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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9601 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.25160 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA QUINTILIO VARO, 13 00174 ROMA , presso lo studio dell'avv. CAPPA MASSIMILIANO che la rappresenta e difende, giusta procura da considerarsi in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa nel Controparte_1 P.IVA_1
presente giudizio, giusta procura da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Nicola Rasile, C.F.
, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via C.F._2
US FE n. 11 presso cui è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
introduceva il giudizio di merito in relazione al ricorso in
[...] opposizione all'esecuzione depositato da lui stesso in data 30/06/2022 ed iscritto con R.G.E. n. 89/2022 Sub 2, esecuzione introdotta da per i seguenti motivi: Controparte_1
1 1)nullità e/o inesistenza derivata dei titoli esecutivi azionati in quanto scaturenti ed emessi in precedente esecuzione 906/2008, da ritenersi viziata ab origine, ed ottenuti dalla che, pur non Controparte_1
potendo essere parte dei vari subprocedimenti oppositivi/esecutivi, resisteva nei vari giudizi, cautelari ed ordinari, riuscendo ad ottenere provvedimenti di rimborso delle spese legali in suo favore ed in danno dell'odierno attore;
2) a sostegno della rilevata inesistenza, l'opponente richiamava i vizi della procedura 906/2008 l'invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della cessione del credito effettuata tra la e la AX E_ SP (danti causa della per l'inesistenza di un Controparte_1
credito certo liquido ed esigibile che potesse essere oggetto di cessione;
l'invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della cessione del Cont credito effettuata tra la AX SP e la;
il debito CP_1
della che deve al Sig. la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 198.000 circa a seguito del D.I. n. 10580/2022 emesso dal
Tribunale di Roma con conseguente carenza del diritto a procedere ad esecuzione, stante che il procedente deve maggiori somme all'esecutato, rispetto a quelle di cui ai provvedimenti insanabilmente viziati che si vorrebbe portare ad esecuzione;
l'inesistenza nei confronti del Sig. del D.I. n. 2452/2005 Tribunale di Parte_1
Roma - che ha originato l'esecuzione n. 906/2008 viziata ab origine -”
Concludeva chiedendo: “in via principale e nel merito accertare e dichiarare la mancanza del diritto del procedente a procedere ad esecuzione per i motivi esposti nel presente giudizio;
l'inesistenza giuridica dei titoli esecutivi per i quali il procedente chiede tutela esecutiva, in quanto la loro esistenza è sindacabile in questa sede, anche a prescindere dall'accertamento già eseguito dal Tribunale di
Roma con la sentenza n. 8969/2021; l'inesistenza degli atti presupposti ai titoli esecutivi per i quali il procedente chiede tutela esecutiva;
le somme quali effettivamente dovute al Sig.
[...] dalla a seguito dell'esame delle Pt_1 Controparte_1
eccezioni, dei documenti e dei mezzi istruttori inerenti al presente giudizio, e, conseguentemente, condannare la al Controparte_1
pagamento della somma ritenuta di giustizia in favore del Sig.
[...]
[...] stante che il procedente, come provato anche dal D.I. n. CP_2
10580/2022 deve all'opponente la somma di euro 198.284,09 rispetto al totale delle somme di cui ai provvedimenti illegittimi che si vorrebbe portare ad esecuzione;
l'invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della cessione del credito effettuata tra la e E_
la AX SP (danti causa della per i motivi Controparte_1 esposti nel presente giudizio;
l'invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della cessione del “credito” effettuata tra la la AX SP e la per tutti i motivi esposti nel corso del presente Controparte_1 giudizio;
l'inesistenza di un diritto di credito originario (certo, liquido ed esigibile) in capo al procedente e/o ai suoi danti causa per i motivi esposti nel presente giudizio;
la nullità in radice ovvero l'inesistenza
(rilevabile dal Giudice qui adito) dell'esecuzione immobiliare n.
906/2008 del Tribunale di Roma che travolge tutti gli interventi
(titolati o meno) ed anche questa comporta la (ulteriore) caducazione di tutti i provvedimenti qui portati ad esecuzione.”
