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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1264 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del dott. Antonietta Sacco, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1264/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Gagliardini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via Cantarana, 9, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
CONVENUTO
(CF: ,) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da CP_2 P.IVA_1
, con sede legale in Milano – Bastioni di Porta Nuova 19, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Laura Fornara presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Novara, Corso della
Vittoria, 2/F, giusta procura in atti
INTERVENUTO
Oggetto: divisione
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per il terzo intervenuto:
“I procuratori presenti dichiarano di approvare il progetto di riparto.
Quanto alla regolazione delle spese, i procuratori presenti precisano le conclusioni come da atto depositato nel fascicolo telematico”. Nello specifico:
- Per Parte_1
“Chiede la liquidazione delle note spese oggi depositate in relazione all'attività dallo stesso svolta nel corso
1 del presente procedimento in modo tale che, dette spese legali, siano poste, anche in forza dell'atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n.104/2019 ATR., rispettivamente: Pt_2
1) a carico dello Stato fino al giorno 11.04.2024 (come da nota spese n.1) e a carico del Sig. CP_1 dal 12.04.2024 ad oggi, e cioè fino alla conclusione del presente procedimento (come da nota spese n.2);
2) o a totale carico del Sig. in relazione all'intero procedimento (come da nota spese n.2)”; CP_1
- Per CP_2
“In via principale, nel merito:
a) respingere la domanda di divisione, nell'ipotesi in cui la divisione incida negativamente - con riferimento agli interessi del creditore ipotecario, qui concludente - sul valore dell'immobile sito in
DO (NCEU fg.39, mapp. 219, subb. 2 e 3) oggetto di garanzia ipotecaria a favore dell'intervenuta;
b) nel caso in cui fosse disposta la divisione, con riconoscimento di un conguaglio, condannare la signora e/o il sig. alla corresponsione, in via diretta, dell'accertanda Parte_1 CP_1 somma a favore di a parziale pagamento del debito;
Controparte_4
c) in caso di vendita all'incanto, attribuire la somma ricavata a sino alla Controparte_4 concorrenza del debito pari ad euro 138.280,34 oltre interessi dal 9.11.2021 e spese del presente giudizio;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di giudizio di divisione introdotto con citazione e iscritto a ruolo in data 1.8.2019 dalla parte attrice
- - nei confronti del convenuto - -, nell'ambito del quale interveniva il terzo, Parte_1 CP_1
(già ), veniva emessa la sentenza parziale, depositata in data CP_2 Controparte_4
20.7.2022, con cui il giudice della causa divisionale, oltre al rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto , disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra CP_1 Parte_1 secondo la quota di 2/3, e secondo la quota di 1/6, sugli immobili siti in Comune di Comune CP_1 di DO e così identificati:
- Catasto Fabbricati foglio 39 particella 219 subalterno 2 – Abitazione;
- Catasto Fabbricati foglio 39 particella 219 subalterno 3 – Autorimessa;
- Catasto Fabbricati foglio 39 particella 219 subalterno 1 – B.C.N.C. corte esclusiva;
- Catasto Terreni foglio 39 particella 214 - Strada di accesso
Ritenuta la non comoda divisibilità degli immobili, ne veniva disposta la vendita avanti al giudice tabellarmente competente, e a seguito di asta diacronica il compendio veniva trasferito all'aggiudicatario con decreto del 21.11.2024 per il prezzo di € 155.000.
Con progetto di distribuzione del 6.2.2025, venivano poste in prededuzione a carico della massa solo le spese per le prestazioni svolte dagli ausiliari del Giudice nonché le spese anticipate e documentate dalla parte che le
2 ha sostenute (parte attrice – e per essa, vista l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, l'Erario dello Stato fino alla revoca del gratuito patrocinio avvenuta in data 11.4.2024 - e il terzo ) necessarie per CP_2 addivenire allo scioglimento della comunione, per € 2370,17 anticipati dall'Erario e per € 1.339.78 sostenute da . CP_2
La residua somma pari ad € 150.906,05 veniva attribuita interamente ad (già CP_2 [...]
