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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/12/2024, n. 6599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6599 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies terzo, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1130/2022 RG del Tribunale di Torino, promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DIOTALLEVI MAURO e ARIOLI DESIREE ( , giusta procura unita, C.F._2 ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto di citazione,
ATTORE OPPONENTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti SARINA Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE ( ) CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO e C.F._3
( PIAZZA SS. APOSTOLI 73 00187 ROMA, giusta CP_2 C.F._4 procura unita alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Parte attrice in opposizione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza e domanda:
1 Nel merito in via principale: dato atto della nullità parziale degli articoli 2, 6 e 8 delle fideiussioni, della decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c; dell'inapplicabilità della fideiussione al finanziamento ora posizione a sofferenza n. 6000/ 60982943, dell'inesistenza di prova dell'erogazione dei finanziamenti del 17.03.2010 - ora posizione a sofferenza nn. 6000/60695463 e 6000/60695464, nonché dell'indeterminatezza dell'oggetto e dei conteggi, dichiarare l'assoluta nullità, illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto revocando il medesimo. Nel merito in via subordinata: mandare comunque assolto l'opponente da ogni avversaria domanda. Con vittoria di spese e competenze oltre CPA, IVA e spese generali come per legge
Parte convenuta opposta:
NEL MERITO
• in via principale: confermare integralmente il contenuto e le statuizioni in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto. respingere tutte le domande avversarie e ogni statuizione in esse formulate in via preliminare/pregiudiziale, nel merito in via riconvenzionale principale o gradata.
• in subordine: nella non creduta e denegata ipotesi in cui dovesse essere anche solo parzialmente revocato e/o modificato e/o rideterminato l'importo di cui al decreto opposto ovvero parzialmente accolte le domande avversarie, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
[...]
, come generalizzato in atti di causa, al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_3 per essa della sua mandataria del diverso importo maggiore o minore che dovesse Controparte_4 risultare all'esito del giudizio eventualmente anche in via di equità o di giustizia, per tutte le ragioni di cui in fatto e diritto.
IN OGNI CASO con vittoria di compensi e spese di giudizio
FATTO E DIRITTO
La vicenda processuale trae origine dall'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7649/2021 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 77.586,71, oltre interessi e Controparte_3 spese, in qualità di fideiussore della società Controparte_5
Le garanzie fideiussorie oggetto di contestazione sono due:
1) una fideiussione omnibus dell'importo di € 19.500,00 sottoscritta in data 6.02.2009
2 2) una fideiussione per operazione specifica sottoscritta in data 17.03.2010 dell'importo di €
100.000,00 a garanzia dei finanziamenti L.R. 22/97 nr. 0736060695463 e nr. 0737060695464.
L'opponente ha articolato le proprie difese su molteplici profili, che possono essere così sistematicamente esposti:
1. NULLITÀ PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI
Il primo e fondamentale motivo di opposizione riguarda la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. L'opponente ha evidenziato come gli articoli 2, 6 e 8 di entrambe le fideiussioni riproducano pedissequamente il modello ABI del 2003, già censurato dal provvedimento n.55 del 2.05.2005 della BA d'LI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990.
La difesa ha in particolare dedotto, con riguardo alle clausole contestate:
- l'art. 2 introduce un'illegittima reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria anche dopo l'estinzione dell'obbligazione principale
- l'art. 6 prevede una deroga all'art. 1957 c.c. che altera significativamente l'equilibrio contrattuale
- l'art. 8 estende la garanzia anche alle obbligazioni dichiarate invalide, con evidente pregiudizio per il fideiussore
L'opponente ha richiamato la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021, che ha definitivamente stabilito la nullità parziale delle fideiussioni limitate alle clausole riproduttive dello schema ABI censurato. La nullità deriva dalla natura anticoncorrenziale delle clausole, in quanto attuative di un'intesa vietata.
2. DECADENZA DEL CREDITORE EX ART. 1957 C.C.
Conseguenza diretta della nullità dell'art. 6 delle fideiussioni è il ripristino dell'operatività dell'art. 1957 c.c., con il correlato termine di decadenza semestrale. L'opponente ha dimostrato come l'Istituto bancario sia rimasto completamente inerte, non avendo proposto alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
La difesa ha evidenziato come:
3 - l'unica azione della banca sia stata un'intimazione stragiudiziale del 29.04.2014,
- nessuna azione giudiziale è stata intrapresa nei confronti del debitore principale,
- L'inerzia si è protratta per oltre sette anni, fino al deposito del ricorso monitorio,
- nel frattempo, la società garantita è stata cancellata dal registro delle imprese in data
18.02.2019
3. INAPPLICABILITÀ DELLA FIDEIUSSIONE AL FINANZIAMENTO GARANTITO DA
FINPIEMONTE
Con riferimento specifico al finanziamento n. 6000/60982943 di € 40.000,00, l'opponente ha poi segnalato come lo stesso fosse già assistito dalla garanzia di Finpiemonte spa, rilasciata in data
10.05.2011 ai sensi della L.R. Piemonte n. 12/2004.
La difesa ha evidenziato come:
- la Convenzione tra banca e Finpiemonte vietasse espressamente la richiesta di ulteriori garanzie
- il divieto fosse ribadito anche nel successivo Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte,
Finpiemonte e ABI
- la garanzia Finpiemonte fosse condizione preliminare e sostanziale per la stessa erogazione del finanziamento
4. MANCATA PROVA DELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Per quanto concerne i finanziamenti nn. 60695463 e 60695464, l'opponente ha contestato radicalmente la prova dell'effettiva erogazione, evidenziando numerose carenze documentali:
- mancata produzione del "conteggio di erogazione", espressamente indicato nel contratto quale prova dell'erogazione,
- assenza del piano di ammortamento,
- contraddittorietà tra l'importo dichiarato (€ 100.000,00) e il piano di rimborso previsto (16 rate da € 1.041,67),
- mancata distinzione tra quota erogata dalla banca e quota erogata da Finpiemonte,
4 - assenza di prova della legittimazione della banca ad agire per il recupero delle somme erogate con fondi Finpiemonte.