Nel ricorso introduttivo del giudizio la parte opponente instava per le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito accertare e dichiarare in via gradata: 1) la mancata prova di un inadempimento ad opera del Controparte_3
[... in relazione all'ingiunzione n. 2452/2005 avente ad oggetto il contratto di conto corrente n. 68/817 intestato allo stesso
[...]
2) l'inesistenza nei confronti del Sig. CP_3 Parte_1 dell'ingiunzione n. 2452/2005 ove erroneamente è stato apposto anche il suo nominativo a causa di un mero errore materiale, non essendo materialmente possibile che il fosse incorso in un Controparte_3 inadempimento al pagamento dell'ingiunzione appena emessa. Come noto la Udeiussione per obbligazione futura viene ad esistere solo se è provato l'inadempimento del debitore principale/garantito in relazione al suo debito. Inoltre, la Udeiussione per obbligazione futura prevede,
a pena di nullità del contratto, l'indicazione dell'importo massimo garantito che nel caso di specie non è stato indicato nel ricorso monitorio n. 82243/2004 nel caso di eventuale inadempimento del al pagamento dell'ingiunzione de qua;
3) Controparte_3
l'inesistenza (rilevabile in ogni momento dal Giudice adito) nei
3 confronti del Sig. del D.I. n. 2452/2005 emesso dal Parte_1
Tribunale di Roma, essendo stato tale atto quello portato irritualmente ad esecuzione con il procedimento n. 906/2008 E.I. Tribunale di
Roma, Ist. n. 3 dep. 30/06/2022 quindi poichè tale ingiunzione è atto presupposto e collegato ai vari titoli esecutivi che vorrebbe portare in
“compensazione” l'opponente, il Giudice adito è tenuto ad accertarne ed a dichiararne l'esistenza giuridica o meno nei confronti del Sig.
4) l'inesistenza dell'atto di precetto e/o del Parte_1 pignoramento prodromico all'esecuzione NRG 906/2008 Tribunale di
Roma; 5) la nullità in radice ovvero l'inesistenza (rilevabile in ogni momento dal Giudice adito) dell'esecuzione immobiliare n. 906/2008 del Tribunale di Roma a causa della mancanza di un valido titolo esecutivo e di un valido precetto in favore del creditore procedente
( nei confronti del Sig. Controparte_4
con ogni conseguenza di legge, evidenziando Parte_1 nell'emananda sentenza l'illegittimità (derivata) e/o la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi nel corso ed a seguito di tale illegittimo ed insanabile procedimento esecutivo, con conseguente impossibilità di poter portare ad esecuzione i rimborsi alle spese di lite emessi in favore della nei vari subprocedimenti di quella Controparte_1
stessa esecuzione o nei giudizi ad essa afferenti. Una volta preso atto dal Giudice adito che i provvedimenti che si vorrebbero portare in compensazione dall'opposta sono affetti da vizio insanabile a causa dell'inesistenza di un valido titolo esecutivo, di un valido precetto e di un valido pignoramento, non potrà che essere dichiarata la loro illegittimità ovvero la loro nullità. Come noto, l'esecuzione che è viziata ab origine, poichè intrapresa in assenza di un valido titolo esecutivo e/o di un valido precetto, determina il travolgimento del pignoramento e con esso la caducazione di tutti gli atti successivi all'unico ed originario pignoramento realizzato contra legem, seppure sono intervenuti nella procedura dei creditori titolati. I creditori intervenuti, nel caso di specie, avrebbero dovuto eseguire un successivo (legittimo) pignoramento, senza fare afUdamento su quello eseguito da altro soggetto giuridico (c.d. scelta di rischio); 6) la nullità assoluta del contratto di apertura di credito di conto corrente che è alla
4 base dell'ingiunzione n. 27956/2011 emessa dal Tribunale di Roma, per i motivi esposti;
7) l'inesistenza e/o l'inefUcacia del D.I. n.