), a copertura della somma capitale mutuata dalle parti e a parziale ristoro degli interessi CP_4 moratori maturati, e così per un totale di euro 152.245,83 (totale comprensivo delle spese vive anticipate dal terzo).
All'udienza del 12.3.2025, le parti approvavano il progetto di distribuzione, che con la presente sentenza viene dichiarato esecutivo.
L'oggetto della presente sentenza è, pertanto, limitato alle questioni relative alle spese (intese quali compensi professionali per l'assistenza in giudizio) della divisione.
Al riguardo, giova premettere che, sebbene intervenuto il creditore ipotecario nel presente giudizio divisorio, non possa tuttavia trovare applicazione la norma di cui all'art. 135 dpr 115/2002 che consente il recupero delle spese da parte dell'Erario (con riferimento anche agli onorari dei difensori) sul prezzo ricavato dalla vendita, in quanto la norma predetta si riferisce esclusivamente ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari.
In ogni caso, costituisce principio consolidato che in caso di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, e che solo con riferimento a quelle conseguite alle eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione possono trovare applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione (v. tra le tante Cass. n. 22903/2013).
L'attore che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti convenuti;
ne discende che le spese di lite relative alla domanda di divisione devono essere compensate tra le parti.
Anche nei rapporti tra comproprietari e terzi costituiti le spese possono essere compensate, non essendo configurabile una soccombenza in senso tecnico.
Ciononostante, risulta che il convenuto-comproprietario sia risultato soccombente, nei CP_1 confronti di parte attrice, rispetto alla domanda riconvenzionale da lui proposta;
ne consegue che, essendo tenuto alla rifusione delle spese in favore dell'attrice in relazione alla soccombenza per la predetta domanda, la compensazione delle spese di lite, complessivamente intese, tra la parte attrice e la parte convenuta deve limitarsi all'85% (attesa la diversa proporzione tra il valore della domanda di divisione e quello – di gran lunga inferiore - della domanda riconvenzionale), sicché il convenuto sarà tenuto a rifondere le spese di lite per la
3 residua percentuale del 15% in favore di , spese che sono quantificate come da dispositivo, Parte_1 avuto riguardo ai valori medi riferibili alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Il pagamento, ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002, è disposto in favore dello Stato.
La domanda attorea di accollare al convenuto le spese di lite, relative alla fase decisionale, sostenute dall'attrice dal giorno della revoca dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato (avvenuta in data 11.4.2024) alla data della decisione, deve invece essere rigettata, onde evitare un ingiustificato arricchimento, in considerazione del fatto che la liquidazione in favore del difensore, e a carico dello Stato, di parte della fase decisionale (che viene disposta in considerazione che vi è stata decisione, con sentenza parziale, sulla domanda di divisione e sulla domanda riconvenzionale, allorquando l'attrice era ancora ammessa al gratuito patrocinio)
è comunque superiore alla somma che il convenuto sarà tenuto a pagare (in favore dell'Erario) in relazione all'intera fase decisionale.
Infine, preme osservare come la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134 (Cass. Civ. sez. 2 - , Ordinanza n. 18223 del 02/09/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione, disattesa o respinta a) Dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato il 6.2.2025 e approvato il 12.3.2025 e manda alla Cancelleria per l'emissione dei relativi mandati, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
b) Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta nella misura dell'85%, e condanna alla rifusione, nella misura del residuo 15%, delle spese processuali in favore di CP_1
spese che liquida in euro 2.115,45 per compenso, oltre al rimborso forfetario al Parte_1
15% e oltre a IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
c) Compensa le spese di lite relative agli altri rapporti processuali.