5. INDETERMINATEZZA DEI CONTEGGI
L'opponente ha infine contestato analiticamente i conteggi prodotti dalla banca, evidenziando:
- l'assenza di indicazione del tasso di mora applicato;
- la mancata specificazione dei criteri di calcolo;
- l'impossibilità di verificare l'eventuale capitalizzazione degli interessi;
- la mancata distinzione tra quote di competenza della banca e di Finpiemonte;
- per il conto corrente, l'addebito di "competenze di chiusura" per € 3.086,86 non previste contrattualmente;
- l'applicazione di un tasso del 13,90% superiore a quello pattuito del 12,25%.
La difesa dell'opponente ha supportato le proprie contestazioni con talune richieste istruttorie, in particolare:
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei modelli standard di fideiussione utilizzati dalle banche nel 2009-2010
- l'acquisizione della Convenzione tra Finpiemonte e e della lettera di garanzia Controparte_3 del 10.05.2011.
La difesa di e della sua mandataria costituendosi, Controparte_3 Controparte_4 hanno contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, ribadendo la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente
[...]
. Parte_1
In primo luogo, quanto alla natura dei rapporti di garanzia azionati, la banca ha accuratamente evidenziato come entrambi i contratti di garanzia oggetto della controversia non possano essere qualificati come semplici fideiussioni, ma integrino piuttosto la fattispecie del "contratto autonomo di garanzia" (Garantievertrag), definitivamente codificato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3947/2010. Tale qualificazione, nella prospettiva di parte convenuta, risulta determinante ai fini della decisione, in quanto comporta 5 l'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale e la conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito.
La difesa ha infatti evidenziato come le differenze strutturali tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione siano sostanziali: mentre quest'ultima è caratterizzata dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione del garante è del tutto autonoma e costituisce un'obbligazione distinta e peculiare. Inoltre, mentre nella fideiussione si verifica un mero allargamento della base soggettiva del debito, nel contratto autonomo di garanzia garante e debitore assumono prestazioni disomogenee tra loro.
Particolarmente rilevante, nella prospettiva di parte, è la presenza nei contratti della clausola di pagamento "a prima richiesta" e "senza eccezioni", che secondo consolidata giurisprudenza costituisce elemento sufficiente per qualificare il contratto come autonomo anziché come fideiussione, prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalle parti. Tale clausola comporta l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto principale.
Quanto alla pretesa nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust, la difesa ha articolato le proprie argomentazioni su due piani distinti. Per la garanzia omnibus del 2009, ha evidenziato come essa sia stata stipulata a notevole distanza temporale dal provvedimento della
BA d'LI n. 55/2005, che costituisce prova privilegiata solo per il periodo 2002-2005. Per il periodo successivo, secondo recente giurisprudenza di merito, l'onere della prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale grava sulla parte che deduce la nullità, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Per la garanzia specifica del 2010, la difesa ha invece sottolineato come la giurisprudenza abbia chiarito che il provvedimento della BA d'LI e la conseguente nullità riguardano esclusivamente le fideiussioni omnibus, non potendosi estendere automaticamente alle garanzie specifiche, che hanno una diversa funzione e struttura.
Particolare attenzione è stata dedicata alla contestazione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. La difesa ha evidenziato come tale norma sia pacificamente derogabile, non costituendo né norma imperativa né clausola vessatoria. Nel caso della garanzia omnibus del
2009, essendo stata stipulata quattro anni dopo il provvedimento della BA d'LI e non essendo stata provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale per tale periodo, la clausola di
6 deroga deve ritenersi pienamente valida. A maggior ragione per la garanzia specifica del 2010, non essendo ad essa applicabile la disciplina delle garanzie omnibus.
Quanto alla prova del credito, la banca ha prodotto ampia documentazione costituita da contratti di conto corrente, estratti conto e saldaconti certificati ex art. 50 TUB. La difesa ha evidenziato come tali documenti non siano stati specificamente contestati dalla controparte quanto al quantum, e come gli altri garanti, peraltro soci della società debitrice, non abbiano opposto il decreto ingiuntivo, avallando di fatto le pretese creditorie della banca.
Particolare rilievo è stato dato alla circostanza che il garante opponente, in qualità di amministratore della società debitrice, aveva assunto precisi obblighi informativi circa le condizioni economiche del garantito, come previsto dai contratti di garanzia. La difesa ha sottolineato come l'inadempimento di tali obblighi non possa essere utilizzato per contestare la determinazione del credito operata dalla banca.
In merito alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la difesa ha evidenziato l'assenza dei presupposti di legge, non avendo l'opponente fornito prova scritta idonea a far presumere la fondatezza delle proprie eccezioni. Inoltre, non è stato dimostrato il periculum in mora, considerata la solidità patrimoniale della banca che garantirebbe comunque la restituzione delle somme in caso di eventuale accoglimento dell'opposizione.
La strategia difensiva si è quindi sviluppata su più livelli, partendo dalla qualificazione giuridica dei contratti di garanzia come autonomi, passando per la contestazione della nullità per violazione della normativa antitrust, fino alla dimostrazione della piena validità delle clausole contrattuali e della prova del credito, il tutto sorretto da un'ampia produzione documentale e da puntuali richiami alla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.
