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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/08/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025 da
1) , con l'Avv. COMPARETTI BARBARA, presso la quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
E
2) con l'Avv. COMPARETTI BARBARA , presso la quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 riconosciuti da entrambi i genitori;
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31/03/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minorenne sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni CP_2 su questioni in ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) il figlio minorenne resterà collocato prevalentemente con la madre, presso cui manterrà la CP_2 residenza e starà con il padre quando lo vorrà previo accordo con lo stesso;
quando raggiungerà casa del padre con i mezzi pubblici, il costo del biglietto per l'andata sarà a carico della madre, mentre il costo per il ritorno sarà a carico del padre;
3) il SI corrisponderà alla SI a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minorenne la somma di €uro 175,00 mensili, rivalutabile CP_2 annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI;
Parte_1
4) il SI corrisponderà alla SI a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente che manterrà a CP_1 sua volta la residenza e il domicilio presso la madre, la somma di €uro 175,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI;
Parte_1
5) la madre continuerà a ricevere per intero l'assegno unico universale per i figli;
6) le spese straordinarie per entrambi i figli saranno sostenute dai genitori per la quota della metà ciascuno, con l'intesa che le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Trieste e a sostenere, anche economicamente, entrambi i figli negli studi universitari che gli stessi intraprendono e intraprenderanno, nel rispetto delle loro inclinazioni ed aspirazioni;
7) i genitori prestano il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore;
8) i genitori si esonerano reciprocamente dal deposito di documentazione ulteriore alle ultime tre dichiarazioni dei redditi e dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 co. 2 CPC di esercitare la facoltà di sostituire la comparizione in udienza con il deposito di note scritte;
9) anticipazioni e competenze di lite compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, reciprocamente rinunciando al deposito giudiziale dell'ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, 31/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli