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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10646 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(C. F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. FRANCESCO GERVASI per procura in atti
attrice
e
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VITTORIO
BALESTRAZZI e FRANCESCO BALESTRAZZI per procura in atti convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.6.2016 Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenere
[...] Controparte_1
– previa declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione periodica pagina 1 di 15 degli interessi passivi, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di spese e di giorni valuta calcolati anticipatamente per operazioni passive e posticipatamente per operazioni attive, in difetto di convenzione scritta, e di interessi oltre il tasso soglia o in misura superiore al tasso legale, in difetto di apposita convenzione scritta - la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 16451 e del conto anticipi fatture n. 280075, entrambi chiusi nel marzo del 2010, con condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente conteggiate in misura pari a € 303.433,91 o nella maggiore o minore somma da determinarsi all'esito del giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta Controparte_1 prescrizione decennale dell'azione di ripetizione avversaria e chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza del 15.11.2016, verificato l'avvenuto espletamento della procedura di mediazione, alle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 17.5.2017 veniva disposta CTU. Ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del
24.2.2020 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
13.12.2021.
Si susseguivano taluni rinvii per il carico di ruolo.
All'udienza del 9.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione ma, con ordinanza del
7.3.2022, veniva rimessa sul ruolo istruttorio per disporre un supplemento di CTU tenendo conto dei mutamenti della giurisprudenza di legittimità sulle questioni da decidere.
Con provvedimento reso all'udienza del 22.4.2024 veniva disposta la sostituzione del CTU.
Infine, ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del 2.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, al quale il procedimento era stato nelle more riassegnato, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti il termine ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di legge per il deposito delle memorie di replica.
pagina 2 di 15 Ma, con ordinanza del 16.12.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per disporre un ulteriore supplemento di CTU, in applicazione del principio elaborato dalla Suprema Corte
(Cass. 17982/2023) in materia di c.d. “fido di fatto”.
Infine, all'udienza del 19.3.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
******
L'attrice ha lamentato l'illegittima applicazione ai rapporti indicati in premessa di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri in assenza di pattuizioni scritte, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi usurari.
Al fine di ottenere ogni utile elemento sulle condizioni applicate ai conti oggetto di causa è stata disposta apposita CTU.
Nella relazione depositata il 28.2.2018, il CTU originariamente incaricato, dott. , Per_1 ha rideterminato i rapporti di dare ed avere tra le parti in causa per il c/c anticipi n. 280075 e per il c/c ordinario n. 16451, applicando gli interessi convenzionali per tutta la durata del rapporto, se più favorevoli al correntista, escludendo la capitalizzazione degli interessi dal
2.1.1989 sino alla data del 31.3.2010; includendo la Commissione Massimo Scoperto (C.M.S.) dal 14.3.2000, ove applicata dalla banca, considerando le operazioni per data contabile, procedendo a stornare le competenze bancarie girocontate dal conto anticipi (accessorio) ed includendo le competenze ricalcolate del conto accessorio in applicazione dei criteri di cui all'ordinanza del 15.5.2017.
Ebbene, il saldo relativo al c/c ordinario di corrispondenza n. 16451, alla data di chiusura del conto (12.3.2010), anziché essere a zero, è risultato per l'attrice a credito per l'importo di €
176.538,00.
Come chiarito in premessa, è stato poi disposto il richiamo del CTU in considerazione del necessario esame dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta con riferimento agli interessi e alle rimesse solutorie effettuate prima del decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione in giudizio, tenuto conto dell'esistenza di un eventuale c.d. fido di fatto.
pagina 3 di 15 Il CTU ha affermato che l'importo dell'indebito prescritto ammonta complessivamente ad
€ 1.628,84, di cui € 823,73 maturati sul conto corrente ordinario n. 16451 e € 805,11 sul conto anticipi n. 280075.
Pertanto, escludendo i predetti importi, ha ottenuto un definitivo saldo a credito per la correntista pari ad € 174.909,16.
Le conclusioni rese dal CTU meritano di essere sostanzialmente condivise, in quanto frutto di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti.
