2016 – all. 3).
Con il verbale unico di accertamento e notificazione si procedeva a disporre
l'annullamento del rapporto di lavoro fittizio del ricorrente, così venendo meno il requisito fondante il diritto di controparte alla percezione delle prestazioni di disoccupazione nel tempo percepite.
4 In particolare, sono stati determinati i seguenti indebiti nei confronti del sig.
Parte_1
- R.I. 14510698, per un importo di € 5.373,73, relativo a prestazione di disoccupazione ordinaria (DS ORD n. 2012704134), indebitamente percepita nel periodo dal 08.10.2012 al 12.10.2013, sorto a seguito dell'annullamento del rapporto di lavoro fittizio con la TA De RI UD denunciato per l'anno 2012;
- R.I. 14510693, per un importo di € 2.915,99, relativo a prestazione di disoccupazione a requisiti ridotti (DS n. 2013980929), indebitamente percepita nel periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, sorto in quanto è venuto meno il requisito fondante il diritto alla prestazione dei 78 gg lavorativi nell'anno 2012.”.
Parte convenuta ha, quindi, rappresentato che entrambi gli indebiti derivano dall'annullamento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la TA individuale De
RI UD, conseguente all'accertamento della fittizietà dello stesso effettuato dagli ispettori . CP_1
Ed invero, nel verbale unico di accertamento e notificazione del 15/11/2016, allegato alla memoria di costituzione di , si legge che “…con il presente CP_1 verbale si procede all'annullamento dei dati relativi ai presunti rapporti di lavoro denunciati, con la trasmissione dei modd. dalla TA De RI AU CP_6 per il periodo dal 01/01/2011 al 28/02/2015”.
Per completezza si evidenzia che sebbene nel verbale allegato alla memoria di si legga a foglio 4 quanto segue “Si precisa che per i sottoelencati lavoratori CP_1 il rapporto di lavoro è stato annullato con verbale a parte per problemi di procedura informatica” e venga indicato proprio il nominativo del ricorrente, detto verbale riguarda tuttavia anche la posizione lavorativa di , in Parte_1 quanto il suo nome è nell'elenco dei “soggetti che non hanno mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della TA ” a foglio 2 del verbale. Controparte_5
Dal canto suo, il ricorrente da un lato ha contestato la natura indebita della prestazione affermando di aver effettivamente lavorato per la TA CP
, dall'altro ha sostenuto che la propria buona fede determina
[...]
l'irripetibilità dell'indebito.
Con le note depositate il 21/4/2023, parte ricorrente ha, inoltre, rappresentato che il procedimento penale a suo carico si è concluso e ha allegato alle note due sentenze penali pronunciate dal Tribunale di Lecce nel medesimo procedimento penale n. 1823/2015 R.G.N.R. in ordine alle quali si osserva quanto segue.
Quanto alla sentenza n. 1225/2021, pronunciata nei confronti del ricorrente (e di altri), si rileva che si tratta di sentenza di non doversi procedere che si limita a
5 dare atto dell'estinzione per prescrizione del reato ex artt. 110, 81 cpv., 640 bis c.p. contestato a . Parte_1
Si tratta, quindi, di un documento che non ha alcuna efficacia di giudicato né alcun valore probatorio nel presente giudizio.
Anche la sentenza n. 2759/2021 deve ritenersi irrilevante nel presente giudizio, sia in quanto non pronunciata nei confronti del ricorrente, sia in quanto nulla afferma in ordine al rapporto di lavoro il cui annullamento ha determinato gli indebiti per cui è causa.
Si deve, infatti, rilevare che nel presente giudizio, considerate le ragioni degli indebiti, in virtù dei citati principi giurisprudenziali, grava su parte ricorrente l'onere della prova di aver effettivamente lavorato per la TA . Controparte_5
Tuttavia, dagli atti di causa emerge che il ricorrente non ha adempiuto a tale onere.
Deve infatti osservarsi che le richieste istruttorie formulate in ricorso non sono state ammesse in quanto generiche, posto che nei capitoli di prova non sono indicati gli elementi necessari per l'accertamento della subordinazione (nei capitoli di prova nulla si indica in ordine a direttive date dal datore di lavoro, né in ordine alla retribuzione percepita dal lavoratore, né in ordine ad orari e giorni di lavoro).
Del resto, elementi indicativi di rapporto di subordinazione non sono neanche allegati in ricorso, ove nulla si legge in ordine né all'attività lavorativa asseritamente prestata, né alle sue modalità di svolgimento, né alla durata del rapporto.
Non può, quindi, ritenersi accertato il diritto del ricorrente a percepire le prestazioni chieste in restituzione da . CP_1
Quanto alla ripetibilità delle somme, deve osservarsi che i citati precedenti di legittimità hanno evidenziato che l'indebito relativo all'indennità di disoccupazione non ha natura né assistenziale né pensionistica e che, pertanto, allo stesso non si applicano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico invocate dal ricorrente di cui agli artt. 52 Legge
88/1989 e 13 Legge 412/91, che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore, né i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita.
Deve, quindi, trovare applicazione la norma generale codicistica dell'art. 2033
c.c. che, tuttavia, va interpretata alla luce della decisione n. 8/2023 della Corte
6 Costituzionale, in punto di affidamento incolpevole di chi abbia percepito una prestazione indebita quale possibile limite alla sua integrale ripetibilità; ripetibilità che, di conseguenza, in relazione alle concrete esigenze di vita del privato e a tutte le circostanze del caso concreto, potrebbe essere solo parziale o avvenire ratealmente. Il Giudice delle leggi ha, infatti, rilevato che, sebbene dall'applicazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e
1337 c.c. non possa discendere immediatamente l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, essi impongono di adeguare il quomodo dell'adempimento della stessa, garantendo al percettore la rateizzazione del debito ovvero determinando, in presenza di particolari condizioni dell'accipiens, l'inesigibilità temporanea o finanche parziale della prestazione.
Nel caso in esame, deve tuttavia rilevarsi che nulla ha allegato il ricorrente sul punto.
Per tutte le considerazioni che precedono deve ritenersi che le somme chieste in restituzione da parte ricorrente siano state indebitamente percepite e debbano essere restituite, sicchè il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 27 giugno 2025 – 24 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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