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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/07/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio Pt_1 Pt_2 Parte_3 C.F._1 dell'avv. SULMONA ASSUNTA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RUGLIO BARBARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABETTA ELVIRA Controparte_2 P.IVA_2 DANIELA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' Parte_4 Controparte_3
e chiedendo preliminarmente la rinnovazione della c.t.u.
[...] Controparte_2 espletata nella fase di a.t.p. e formulando nel merito le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare le resistenti, in solido tra loro, o la responsabilità di quelli tra essi che lo risulteranno in via esclusiva, nella causazione dei danni oggetto di causa e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per le causali di cui in narrativa pari all'importo di €. 150.405,25 così ripartite: di € 20.000,00 per danno da mancato e/o errato consenso informato, di euro 114.786,50 per danno biologico 24 %; di € 15.618,75 per danno da invalidità temporanea parziale, oltre spese sostenute, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria.; pagina 1 di 11 b) per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra
[...]
, economici, morali e da stress, nella misura da liquidarsi anche in via equitativa rientrante Pt_3 nello scaglione del valore adito;
c) condannare i resistenti al pagamento, in favore della ricorrente, dei costi sostenuti al pagamento delle spese legali sostenute per l'accertamento tecnico preventivo come da pre-notula per un importo di €. 3.500,00 (esclusi accessori); d) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali di causa del presente giudizio;
”.
A sostegno della domanda risarcitoria l'attrice ha dedotto in fatto:
“La IG.ra , a causa di persistenti dolori alla schiena e all'arto inferiore sinistro eseguiva in Parte_3 data 29.10.2014 una TAC Spirale colonna lombo-sacrale presso l'istituto neurologico mediterraneo
“Neuromed” I.R.C.C.S. che evidenziava “…. a livello L5-S1 una voluminosa ernia discale espulsa a sede mediana a paraforaminale sn con compressione del Sacco Caudale e della radice” a seguito di consulto del 12.09.2014 presso l'Istituto Neuromed Ambulatori di Neurochirurgia;
il persistente dolore costringeva, in data 17.11.2014, la IGnora , a rivolgersi alle cure Parte_3 specialistiche del dott. presso la Fondazione “ ” Persona_1 Controparte_1 che rilevando la seguente diagnosi: “Lombosciatalgia sx da ernia discale L5-S1 resistente a terapia medica” ne programmava l'intervento chirurgico per la data del 03.12.2014; in data 01.12.2014 veniva ricoverava presso la struttura ospedaliera con la seguente anamnesi patologica: “lombalgia cronica da circa 15 anni. Nel giugno ultimo scorso comparsa di lombosciatalgia sinistra intensa con scarso beneficio della terapia farmacologica e peridurale antalgica. Non eseguita RMM per deposta claustrofobia. Ha eseguito TC -S (ottobre 2014): discopatia L4-L5 e L5-S1 ed ernia discale L5-S1” ed in data 03.12.2014 veniva sottoposta ad intervento chirurgico per “asportazione dell'ernia L5-S1, stabilizzazione interspinosa L4-L5” (discopatia non ravvisata nelle precedenti tac e diagnostica) che avrebbe dovuto risolvere il problema per il quale era stato programmato l'intervento; si riporta analiticamente descrizione dell'atto operatorio: “posizione prona in spinal frame. Repere radiologico. Incisione cutanea paramediana sinistra L4-S1. Scheletrizzazione apofisi e lamina L4-L5 da sinistra. L5. Flavectomia. La radice S1 appare marcatamente compressa Controparte_4 da sottostante voluminoso frammento erniario espulso in sede paramediana. Asportazione dell'ERNIA. Al termine strutture nervose decompresse e ben mobilizzabili. Impianto di dispositivo di stabilizzazione interspinosa L4-L5 (bacjac da 10; magnetocompatibile). Emostasi. Sintesi a strati”; durante il decorso post-operatorio, la IG.ra accusava dolori intensi all'arto inferiore destro Parte_3 a cui seguiva terapia farmacologica;
in data 05.12.2019, la IG.ra , veniva dimessa dalla struttura con la seguente diagnosi: “in Parte_3 data 03.12.2014 la pz è stata sottoposta ad intervento di asportazione dell'ernia L5-S1 e stabilizzazione interspinosa L4-L5. Il decorso post-operatorio è risultato regolare. Comparsa di dolore arto inferiore destro…”; Appare necessario, sottolineare, di come il diario clinico al pari del diario infermieristico – strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche IGnificative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero - appaia laconico e carente nei requisiti minimi di contenuto, difatti, non appaiono segnalate le variazioni delle condizioni di salute rispetto a un inquadramento pregresso e le eventuali modifiche apportate al programma di cura, con debita motivazione per ogni giorno di degenza ed il consenso informato - raccolta delle informative sulle prestazioni sanitarie fornite al paziente e delle correlate espressioni di assenso o dissenso dell'assistito
- non richiama la microdiscestomia L4-L5 nè la stabilizzazione L4-L5;
pagina 2 di 11 dopo l'intervento chirurgico, la situazione clinica della degenerava, persistevano i dolori Parte_3 all'arto inferiore destro nonostante si sottoponesse a continue e diverse terapie e cure;
a causa del persistente dolore, eseguiva in data 29.12.2014 visita con il dott. e sempre presso Per_2 la eseguiva una nuova TC lombare che refertava “.. esiti di una emilaminectomia sinistra CP_5 in sede L5-S1 e di posizionamento di stabilizzatore interspinoso L4 ed L5. In sede L5-S1 è rilevabile una voluminosa ernia discale posteriore con prevalente estrinsecazione mediana-paramediana destra, con modesto impegno del forame neurale di destra….. Il residuo discale intersomatico impegna anche il forame neurale di sinistra. Il residuo discale intersomatico appare marcatamente degenerato, con ampi fenomeni vacuolari..In sede L4-L5 il disco intersomatico appare degenerato, con ampi fenomeni vacuolari e presenta una moderata protusione posteriore ad ampio raggio…moderata protusione discale posteriore ad ampio raggio anche in sede L3-L4…..”; conseguentemente, richiedeva visita specialistica con il dott. che comunicava alla Persona_3 ricorrente, la necessità di un secondo intervento;
