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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2157/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. , residente a [...] C.F._1 n.185/H, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Riccardo De Medici e dall'avv. Giampiero Caruso, entrambi del Foro di RE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in RE, Via Ferramola n.3
attrice contro
(C.F. ), residente a [...] C.F._2
n.185/H, rappresentata e difesa, per procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Cesare Alberti del Foro di RE, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in RE, Via XX Settembre n.66
convenuta
Oggetto: lesioni personali – risarcimento danni
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 09.02.2017, e ritualmente notificato, la signora
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RE per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: Dichiarare la responsabilità della convenuta (C.F. ), residente in [...] per le gravissime lesioni riportate da così come Parte_1 valutate dal Dott. nella relazione allegata al presente atto, in seguito al Persona_1 morso del cane di proprietà della convenuta che ha provocato l'amputazione di una falange del dito della mano sinistra della attrice;
e per l'effetto: condannare a pagare Controparte_1 nei confronti della attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti per il fatto di cui è causa le seguenti somme: - Euro 11.282,25 quale risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla attrice o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia condannando la convenuta al pagamento nei confronti della attrice della rivalutazione monetaria al saldo effettivo, comprensivo di adeguata “personalizzazione”, pari a complessivi 50 punti percentuali, avuto riguardo a tutti i profili riconducibili alla sofferenza soggettiva, ai pregiudizi alla vita di relazione e ai riflessi negativi sulle abitudini di vita, conseguenza immediata e diretta del morso del cane di proprietà della convenuta, meglio specificati e provati in narrativa o la maggiore o minor somma o gradiente percentuale che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
- rimborso delle spese mediche e peritali sostenute dalla attrice, quantificate alla data di redazione del presente atto introduttivo in complessivi Euro 3.106,80; - l'ulteriore indennizzo del danno patrimoniale da lucro cessante per ritardato risarcimento del danno, da valutarsi o utilizzando il criterio degli interessi legali al saggio variabile in ragione di danno (determinato ex art. 1284 c.c.) da calcolarsi sull'importo riconosciuto “devalutato” all'illecito e poi annualmente rivalutato con l'aggiunta di interessi oppure con l'applicazione di un numero percentuale risultante dalla moltiplicazione del valore base medio dei Titoli di Stato nel periodo che viene in riferimento, con il numero di anni in cui si è protratto il ritardo del risarcimento per equivalente. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al presente di giudizio”. L'attrice affermava di essere stata vittima del morso del cane della convenuta, di razza American Staffordshire Terriere privo di guinzaglio e museruola, che aveva cercato di aggredire prima il suo cane di razza GO OL e poi lei. A causa del morso dell'animale, aveva subito lesioni che le avevano provocato i danni documentati in atti e dei quali chiedeva il risarcimento, compresi quelli patrimoniali. Si costituiva ritualmente la convenuta contestando l'an e il quantum; Controparte_1 ritenendo le domande avverse infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la convenuta sosteneva una diversa ricostruzione dei fatti: la mattina del 15.7.2016 la signora i CP_1 recava al Parco Manzoni di Via Lamarmora in RE accompagnata dal proprio cane American Staffordshire Terrier, munito di pettorina e tenuto al guinzaglio, la convenuta sarebbe stata improvvisamente raggiunta alle spalle dal cane di proprietà della signora incustodito, che senza alcun motivo, aggrediva il cane della convenuta, che Parte_1 rimaneva al guinzaglio. Sarebbe quindi seguita una baruffa tra i due animali, sopraggiungeva l'attrice, la quale cercava di bloccare il suo cane, che reagiva e, rivoltandosi, mordeva la sua padrona. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto inammissibili ed infondate in fatto e spese rifuse”. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Busato, prima udienza fissata per il giorno 01.06.2017; a detta udienza, le parti chiedevano i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. e il giudice, concessi i termini, rinviata al 03.10.2017 per la discussione dei mezzi istruttori. All'udienza del 03.10.2017, il giudice ammetteva i mezzi istruttori e fissava per la prova orale l'udienza del 29.01.2018; sentiti i testi alle udienze del 29.01.2018 e all'udienza del 10.09.2018, acquisita la documentazione richiesta, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2019. il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2019. Con decreto del 26.07.2019, la causa era assegnata al gop Michela Fugaro, per trasferimento ad altra sezione del giudice titolare del fascicolo. Era fissata l'udienza del 18.10.2019, per i medesimi incombenti e, all'udienza del 16.01.2020, la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuti letti e noti gli atti difensivi delle parti, si ritiene di non accogliere le domande di parte attrice. Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda avanzata nel presente giudizio, constatato che risulta ottemperato il tentativo di mediazione civile (cfr. documenti allegati da parte attrice). In considerazione dell'oggetto del giudizio de quo, in punto di diritto, giova premettere che la responsabilità del proprietario dell'animale, ex art. 2052 c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (per omesso "controllo"), bensì sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. fra le tante Cass.Civ.n.25738/2015; Cass.Civ.n.25223/2015; Cass.Civ.n.7093/2015; Cass.Civ.n.979/2010; Cass. Sez.III, n.12307/1998, soprattutto in motivazione;
Cass. Civ. Sez.III, n.75/1983), di talché la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa. Il testuale riferimento ai danni cagionati dall'animale (e non da un comportamento, per quanto omissivo, del responsabile), unitamente all'individuazione del limite della responsabilità nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) estraneo ad un comportamento del responsabile, evidenziano che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, occorrendo, invece, la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale). La prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi;
la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall'animale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva del proprietario dell'animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo. Il caso fortuito è comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (ex multis, Cass.Civ.n.10402/ 2016; Cass.Civ.,Sez. III, 19 marzo 2007, n. 6454, Cass.Civ.,Sez.III, 30 marzo 2001, n. 4742, Cass,Civ.Sez.III, 23 novembre 1998, n. 11861, Cass.Civ.,Sez. III, 18 ottobre 1975, n. 3674). Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale (Cass.Civ.n.261/1977), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass.Civ.n.7260/2013). Orbene, dall'applicazione dei suddetti principi, nel caso in esame deve ritenersi non accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta, non avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa gravante ovvero quello di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'evento e le lesioni subite. Escludendo quei testimoni che nulla hanno riferito di rilevante, in quanto non presenti all'evento, quelli che hanno dichiarato di avere visto le due signore con i rispettivi cani, hanno concordato nel riferire che entrambi i cani erano privi di museruola e guinzaglio. In realtà non tutti sono stati concordi sul punto, ma probabilmente si riferivano a momenti diversi, precedenti alla rissa, durante i quali i cani erano effettivamente condotti con guinzaglio dalle rispettive proprietarie. Senz'altro si può ammettere che durante la zuffa entrambe le proprietarie avevano perso il controllo dei loro animali, che non erano trattenuti al guinzaglio. Questa circostanza è importante, in quanto, il testimone , presente alla zuffa Testimone_1 tra gli animali, di fatto, non ha individuato quale animale abbia provocato le lesioni all'attrice, la quale, come lui stesso dichiara, aveva in braccio il suo cane durante lo scontro tra i due animali. Irrilevante il comportamento della vittima: anche se la persona offesa si fosse avvicinata volontariamente al cane, ciò non sarebbe sufficiente a interrompere il nesso causale tra la condotta negligente della convenuta (mancato uso della museruola e controllo inadeguato) e l'aggressione. Al massimo, il comportamento imprudente della vittima potrebbe configurare un concorso di colpa, ma non elimina la responsabilità di chi ha il dovere di custodire l'animale. Ma nel caso di specie, ciò che non è emerso è