Ciò posto, occorre innanzitutto considerare che la mancata produzione di tutta la documentazione concernente il conto corrente ordinario n. 16451 e il conto corrente anticipi n. 280075 non è risultata ostativa all'espletamento della Consulenza.
Il Ctu inizialmente nominato, dott. ha, infatti rilevato che Risultano presenti per Per_1
l'intero periodo e per entrambi i conti correnti, i prospetti trimestrali contenenti gli elementi delle competenze con indicazione analitica dei tassi di interesse creditori, quelli debitori entro ed oltre fido accordato, dei giorni di valuta, dei numeri debitori e degli importi degli interessi passivi liquidati trimestralmente, oltre alle C.M.S. ove risultano applicate e le spese trimestrali addebitate trimestralmente dalla banca convenuta al correntista parte attrice.
Alla luce di quanto esposto ed in linea con il mandato ricevuto, il CTU ritenendo “colmabile” dall'esame degli estratti conto scalari, dai prospetti di liquidazione trimestrali delle competenze, la carenza documentale riscontrata, ha proceduto alla rielaborazione del conto corrente ordinario n. 16451 e del conto corrente anticipi
n. 280075, inserendo per i periodi mancanti le scritture di raccordo per riconciliare i saldi che trovano evidenza negli allegati conti scalari riclassificati per entrambi i rapporti.
Sul punto si richiama il seguente, condiviso, principio, elaborato dalla Suprema Corte: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli
pagina 4 di 15 intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.
(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali) (C. Cass., n. 37800/2022; n. 10293/23).
Nel caso di specie, il CTU ha legittimamente operato i conteggi ritenendo di poter colamere le lacune della documentazione, in applicazione del superiore principio.
In merito al tasso di interessi, il CTU, dott. , ha applicato per entrambi i rapporti Per_1 di causa: il tasso debitore nominale annuo dell'11.753% sino alla data del 14/3/2000 e poi il tasso debitore nominale annuo del 9% dal 14/3/2000 sino alla chiusura dei conti.
- nei periodi in cui risulta, da estratti conto e prospetti di liquidazione delle competenze trimestrali,
l'applicazione da parte della banca di un tasso debitore inferiore a quello contrattuale, viene applicato alternativamente quello più favorevole al correntista parte attrice in quanto più basso dei tassi debitori previsti nelle lettere contratto del 15/1/1998 e poi del 14/3/2000.
- il tasso creditore nominale annuo dello 0,250% sino alla data del 14/3/2000 e poi il tasso creditore nominale annuo dello 0,125% dal 14/3/2000 sino alla chiusura dei conti.
- nei periodi in cui risulta, da estratti conto e prospetti di liquidazione delle competenze trimestrali,
l'applicazione da parte della banca di un tasso creditore maggiore a quello contrattuale, viene applicato alternativamente quello più favorevole al correntista parte attrice in quanto più alto dei tassi creditori previsti nelle lettere contratto del 15/1/1998 e poi del 14/3/2000.
A partire, quindi, dalla data di accensione del rapporto e sino alla data del 31/03/2010, attenendosi a quanto perentoriamente stabilito dall'art. 117, comma 5, del TULB, ed in base al tenore letterale del mandato ricevuto dall'Ill.mo Giudice Istruttore, nel ricalcolo dei dati bancari inseriti, sono stati applicati i tassi di interesse previsti contrattualmente tempo per tempo vigenti, ed indicati nelle Condizioni Economiche approvate per iscritto da parte attrice e nei prospetti e fogli delle competenze allegate agli estratti conto presenti nel fascicolo di causa. […] A partire dalla data del 2 gennaio 1989 - cioè la data della prima rilevazione ad estratto conto disponibile sino all'ultima annotazione del 31 marzo 2010, sono stati applicati i tassi di interesse
pagina 5 di 15 convenzionali per il conteggio degli interessi da saldo creditore, sia per quelli da saldo debitore se più favorevoli al correntista parte attrice rispetto a quelli indicati nelle lettere contratto.
Dalle analisi operate dal CTU non è emersa l'applicazione di interessi usurari, pertanto sul punto va rigettata la domanda dell'attrice.