venuto meno il rapporto di fiducia medico-paziente, in data 21.07.2015 la ricorrente si sottoponeva ad una visita specialistica ambulatoriale presso Azienda ospedaliera Rummo che rilasciava debita prescrizione con la seguente indicazione “Lombosciatalgia bilaterale in paziente operata per ernia discale L5-S1. Ha effettuato terapia farmacologica senza risultati apprezzabili..Si conIGlia Tac del rachide lombosacrale L5-S1”; Veniva eseguita in data 04.08.2015 Tac rachide lombosacrale presso Centro Medico Potito (CB) che refertava “iniziale minima protusione discale L3-L4 ad ampio raggio, più evidente L4-L5 con componente osteofitosica ed erniaria parzialmente calcifica con impronta diffusa sul sacco durale e impegno foraminale bilaterale, con stenosi dei canali di coniugazione anche per una relativa artrosi interapofisaria posteriore…presenza di distanziatore interspinoso all'altezza di L5… discopatia inveterata con fenomeno del vacuum del disco fra L5-S1 con irregolarità delle limitanti somatiche…….”; la situazione clinica della ricorrente nel tempo è peggiorata ed attualmente, oltre ad accusare dolori fortissimi, le conseguenze dannose lamentate ne limitano grandemente la mobilità, oltre ad aver determinato un gravissimo stato depressivo in capo alla ricorrente. Esaminata la documentazione medica dal dott. , consulente di parte, con elaborato Persona_4 medico completo ed esauriente ha accertato esistere: “il nesso causale tra evento e lesioni riportate dalla paziente e la dinamica e gli esiti dell'intervento, ovvero tra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario… tutto ciò ha contribuito a causare importanti esiti psicologici”, emergendo profili di responsabilità nell'attività sanitaria prestata in favore della ricorrente presso l'Ospedale predetto in termini di adeguatezza tanto dell'attività diagnostica con mancata risoluzione del problema per il quale era stato programmato l'intervento che terapeutica-assistenziale; in data 08.03.2017, la ricorrente, si sottoponeva a visita specialistica presso il centro Neuromed Neurochirurgia, seguiva prescrizione a firma del dott. “Lombalgia in paziente Persona_5 operata per EDL L5-S1 + dispositivo interspinoso L4-L5. …….Si certifica che la IG.ra Parte_5
..operata nel 2014 per ernia discale lombare L4-L5 con apposizione di dispositivo
[...] interspinoso, è affetta da lombalgia cronica e sintalgia bilaterale in verosimile sindrome da fallimento della chirurgia spinale….Tale sintomatologia impedisce il normale svolgimento delle attività quotidiane e lavorative…” ed ancora, in data 03.10.2019, la ricorrente, si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica ambulatoriale presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, la prescrizione che le veniva rilasciata riportava la seguente indicazione: “pregresso intervento chirurgico per stabilizzazione L4-L5 tramite cage interspinosa il cui esito viene riferito “fallimentare” in relazione alle algie costanti che la paziente riferisce e alla necessità di terapia medica continua con oppioidi da circa 4 anni. La RMN del rachide L/S attuale documenta una stenosi del rachide da L4 a S1 in esito a riduzione degli spazi intervertebrali corrispondenti. ….”. pagina 3 di 11 La si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto Controparte_6 della domanda risarcitoria ed avanzando in via subordinata domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore In ogni caso la ha dedotto e documentato di aver Controparte_2 CP_5 già corrisposto in favore dell'attrice la somma di euro 5.324,00, pari all'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi dell'art. 139 dlgs. 209/05 alla luce delle risultanze della procedura di a.t.p., all'esito della quale i c.t.u. hanno riconosciuto in favore della un danno biologico Parte_3 permanente causalmente riconducibile alla condotta dei medici della struttura ospedaliera nella misura del 5%.
L'assicurazione si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_2 dell'azione diretta esperita nei suoi confronti dalla e chiedendo nel merito il rigetto della Parte_3 domanda risarcitoria e, in ogni caso, quanto al rapporto di garanzia assicurativa, l'applicazione delle condizioni e dei limiti di polizza.
Orbene, in via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'azione diretta esperita dall'attrice nei confronti dell'assicurazione CP_2 L'art. 12 comma 6 della l. 24/2017 prevede che le disposizioni ivi contenute – quelle relative all'esperibilità dell'azione diretta nei confronti delle imprese di assicurazione - “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Ora, il decreto di cui all'art. 10 co. 6 l. 24/17, all'entrata in vigore del quale l'art. 12 condiziona l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria, è stato pubblicato soltanto in data 1°.3.2024 (d.m. n. 232), dopo l'introduzione del presente giudizio.
Nel merito, va osservato in tesi generale che, in tema di responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione del medico, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza. Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Infatti, la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi infatti di "elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta).
pagina 4 di 11 Nè può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti "tema di prova della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. ord. 20-08-2018, n. 20812, Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017, Cass. n. 29315 del 07.12.2017)".
Ora, nel caso di specie i c.t.u. nominati nella fase di a.t.p. hanno così preliminarmente ricostruito la storia clinica della in base alla documentazione in atti: Parte_3
“….Rinviene dal dato documentale e dal dato anamnestico che la IG.ra , di anni 47 Parte_4 all'epoca degli eventi, era affetta da una condizione di “lombalgia cronica da circa 15 anni” (cfr. raccordo anamnestico cartella clinica l'Istituto di Cura “ ”) alla quale, Controparte_1 a partire dal giugno 2014, si associò una condizione di “lombosciatalgia sinistra”. La paziente per tale motivo consultava, nel luglio 2014, il centro di Cure Palliative e Terapia del Dolore di Larino che poneva diagnosi di “dolore nocicettivo somatico viscerale in sede lombare. Componente neuropatica a carico dell'arto inferiore sinistro” e procedeva alla esecuzione di “blocco antalgico a livello dei punti trigger miofasciali in regione paravertebrale lombare bilaterale con Rovipacaina e Depomedrol”. Nonostante la terapia effettuata la IG.ra non riscontrava miglioramento della Parte_3 sintomatologia e nel settembre 2014 si sottoponeva a visita neurochirurgica con indicazione alla esecuzione di RM della colonna lombare. La paziente nell'ottobre 2014 si sottoponeva ad accertamento TC della colonna lombo-sacrale (“a livello L5-S1 una voluminosa ernia discale espulsa a sede mediana e paraforaminale sinistra con compressione del sacco caudale e della radice. Canale spinale di normale morfologia”). La IG.ra , quindi, consultava specialista in neurochirurgia presso la Parte_3 [...]
(cfr. referto del 17.11.2014, “Lombosciatalgia sinistra da ernia discale L5- Controparte_6 S1 resistente a terapia farmacologica”); nel corso della consulenza fu posta indicazione a trattamento chirurgico. La paziente, per tale motivo, giungeva a ricovero presso la Controparte_6
, ove in data 3 dicembre 2014 fu sottoposta a procedura chirurgica di asportazione
[...] dell'ernia ed impianto di dispositivo di stabilizzazione interspinosa. Successivamente alla procedura chirurgica, in seconda giornata fu descritta la comparsa di dolore all'arto inferiore destro (ndr. anche descritta nel foglio di dimissione), trattata con antinfiammatori. Circa 20 giorni dopo le dimissioni, la paziente si sottopose ad accertamento neurochirurgico nel corso del quale si segnalò “Esiti post-chirurgici di asportazione EDL L5-S1 e stabilizzazione interspinosa L4-L5 in paziente con pregressa emorragia da fibroma uterino. Lombalgia gravativa subcontinua e lombosciatalgia L5-S1 sin acuta. Iperestesia ed Ipostenia…illegg…L5-S1. Terapia riposo per 30 giorni, cure mediche, cicli di FKT, TAC rachide lombosacrale di controllo e controllo NCH”.