proprio la fondamentale circostanza che sia stato proprio il cane della convenuta a provocare le lesioni lamentate: entrambi i cani presentavano comportamenti aggressivi e non è emerso in alcun modo quale dei due animali abbia morso, anche se involontariamente, la signora Parte_1 Nulla di tutto ciò è stato dimostrato neppure in via indiziaria o con le allegazioni documentali. Infatti, si ritiene non sufficiente la scheda disposta dal Canile Sanitario di RE, doc. 11, dalla quale si evince solo che il cane con microchip n. 380260070032081 di razza American Staffordshire Terrier (nome MAYA) di proprietà di provocava una lesione in Controparte_1 data 15.07.2016 ed era stato oggetto di idonea osservazione in data 09.08.2016 (cfr. doc. 11), ma non si comprende la fonte della notizia. L'unica circostanza certa è che si è trattato di una rissa tra cani, durante i quali si sono assaliti vicendevolmente (cfr. testimonianza resa dal teste , a nulla Testimone_2 rilevando, in questi casi, la razza più o meno aggressiva dell'animale. Queste conclusioni assorbono l'esame di qualunque altro principio, quale la responsabilità che ricade sia sul proprietario dell'animale sia su chiunque lo stia conducendo o detenendo in quel momento, ovvero sull'uso obbligatorio della museruola per il cane nei luoghi pubblici: entrambi i cani erano privi di museruola e, come già sottolineato, potenzialmente entrambi in grado di aggredire con un morso la signora Parte_1 Parimenti, escludendo la responsabilità della convenuta, si è ritenuto ininfluente l'accertamento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice a mezzo di CTU medico legale.
* * * Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processualmente svolta, nonché della natura e del grado di complessità delle questioni trattate, sono liquidate nella complessiva somma di € 4.835,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: a) rigetta le domande di parte attrice, per le ragioni esposte in parte motiva;
b) condanna al pagamento a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 legali del presente giudizio, che si liquidano in euro € 4.835,00 per compensi professionali, oltre le anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
RE, 10 ottobre 2025
Il Giudice onorario Michela Fugaro
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2157/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. , residente a [...] C.F._1 n.185/H, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Riccardo De Medici e dall'avv. Giampiero Caruso, entrambi del Foro di RE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in RE, Via Ferramola n.3
attrice contro
(C.F. ), residente a [...] C.F._2
n.185/H, rappresentata e difesa, per procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Cesare Alberti del Foro di RE, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in RE, Via XX Settembre n.66
convenuta
Oggetto: lesioni personali – risarcimento danni
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 09.02.2017, e ritualmente notificato, la signora
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RE per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: Dichiarare la responsabilità della convenuta (C.F. ), residente in [...] per le gravissime lesioni riportate da così come Parte_1 valutate dal Dott. nella relazione allegata al presente atto, in seguito al Persona_1 morso del cane di proprietà della convenuta che ha provocato l'amputazione di una falange del dito della mano sinistra della attrice;
e per l'effetto: condannare a pagare Controparte_1 nei confronti della attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti per il fatto di cui è causa le seguenti somme: - Euro 11.282,25 quale risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla attrice o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia condannando la convenuta al pagamento nei confronti della attrice della rivalutazione monetaria al saldo effettivo, comprensivo di adeguata “personalizzazione”, pari a complessivi 50 punti percentuali, avuto riguardo a tutti i profili riconducibili alla sofferenza soggettiva, ai pregiudizi alla vita di relazione e ai riflessi negativi sulle abitudini di vita, conseguenza immediata e diretta del morso del cane di proprietà della convenuta, meglio specificati e provati in narrativa o la maggiore o minor somma o gradiente percentuale che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