Quanto ai giorni di valuta, il CTU ha affermato che il ricalcolo delle competenze ed in particolare degli interessi è stato operato dallo scrivente eliminando lo “stacco valute” e considerando solamente la data operazione contabile, data l'assenza di pattuizione scritta tra le parti.
Risulta, invece, documentalmente provata l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'apertura del conto corrente.
La relativa clausola va dichiarata nulla, in applicazione del principio elaborato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 21095/2004, dove si è evidenziato come gli
“usi contrari”, di cui all'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi (previsti dagli articoli
1, 4 e 8 delle disp. prel. c.c.), che costituiscono fonte del diritto, e vanno distinti dagli usi negoziali, di cui all' art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti all'interno di specifici rapporti contrattuali, indipendentemente dall'operatività sia dell'elemento psicologico sia del requisito della generalità.
La Suprema Corte, com'è noto, ha escluso che le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) avessero natura normativa ex art. 1283
c.c. e che fosse ipotizzabile, prima del 1942, l'esistenza di un uso normativo idoneo a giustificare l'operatività della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei clienti degli istituti di credito, essendo stata detta capitalizzazione riportata per la prima volta nelle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1 gennaio 1952.
Né la legittimità di una tale clausola poteva giustificarsi in virtù dell'operatività degli artt.
1823, 1825, 1831 c.c., in quanto trattasi di norme disciplinanti il conto corrente ordinario, non richiamate dall'art. 1857 c.c., e ciò per la specifica ratio del solo conto corrente ordinario, che richiede l'esigibilità del saldo, ottenuta solo con la chiusura del conto;
diversamente, nel conto corrente bancario il saldo è sempre immediatamente disponibile (art. 1852 c. c.), senza che pagina 6 di 15 occorrano chiusure contabili trimestrali, se non al solo fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In seguito alle pronunce della Suprema Corte il legislatore è intervenuto con l'art. 25 del d. lgs. n. 342/99, che ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B.; tali ultime disposizioni hanno conferito al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
È stata, quindi, adottata la delibera CICR del 9.02.2000, in virtù della quale deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24418/2010, hanno affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera CICR.
Tenuto conto di quanto sopra, deve rilevarsi che il rapporto oggetto di causa è documentato dal 1989 e che la lettera contratto del 15.1.1998 riporta espressamente, all'art. 7, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La relativa clausola va dichiarata nulla e deve, conseguentemente, escludersi la capitalizzazione degli interessi fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del
9.2.2000, adeguamento poi riscontrato dal CTU.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, essa nel caso di specie è stata contrattualmente pattuita, ma non è stata indicata la modalità di calcolo, né la periodicità (cfr.
C. Cass., Sez. I, n. 24806/2017), dunque correttamente il CTU l'ha espunta, come anche le spese non pattuite.
pagina 7 di 15 Il CTU ha rilevato che nel rapporto in oggetto la commissione sul massimo (C.M.S.) scoperto risulta applicata da parte convenuta dal 31/03/1989 sino al 30/09/2009.
Dal 31/12/2009 le C.M.S. non vengono più applicate.
L'importo totale delle commissioni massimo scoperto (C.M.S.) addebitate dalla banca parte convenuta a parte attrice sul c/c n. 16451, per l'intero periodo, ammonta ad Euro 23.149,72.
Ha precisato di non avere applicato le C.M.S. dall'inizio del rapporto sino alla data del
14/3/2000 in quanto la lettera contratto del 15/1/1998 non contiene alcuna indicazione in ordine all'importo delle commissioni massimo scoperto da applicare per tale periodo.
Dalla data del 14/3/2000 sino alla conclusione del rapporto, viene richiesto al C.t.u. di applicare
l'aliquota dello 0,125% prevista nella lettera contratto sottoscritta dalle parti in data 14/3/2000 ed allegata al fascicolo di causa.
Il CTU rileva quindi che a partire dalla data del 31/03/1989 (primo trimestre di apertura conto) e sino alla data del 31/12/1999, attenendosi a quanto perentoriamente indicato dal quesito formulato, non sono state applicate le CMS, in quanto non sono state espressamente pattuite contrattualmente, mentre dalla data del 31/3/2000 (primo trimestre successivo alla lettera contratto del 14/3/2000), ha applicato, laddove addebitate dalla banca, le CMS con aliquota dello 0,125% sino alla chiusura del conto.