…la paziente si sottopose a nuovo accertamento radiologico nel corso del quale si rilevò “…in sede L5-S1 è rilevabile una voluminosa ernia discale posteriore con prevalente estrinsecazione mediana- paramediana destra con modesto impegno del forame neurale di destra una modesta componente pagina 5 di 11 erniaria impegna anche il forame neurale di sinistra. Il residuo discale intersomatico impegna anche il forame neurale di sinistra. Il residuo discale intersomatico appare marcatamente degenerato con ampi fenomeni vacuolari. In sede L4-L5 il disco intersomatico appare degenerato, con ampi fenomeni vacuolari, e presenta una moderata protrusione posteriore ad ampio raggio. Moderata protrusione discale posteriore ad ampio raggio anche in sede L3-L4”. Il 12 gennaio 2015, la paziente eseguì nuovo consulto neurochirurgico presso la
[...]
e nelle circostanze si attestò “residui-recidiva di voluminosa ernia discale Controparte_6 posteriore-mediana a livello L5-S1 in paziente operata il 3/12/14 di asportazione di EDL L5-S1. lombalgia gravativa ...lombosciatalgia bilaterale ipostenia...e flessori plantari ...Terapia riposo per venti-trenta giorni o sino alla prossima ...NCH per intervento di aspirazione del residuo”. La paziente, all'esito di tali circostanze, decise di sottoporsi a consulenza presso l'Azienda Ospedaliera “Rummo”, Benevento, nel corso della quale fu prescritta l'esecuzione di una nuova TC. Il predetto esame fu eseguito il 4 agosto 2015 e lo stesso fu dimostrativo per “Iniziale minima protrusione discale L3-L4 ad ampio raggio, più evidente a L4-L5 con componente osteofitosica ed erniaria parzialmente calcifica con impronta diffusa sul sacco durale e impegno foraminale bilaterale, con stenosi dei canali di coniugazione anche per una relativa artrosi interapofisaria posteriore. Presenza di distanziatore interspinoso all'altezza di L5. Discopatia inveterata con fenomeno del vacuum del disco fra L5-S1 con irregolarità delle limitanti somatiche che presentano aree di sclerosi, con una protrusione discale ad ampio raggio con componente osteofitosica ed iniziale componente erniaria sottolegamentosa con impronta sul sacco durale ed impegno foraminale bilaterale, appena maggiore a destra con una componente calcifica del disco, coesistono segni di fissurazione del disco intersomatico con esiti chirurgici per laminectomia sinistra”. Nel prosieguo la paziente ha eseguito consulto anche presso l'Ospedale “ (3.10.2019) ed R_ ha continuato ad essere seguita presso il centro di “Cure Palliative e Terapia del Dolore” di Larino.”.
Così ricostruito il decorso clinico della , i c.t.u. hanno osservato quanto segue in ordine Parte_3 all'approccio chirurgico seguito dai medici dell' ed Controparte_3 all'acquisizione del consenso informato della paziente:
“….la indicazione all'intervento di microdiscectomia fu corretta. Il modulo di consenso presente in atti, che si allega di seguito, è completo nei suoi contenuti, e fa riferimento alla proposta di esecuzione della già menzionata procedura.
….È, tuttavia, dato di fatto che, in data 3.12.2014, la paziente fu sottoposta ad intervento di asportazione dell'ernia L5-S1 ed anche a stabilizzazione interspinosa L4-L5. L'atto chirurgico nel suo complesso, per quanto in atti, avvenne secondo le tempistiche previste e non presentò alcun aspetto di particolare difficoltà. Orbene, se condivisibile fu, ad avviso degli scriventi come già anticipato, la scelta dell'intervento prospettato di microdiscectomia, stesso non può dirsi per quanto attiene l'impianto del dispositivo interspinoso L4-L5.
Sul punto sono necessarie due osservazioni. L'impianto del dispositivo interspinoso non è annoverato nel modulo di consenso presente in atti e sottoscritto dalla IG.ra . Ove Parte_3 dimostrata in corso di giudizio la lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente, la stessa rappresenterebbe fonte autonoma di risarcimento. Ma vi è di più. La attenta valutazione delle indagini strumentali ma soprattutto quanto fu evidenziato e descritto durante l'atto operatorio, dagli stessi Sanitari dettagliatamente riportato in verbale non poneva alcuna indicazione tecnica alla stabilizzazione interspinosa di L4-L5. Infatti, questa procedura chirurgica è attuata in presenza di una evidente e documentata instabilità vertebrale cagionata da una listesi, cioè scivolamento vertebrale, e/o da una condizione di compressione di una radice nervosa. Le indagini strumentali allegate, non evidenziano alcuna di queste due condizioni a pagina 6 di 11 livello dello spazio intersomatico di L4-L5 e né di tanto vi fu evidenza o quantomeno non vi è descrizione nel verbale operatorio. Purtuttavia, ad ogni buon conto, la successiva evoluzione degli eventi e quindi la sintomatologia algica comparsa successivamente alla procedura chirurgica fu, per quanto strumentalmente documentato, espressione di quelle che possono essere le complicanze contemplate nella procedura di microdiscectomia (tra l'altro, anche riportate nel modulo di consenso portato all'attenzione e sottoscritto dalla paziente) e non già di stabilizzazione, non prevenibili e, come da letteratura anche correlate a fattori endogeni individuali dei pazienti. Si esclude, per quanto in atti, che ricorrano elementi obiettivi dimostrativi per un atto chirurgico fallace nella sua esecuzione. Inoltre, gli aspetti degenerativi spondilodiscoartrosici a carico della colonna strumentalmente evidenziati nel prosieguo sono riferibili ad una evoluzione della condizione propria della paziente e, pertanto, non dipendenti dall'operato dei CP_7 Alla luce di quanto sin qui indicato, il danno biologico permanente riferibile al non condivisibile intervento di apposizione del dispositivo interspinoso L4-L5, e pertanto attribuibile all'operato dei Sanitari della , è complessivamente valutabile nel 5% Controparte_8 (ampliamento della cicatrice dell'accesso chirurgico per il posizionamento del cage;
presenza del cage). Quanto agli aspetti di natura psichica, la discontinuità documentale in uno con quanto emerso nel corso del raccordo anamnestico e dall'esame obiettivo escludono la ricorrenza di un danno psichiatrico permanente connesso agli eventi. Si esclude la ricorrenza di un danno biologico temporaneo….”.
Ancora, i c.t.u. hanno esaustivamente risposto alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, precisando e chiarendo ulteriormente che:
“..Con specifico riferimento al quadro TAC di ernia discale posteriore a destra in sede L5-S1, la stessa è descritta dal neurochirurgo Bonfitto (12.1.2015) quale residuo-recidiva (essendo un'ernia espulsa e voluminosa). Si tratta di condizione da correlarsi precipuamente alle caratteristiche anatomiche della paziente che presentava dischi intersomatici lombari disidratati e degenerati (ricordiamo che la periziata era sofferente di lombalgia cronica da molti anni): a fronte di tanto, riducendosi la resistenza alle sollecitazioni funzionali, è possibile un siffatto riscontro radiologico che, tuttavia, non può essere considerato tout court espressione di mancata/errata azione chirurgica a tale livello. Per quanto riguarda “i dolori all'arto inferiore destro” lamentati nell'immediatezza del post- intervento chirurgico, gli stessi, con criterio di elevata preponderanza, sono da riferirsi ad una condizione di edema reversibile delle radici nervose (indicato nel modulo di consenso sottoscritto) e di fatto gli stessi non sono stati descritti dal Dott. (cfr referto del 29.12.2014 e del 12.1.2015) Per_2 né sono mai stati rilevati/indagati, nelle strette circostanze, con accertamenti strumentali quali un esame elettromiografico. Da ultimo, per quanto attiene gli aspetti degenerativi spondilodiscoartrosici a carico della colonna lombare strumentalmente evidenziati nel prosieguo (vedi certificato NCH del 08.03.2017 ”… alla RM lombare di 02/2017: esiti dell'intervento in quadro di discoartrosi lombare L3-L4, L4-L4 ed L5- S1 con protrusioni discali ed impegno biforaminale L3-S1), e causativi della sintomatologia ricorrente nella paziente, questi sono riferibili ad una evoluzione della condizione propria della paziente, con riferimento ad una cronica degenerazione artrosica, e pertanto, come anticipato nella bozza peritali non sono attribuibili all'operato dei Sanitari. Si ribadisce che, l'unico elemento meritevole di censura è l'applicazione di un cage interspinoso che nella paziente ha comportato un danno biologico permanente assoluto pari al 5 %. In tal senso non si concorda con le osservazioni dei Dott.ri e , CCTTPP per , Per_6 Per_7 CP_6 poiché non ricorreva alcuna indicazione al posizionamento del cage. Purtuttavia, detto elemento, pur rappresentando un corpo estraneo non ha determinato alcun peggioramento del quadro clinico pagina 7 di 11 in seno al tratto anatomico oggetto del trattamento chirurgico. Quanto successivamente occorso nella IG.ra , è riconducibile alla storia naturale della patologia spondilodiscoartrosica, da Parte_3 cui risulta essere affetta la . La richiesta di parte di un diverso valore di danno biologico Parte_3 nella misura del 24% non è congruente né con gli esiti sintomatologici attualmente rilevati (vedi esame obiettivo peritale del 09.12.2021) né in quelli propri del trattamento chirurgico attuato, atteso che un intervento di stabilizzazione vertebrale con artrodesi del tratto lombare (certamente ad impatto anatomico e funzionale superiore rispetto al posizionamento di un cage) è valutabile nella misura massima del 25%.”.