All'udienza del 9 maggio 2022, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, con successiva ordinanza del 20.05.2022, ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la decisione della causa dipendesse dalla risoluzione di questioni giuridiche controverse. Esaurita la fase delle memorie istruttorie, con ordinanza del 13.10.2023 il Giudice ha disposto l'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., ordinando a diversi istituti bancari l'esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus e specifica utilizzati nei periodi di interesse, nonché a Finpiemonte S.p.A. l'esibizione della
7 Convenzione con e della lettera di garanzia relativa al finanziamento Controparte_3 controverso.
Esauriti gli incombenti istruttori e tramutato ad altro incarico il precedente giudice istruttore, la causa è dunque stata chiamata all'udienza del 17.12.2024 per la discussione orale e, all'esito, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
In primo luogo va disattesa la propugnata qualificazione delle fideiussioni in esame quali contratti autonomi di garanzia. Di là del nomen juris attribuito dalle parti (già di per sé indicativo – ancorché non in termini vincolanti – del carattere fideiussorio dell'obbligazione del garante), non resta al riguardo che prendere atto dell'evoluzione giurisprudenziale in subjecta materia che ha condotto ad individuare il discrimine tra contratto autonomo di garanzia, da un lato, e fideiussione a prima richiesta, dall'altro lato, su un terreno diverso dalla mera previsione della facoltà di immediata escussione del garante. Invero, la previsione del pagamento a prima richiesta non comporta, quale automatica conseguenza, quella della configurazione del rapporto come di garanzia autonoma. Precisamente, il contratto autonomo di garanzia (garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante. Non solo. La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
La distinzione tra le menzionate figure contrattuali opera, perciò, non già in relazione alle parole impiegate, bensì con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa garantita. Ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si
8 sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato, svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità (in luogo di molte, Cass.
30509/2019, App. Brescia 585 del 4.4.2023). Nel caso di specie la perfetta identità fra le obbligazioni del debitore principale e quelle cui il garante è chiamato a rispondere, nel contesto complessivo del quadro negoziale offerto conducono ad escludere la sussumibilità delle obbligazioni in questione nell'ambito del negozio autonomo di garanzia, per altro nel solco dell'usuale valutazione operata dalla giurisprudenza in relazione alle garanzie prestate da soci, amministratori ecc. per le obbligazioni della società di cui fanno parte e/o da loro amministrate.
Collocate le garanzie sulla cui base è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nell'alveo negoziale della fideiussione (peraltro in conformità alla qualificazione datane dalle parti e, segnatamente, dalla BA sui cui moduli le garanzie personali in questione sono state sottoscritte e prestate), assume rilievo dirimente la questione della nullità parziale degli articoli
2, 6 e 8 delle fideiussioni, posto che è pacifico che l'escussione del fideiussore opponente sia avvenuta ben oltre il termine codicistico semestrale ex art. 1957 c.c., talché se la clausola derogatoria contenuta in entrambe le fideiussioni azionate in via monitoria non è valida,
l'obbligazione accessoria è estinta per sopravvenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., nuovamente applicabile in ragione della propugnata nullità.
I termini generali della questione sono noti, formando oggetto di un contenzioso seriale.
Il provvedimento della BA d'LI n. 55/2005 ha ritenuto le clausole in questione, contenute negli schemi ABI relativi alle fideiussioni omnibus per il periodo 2002-2005 frutto di intesa anticoncorrenziale illecita. Cass. S.U. n. 41994/2021, nel comporre il contrasto interpretativo venutosi a creare e, per vero, generandone ulteriore, ancora più fluviale, ha definitivamente stabilito la nullità parziale delle fideiussioni limitate alle clausole riproduttive dello schema ABI censurato. Di là dell'intrinseca persuasività o meno di tale precedente, da esso occorre muovere,
l'alternativa risolvendosi in una, per quanto motivata, sterile resistenza al principio nomofilattico che la Suprema Corte ha così ritenuto di affermare.
9 E' altresì pacifico che le fideiussioni oggetto di causa si collocano temporalmente al di fuori dello spettro d'indagine di BA d'LI e, peraltro, solo una di esse è omnibus, dunque rientrante, se non ratione temporis, quanto meno sotto il profilo della tipologia negoziale, fra quelle ritenute affette dall'illecito concorrenziale in questione.
Ne segue che è onere della parte che vi ha interesse dimostrare la sussistenza della nullità, non valendo fattualmente la “fede privilegiata” del provvedimento di BA d'LI e che ove, come nel caso di specie, la nullità sia oggetto di accertamento meramente incidentale, in funzione di delibazione della sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria, non vi è competenza della sezione specializzata in materia d'impresa (a prescindere dal fatto che, nel caso che ci occupa, la questione impingerebbe meramente la composizione, monocratica o collegiale dell'organo giudicante).
Il precedente GI, ha disposto nei confronti dei principali istituti di credito l'ordine di esibizione
(ordinanza 13.10.2023) “i modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati nel trimestre gennaio/febbraio/marzo 2009 e i modelli standard di fideiussione specifica utilizzati nel trimestre febbraio/marzo/aprile 2010”, quale unico incombente istruttorio ammesso (oltre ad analogo ordine di esibizione nei confronti di Finpiemonte, ma in relazione a diversa questione), muovendo dal condivisibile presupposto – diversamente, la prova sarebbe diabolica – che l'acquisizione di modelli iterativi del modulo ABI, ove tali da individuare una prassi diffusa anche per il periodo successivo a quello contemplato da BA d'LI o per il modello di fideiussione diverso da quello considerato nell'indagine dell'Ente di Vigilanza costituisca la base documentale imprescindibile per provare l'esistenza o la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale. La recente Cassazione 27243/2024, postulando l'applicazione dei principi di
SU 41994/2021 anche alla fideiussione specifica, ha offerto indiretta ma non perplessa conferma che la natura anticoncorrenziale dell'intesa può (e se può, deve) essere scrutinata anche oltre il perimetro dell'indagine di Bankitalia, come non vincolata all'oggetto (non solo fideiussione omnibus ma anche specifica), così non può che inferirsi anche con riguardo al tempo;
dunque l'intesa anticoncorrenziale può ravvisarsi anche per i contratti stand alone, successivi al 2005.