Il C.t.u. evidenzia comunque che dal ricalcolo dei dati contabili per il conto corrente n. 16451, emerge che dalla data del 5/2/1996 rilevano sistematicamente solo saldi scalari positivi.
Di conseguenza dal ricalcolo dei dati contabili non risultano basi imponibili a cui applicare l'aliquota dello
0.125% e di conseguenza importi addebitabili a titolo di C.M.S. per il c/c ordinario n. 16451.
Il CTU ha proceduto a ricalcolare le competenze del conto corrente anticipi n. 280075, a stornare i giroconti “banca”, ossia gli addebiti delle competenze da conto anticipi n. 280075 effettuati dalla banca (movimenti in dare), e ad inserire quelli ricalcolati sul conto anticipi precedentemente determinati.
Ha affermato di non poter accogliere la richiesta di parte convenuta nella nota del 1/2/2018, di non addebitare sul c/c ordinario n. 16451 gli interessi derivanti dal c/c anticipi n. 280075, perché in presenza di un conto accessorio che gira costantemente le competenze su un conto principale come nei rapporti oggetto di causa, il ricalcolo dei giroconti del c/c anticipi, deve determinare l'invarianza del saldo del conto
pagina 8 di 15 accessorio (c/c n. 280075) al termine del periodo (in linea capitale) e far apprezzare il risultato del ricalcolo come variazione del saldo del conto principale (c/c n. 16451).
Tale conclusione merita di essere condivisa, vista la regolamentazione e il funzionamento del conto anticipi, come anche chiarito dal CTU.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n.
24418/2010, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito;
prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato versamenti, questi potranno essere considerati pagamenti ripetibili - ove indebiti – se hanno determinato uno spostamento patrimoniale a favore della banca;
ciò non si verifica quando i versamenti non hanno superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, in quanto in tal caso rappresentano atti ripristinatori della provvista.
Sulla base di tali principi, solo i versamenti solutori possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., e la prescrizione del diritto alla ripetizione per essi decorre dalle singole rimesse.
pagina 9 di 15 Il CTU, dott. , pur avendo individuato fin dall'inizio l'applicazione di una cms Per_1 intrafido e extrafido, ha evidenziato la mancanza di una formale apertura di credito.
Occorre a questo punto richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella pronuncia n. 15895/19: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”; “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”, C.
Cass., n. 2660/19 (conf. n. 15895/19). Ed ancora, più recentemente, è stato affermato che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (C. Cass., n. 34997/2023; cfr. C. Cass., n. 2338/2024).
La giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che, anche in difetto di una espressa pattuizione scritta, può ritenersi sussistente un contratto di apertura di credito, c.d. fido di fatto, in presenza di specifici elementi sintomatici idonei a dimostrare l'esistenza dell'affidamento, costituiti dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria protratta nel tempo, dalla mancata richiesta da parte della banca di rientro dallo scoperto di conto corrente, dalla previsione ed applicazione di distinti tassi debitori (cfr. App. Torino 26.7.2017;
pagina 10 di 15 Trib. Firenze 29.11.2018; Trib. Milano 29.11.2017; Trib. Massa 21.12.2017; Trib. Torino
8.1.2021; Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 298).
Inoltre la nullità dell'apertura di credito per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB integra una nullità di protezione, eccepibile solo dal soggetto a beneficio del quale è prevista: “ In tema di contratti bancari, la previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117, comma terzo, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve essere interpretata alla luce dell'art. 127, comma secondo, del citato decreto (nel testo "ratione temporis" applicabile) secondo cui la nullità può essere fatta valere solo dal cliente, sicché, qualora questi prospetti la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, è ammissibile la deduzione dell'interrogatorio formale ai fini della prova dell'accordo dissimulato” (C. Cass., n.18079/2013).
Conseguentemente, non può essere preclusa al cliente la facoltà di provare l'esistenza di un affidamento di fatto, non assistito da forma scritta: “non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente rilevarsi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dal correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” C.
Cass., n.2338/2024.