I consulenti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Al momento del ricovero presso la la IG.ra Controparte_8 Parte_4
, di anni 47, risultava affetta da lombalgia cronica e da lombosciatalgia sinistra di recente
[...] insorgenza;
2) La scelta terapeutica proposta ed eseguita di microdiscectomia fu condivisibile;
3) Non fu condivisibile la esecuzione del posizionamento di un cage intersomatico L4-L5. Sul punto due osservazioni. L'impianto del dispositivo interspinoso non è annoverato nel modulo di consenso presente in atti e sottoscritto dalla IG.ra . Ove dimostrata, in corso di giudizio, la lesione Parte_3 del diritto all'autodeterminazione della paziente la stessa rappresenterebbe fonte autonoma di risarcimento. Inoltre, il non condivisibile intervento di apposizione del dispositivo interspinoso L4- L5 ha comportato nella paziente un danno biologico permanente complessivamente valutabile nel 5%.
4) La sintomatologia algica comparsa successivamente alla procedura chirurgica fu espressione di quelle che possono essere le complicanze contemplate nella procedura di microdiscectomia (tra l'altro, anche riportate nel modulo di consenso portato all'attenzione e sottoscritto dalla paziente), non prevenibili;
5) I successivi aspetti a carico della colonna strumentalmente apprezzati non sono correlabili alla procedura del 3.12.2014 ma bensì sono attribuibili a processi degenerativi endogeni.”.
I c.t.u. hanno dunque motivatamente accertato la correttezza tecnica della procedura chirurgica mininvasiva di microdiscectomia scelta ed eseguita dai medici dell'ospedale Controparte_1 ; hanno invece ritenuto non condivisibile sotto il profilo tecnico l'impianto del dispositivo di
[...] stabilizzazione vertebrale interspinoso, in quanto non necessario né utile alla luce dei dati clinici in quel momento disponibili.
Conseguentemente i consulenti hanno riconosciuto, quale danno biologico permanente causalmente collegato alla condotta colposa dei medici, il solo maggior pregiudizio estetico cagionato dall'ampliamento della cicatrice chirurgica per l'inserimento del dispositivo interspinoso, determinato nella misura del 5%. I c.t.u. hanno invece escluso la correlazione causale tra l'intervento chirurgico e le ulteriori conseguenze lesive lamentate dall'attrice, in particolare la sintomatologia algica all'arto inferiore e la spondiloartrosi, trattandosi di complicanze non prevenibili della stessa procedura chirurgica (peraltro analiticamente riportate nel modulo di consenso sottoscritto dalla paziente) o della naturale evoluzione di un processo degenerativo endogeno cronico connesso alla pregressa condizione clinica della paziente.
Si tratta di conclusioni analiticamente motivate, coerenti nello sviluppo logico, corroborate dai dati clinici puntualmente richiamati.
pagina 8 di 11 In ordine all'adempimento dell'obbligo informativo, i c.t.u. hanno rilevato la completezza del modulo di consenso sottoscritto dalla paziente in relazione all'intervento di microdiscectomia, mentre hanno constatato la carenza di preventive informazioni in relazione all'impianto del dispositivo di stabilizzazione interspinoso.
Tuttavia, ritiene questo giudicante che la rilevata parziale carenza informativa non sia di per sé dimostrativa di un pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonoma liquidazione risarcitoria. In tal senso va infatti considerato che: l'inadempimento dell'obbligo informativo imputabile ai medici è solo parziale e relativo ad un intervento (inserimento del cage interspinoso) accessorio rispetto alla procedura di microdiscectomia analiticamente descritta nel modulo di consenso e correttamente eseguita;
l'attrice, pur gravata del relativo onere assertivo e probatorio, non ha specificamente e dimostrato che, ove correttamente informata, non si sarebbe sottoposta a quell'ulteriore specifico intervento, né ha specificamente allegato e provato di aver subito un autonomo pregiudizio di apprezzabile entità ulteriore e diverso rispetto alla lesione del diritto alla salute;
il pregiudizio meramente estetico connesso a detto intervento è di lieve entità.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, è risarcibile in favore dell'attrice il solo danno biologico permanente quantificato dai c.t.u. in cinque punti percentuali, da liquidarsi in base ai parametri di cui all'art. 139 dlgs. 209/2005 (cfr. art. 7 co. 4 l. 24/17), corrispondente all'importo già versato dall'ente ospedaliero all'esito della fase di a.t.p. come da quietanza in atti.
Va invece esclusa la risarcibilità del cd. danno morale pure genericamente richiesto da parte attrice.
Il cd. danno morale è la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'eIGenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come nel caso di specie - ad una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di IGnificativa ed elevata gravità a provocare pagina 9 di 11 forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. 6444/2023). Nel caso di specie, a fronte della lieve entità dei postumi permanenti accertati dai c.t.u. nella misura del 5%, l'attrice non ha specificamente allegato fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico. Non può essere utilmente invocato l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'"esistenza" di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare: non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
In conclusione, stante la piena satisfattività dell'importo versato in sede stragiudiziale dall'ente ospedaliero all'esito della fase di a.t.p., la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese della fase di a.t.p. vanno poste a carico della e di Controparte_6 in solido tra loro, in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22 individuati in Controparte_2 relazione all'ammontare del danno biologico come quantificato dai c.t.u., con pagamento diretto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/02 attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
le spese del presente giudizio di merito seguono invece la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22 (valore dichiarato nella domanda), con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'azione diretta esperita nei confronti di Controparte_2
rigetta la domanda nei confronti della Controparte_6 condanna e in solido tra loro, a Controparte_6 Controparte_2 rimborsare le spese della fase di a.t.p., che si liquidano in € 2300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, disponendone il pagamento diretto in favore dello Stato;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della e di Controparte_6
in solido tra loro;
Controparte_2 condanna la parte ricorrente a rimborsare alla le spese del Controparte_6 pagina 10 di 11 giudizio di merito, che si liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna la parte ricorrente a rimborsare a le spese del giudizio di merito, che si Controparte_2 liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 15.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio Pt_1 Pt_2 Parte_3 C.F._1 dell'avv. SULMONA ASSUNTA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RUGLIO BARBARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABETTA ELVIRA Controparte_2 P.IVA_2 DANIELA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' Parte_4 Controparte_3
e chiedendo preliminarmente la rinnovazione della c.t.u.
[...] Controparte_2 espletata nella fase di a.t.p. e formulando nel merito le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare le resistenti, in solido tra loro, o la responsabilità di quelli tra essi che lo risulteranno in via esclusiva, nella causazione dei danni oggetto di causa e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per le causali di cui in narrativa pari all'importo di €. 150.405,25 così ripartite: di € 20.000,00 per danno da mancato e/o errato consenso informato, di euro 114.786,50 per danno biologico 24 %; di € 15.618,75 per danno da invalidità temporanea parziale, oltre spese sostenute, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria.; pagina 1 di 11 b) per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra
[...]
, economici, morali e da stress, nella misura da liquidarsi anche in via equitativa rientrante Pt_3 nello scaglione del valore adito;
c) condannare i resistenti al pagamento, in favore della ricorrente, dei costi sostenuti al pagamento delle spese legali sostenute per l'accertamento tecnico preventivo come da pre-notula per un importo di €. 3.500,00 (esclusi accessori); d) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali di causa del presente giudizio;
”.
A sostegno della domanda risarcitoria l'attrice ha dedotto in fatto:
“La IG.ra , a causa di persistenti dolori alla schiena e all'arto inferiore sinistro eseguiva in Parte_3 data 29.10.2014 una TAC Spirale colonna lombo-sacrale presso l'istituto neurologico mediterraneo
“Neuromed” I.R.C.C.S. che evidenziava “…. a livello L5-S1 una voluminosa ernia discale espulsa a sede mediana a paraforaminale sn con compressione del Sacco Caudale e della radice” a seguito di consulto del 12.09.2014 presso l'Istituto Neuromed Ambulatori di Neurochirurgia;
il persistente dolore costringeva, in data 17.11.2014, la IGnora , a rivolgersi alle cure Parte_3 specialistiche del dott. presso la Fondazione “ ” Persona_1 Controparte_1 che rilevando la seguente diagnosi: “Lombosciatalgia sx da ernia discale L5-S1 resistente a terapia medica” ne programmava l'intervento chirurgico per la data del 03.12.2014; in data 01.12.2014 veniva ricoverava presso la struttura ospedaliera con la seguente anamnesi patologica: “lombalgia cronica da circa 15 anni. Nel giugno ultimo scorso comparsa di lombosciatalgia sinistra intensa con scarso beneficio della terapia farmacologica e peridurale antalgica. Non eseguita RMM per deposta claustrofobia. Ha eseguito TC -S (ottobre 2014): discopatia L4-L5 e L5-S1 ed ernia discale L5-S1” ed in data 03.12.2014 veniva sottoposta ad intervento chirurgico per “asportazione dell'ernia L5-S1, stabilizzazione interspinosa L4-L5” (discopatia non ravvisata nelle precedenti tac e diagnostica) che avrebbe dovuto risolvere il problema per il quale era stato programmato l'intervento; si riporta analiticamente descrizione dell'atto operatorio: “posizione prona in spinal frame. Repere radiologico. Incisione cutanea paramediana sinistra L4-S1. Scheletrizzazione apofisi e lamina L4-L5 da sinistra. L5. Flavectomia. La radice S1 appare marcatamente compressa Controparte_4 da sottostante voluminoso frammento erniario espulso in sede paramediana. Asportazione dell'ERNIA. Al termine strutture nervose decompresse e ben mobilizzabili. Impianto di dispositivo di stabilizzazione interspinosa L4-L5 (bacjac da 10; magnetocompatibile). Emostasi. Sintesi a strati”; durante il decorso post-operatorio, la IG.ra accusava dolori intensi all'arto inferiore destro Parte_3 a cui seguiva terapia farmacologica;
in data 05.12.2019, la IG.ra , veniva dimessa dalla struttura con la seguente diagnosi: “in Parte_3 data 03.12.2014 la pz è stata sottoposta ad intervento di asportazione dell'ernia L5-S1 e stabilizzazione interspinosa L4-L5. Il decorso post-operatorio è risultato regolare. Comparsa di dolore arto inferiore destro…”; Appare necessario, sottolineare, di come il diario clinico al pari del diario infermieristico – strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche IGnificative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero - appaia laconico e carente nei requisiti minimi di contenuto, difatti, non appaiono segnalate le variazioni delle condizioni di salute rispetto a un inquadramento pregresso e le eventuali modifiche apportate al programma di cura, con debita motivazione per ogni giorno di degenza ed il consenso informato - raccolta delle informative sulle prestazioni sanitarie fornite al paziente e delle correlate espressioni di assenso o dissenso dell'assistito
- non richiama la microdiscestomia L4-L5 nè la stabilizzazione L4-L5;
pagina 2 di 11 dopo l'intervento chirurgico, la situazione clinica della degenerava, persistevano i dolori Parte_3 all'arto inferiore destro nonostante si sottoponesse a continue e diverse terapie e cure;
a causa del persistente dolore, eseguiva in data 29.12.2014 visita con il dott. e sempre presso Per_2 la eseguiva una nuova TC lombare che refertava “.. esiti di una emilaminectomia sinistra CP_5 in sede L5-S1 e di posizionamento di stabilizzatore interspinoso L4 ed L5. In sede L5-S1 è rilevabile una voluminosa ernia discale posteriore con prevalente estrinsecazione mediana-paramediana destra, con modesto impegno del forame neurale di destra….. Il residuo discale intersomatico impegna anche il forame neurale di sinistra. Il residuo discale intersomatico appare marcatamente degenerato, con ampi fenomeni vacuolari..In sede L4-L5 il disco intersomatico appare degenerato, con ampi fenomeni vacuolari e presenta una moderata protusione posteriore ad ampio raggio…moderata protusione discale posteriore ad ampio raggio anche in sede L3-L4…..”; conseguentemente, richiedeva visita specialistica con il dott. che comunicava alla Persona_3 ricorrente, la necessità di un secondo intervento;
venuto meno il rapporto di fiducia medico-paziente, in data 21.07.2015 la ricorrente si sottoponeva ad una visita specialistica ambulatoriale presso Azienda ospedaliera Rummo che rilasciava debita prescrizione con la seguente indicazione “Lombosciatalgia bilaterale in paziente operata per ernia discale L5-S1. Ha effettuato terapia farmacologica senza risultati apprezzabili..Si conIGlia Tac del rachide lombosacrale L5-S1”; Veniva eseguita in data 04.08.2015 Tac rachide lombosacrale presso Centro Medico Potito (CB) che refertava “iniziale minima protusione discale L3-L4 ad ampio raggio, più evidente L4-L5 con componente osteofitosica ed erniaria parzialmente calcifica con impronta diffusa sul sacco durale e impegno foraminale bilaterale, con stenosi dei canali di coniugazione anche per una relativa artrosi interapofisaria posteriore…presenza di distanziatore interspinoso all'altezza di L5… discopatia inveterata con fenomeno del vacuum del disco fra L5-S1 con irregolarità delle limitanti somatiche…….”; la situazione clinica della ricorrente nel tempo è peggiorata ed attualmente, oltre ad accusare dolori fortissimi, le conseguenze dannose lamentate ne limitano grandemente la