Naturalmente, la prova dovrà essere raggiunta autonomamente, non potendosi fondare sul peculiare valore del provvedimento 55/2005 di BA d'LI. Al riguardo, nel caso di specie e nei limiti propri della cognizione incidentale nella presente sede, soccorre la documentazione acquisita sulla base dei disposti ordini di esibizione.
10 Gli esiti – invero prevedibili ed a dispetto di qualche fin de non recevoir, come quello accampato da – hanno dato conto di una protratta, estesa ed indifferenziata applicazione delle CP_6 medesime clausole, segnatamente, con riguardo alla clausola rilevante, la deroga all'art. 1957, salva errata lettura o visibilità delle decine di moduli comunicati dagli istituti di credito (exempli gratia BA LL, BA Popolare di Sondrio, BA Popolare di Milano, [nei limiti in cui CP_7 ha risposto, allegando plurimi moduli ma dando conto di non essere in grado di fornire esattamente quelli del periodo indicato, in ragione del tempo trascorso e delle plurime fusioni],
CRAsti, Monte dei Paschi di Siena, Credito Bergamasco, ecc). La questione, allora, è se tale esito, in assenza dei ben diversi strumenti d'indagine esperibili da BA d'LI o, in ogni caso, nel quadro di una controversia inerente in principalità, l'accertamento di tale intesa vietata, sia di per sé denotativo della stessa;
in altri termini se l'esibizione dei modelli impiegati, oltre che necessaria, sia anche sufficiente. Tale idoneità non pare obiettivamente dubitabile. Di là della considerazione, meramente fattuale, che ove così non fosse, l'attività istruttoria disposta dovrebbe ritenersi del tutto pletorica ove non la si postuli come ex se sufficiente ad attestare tale intesa anticoncorrenziale, ove le acquisizioni documentali convergano pressoché univocamente nel senso della recezione delle clausole già conformi allo schema ABI e, segnatamente, la deroga all'art. 1957 c.c.
D'altro canto, postulata – secondo gli attuali indirizzi di legittimità – la nullità parziale dei negozi a valle d'intesa anticoncorrenziale e la possibilità di provare l'intesa stessa, sia in principalità che ope exceptionis, non si vede quale onere probatorio ulteriore potrebbe essere posto a carico della parte interessata, di là della prova diabolica, dell'accordo stesso. Di esso vi è
l'evidenza, determinata dalla ben rappresentata e diffusa uniformità delle clausole in questione e vi è altresì l'effetto restrittivo, dal momento che, alla luce delle produzioni acquisite, non è dato comprendere in quale circostanza e con quale istituto e modalità il singolo cliente, se non munito di una peculiare forza contrattuale, anche nel periodo di riferimento, in perfetta continuità con quello anteriore, già scrutinato da BA d'LI nel citato provvedimento con riferimento alle fideiussioni omnibus e suscettibile di essere ritenuto operativo anche con riguardo alle fideiussioni specifiche (cit. Cass. 27243/2024), potesse conseguire il peculiare vantaggio di vedersi semplicemente accordata la disciplina codicistica della garanzia fideiussoria. In altri termini, le evidenze critiche ricavabili dalla documentazione acquisita, nel contesto storico già pienamente rappresentato dalla precedente indagine di BA d'LI conducono a ritenere che di là della non discussa derogabilità disciplina codicistica, la prassi negoziale di cartello abbia di fatto reso
11 inderogabile lo schema negoziale ABI al di là della sola fattispecie della fideiussione omnibus
(cit. Cass. 27243/2024) e ben oltre l'arco temporale 2002-2005.
Alla nullità parziale delle clausole e, segnatamente, di quella relativa alla deroga dell'art. 1957
c.c., consegue l'applicazione della norma codicistica non validamente derogata e, con essa, la decadenza della garanzia, per lo spirare del termine semestrale, con riferimento ad entrambe le fideiussioni.
Assume, dunque, rilevanza dirimente la questione della decadenza ex art. 1957 c.c., strettamente connessa alla validità della clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni.
L'opponente ha dedotto che, una volta accertata la nullità di tale clausola, trova applicazione il termine semestrale previsto dalla norma codicistica, con conseguente decadenza della banca per non aver proposto tempestive istanze giudiziali contro il debitore principale. Sul punto, è pacifico che l'unica iniziativa della banca sia consistita in una diffida stragiudiziale del
29.04.2014, seguita dal deposito del ricorso monitorio solo nel 2021. Lo spirare del termine semestrale è pacifico e non contestato, attestandosi la difesa della convenuta opposta solamente sul fronte della derogabilità della norma.
Tale conclusione, di per sé assorbente, esime dall'affrontare le questioni ulteriori in ordine alla prova nel quantum dei crediti azionati in via monitoria.
Per tutte queste ragioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente declaratoria di inefficacia delle fideiussioni azionate per intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
Sussistono specifiche ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo al carattere tuttora controverso in giurisprudenza, anche di legittimità, della nullità parziale delle clausole in questione con riguardo a fideiussioni diverse da quelle oggetto del noto provvedimento di BA d'LI (dunque sia omnibus successive al periodo considerato in quel provvedimento, sia specifiche), nonché in ragione della specifica posizione del fideiussore opponente nella governance societaria, quale legale rappresentante della società, cancellata d'ufficio per il reiterato, mancato deposito dei bilanci, dunque ex se pienamente consapevole dell'indebitamento della società, nonché tale da aver concorso con la propria governance della società alla cancellazione del debitore principale e, peraltro, finendo così per rispondere dei
12 debiti dell'ente estinto, sia pur solo intra vires e di là di eventuali responsabilità ex art. 2476 c.c., in ogni caso ove non prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa fra le parti spese e competenze di lite.