27956/2011 Tribunale di Roma (depositato il 19/05/2011) nei confronti del Sig. per inesistenza (rilevabile in ogni Parte_1
momento dal Giudice adito) della notiUca ex art. 140 c.p.c. per il motivo sopra esposto (mancanza dell'indirizzo completo sull'avviso di ricevimento della racc. ex art. 140 c.p.c.) e/o per tardività della notiUca poichè risulta agli atti che sia stata eseguita (in luogo imprecisato/sconosciuto) in data 22/07/2011 quindi, ben oltre il termine di 60 giorni dal deposito della stessa ingiunzione, conseguentemente è abnorme e/o inesistente l'esecutività deUnitiva apposta per mero errore materiale sull'ingiunzione mai notiUcata al
Sig. Esecutività che peraltro è stata rilasciata ad Parte_1 un'ingiunzione ormai divenuta ex lege inefUcace;
8) l'invalidità e/o illegittimità e/o inefUcacia della cessione del credito effettuata tra la e la AX SP per tutti i motivi esposti nel corso del E_ presente giudizio senza esclusione dell'inesistenza dell'ingiunzione n.
27956/2011 e/o dell'inesistenza di un credito originario e/o a causa della mancata notiUcazione al debitore ceduto della cessione di
“credito” operata;
9) l'invalidità e/o illegittimità e/o inefUcacia della cessione del “credito” effettuata tra la la AX SP e la
[...]
per tutti i motivi esposti nel corso del presente giudizio CP_1 senza esclusione dell'inesistenza dell'ingiunzione n. 27956/2011 e/o dell'inesistenza di un credito originario e/o a causa della mancata notiUcazione al debitore ceduto della cessione di “credito” operata;
In via meramente subordinata e salvo gravame nel caso di mancato accoglimento delle precedenti domande, tutte palesemente fondate, in quanto di natura documentale, accertare e dichiarare la mancanza del diritto del procedente a procedere ad esecuzione, stante che il procedente, come provato anche dal D.I. n. 10580/2022 deve somma maggiore ( euro 198.284,09) rispetto al totale delle somme di cui ai provvedimenti illegittimi che si vorrebbe portare ad esecuzione In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare le somme quali effettivamente dovute al Sig. dalla Parte_1 Controparte_1
[...
a seguito dell'esame delle eccezioni, dei documenti e dei mezzi
5 istruttori inerenti al presente giudizio, e, conseguentemente, condannare la al pagamento della somma ritenuta Controparte_1
di giustizia in favore del Sig. Ciò anche a seguito Parte_1
delle somme illegittimamente incassate dalla nel CP_1
corso di due esecuzioni viziate ab origine che sono state intraprese precedentemente contro il Sig. Con riserva di Parte_1
richiesta di risarcimento dei danni, subiti e subendi, in separato giudizio. In ogni caso con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in danno della per lite temeraria, danno da Controparte_1
quantiUcarsi in via equitativa. Con condanna nei confronti della
[...]
al rimborso delle spese legali del presente giudizio, CP_1
nonchè dei compensi e degli accessori di legge”.
Si costituiva l'opposta chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
L'opposizione è inammissibile e, pertanto, tale va dichiarata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.
Va premesso, in fatto e come già osservato con argomentazioni ineccepibili dal giudice dell'esecuzione in occasione del rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata dalla parte, che con ricorso in opposizione all'esecuzione ha eccepito la nullità dei Parte_1
titoli azionati nella procedura esecutiva 89/2022 da parte della creditrice per invalidità/inesistenza del titolo, Controparte_1
del precetto e del pignoramento immobiliare posti a base della procedura esecutiva R.G.E. n. 906/2008 nonché per invalidità derivata degli stessi titoli esecutivi per nullità o inesistenza atti di intervento e di tutti i provvedimenti emessi in danno dell'odierno opponente nella richiamata procedura esecutiva che ne costituivano il presupposto.
Non è contestato dall'opponente che i titoli esecutivi azionati nella procedura 89/2022 siano costituiti da quelli elencati nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva indicati dal giudice
6 dell'esecuzione nel provvedimento del giorno 11.4.2024 e azionati dalla creditrice ovvero i titoli esecutivi di Controparte_1 condanna ottenuti nei confronti di , “titoli tutti Parte_1
documentati agli atti del presente procedimento esecutivo, per i crediti di seguito elencati: - € 5.534,00 per spese legali oltre spese generali ed oneri di legge in forza della Sentenza n. 14422/2021 del 15/09/2021 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio R.G. n.