Così deciso in Verbania, il 28.4.2025
Il Giudice
Antonietta Sacco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del dott. Antonietta Sacco, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1264/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Gagliardini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via Cantarana, 9, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
CONVENUTO
(CF: ,) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da CP_2 P.IVA_1
, con sede legale in Milano – Bastioni di Porta Nuova 19, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Laura Fornara presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Novara, Corso della
Vittoria, 2/F, giusta procura in atti
INTERVENUTO
Oggetto: divisione
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per il terzo intervenuto:
“I procuratori presenti dichiarano di approvare il progetto di riparto.
Quanto alla regolazione delle spese, i procuratori presenti precisano le conclusioni come da atto depositato nel fascicolo telematico”. Nello specifico:
- Per Parte_1
“Chiede la liquidazione delle note spese oggi depositate in relazione all'attività dallo stesso svolta nel corso
1 del presente procedimento in modo tale che, dette spese legali, siano poste, anche in forza dell'atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n.104/2019 ATR., rispettivamente: Pt_2
1) a carico dello Stato fino al giorno 11.04.2024 (come da nota spese n.1) e a carico del Sig. CP_1 dal 12.04.2024 ad oggi, e cioè fino alla conclusione del presente procedimento (come da nota spese n.2);
2) o a totale carico del Sig. in relazione all'intero procedimento (come da nota spese n.2)”; CP_1
- Per CP_2
“In via principale, nel merito:
a) respingere la domanda di divisione, nell'ipotesi in cui la divisione incida negativamente - con riferimento agli interessi del creditore ipotecario, qui concludente - sul valore dell'immobile sito in
DO (NCEU fg.39, mapp. 219, subb. 2 e 3) oggetto di garanzia ipotecaria a favore dell'intervenuta;
b) nel caso in cui fosse disposta la divisione, con riconoscimento di un conguaglio, condannare la signora e/o il sig. alla corresponsione, in via diretta, dell'accertanda Parte_1 CP_1 somma a favore di a parziale pagamento del debito;
Controparte_4
c) in caso di vendita all'incanto, attribuire la somma ricavata a sino alla Controparte_4 concorrenza del debito pari ad euro 138.280,34 oltre interessi dal 9.11.2021 e spese del presente giudizio;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di giudizio di divisione introdotto con citazione e iscritto a ruolo in data 1.8.2019 dalla parte attrice
- - nei confronti del convenuto - -, nell'ambito del quale interveniva il terzo, Parte_1 CP_1
(già ), veniva emessa la sentenza parziale, depositata in data CP_2 Controparte_4
20.7.2022, con cui il giudice della causa divisionale, oltre al rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto , disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra CP_1 Parte_1 secondo la quota di 2/3, e secondo la quota di 1/6, sugli immobili siti in Comune di Comune CP_1 di DO e così identificati:
- Catasto Fabbricati foglio 39 particella 219 subalterno 2 – Abitazione;
- Catasto Fabbricati foglio 39 particella 219 subalterno 3 – Autorimessa;
- Catasto Fabbricati foglio 39 particella 219 subalterno 1 – B.C.N.C. corte esclusiva;
- Catasto Terreni foglio 39 particella 214 - Strada di accesso
Ritenuta la non comoda divisibilità degli immobili, ne veniva disposta la vendita avanti al giudice tabellarmente competente, e a seguito di asta diacronica il compendio veniva trasferito all'aggiudicatario con decreto del 21.11.2024 per il prezzo di € 155.000.
Con progetto di distribuzione del 6.2.2025, venivano poste in prededuzione a carico della massa solo le spese per le prestazioni svolte dagli ausiliari del Giudice nonché le spese anticipate e documentate dalla parte che le
2 ha sostenute (parte attrice – e per essa, vista l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, l'Erario dello Stato fino alla revoca del gratuito patrocinio avvenuta in data 11.4.2024 - e il terzo ) necessarie per CP_2 addivenire allo scioglimento della comunione, per € 2370,17 anticipati dall'Erario e per € 1.339.78 sostenute da . CP_2
La residua somma pari ad € 150.906,05 veniva attribuita interamente ad (già CP_2 [...]