Torino, 24/12/2024
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies terzo, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1130/2022 RG del Tribunale di Torino, promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DIOTALLEVI MAURO e ARIOLI DESIREE ( , giusta procura unita, C.F._2 ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto di citazione,
ATTORE OPPONENTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti SARINA Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE ( ) CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO e C.F._3
( PIAZZA SS. APOSTOLI 73 00187 ROMA, giusta CP_2 C.F._4 procura unita alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Parte attrice in opposizione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza e domanda:
1 Nel merito in via principale: dato atto della nullità parziale degli articoli 2, 6 e 8 delle fideiussioni, della decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c; dell'inapplicabilità della fideiussione al finanziamento ora posizione a sofferenza n. 6000/ 60982943, dell'inesistenza di prova dell'erogazione dei finanziamenti del 17.03.2010 - ora posizione a sofferenza nn. 6000/60695463 e 6000/60695464, nonché dell'indeterminatezza dell'oggetto e dei conteggi, dichiarare l'assoluta nullità, illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto revocando il medesimo. Nel merito in via subordinata: mandare comunque assolto l'opponente da ogni avversaria domanda. Con vittoria di spese e competenze oltre CPA, IVA e spese generali come per legge
Parte convenuta opposta:
NEL MERITO
• in via principale: confermare integralmente il contenuto e le statuizioni in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto. respingere tutte le domande avversarie e ogni statuizione in esse formulate in via preliminare/pregiudiziale, nel merito in via riconvenzionale principale o gradata.
• in subordine: nella non creduta e denegata ipotesi in cui dovesse essere anche solo parzialmente revocato e/o modificato e/o rideterminato l'importo di cui al decreto opposto ovvero parzialmente accolte le domande avversarie, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
[...]
, come generalizzato in atti di causa, al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_3 per essa della sua mandataria del diverso importo maggiore o minore che dovesse Controparte_4 risultare all'esito del giudizio eventualmente anche in via di equità o di giustizia, per tutte le ragioni di cui in fatto e diritto.
IN OGNI CASO con vittoria di compensi e spese di giudizio
FATTO E DIRITTO
La vicenda processuale trae origine dall'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7649/2021 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 77.586,71, oltre interessi e Controparte_3 spese, in qualità di fideiussore della società Controparte_5
Le garanzie fideiussorie oggetto di contestazione sono due:
1) una fideiussione omnibus dell'importo di € 19.500,00 sottoscritta in data 6.02.2009
2 2) una fideiussione per operazione specifica sottoscritta in data 17.03.2010 dell'importo di €
100.000,00 a garanzia dei finanziamenti L.R. 22/97 nr. 0736060695463 e nr. 0737060695464.
L'opponente ha articolato le proprie difese su molteplici profili, che possono essere così sistematicamente esposti:
1. NULLITÀ PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI
Il primo e fondamentale motivo di opposizione riguarda la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. L'opponente ha evidenziato come gli articoli 2, 6 e 8 di entrambe le fideiussioni riproducano pedissequamente il modello ABI del 2003, già censurato dal provvedimento n.55 del 2.05.2005 della BA d'LI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990.
La difesa ha in particolare dedotto, con riguardo alle clausole contestate:
- l'art. 2 introduce un'illegittima reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria anche dopo l'estinzione dell'obbligazione principale
- l'art. 6 prevede una deroga all'art. 1957 c.c. che altera significativamente l'equilibrio contrattuale
- l'art. 8 estende la garanzia anche alle obbligazioni dichiarate invalide, con evidente pregiudizio per il fideiussore
L'opponente ha richiamato la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021, che ha definitivamente stabilito la nullità parziale delle fideiussioni limitate alle clausole riproduttive dello schema ABI censurato. La nullità deriva dalla natura anticoncorrenziale delle clausole, in quanto attuative di un'intesa vietata.
2. DECADENZA DEL CREDITORE EX ART. 1957 C.C.
Conseguenza diretta della nullità dell'art. 6 delle fideiussioni è il ripristino dell'operatività dell'art. 1957 c.c., con il correlato termine di decadenza semestrale. L'opponente ha dimostrato come l'Istituto bancario sia rimasto completamente inerte, non avendo proposto alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
La difesa ha evidenziato come:
3 - l'unica azione della banca sia stata un'intimazione stragiudiziale del 29.04.2014,
- nessuna azione giudiziale è stata intrapresa nei confronti del debitore principale,
- L'inerzia si è protratta per oltre sette anni, fino al deposito del ricorso monitorio,
- nel frattempo, la società garantita è stata cancellata dal registro delle imprese in data
18.02.2019
3. INAPPLICABILITÀ DELLA FIDEIUSSIONE AL FINANZIAMENTO GARANTITO DA
FINPIEMONTE
Con riferimento specifico al finanziamento n. 6000/60982943 di € 40.000,00, l'opponente ha poi segnalato come lo stesso fosse già assistito dalla garanzia di Finpiemonte spa, rilasciata in data
10.05.2011 ai sensi della L.R. Piemonte n. 12/2004.
La difesa ha evidenziato come:
- la Convenzione tra banca e Finpiemonte vietasse espressamente la richiesta di ulteriori garanzie
- il divieto fosse ribadito anche nel successivo Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte,
Finpiemonte e ABI
- la garanzia Finpiemonte fosse condizione preliminare e sostanziale per la stessa erogazione del finanziamento
4. MANCATA PROVA DELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Per quanto concerne i finanziamenti nn. 60695463 e 60695464, l'opponente ha contestato radicalmente la prova dell'effettiva erogazione, evidenziando numerose carenze documentali:
- mancata produzione del "conteggio di erogazione", espressamente indicato nel contratto quale prova dell'erogazione,
- assenza del piano di ammortamento,
- contraddittorietà tra l'importo dichiarato (€ 100.000,00) e il piano di rimborso previsto (16 rate da € 1.041,67),
- mancata distinzione tra quota erogata dalla banca e quota erogata da Finpiemonte,
4 - assenza di prova della legittimazione della banca ad agire per il recupero delle somme erogate con fondi Finpiemonte.