- rimborso delle spese mediche e peritali sostenute dalla attrice, quantificate alla data di redazione del presente atto introduttivo in complessivi Euro 3.106,80; - l'ulteriore indennizzo del danno patrimoniale da lucro cessante per ritardato risarcimento del danno, da valutarsi o utilizzando il criterio degli interessi legali al saggio variabile in ragione di danno (determinato ex art. 1284 c.c.) da calcolarsi sull'importo riconosciuto “devalutato” all'illecito e poi annualmente rivalutato con l'aggiunta di interessi oppure con l'applicazione di un numero percentuale risultante dalla moltiplicazione del valore base medio dei Titoli di Stato nel periodo che viene in riferimento, con il numero di anni in cui si è protratto il ritardo del risarcimento per equivalente. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al presente di giudizio”. L'attrice affermava di essere stata vittima del morso del cane della convenuta, di razza American Staffordshire Terriere privo di guinzaglio e museruola, che aveva cercato di aggredire prima il suo cane di razza GO OL e poi lei. A causa del morso dell'animale, aveva subito lesioni che le avevano provocato i danni documentati in atti e dei quali chiedeva il risarcimento, compresi quelli patrimoniali. Si costituiva ritualmente la convenuta contestando l'an e il quantum; Controparte_1 ritenendo le domande avverse infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la convenuta sosteneva una diversa ricostruzione dei fatti: la mattina del 15.7.2016 la signora i CP_1 recava al Parco Manzoni di Via Lamarmora in RE accompagnata dal proprio cane American Staffordshire Terrier, munito di pettorina e tenuto al guinzaglio, la convenuta sarebbe stata improvvisamente raggiunta alle spalle dal cane di proprietà della signora incustodito, che senza alcun motivo, aggrediva il cane della convenuta, che Parte_1 rimaneva al guinzaglio. Sarebbe quindi seguita una baruffa tra i due animali, sopraggiungeva l'attrice, la quale cercava di bloccare il suo cane, che reagiva e, rivoltandosi, mordeva la sua padrona. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto inammissibili ed infondate in fatto e spese rifuse”. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Busato, prima udienza fissata per il giorno 01.06.2017; a detta udienza, le parti chiedevano i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. e il giudice, concessi i termini, rinviata al 03.10.2017 per la discussione dei mezzi istruttori. All'udienza del 03.10.2017, il giudice ammetteva i mezzi istruttori e fissava per la prova orale l'udienza del 29.01.2018; sentiti i testi alle udienze del 29.01.2018 e all'udienza del 10.09.2018, acquisita la documentazione richiesta, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2019. il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2019. Con decreto del 26.07.2019, la causa era assegnata al gop Michela Fugaro, per trasferimento ad altra sezione del giudice titolare del fascicolo. Era fissata l'udienza del 18.10.2019, per i medesimi incombenti e, all'udienza del 16.01.2020, la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuti letti e noti gli atti difensivi delle parti, si ritiene di non accogliere le domande di parte attrice. Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda avanzata nel presente giudizio, constatato che risulta ottemperato il tentativo di mediazione civile (cfr. documenti allegati da parte attrice). In considerazione dell'oggetto del giudizio de quo, in punto di diritto, giova premettere che la responsabilità del proprietario dell'animale, ex art. 2052 c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (per omesso "controllo"), bensì sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. fra le tante Cass.Civ.n.25738/2015; Cass.Civ.n.25223/2015; Cass.Civ.n.7093/2015; Cass.Civ.n.979/2010; Cass. Sez.III, n.12307/1998, soprattutto in motivazione;
Cass. Civ. Sez.III, n.75/1983), di talché la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa. Il testuale riferimento ai danni cagionati dall'animale (e non da un comportamento, per quanto omissivo, del responsabile), unitamente all'individuazione del limite della responsabilità nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) estraneo ad un comportamento del responsabile, evidenziano che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, occorrendo, invece, la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale). La prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi;