mobilità, oltre ad aver determinato un gravissimo stato depressivo in capo alla ricorrente. Esaminata la documentazione medica dal dott. , consulente di parte, con elaborato Persona_4 medico completo ed esauriente ha accertato esistere: “il nesso causale tra evento e lesioni riportate dalla paziente e la dinamica e gli esiti dell'intervento, ovvero tra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario… tutto ciò ha contribuito a causare importanti esiti psicologici”, emergendo profili di responsabilità nell'attività sanitaria prestata in favore della ricorrente presso l'Ospedale predetto in termini di adeguatezza tanto dell'attività diagnostica con mancata risoluzione del problema per il quale era stato programmato l'intervento che terapeutica-assistenziale; in data 08.03.2017, la ricorrente, si sottoponeva a visita specialistica presso il centro Neuromed Neurochirurgia, seguiva prescrizione a firma del dott. “Lombalgia in paziente Persona_5 operata per EDL L5-S1 + dispositivo interspinoso L4-L5. …….Si certifica che la IG.ra Parte_5
..operata nel 2014 per ernia discale lombare L4-L5 con apposizione di dispositivo
[...] interspinoso, è affetta da lombalgia cronica e sintalgia bilaterale in verosimile sindrome da fallimento della chirurgia spinale….Tale sintomatologia impedisce il normale svolgimento delle attività quotidiane e lavorative…” ed ancora, in data 03.10.2019, la ricorrente, si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica ambulatoriale presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, la prescrizione che le veniva rilasciata riportava la seguente indicazione: “pregresso intervento chirurgico per stabilizzazione L4-L5 tramite cage interspinosa il cui esito viene riferito “fallimentare” in relazione alle algie costanti che la paziente riferisce e alla necessità di terapia medica continua con oppioidi da circa 4 anni. La RMN del rachide L/S attuale documenta una stenosi del rachide da L4 a S1 in esito a riduzione degli spazi intervertebrali corrispondenti. ….”. pagina 3 di 11 La si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto Controparte_6 della domanda risarcitoria ed avanzando in via subordinata domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore In ogni caso la ha dedotto e documentato di aver Controparte_2 CP_5 già corrisposto in favore dell'attrice la somma di euro 5.324,00, pari all'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi dell'art. 139 dlgs. 209/05 alla luce delle risultanze della procedura di a.t.p., all'esito della quale i c.t.u. hanno riconosciuto in favore della un danno biologico Parte_3 permanente causalmente riconducibile alla condotta dei medici della struttura ospedaliera nella misura del 5%.
L'assicurazione si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_2 dell'azione diretta esperita nei suoi confronti dalla e chiedendo nel merito il rigetto della Parte_3 domanda risarcitoria e, in ogni caso, quanto al rapporto di garanzia assicurativa, l'applicazione delle condizioni e dei limiti di polizza.
Orbene, in via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'azione diretta esperita dall'attrice nei confronti dell'assicurazione CP_2 L'art. 12 comma 6 della l. 24/2017 prevede che le disposizioni ivi contenute – quelle relative all'esperibilità dell'azione diretta nei confronti delle imprese di assicurazione - “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Ora, il decreto di cui all'art. 10 co. 6 l. 24/17, all'entrata in vigore del quale l'art. 12 condiziona l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria, è stato pubblicato soltanto in data 1°.3.2024 (d.m. n. 232), dopo l'introduzione del presente giudizio.
Nel merito, va osservato in tesi generale che, in tema di responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione del medico, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza. Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Infatti, la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi infatti di "elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta).
pagina 4 di 11 Nè può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti "tema di prova della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. ord. 20-08-2018, n. 20812, Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017, Cass. n. 29315 del 07.12.2017)".
Ora, nel caso di specie i c.t.u. nominati nella fase di a.t.p. hanno così preliminarmente ricostruito la storia clinica della in base alla documentazione in atti: Parte_3
“….Rinviene dal dato documentale e dal dato anamnestico che la IG.ra , di anni 47 Parte_4 all'epoca degli eventi, era affetta da una condizione di “lombalgia cronica da circa 15 anni” (cfr. raccordo anamnestico cartella clinica l'Istituto di Cura “ ”) alla quale, Controparte_1 a partire dal giugno 2014, si associò una condizione di “lombosciatalgia sinistra”. La paziente per tale motivo consultava, nel luglio 2014, il centro di Cure Palliative e Terapia del Dolore di Larino che poneva diagnosi di “dolore nocicettivo somatico viscerale in sede lombare. Componente neuropatica a carico dell'arto inferiore sinistro” e procedeva alla esecuzione di “blocco antalgico a livello dei punti trigger miofasciali in regione paravertebrale lombare bilaterale con Rovipacaina e Depomedrol”. Nonostante la terapia effettuata la IG.ra non riscontrava miglioramento della Parte_3 sintomatologia e nel settembre 2014 si sottoponeva a visita neurochirurgica con indicazione alla esecuzione di RM della colonna lombare. La paziente nell'ottobre 2014 si sottoponeva ad accertamento TC della colonna lombo-sacrale (“a livello L5-S1 una voluminosa ernia discale espulsa a sede mediana e paraforaminale sinistra con compressione del sacco caudale e della radice. Canale spinale di normale morfologia”). La IG.ra , quindi, consultava specialista in neurochirurgia presso la Parte_3 [...]
(cfr. referto del 17.11.2014, “Lombosciatalgia sinistra da ernia discale L5- Controparte_6 S1 resistente a terapia farmacologica”); nel corso della consulenza fu posta indicazione a trattamento chirurgico. La paziente, per tale motivo, giungeva a ricovero presso la Controparte_6
, ove in data 3 dicembre 2014 fu sottoposta a procedura chirurgica di asportazione
[...] dell'ernia ed impianto di dispositivo di stabilizzazione interspinosa. Successivamente alla procedura chirurgica, in seconda giornata fu descritta la comparsa di dolore all'arto inferiore destro (ndr. anche descritta nel foglio di dimissione), trattata con antinfiammatori. Circa 20 giorni dopo le dimissioni, la paziente si sottopose ad accertamento neurochirurgico nel corso del quale si segnalò “Esiti post-chirurgici di asportazione EDL L5-S1 e stabilizzazione interspinosa L4-L5 in paziente con pregressa emorragia da fibroma uterino. Lombalgia gravativa subcontinua e lombosciatalgia L5-S1 sin acuta. Iperestesia ed Ipostenia…illegg…L5-S1. Terapia riposo per 30 giorni, cure mediche, cicli di FKT, TAC rachide lombosacrale di controllo e controllo NCH”.