5. INDETERMINATEZZA DEI CONTEGGI
L'opponente ha infine contestato analiticamente i conteggi prodotti dalla banca, evidenziando:
- l'assenza di indicazione del tasso di mora applicato;
- la mancata specificazione dei criteri di calcolo;
- l'impossibilità di verificare l'eventuale capitalizzazione degli interessi;
- la mancata distinzione tra quote di competenza della banca e di Finpiemonte;
- per il conto corrente, l'addebito di "competenze di chiusura" per € 3.086,86 non previste contrattualmente;
- l'applicazione di un tasso del 13,90% superiore a quello pattuito del 12,25%.
La difesa dell'opponente ha supportato le proprie contestazioni con talune richieste istruttorie, in particolare:
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei modelli standard di fideiussione utilizzati dalle banche nel 2009-2010
- l'acquisizione della Convenzione tra Finpiemonte e e della lettera di garanzia Controparte_3 del 10.05.2011.
La difesa di e della sua mandataria costituendosi, Controparte_3 Controparte_4 hanno contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, ribadendo la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente
[...]
. Parte_1
In primo luogo, quanto alla natura dei rapporti di garanzia azionati, la banca ha accuratamente evidenziato come entrambi i contratti di garanzia oggetto della controversia non possano essere qualificati come semplici fideiussioni, ma integrino piuttosto la fattispecie del "contratto autonomo di garanzia" (Garantievertrag), definitivamente codificato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3947/2010. Tale qualificazione, nella prospettiva di parte convenuta, risulta determinante ai fini della decisione, in quanto comporta 5 l'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale e la conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito.
La difesa ha infatti evidenziato come le differenze strutturali tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione siano sostanziali: mentre quest'ultima è caratterizzata dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione del garante è del tutto autonoma e costituisce un'obbligazione distinta e peculiare. Inoltre, mentre nella fideiussione si verifica un mero allargamento della base soggettiva del debito, nel contratto autonomo di garanzia garante e debitore assumono prestazioni disomogenee tra loro.
Particolarmente rilevante, nella prospettiva di parte, è la presenza nei contratti della clausola di pagamento "a prima richiesta" e "senza eccezioni", che secondo consolidata giurisprudenza costituisce elemento sufficiente per qualificare il contratto come autonomo anziché come fideiussione, prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalle parti. Tale clausola comporta l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto principale.
Quanto alla pretesa nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust, la difesa ha articolato le proprie argomentazioni su due piani distinti. Per la garanzia omnibus del 2009, ha evidenziato come essa sia stata stipulata a notevole distanza temporale dal provvedimento della
BA d'LI n. 55/2005, che costituisce prova privilegiata solo per il periodo 2002-2005. Per il periodo successivo, secondo recente giurisprudenza di merito, l'onere della prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale grava sulla parte che deduce la nullità, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Per la garanzia specifica del 2010, la difesa ha invece sottolineato come la giurisprudenza abbia chiarito che il provvedimento della BA d'LI e la conseguente nullità riguardano esclusivamente le fideiussioni omnibus, non potendosi estendere automaticamente alle garanzie specifiche, che hanno una diversa funzione e struttura.
Particolare attenzione è stata dedicata alla contestazione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. La difesa ha evidenziato come tale norma sia pacificamente derogabile, non costituendo né norma imperativa né clausola vessatoria. Nel caso della garanzia omnibus del
2009, essendo stata stipulata quattro anni dopo il provvedimento della BA d'LI e non essendo stata provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale per tale periodo, la clausola di
6 deroga deve ritenersi pienamente valida. A maggior ragione per la garanzia specifica del 2010, non essendo ad essa applicabile la disciplina delle garanzie omnibus.
Quanto alla prova del credito, la banca ha prodotto ampia documentazione costituita da contratti di conto corrente, estratti conto e saldaconti certificati ex art. 50 TUB. La difesa ha evidenziato come tali documenti non siano stati specificamente contestati dalla controparte quanto al quantum, e come gli altri garanti, peraltro soci della società debitrice, non abbiano opposto il decreto ingiuntivo, avallando di fatto le pretese creditorie della banca.
Particolare rilievo è stato dato alla circostanza che il garante opponente, in qualità di amministratore della società debitrice, aveva assunto precisi obblighi informativi circa le condizioni economiche del garantito, come previsto dai contratti di garanzia. La difesa ha sottolineato come l'inadempimento di tali obblighi non possa essere utilizzato per contestare la determinazione del credito operata dalla banca.
In merito alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la difesa ha evidenziato l'assenza dei presupposti di legge, non avendo l'opponente fornito prova scritta idonea a far presumere la fondatezza delle proprie eccezioni. Inoltre, non è stato dimostrato il periculum in mora, considerata la solidità patrimoniale della banca che garantirebbe comunque la restituzione delle somme in caso di eventuale accoglimento dell'opposizione.
La strategia difensiva si è quindi sviluppata su più livelli, partendo dalla qualificazione giuridica dei contratti di garanzia come autonomi, passando per la contestazione della nullità per violazione della normativa antitrust, fino alla dimostrazione della piena validità delle clausole contrattuali e della prova del credito, il tutto sorretto da un'ampia produzione documentale e da puntuali richiami alla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.