la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall'animale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva del proprietario dell'animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo. Il caso fortuito è comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (ex multis, Cass.Civ.n.10402/ 2016; Cass.Civ.,Sez. III, 19 marzo 2007, n. 6454, Cass.Civ.,Sez.III, 30 marzo 2001, n. 4742, Cass,Civ.Sez.III, 23 novembre 1998, n. 11861, Cass.Civ.,Sez. III, 18 ottobre 1975, n. 3674). Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale (Cass.Civ.n.261/1977), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass.Civ.n.7260/2013). Orbene, dall'applicazione dei suddetti principi, nel caso in esame deve ritenersi non accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta, non avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa gravante ovvero quello di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'evento e le lesioni subite. Escludendo quei testimoni che nulla hanno riferito di rilevante, in quanto non presenti all'evento, quelli che hanno dichiarato di avere visto le due signore con i rispettivi cani, hanno concordato nel riferire che entrambi i cani erano privi di museruola e guinzaglio. In realtà non tutti sono stati concordi sul punto, ma probabilmente si riferivano a momenti diversi, precedenti alla rissa, durante i quali i cani erano effettivamente condotti con guinzaglio dalle rispettive proprietarie. Senz'altro si può ammettere che durante la zuffa entrambe le proprietarie avevano perso il controllo dei loro animali, che non erano trattenuti al guinzaglio. Questa circostanza è importante, in quanto, il testimone , presente alla zuffa Testimone_1 tra gli animali, di fatto, non ha individuato quale animale abbia provocato le lesioni all'attrice, la quale, come lui stesso dichiara, aveva in braccio il suo cane durante lo scontro tra i due animali. Irrilevante il comportamento della vittima: anche se la persona offesa si fosse avvicinata volontariamente al cane, ciò non sarebbe sufficiente a interrompere il nesso causale tra la condotta negligente della convenuta (mancato uso della museruola e controllo inadeguato) e l'aggressione. Al massimo, il comportamento imprudente della vittima potrebbe configurare un concorso di colpa, ma non elimina la responsabilità di chi ha il dovere di custodire l'animale. Ma nel caso di specie, ciò che non è emerso è proprio la fondamentale circostanza che sia stato proprio il cane della convenuta a provocare le lesioni lamentate: entrambi i cani presentavano comportamenti aggressivi e non è emerso in alcun modo quale dei due animali abbia morso, anche se involontariamente, la signora Parte_1 Nulla di tutto ciò è stato dimostrato neppure in via indiziaria o con le allegazioni documentali. Infatti, si ritiene non sufficiente la scheda disposta dal Canile Sanitario di RE, doc. 11, dalla quale si evince solo che il cane con microchip n. 380260070032081 di razza American Staffordshire Terrier (nome MAYA) di proprietà di provocava una lesione in Controparte_1 data 15.07.2016 ed era stato oggetto di idonea osservazione in data 09.08.2016 (cfr. doc. 11), ma non si comprende la fonte della notizia. L'unica circostanza certa è che si è trattato di una rissa tra cani, durante i quali si sono assaliti vicendevolmente (cfr. testimonianza resa dal teste , a nulla Testimone_2 rilevando, in questi casi, la razza più o meno aggressiva dell'animale. Queste conclusioni assorbono l'esame di qualunque altro principio, quale la responsabilità che ricade sia sul proprietario dell'animale sia su chiunque lo stia conducendo o detenendo in quel momento, ovvero sull'uso obbligatorio della museruola per il cane nei luoghi pubblici: entrambi i cani erano privi di museruola e, come già sottolineato, potenzialmente entrambi in grado di aggredire con un morso la signora Parte_1 Parimenti, escludendo la responsabilità della convenuta, si è ritenuto ininfluente l'accertamento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice a mezzo di CTU medico legale.
* * * Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processualmente svolta, nonché della natura e del grado di complessità delle questioni trattate, sono liquidate nella complessiva somma di € 4.835,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: a) rigetta le domande di parte attrice, per le ragioni esposte in parte motiva;
b) condanna al pagamento a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 legali del presente giudizio, che si liquidano in euro € 4.835,00 per compensi professionali, oltre le anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
RE, 10 ottobre 2025
Il Giudice onorario Michela Fugaro
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.