…la paziente si sottopose a nuovo accertamento radiologico nel corso del quale si rilevò “…in sede L5-S1 è rilevabile una voluminosa ernia discale posteriore con prevalente estrinsecazione mediana- paramediana destra con modesto impegno del forame neurale di destra una modesta componente pagina 5 di 11 erniaria impegna anche il forame neurale di sinistra. Il residuo discale intersomatico impegna anche il forame neurale di sinistra. Il residuo discale intersomatico appare marcatamente degenerato con ampi fenomeni vacuolari. In sede L4-L5 il disco intersomatico appare degenerato, con ampi fenomeni vacuolari, e presenta una moderata protrusione posteriore ad ampio raggio. Moderata protrusione discale posteriore ad ampio raggio anche in sede L3-L4”. Il 12 gennaio 2015, la paziente eseguì nuovo consulto neurochirurgico presso la
[...]
e nelle circostanze si attestò “residui-recidiva di voluminosa ernia discale Controparte_6 posteriore-mediana a livello L5-S1 in paziente operata il 3/12/14 di asportazione di EDL L5-S1. lombalgia gravativa ...lombosciatalgia bilaterale ipostenia...e flessori plantari ...Terapia riposo per venti-trenta giorni o sino alla prossima ...NCH per intervento di aspirazione del residuo”. La paziente, all'esito di tali circostanze, decise di sottoporsi a consulenza presso l'Azienda Ospedaliera “Rummo”, Benevento, nel corso della quale fu prescritta l'esecuzione di una nuova TC. Il predetto esame fu eseguito il 4 agosto 2015 e lo stesso fu dimostrativo per “Iniziale minima protrusione discale L3-L4 ad ampio raggio, più evidente a L4-L5 con componente osteofitosica ed erniaria parzialmente calcifica con impronta diffusa sul sacco durale e impegno foraminale bilaterale, con stenosi dei canali di coniugazione anche per una relativa artrosi interapofisaria posteriore. Presenza di distanziatore interspinoso all'altezza di L5. Discopatia inveterata con fenomeno del vacuum del disco fra L5-S1 con irregolarità delle limitanti somatiche che presentano aree di sclerosi, con una protrusione discale ad ampio raggio con componente osteofitosica ed iniziale componente erniaria sottolegamentosa con impronta sul sacco durale ed impegno foraminale bilaterale, appena maggiore a destra con una componente calcifica del disco, coesistono segni di fissurazione del disco intersomatico con esiti chirurgici per laminectomia sinistra”. Nel prosieguo la paziente ha eseguito consulto anche presso l'Ospedale “ (3.10.2019) ed R_ ha continuato ad essere seguita presso il centro di “Cure Palliative e Terapia del Dolore” di Larino.”.
Così ricostruito il decorso clinico della , i c.t.u. hanno osservato quanto segue in ordine Parte_3 all'approccio chirurgico seguito dai medici dell' ed Controparte_3 all'acquisizione del consenso informato della paziente:
“….la indicazione all'intervento di microdiscectomia fu corretta. Il modulo di consenso presente in atti, che si allega di seguito, è completo nei suoi contenuti, e fa riferimento alla proposta di esecuzione della già menzionata procedura.
….È, tuttavia, dato di fatto che, in data 3.12.2014, la paziente fu sottoposta ad intervento di asportazione dell'ernia L5-S1 ed anche a stabilizzazione interspinosa L4-L5. L'atto chirurgico nel suo complesso, per quanto in atti, avvenne secondo le tempistiche previste e non presentò alcun aspetto di particolare difficoltà. Orbene, se condivisibile fu, ad avviso degli scriventi come già anticipato, la scelta dell'intervento prospettato di microdiscectomia, stesso non può dirsi per quanto attiene l'impianto del dispositivo interspinoso L4-L5.
Sul punto sono necessarie due osservazioni. L'impianto del dispositivo interspinoso non è annoverato nel modulo di consenso presente in atti e sottoscritto dalla IG.ra . Ove Parte_3 dimostrata in corso di giudizio la lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente, la stessa rappresenterebbe fonte autonoma di risarcimento. Ma vi è di più. La attenta valutazione delle indagini strumentali ma soprattutto quanto fu evidenziato e descritto durante l'atto operatorio, dagli stessi Sanitari dettagliatamente riportato in verbale non poneva alcuna indicazione tecnica alla stabilizzazione interspinosa di L4-L5. Infatti, questa procedura chirurgica è attuata in presenza di una evidente e documentata instabilità vertebrale cagionata da una listesi, cioè scivolamento vertebrale, e/o da una condizione di compressione di una radice nervosa. Le indagini strumentali allegate, non evidenziano alcuna di queste due condizioni a pagina 6 di 11 livello dello spazio intersomatico di L4-L5 e né di tanto vi fu evidenza o quantomeno non vi è descrizione nel verbale operatorio. Purtuttavia, ad ogni buon conto, la successiva evoluzione degli eventi e quindi la sintomatologia algica comparsa successivamente alla procedura chirurgica fu, per quanto strumentalmente documentato, espressione di quelle che possono essere le complicanze contemplate nella procedura di microdiscectomia (tra l'altro, anche riportate nel modulo di consenso portato all'attenzione e sottoscritto dalla paziente) e non già di stabilizzazione, non prevenibili e, come da letteratura anche correlate a fattori endogeni individuali dei pazienti. Si esclude, per quanto in atti, che ricorrano elementi obiettivi dimostrativi per un atto chirurgico fallace nella sua esecuzione. Inoltre, gli aspetti degenerativi spondilodiscoartrosici a carico della colonna strumentalmente evidenziati nel prosieguo sono riferibili ad una evoluzione della condizione propria della paziente e, pertanto, non dipendenti dall'operato dei CP_7 Alla luce di quanto sin qui indicato, il danno biologico permanente riferibile al non condivisibile intervento di apposizione del dispositivo interspinoso L4-L5, e pertanto attribuibile all'operato dei Sanitari della , è complessivamente valutabile nel 5% Controparte_8 (ampliamento della cicatrice dell'accesso chirurgico per il posizionamento del cage;
presenza del cage). Quanto agli aspetti di natura psichica, la discontinuità documentale in uno con quanto emerso nel corso del raccordo anamnestico e dall'esame obiettivo escludono la ricorrenza di un danno psichiatrico permanente connesso agli eventi. Si esclude la ricorrenza di un danno biologico temporaneo….”.
Ancora, i c.t.u. hanno esaustivamente risposto alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, precisando e chiarendo ulteriormente che:
“..Con specifico riferimento al quadro TAC di ernia discale posteriore a destra in sede L5-S1, la stessa è descritta dal neurochirurgo Bonfitto (12.1.2015) quale residuo-recidiva (essendo un'ernia espulsa e voluminosa). Si tratta di condizione da correlarsi precipuamente alle caratteristiche anatomiche della paziente che presentava dischi intersomatici lombari disidratati e degenerati (ricordiamo che la periziata era sofferente di lombalgia cronica da molti anni): a fronte di tanto, riducendosi la resistenza alle sollecitazioni funzionali, è possibile un siffatto riscontro radiologico che, tuttavia, non può essere considerato tout court espressione di mancata/errata azione chirurgica a tale livello. Per quanto riguarda “i dolori all'arto inferiore destro” lamentati nell'immediatezza del post- intervento chirurgico, gli stessi, con criterio di elevata preponderanza, sono da riferirsi ad una condizione di edema reversibile delle radici nervose (indicato nel modulo di consenso sottoscritto) e di fatto gli stessi non sono stati descritti dal Dott. (cfr referto del 29.12.2014 e del 12.1.2015) Per_2 né sono mai stati rilevati/indagati, nelle strette circostanze, con accertamenti strumentali quali un esame elettromiografico. Da ultimo, per quanto attiene gli aspetti degenerativi spondilodiscoartrosici a carico della colonna lombare strumentalmente evidenziati nel prosieguo (vedi certificato NCH del 08.03.2017 ”… alla RM lombare di 02/2017: esiti dell'intervento in quadro di discoartrosi lombare L3-L4, L4-L4 ed L5- S1 con protrusioni discali ed impegno biforaminale L3-S1), e causativi della sintomatologia ricorrente nella paziente, questi sono riferibili ad una evoluzione della condizione propria della paziente, con riferimento ad una cronica degenerazione artrosica, e pertanto, come anticipato nella bozza peritali non sono attribuibili all'operato dei Sanitari. Si ribadisce che, l'unico elemento meritevole di censura è l'applicazione di un cage interspinoso che nella paziente ha comportato un danno biologico permanente assoluto pari al 5 %. In tal senso non si concorda con le osservazioni dei Dott.ri e , CCTTPP per , Per_6 Per_7 CP_6 poiché non ricorreva alcuna indicazione al posizionamento del cage. Purtuttavia, detto elemento, pur rappresentando un corpo estraneo non ha determinato alcun peggioramento del quadro clinico pagina 7 di 11 in seno al tratto anatomico oggetto del trattamento chirurgico. Quanto successivamente occorso nella IG.ra , è riconducibile alla storia naturale della patologia spondilodiscoartrosica, da Parte_3 cui risulta essere affetta la . La richiesta di parte di un diverso valore di danno biologico Parte_3 nella misura del 24% non è congruente né con gli esiti sintomatologici attualmente rilevati (vedi esame obiettivo peritale del 09.12.2021) né in quelli propri del trattamento chirurgico attuato, atteso che un intervento di stabilizzazione vertebrale con artrodesi del tratto lombare (certamente ad impatto anatomico e funzionale superiore rispetto al posizionamento di un cage) è valutabile nella misura massima del 25%.”.
