TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del
14.10.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7788/2024 promossa da
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Petronaci giusta procura in atti
[...]
- ricorrenti -
Contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv.ti Vincenza Marina
IN, IA IA AT, LI ZA e MA PI IG;
- resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 14 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.8.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 002170712 notificata in data 8.7.2024 per un importo pari ad €. 6.870,78 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983 s.m.i., relativi all'annualità 2019.
A fondamento della proposta opposizione, in sintesi, eccepiva: l'omessa notifica, quale atto presupposto, dell'atto di accertamento indicato nella succitata ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, nonché, l'intervenuta decadenza dell'operato dell'Ente impositore in violazione dell'art. 14 della legge 689/1981.
1 In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio ha formulato le seguenti conclusioni: “ 1) In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, sospendere
l'efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti e sanzioni impugnati con tutte le conseguenze di Legge;
2) Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti impugnati e tutte le sanzioni accessorie e provvedimenti connessi;
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, degli atti di accertamento ivi indicati per l'omessa notifica degli atti di accertamento
e e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità degli atti di accertamento ivi indicati, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
4) Dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato non sono dovute dall'odierno ricorrente;
5) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in capo all' per la violazione CP_2 del termine stabilito dall'art. 14 della Legge n. 689/1981; 6) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
7) Annullare e CP_2 privare di ogni effetto giuridico l'atto di accertamento prot. n. 2100.14/01/2021.0026476 del CP_2
14/01/2021, l'ingiunzione di pagamento n. OI-002170712 protocollo
2100.25/06/2024.0487301, notificata a mezzo posta in data 08.07.2024, oggi impugnata e CP_2 tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. 8) In estremo subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale;
9) In ogni caso,
CONDANNARE la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Istauratosi il contradditorio si è costituito l' con memorie depositate il 4.1.2025, spiegando CP_2 ampie e articolate difese volte al rigetto del ricorso, contestando puntualmente le eccezioni del ricorrente. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, e, per l'effetto, la conferma della ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
Sostituita, l'udienza del 14.10.2025 con il deposito telematico di note sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2 2. Preliminarmente si dà atto della tempestività del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione contestata.
Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta l'8.7.2024 (cfr. All. 1 fascicolo parte ricorrente e All. 2 fascicolo di parte resistente) e alla data di deposito del ricorso, 5.8.2024 (siccome risultante dal fascicolo telematico) il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
2.1 Nel merito, non è superfluo osservare che l'attività sanzionatoria e quella di recupero dei crediti previdenziali, anche se affidate allo stesso ente, tuttavia, rimangono logicamente e funzionalmente distinte.
E quand'anche lo strumento di riscossione sia unico, gli atti attraverso i quali tali attività trovano attuazione assolvono ad una propria autonoma funzione, costituendo l'uno espressione del potere sanzionatorio e l'altro espressione del potere del creditore di richiedere l'adempimento dell'obbligazione, ciascuno assoggettato alla propria disciplina;
per cui discutendosi nella specie della regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa si configurano prive di pregio pertanto le doglianze mosse dall'ente resistente con riguardo alle eccezioni afferenti i vizi di regolarità formale prescritti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito.
3. Ciò posto, la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente, risultando dirimente con assorbimento di ogni altra questione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. ex multis sentenza n.
811/2023).
Va preliminarmente rilevato che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032.
3 Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (norma da ultimo modificata, quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione, dall'art. 23 del D.L. 48/2023).
L'art. 6 del D.lgs. n. 8/2016, intervenuto a depenalizzare in parte la fattispecie, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
In particolare, l'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4 Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
3.1 Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari CP_2 aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Sul punto non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da compiere ai fini della CP_2 verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' atteso che, già CP_2 all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, la violazione era infatti facilmente rilevabile dall' . CP_2
In questa prospettiva, invero, i giudici di legittimità hanno rilevato anche che “la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, l. n.689/1981 … per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003) e l' onerato in tal CP_2 senso, …non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa” (Cass.
2.04.2025 n.8786, n.8785, n.8784 ed altre conformi).
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza nel caso di specie non può dirsi verificata non avendo rilievo di per sé, in assenza di ulteriori elementi, il solo dato numerico della grande mole di accertamenti da espletare.
3.2 Ciò posto, se è vero, che il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti
5 ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi per l'annualità 2019 - segnatamente le mensilità di giugno, luglio e agosto
2019 - come emerge dall'Accertamento n. 0026476/2019 del 14.1.2021 in atti (cfr. All. 2 resistente) deve, conseguentemente, rilevarsi la tardività della notifica della contestazione della violazione intervenuta soltanto in data 27/01/2021. (cfr. CAD del 27.1.2021 notifica Accertamento n.
0026476/2019 All. 2 resistente)
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva le contestazioni della rilevata omissione risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
3.3 Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da ultimo, sembra opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella Circolare numero 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui “In particolare, CP_2 il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 89/1981)”.
L'applicabilità dell'art. 14 è inoltre ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma
1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa
3.4 Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in senso conforme a quanto fin qui rilevato enunciando il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato CP_2
6 versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna CP_2 attività istruttoria" (cfr. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 22 marzo 2025 n. 7641; conf.
7835/25).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'ordinanza ingiunzione opposta deve pertanto essere annullata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 aggiornato ai sensi del dm 147/2022, come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI - 002170712 opposta;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €. 1.863,5 CP_2 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c
Catania il 15 ottobre 2025
Il Giudice
LA EN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del
14.10.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7788/2024 promossa da
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Petronaci giusta procura in atti
[...]