), a copertura della somma capitale mutuata dalle parti e a parziale ristoro degli interessi CP_4 moratori maturati, e così per un totale di euro 152.245,83 (totale comprensivo delle spese vive anticipate dal terzo).
All'udienza del 12.3.2025, le parti approvavano il progetto di distribuzione, che con la presente sentenza viene dichiarato esecutivo.
L'oggetto della presente sentenza è, pertanto, limitato alle questioni relative alle spese (intese quali compensi professionali per l'assistenza in giudizio) della divisione.
Al riguardo, giova premettere che, sebbene intervenuto il creditore ipotecario nel presente giudizio divisorio, non possa tuttavia trovare applicazione la norma di cui all'art. 135 dpr 115/2002 che consente il recupero delle spese da parte dell'Erario (con riferimento anche agli onorari dei difensori) sul prezzo ricavato dalla vendita, in quanto la norma predetta si riferisce esclusivamente ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari.
In ogni caso, costituisce principio consolidato che in caso di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, e che solo con riferimento a quelle conseguite alle eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione possono trovare applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione (v. tra le tante Cass. n. 22903/2013).
L'attore che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti convenuti;
ne discende che le spese di lite relative alla domanda di divisione devono essere compensate tra le parti.
Anche nei rapporti tra comproprietari e terzi costituiti le spese possono essere compensate, non essendo configurabile una soccombenza in senso tecnico.
Ciononostante, risulta che il convenuto-comproprietario sia risultato soccombente, nei CP_1 confronti di parte attrice, rispetto alla domanda riconvenzionale da lui proposta;
ne consegue che, essendo tenuto alla rifusione delle spese in favore dell'attrice in relazione alla soccombenza per la predetta domanda, la compensazione delle spese di lite, complessivamente intese, tra la parte attrice e la parte convenuta deve limitarsi all'85% (attesa la diversa proporzione tra il valore della domanda di divisione e quello – di gran lunga inferiore - della domanda riconvenzionale), sicché il convenuto sarà tenuto a rifondere le spese di lite per la
3 residua percentuale del 15% in favore di , spese che sono quantificate come da dispositivo, Parte_1 avuto riguardo ai valori medi riferibili alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Il pagamento, ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002, è disposto in favore dello Stato.
La domanda attorea di accollare al convenuto le spese di lite, relative alla fase decisionale, sostenute dall'attrice dal giorno della revoca dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato (avvenuta in data 11.4.2024) alla data della decisione, deve invece essere rigettata, onde evitare un ingiustificato arricchimento, in considerazione del fatto che la liquidazione in favore del difensore, e a carico dello Stato, di parte della fase decisionale (che viene disposta in considerazione che vi è stata decisione, con sentenza parziale, sulla domanda di divisione e sulla domanda riconvenzionale, allorquando l'attrice era ancora ammessa al gratuito patrocinio)
è comunque superiore alla somma che il convenuto sarà tenuto a pagare (in favore dell'Erario) in relazione all'intera fase decisionale.
Infine, preme osservare come la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134 (Cass. Civ. sez. 2 - , Ordinanza n. 18223 del 02/09/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione, disattesa o respinta a) Dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato il 6.2.2025 e approvato il 12.3.2025 e manda alla Cancelleria per l'emissione dei relativi mandati, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
b) Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta nella misura dell'85%, e condanna alla rifusione, nella misura del residuo 15%, delle spese processuali in favore di CP_1
spese che liquida in euro 2.115,45 per compenso, oltre al rimborso forfetario al Parte_1
15% e oltre a IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
c) Compensa le spese di lite relative agli altri rapporti processuali.
Così deciso in Verbania, il 28.4.2025
Il Giudice
Antonietta Sacco
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