All'udienza del 9 maggio 2022, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, con successiva ordinanza del 20.05.2022, ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la decisione della causa dipendesse dalla risoluzione di questioni giuridiche controverse. Esaurita la fase delle memorie istruttorie, con ordinanza del 13.10.2023 il Giudice ha disposto l'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., ordinando a diversi istituti bancari l'esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus e specifica utilizzati nei periodi di interesse, nonché a Finpiemonte S.p.A. l'esibizione della
7 Convenzione con e della lettera di garanzia relativa al finanziamento Controparte_3 controverso.
Esauriti gli incombenti istruttori e tramutato ad altro incarico il precedente giudice istruttore, la causa è dunque stata chiamata all'udienza del 17.12.2024 per la discussione orale e, all'esito, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
In primo luogo va disattesa la propugnata qualificazione delle fideiussioni in esame quali contratti autonomi di garanzia. Di là del nomen juris attribuito dalle parti (già di per sé indicativo – ancorché non in termini vincolanti – del carattere fideiussorio dell'obbligazione del garante), non resta al riguardo che prendere atto dell'evoluzione giurisprudenziale in subjecta materia che ha condotto ad individuare il discrimine tra contratto autonomo di garanzia, da un lato, e fideiussione a prima richiesta, dall'altro lato, su un terreno diverso dalla mera previsione della facoltà di immediata escussione del garante. Invero, la previsione del pagamento a prima richiesta non comporta, quale automatica conseguenza, quella della configurazione del rapporto come di garanzia autonoma. Precisamente, il contratto autonomo di garanzia (garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante. Non solo. La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
La distinzione tra le menzionate figure contrattuali opera, perciò, non già in relazione alle parole impiegate, bensì con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa garantita. Ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si
8 sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato, svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità (in luogo di molte, Cass.
30509/2019, App. Brescia 585 del 4.4.2023). Nel caso di specie la perfetta identità fra le obbligazioni del debitore principale e quelle cui il garante è chiamato a rispondere, nel contesto complessivo del quadro negoziale offerto conducono ad escludere la sussumibilità delle obbligazioni in questione nell'ambito del negozio autonomo di garanzia, per altro nel solco dell'usuale valutazione operata dalla giurisprudenza in relazione alle garanzie prestate da soci, amministratori ecc. per le obbligazioni della società di cui fanno parte e/o da loro amministrate.
Collocate le garanzie sulla cui base è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nell'alveo negoziale della fideiussione (peraltro in conformità alla qualificazione datane dalle parti e, segnatamente, dalla BA sui cui moduli le garanzie personali in questione sono state sottoscritte e prestate), assume rilievo dirimente la questione della nullità parziale degli articoli
2, 6 e 8 delle fideiussioni, posto che è pacifico che l'escussione del fideiussore opponente sia avvenuta ben oltre il termine codicistico semestrale ex art. 1957 c.c., talché se la clausola derogatoria contenuta in entrambe le fideiussioni azionate in via monitoria non è valida,
l'obbligazione accessoria è estinta per sopravvenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., nuovamente applicabile in ragione della propugnata nullità.
I termini generali della questione sono noti, formando oggetto di un contenzioso seriale.
Il provvedimento della BA d'LI n. 55/2005 ha ritenuto le clausole in questione, contenute negli schemi ABI relativi alle fideiussioni omnibus per il periodo 2002-2005 frutto di intesa anticoncorrenziale illecita. Cass. S.U. n. 41994/2021, nel comporre il contrasto interpretativo venutosi a creare e, per vero, generandone ulteriore, ancora più fluviale, ha definitivamente stabilito la nullità parziale delle fideiussioni limitate alle clausole riproduttive dello schema ABI censurato. Di là dell'intrinseca persuasività o meno di tale precedente, da esso occorre muovere,
l'alternativa risolvendosi in una, per quanto motivata, sterile resistenza al principio nomofilattico che la Suprema Corte ha così ritenuto di affermare.
9 E' altresì pacifico che le fideiussioni oggetto di causa si collocano temporalmente al di fuori dello spettro d'indagine di BA d'LI e, peraltro, solo una di esse è omnibus, dunque rientrante, se non ratione temporis, quanto meno sotto il profilo della tipologia negoziale, fra quelle ritenute affette dall'illecito concorrenziale in questione.
Ne segue che è onere della parte che vi ha interesse dimostrare la sussistenza della nullità, non valendo fattualmente la “fede privilegiata” del provvedimento di BA d'LI e che ove, come nel caso di specie, la nullità sia oggetto di accertamento meramente incidentale, in funzione di delibazione della sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria, non vi è competenza della sezione specializzata in materia d'impresa (a prescindere dal fatto che, nel caso che ci occupa, la questione impingerebbe meramente la composizione, monocratica o collegiale dell'organo giudicante).
Il precedente GI, ha disposto nei confronti dei principali istituti di credito l'ordine di esibizione
(ordinanza 13.10.2023) “i modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati nel trimestre gennaio/febbraio/marzo 2009 e i modelli standard di fideiussione specifica utilizzati nel trimestre febbraio/marzo/aprile 2010”, quale unico incombente istruttorio ammesso (oltre ad analogo ordine di esibizione nei confronti di Finpiemonte, ma in relazione a diversa questione), muovendo dal condivisibile presupposto – diversamente, la prova sarebbe diabolica – che l'acquisizione di modelli iterativi del modulo ABI, ove tali da individuare una prassi diffusa anche per il periodo successivo a quello contemplato da BA d'LI o per il modello di fideiussione diverso da quello considerato nell'indagine dell'Ente di Vigilanza costituisca la base documentale imprescindibile per provare l'esistenza o la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale. La recente Cassazione 27243/2024, postulando l'applicazione dei principi di
SU 41994/2021 anche alla fideiussione specifica, ha offerto indiretta ma non perplessa conferma che la natura anticoncorrenziale dell'intesa può (e se può, deve) essere scrutinata anche oltre il perimetro dell'indagine di Bankitalia, come non vincolata all'oggetto (non solo fideiussione omnibus ma anche specifica), così non può che inferirsi anche con riguardo al tempo;
dunque l'intesa anticoncorrenziale può ravvisarsi anche per i contratti stand alone, successivi al 2005.