- ricorrenti -
Contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv.ti Vincenza Marina
IN, IA IA AT, LI ZA e MA PI IG;
- resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 14 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.8.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 002170712 notificata in data 8.7.2024 per un importo pari ad €. 6.870,78 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983 s.m.i., relativi all'annualità 2019.
A fondamento della proposta opposizione, in sintesi, eccepiva: l'omessa notifica, quale atto presupposto, dell'atto di accertamento indicato nella succitata ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, nonché, l'intervenuta decadenza dell'operato dell'Ente impositore in violazione dell'art. 14 della legge 689/1981.
1 In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio ha formulato le seguenti conclusioni: “ 1) In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, sospendere
l'efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti e sanzioni impugnati con tutte le conseguenze di Legge;
2) Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti impugnati e tutte le sanzioni accessorie e provvedimenti connessi;
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, degli atti di accertamento ivi indicati per l'omessa notifica degli atti di accertamento
e e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità degli atti di accertamento ivi indicati, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
4) Dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato non sono dovute dall'odierno ricorrente;
5) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in capo all' per la violazione CP_2 del termine stabilito dall'art. 14 della Legge n. 689/1981; 6) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
7) Annullare e CP_2 privare di ogni effetto giuridico l'atto di accertamento prot. n. 2100.14/01/2021.0026476 del CP_2
14/01/2021, l'ingiunzione di pagamento n. OI-002170712 protocollo
2100.25/06/2024.0487301, notificata a mezzo posta in data 08.07.2024, oggi impugnata e CP_2 tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. 8) In estremo subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale;
9) In ogni caso,
CONDANNARE la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Istauratosi il contradditorio si è costituito l' con memorie depositate il 4.1.2025, spiegando CP_2 ampie e articolate difese volte al rigetto del ricorso, contestando puntualmente le eccezioni del ricorrente. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, e, per l'effetto, la conferma della ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
Sostituita, l'udienza del 14.10.2025 con il deposito telematico di note sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2 2. Preliminarmente si dà atto della tempestività del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione contestata.
Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta l'8.7.2024 (cfr. All. 1 fascicolo parte ricorrente e All. 2 fascicolo di parte resistente) e alla data di deposito del ricorso, 5.8.2024 (siccome risultante dal fascicolo telematico) il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
2.1 Nel merito, non è superfluo osservare che l'attività sanzionatoria e quella di recupero dei crediti previdenziali, anche se affidate allo stesso ente, tuttavia, rimangono logicamente e funzionalmente distinte.
E quand'anche lo strumento di riscossione sia unico, gli atti attraverso i quali tali attività trovano attuazione assolvono ad una propria autonoma funzione, costituendo l'uno espressione del potere sanzionatorio e l'altro espressione del potere del creditore di richiedere l'adempimento dell'obbligazione, ciascuno assoggettato alla propria disciplina;
per cui discutendosi nella specie della regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa si configurano prive di pregio pertanto le doglianze mosse dall'ente resistente con riguardo alle eccezioni afferenti i vizi di regolarità formale prescritti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito.
3. Ciò posto, la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente, risultando dirimente con assorbimento di ogni altra questione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. ex multis sentenza n.
811/2023).
Va preliminarmente rilevato che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032.
3 Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (norma da ultimo modificata, quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione, dall'art. 23 del D.L. 48/2023).
L'art. 6 del D.lgs. n. 8/2016, intervenuto a depenalizzare in parte la fattispecie, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
In particolare, l'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4 Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
3.1 Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari CP_2 aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Sul punto non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da compiere ai fini della CP_2 verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' atteso che, già CP_2 all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, la violazione era infatti facilmente rilevabile dall' . CP_2
In questa prospettiva, invero, i giudici di legittimità hanno rilevato anche che “la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, l. n.689/1981 … per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003) e l' onerato in tal CP_2 senso, …non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa” (Cass.
2.04.2025 n.8786, n.8785, n.8784 ed altre conformi).
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza nel caso di specie non può dirsi verificata non avendo rilievo di per sé, in assenza di ulteriori elementi, il solo dato numerico della grande mole di accertamenti da espletare.
3.2 Ciò posto, se è vero, che il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti
5 ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi per l'annualità 2019 - segnatamente le mensilità di giugno, luglio e agosto
2019 - come emerge dall'Accertamento n. 0026476/2019 del 14.1.2021 in atti (cfr. All. 2 resistente) deve, conseguentemente, rilevarsi la tardività della notifica della contestazione della violazione intervenuta soltanto in data 27/01/2021. (cfr. CAD del 27.1.2021 notifica Accertamento n.
0026476/2019 All. 2 resistente)
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva le contestazioni della rilevata omissione risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
3.3 Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da ultimo, sembra opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella Circolare numero 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui “In particolare, CP_2 il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 89/1981)”.
L'applicabilità dell'art. 14 è inoltre ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma
1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa
3.4 Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in senso conforme a quanto fin qui rilevato enunciando il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato CP_2
6 versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna CP_2 attività istruttoria" (cfr. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 22 marzo 2025 n. 7641; conf.
7835/25).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'ordinanza ingiunzione opposta deve pertanto essere annullata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 aggiornato ai sensi del dm 147/2022, come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI - 002170712 opposta;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €. 1.863,5 CP_2 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c
Catania il 15 ottobre 2025
Il Giudice
LA EN
7