55765/2019, - € 2.000,00 per spese legali oltre oneri di legge ed €
300,00 per spese generali in forza della Sentenza n. 8994/2021 del
24/05/2021 emessa all'esito del giudizio R.G. n. 56243/2019, - €
5.534,00 per spese legali oltre spese generali ed oneri di legge in forza della Sentenza n. 17522/2020 del 9/12/2020 emessa dal Tribunale di
Roma all'esito del giudizio R.G. n. 57639/2019, - € 27.205,00 per spese legali oltre spese generali ed oneri di legge in forza della
Sentenza n. 13192/2020 del 30/09/2020 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio R.G. n. 186/2017, - € 3.972,00 per spese legali oltre spese generali ed oneri di legge in forza del Verbale di prima udienza n. cronologico 3141/2020 del 8/07/2020 del Tribunale di
Roma nel giudizio R.G. n. 7083/2020, - € 4.038,85 per spese legali oltre spese generali ed oneri di legge ed € 4.038,85 oltre interessi legali a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c. in forza della Sentenza n.
12399/2018 del 18/06/2018 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio R.G. n. 8644/2015, - € 5.318,49 per spese legali oltre spese generali ed oneri di legge in forza dell'Ordinanza del 9/04/2018 emessa nell'incidente di esecuzione rubricato R.G.E. n. 2148/2017
Sub 1, oltre quelli richiamati nell'atto di pignoramento.
Detti titoli esecutivi, oltre quelli richiamati nell'atto di pignoramento ai punti 9, 10, 11, 12 d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r,
s, t, ed u hanno la forma e il contenuto di titoli esecutivi giudiziali ex art. 474 cpc e sono titoli giudiziali, emessi dal Giudice dell'esecuzione nei diversi incidenti esecutivi azionati nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 906/2008 in favore della
[...]
Gli stessi quindi devono ritenersi idonei a fondare Controparte_1
l'azione esecutiva intentata dal creditore procedente tenuto conto che il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione accoglie
7 ovvero rigetta l'istanza di sospensione, poiché conclude la fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, deve prevedere anche la statuizione sulle spese di lite riferite a detta fase in ragione della sua attitudine a definire il processo qualora non venga introdotto il giudizio di merito (in questo senso Cassazione n. 16525 del 28/09/2012; Cassazione n. 22503 del 27/10/2011) e, quindi, è titolo esecutivo.
Tanto premesso e incontestato, l'eccezione di nullità di tali titoli avanzata dall'opponente sul presupposto dell'invalidità del titolo, del precetto e del pignoramento immobiliare posti a base della procedura esecutiva R.G.E. n. 906/2008, censura che per l'opponente determinerebbe la caducazione degli atti esecutivi successivi come i titoli azionati in esame, è inammissibile in questa sede trattandosi di fatti anteriori alla formazione dei titoli stessi da far valere unicamente innanzi al Giudice dell'esecuzione titolare della procedura contestata tramite i mezzi all'uopo predisposti dall'ordinamento in sede di giudizio di merito ex. Art. 616 o 618 cpc.
Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo o in altri termini il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di formazione del titolo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti non allegati nel caso di specie.
Né è possibile compensare le somme oggetto di esecuzione con quelle portate dal D.I. n. 10580/2022, non avendo le parti concordemente convenuto in tal senso, dal momento che la relativa eccezione non solo non risulta spiegata formalmente ma anche perché il credito è sub iudice come affermato dalla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di merito in relazione al ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data
30/06/2022 ed iscritto con R.G.E. n. 89/2022 Sub 2 introdotto da
8 confronti di Parte_3 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Dichiara inammissibile l'opposizione ;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 3809,00 per spese legali Controparte_1
oltre iva e cpa ed euro 571,35 per spese generali.
- Roma, 26.6.2025 Il Giudice
Dott.Romolo Ciufolini
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