Naturalmente, la prova dovrà essere raggiunta autonomamente, non potendosi fondare sul peculiare valore del provvedimento 55/2005 di BA d'LI. Al riguardo, nel caso di specie e nei limiti propri della cognizione incidentale nella presente sede, soccorre la documentazione acquisita sulla base dei disposti ordini di esibizione.
10 Gli esiti – invero prevedibili ed a dispetto di qualche fin de non recevoir, come quello accampato da – hanno dato conto di una protratta, estesa ed indifferenziata applicazione delle CP_6 medesime clausole, segnatamente, con riguardo alla clausola rilevante, la deroga all'art. 1957, salva errata lettura o visibilità delle decine di moduli comunicati dagli istituti di credito (exempli gratia BA LL, BA Popolare di Sondrio, BA Popolare di Milano, [nei limiti in cui CP_7 ha risposto, allegando plurimi moduli ma dando conto di non essere in grado di fornire esattamente quelli del periodo indicato, in ragione del tempo trascorso e delle plurime fusioni],
CRAsti, Monte dei Paschi di Siena, Credito Bergamasco, ecc). La questione, allora, è se tale esito, in assenza dei ben diversi strumenti d'indagine esperibili da BA d'LI o, in ogni caso, nel quadro di una controversia inerente in principalità, l'accertamento di tale intesa vietata, sia di per sé denotativo della stessa;
in altri termini se l'esibizione dei modelli impiegati, oltre che necessaria, sia anche sufficiente. Tale idoneità non pare obiettivamente dubitabile. Di là della considerazione, meramente fattuale, che ove così non fosse, l'attività istruttoria disposta dovrebbe ritenersi del tutto pletorica ove non la si postuli come ex se sufficiente ad attestare tale intesa anticoncorrenziale, ove le acquisizioni documentali convergano pressoché univocamente nel senso della recezione delle clausole già conformi allo schema ABI e, segnatamente, la deroga all'art. 1957 c.c.
D'altro canto, postulata – secondo gli attuali indirizzi di legittimità – la nullità parziale dei negozi a valle d'intesa anticoncorrenziale e la possibilità di provare l'intesa stessa, sia in principalità che ope exceptionis, non si vede quale onere probatorio ulteriore potrebbe essere posto a carico della parte interessata, di là della prova diabolica, dell'accordo stesso. Di esso vi è
l'evidenza, determinata dalla ben rappresentata e diffusa uniformità delle clausole in questione e vi è altresì l'effetto restrittivo, dal momento che, alla luce delle produzioni acquisite, non è dato comprendere in quale circostanza e con quale istituto e modalità il singolo cliente, se non munito di una peculiare forza contrattuale, anche nel periodo di riferimento, in perfetta continuità con quello anteriore, già scrutinato da BA d'LI nel citato provvedimento con riferimento alle fideiussioni omnibus e suscettibile di essere ritenuto operativo anche con riguardo alle fideiussioni specifiche (cit. Cass. 27243/2024), potesse conseguire il peculiare vantaggio di vedersi semplicemente accordata la disciplina codicistica della garanzia fideiussoria. In altri termini, le evidenze critiche ricavabili dalla documentazione acquisita, nel contesto storico già pienamente rappresentato dalla precedente indagine di BA d'LI conducono a ritenere che di là della non discussa derogabilità disciplina codicistica, la prassi negoziale di cartello abbia di fatto reso
11 inderogabile lo schema negoziale ABI al di là della sola fattispecie della fideiussione omnibus
(cit. Cass. 27243/2024) e ben oltre l'arco temporale 2002-2005.
Alla nullità parziale delle clausole e, segnatamente, di quella relativa alla deroga dell'art. 1957
c.c., consegue l'applicazione della norma codicistica non validamente derogata e, con essa, la decadenza della garanzia, per lo spirare del termine semestrale, con riferimento ad entrambe le fideiussioni.
Assume, dunque, rilevanza dirimente la questione della decadenza ex art. 1957 c.c., strettamente connessa alla validità della clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni.
L'opponente ha dedotto che, una volta accertata la nullità di tale clausola, trova applicazione il termine semestrale previsto dalla norma codicistica, con conseguente decadenza della banca per non aver proposto tempestive istanze giudiziali contro il debitore principale. Sul punto, è pacifico che l'unica iniziativa della banca sia consistita in una diffida stragiudiziale del
29.04.2014, seguita dal deposito del ricorso monitorio solo nel 2021. Lo spirare del termine semestrale è pacifico e non contestato, attestandosi la difesa della convenuta opposta solamente sul fronte della derogabilità della norma.
Tale conclusione, di per sé assorbente, esime dall'affrontare le questioni ulteriori in ordine alla prova nel quantum dei crediti azionati in via monitoria.
Per tutte queste ragioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente declaratoria di inefficacia delle fideiussioni azionate per intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
Sussistono specifiche ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo al carattere tuttora controverso in giurisprudenza, anche di legittimità, della nullità parziale delle clausole in questione con riguardo a fideiussioni diverse da quelle oggetto del noto provvedimento di BA d'LI (dunque sia omnibus successive al periodo considerato in quel provvedimento, sia specifiche), nonché in ragione della specifica posizione del fideiussore opponente nella governance societaria, quale legale rappresentante della società, cancellata d'ufficio per il reiterato, mancato deposito dei bilanci, dunque ex se pienamente consapevole dell'indebitamento della società, nonché tale da aver concorso con la propria governance della società alla cancellazione del debitore principale e, peraltro, finendo così per rispondere dei
12 debiti dell'ente estinto, sia pur solo intra vires e di là di eventuali responsabilità ex art. 2476 c.c., in ogni caso ove non prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa fra le parti spese e competenze di lite.
Torino, 24/12/2024
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
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