I consulenti hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Al momento del ricovero presso la la IG.ra Controparte_8 Parte_4
, di anni 47, risultava affetta da lombalgia cronica e da lombosciatalgia sinistra di recente
[...] insorgenza;
2) La scelta terapeutica proposta ed eseguita di microdiscectomia fu condivisibile;
3) Non fu condivisibile la esecuzione del posizionamento di un cage intersomatico L4-L5. Sul punto due osservazioni. L'impianto del dispositivo interspinoso non è annoverato nel modulo di consenso presente in atti e sottoscritto dalla IG.ra . Ove dimostrata, in corso di giudizio, la lesione Parte_3 del diritto all'autodeterminazione della paziente la stessa rappresenterebbe fonte autonoma di risarcimento. Inoltre, il non condivisibile intervento di apposizione del dispositivo interspinoso L4- L5 ha comportato nella paziente un danno biologico permanente complessivamente valutabile nel 5%.
4) La sintomatologia algica comparsa successivamente alla procedura chirurgica fu espressione di quelle che possono essere le complicanze contemplate nella procedura di microdiscectomia (tra l'altro, anche riportate nel modulo di consenso portato all'attenzione e sottoscritto dalla paziente), non prevenibili;
5) I successivi aspetti a carico della colonna strumentalmente apprezzati non sono correlabili alla procedura del 3.12.2014 ma bensì sono attribuibili a processi degenerativi endogeni.”.
I c.t.u. hanno dunque motivatamente accertato la correttezza tecnica della procedura chirurgica mininvasiva di microdiscectomia scelta ed eseguita dai medici dell'ospedale Controparte_1 ; hanno invece ritenuto non condivisibile sotto il profilo tecnico l'impianto del dispositivo di
[...] stabilizzazione vertebrale interspinoso, in quanto non necessario né utile alla luce dei dati clinici in quel momento disponibili.
Conseguentemente i consulenti hanno riconosciuto, quale danno biologico permanente causalmente collegato alla condotta colposa dei medici, il solo maggior pregiudizio estetico cagionato dall'ampliamento della cicatrice chirurgica per l'inserimento del dispositivo interspinoso, determinato nella misura del 5%. I c.t.u. hanno invece escluso la correlazione causale tra l'intervento chirurgico e le ulteriori conseguenze lesive lamentate dall'attrice, in particolare la sintomatologia algica all'arto inferiore e la spondiloartrosi, trattandosi di complicanze non prevenibili della stessa procedura chirurgica (peraltro analiticamente riportate nel modulo di consenso sottoscritto dalla paziente) o della naturale evoluzione di un processo degenerativo endogeno cronico connesso alla pregressa condizione clinica della paziente.
Si tratta di conclusioni analiticamente motivate, coerenti nello sviluppo logico, corroborate dai dati clinici puntualmente richiamati.
pagina 8 di 11 In ordine all'adempimento dell'obbligo informativo, i c.t.u. hanno rilevato la completezza del modulo di consenso sottoscritto dalla paziente in relazione all'intervento di microdiscectomia, mentre hanno constatato la carenza di preventive informazioni in relazione all'impianto del dispositivo di stabilizzazione interspinoso.
Tuttavia, ritiene questo giudicante che la rilevata parziale carenza informativa non sia di per sé dimostrativa di un pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonoma liquidazione risarcitoria. In tal senso va infatti considerato che: l'inadempimento dell'obbligo informativo imputabile ai medici è solo parziale e relativo ad un intervento (inserimento del cage interspinoso) accessorio rispetto alla procedura di microdiscectomia analiticamente descritta nel modulo di consenso e correttamente eseguita;
l'attrice, pur gravata del relativo onere assertivo e probatorio, non ha specificamente e dimostrato che, ove correttamente informata, non si sarebbe sottoposta a quell'ulteriore specifico intervento, né ha specificamente allegato e provato di aver subito un autonomo pregiudizio di apprezzabile entità ulteriore e diverso rispetto alla lesione del diritto alla salute;
il pregiudizio meramente estetico connesso a detto intervento è di lieve entità.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, è risarcibile in favore dell'attrice il solo danno biologico permanente quantificato dai c.t.u. in cinque punti percentuali, da liquidarsi in base ai parametri di cui all'art. 139 dlgs. 209/2005 (cfr. art. 7 co. 4 l. 24/17), corrispondente all'importo già versato dall'ente ospedaliero all'esito della fase di a.t.p. come da quietanza in atti.
Va invece esclusa la risarcibilità del cd. danno morale pure genericamente richiesto da parte attrice.
Il cd. danno morale è la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'eIGenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come nel caso di specie - ad una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di IGnificativa ed elevata gravità a provocare pagina 9 di 11 forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. 6444/2023). Nel caso di specie, a fronte della lieve entità dei postumi permanenti accertati dai c.t.u. nella misura del 5%, l'attrice non ha specificamente allegato fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico. Non può essere utilmente invocato l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'"esistenza" di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare: non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
In conclusione, stante la piena satisfattività dell'importo versato in sede stragiudiziale dall'ente ospedaliero all'esito della fase di a.t.p., la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese della fase di a.t.p. vanno poste a carico della e di Controparte_6 in solido tra loro, in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22 individuati in Controparte_2 relazione all'ammontare del danno biologico come quantificato dai c.t.u., con pagamento diretto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/02 attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
le spese del presente giudizio di merito seguono invece la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22 (valore dichiarato nella domanda), con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'azione diretta esperita nei confronti di Controparte_2
rigetta la domanda nei confronti della Controparte_6 condanna e in solido tra loro, a Controparte_6 Controparte_2 rimborsare le spese della fase di a.t.p., che si liquidano in € 2300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, disponendone il pagamento diretto in favore dello Stato;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della e di Controparte_6
in solido tra loro;
Controparte_2 condanna la parte ricorrente a rimborsare alla le spese del Controparte_6 pagina 10 di 11 giudizio di merito, che si liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna la parte ricorrente a rimborsare a le spese del giudizio di merito, che si Controparte_2 liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 15.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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