In applicazione dei superiori principi, non avendo la parte attrice fatto valere la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma, è possibile il ricorso alle presunzioni, che nel caso di specie conducono ad affermare l'esistenza di un accordo sull'affidamento, che ha avuto effettiva e continuata applicazione, come evincibile dalla documentazione in atti.
Invero, il CTU, dott. , ha rilevato la presenza dei rispettivi affidamenti dall'esame Per_2 degli estratti conto e ha provveduto a ricalcolare le rimesse solutorie - vale a dire rimesse eseguite dalla società correntista a rientro sui singoli conti correnti - eseguite quando il singolo rapporto presentava un saldo reale rielaborato superiore al limite del fido di fatto indicato dall'istituto di credito negli estratti conto.
pagina 11 di 15 Ai fini del calcolo delle rimesse solutorie occorre assumere il saldo reale del conto rielaborato dal precedente
C.T.U. dott. nella relazione del 28/02/2018, pari ad € 176.538,00 che rappresenta l'indebito Per_1 massimo ripetibile per entrambi i conti correnti.
Orbene, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. Civ. Sez. I, 19.05.2020 n. 9141).
Invero, in merito alla tipologia di saldo contabile da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie, la Suprema Corte ha affermato che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca
e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato“, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto (cfr. Cass. civ., ord. 16 marzo 2023, n. 7721). Non si può non ricordare, inoltre, “che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata
l'annotazione sul conto” (Cfr.: Cass. civ. n. 21646/2018); ne consegue che “il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr.: Cass. civ., ord. del
16.03.2023, n. 7721).
pagina 12 di 15 In conclusione, come ha evidenziato il Tribunale di Napoli, “in tema di indebito bancario, l'istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo 'coperto' da prescrizione. Ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali e, in particolare, al termine di prescrizione decennale, che invece interessa la ripetizione delle rimesse solutorie (Trib. di Napoli, 07.11.2022).
A questo punto, essendo emerso l'affidamento del conto, il CTU ha individuato le rimesse solutorie prescritte, considerando il periodo precedente il decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione, includendo tutti i movimenti contabili indicati negli estratti conto ed applicando esclusivamente le condizioni contrattualmente stabilite o più favorevoli al correntista.
Applicando il criterio del saldo rettificato, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta va accolta per i versamenti di natura solutoria effettuati nel periodo sopra indicato, quantificati dal CTU in € 1.628,84, di cui € 823,73 maturati sul conto corrente ordinario n.
16451 ed € 805,11 sul conto anticipi n. 280075.
Pertanto, il saldo a credito per l'attrice risulta pari a € 174.909,16.
Rispondendo alle osservazioni del CTP della convenuta, secondo cui non sarebbe stata erroneamente considerata l'eventuale copertura dei trimestri precedenti, il Consulente ha chiarito che la non compensazione nei trimestri precedenti non è stata eseguita, infatti, - non per l'assenza di rimesse solutorie nei trimestri precedenti che, quindi, potevano essere sopperite da rimesse capienti successive - ma solo perché, in detti trimestri, i saldi reali ricalcolati sono risultati inferiori ai fidi di fatto, in conformità, pertanto, alle previsioni contenute nelle linee guida edite dal Tribunale di Catania sul punto.
Ed invero, nei trimestri citati dal CTP nelle superiori osservazioni, erano, comunque, presenti rimesse o versamenti, ma le stesse non erano solutorie perché - in detti trimestri - le competenze bancarie sono maturate e liquidate in occasione di affidamenti reali inferiori ai fidi di fatto.
Le rimesse o i versamenti eseguiti dal correntista in detti trimestri - in presenza di fido reale inferiore al fido di fatto – avevano, quindi, l'effetto di ripristinare l'affidamento reale già concesso e, quindi, utilizzato dalla società correntista.
pagina 13 di 15 Non essendo, pertanto, utilizzabili le rimesse eseguite dal correntista nel medesimo trimestre - per assenza di smarginamento del saldo reale ricalcolato, rispetto all'affidamento di fatto, non si ravvisa come avrebbero potuto valorizzarsi - al medesimo fine - le rimesse successive ai trimestri già detti.
Le conclusioni rese sul punto dal CTU meritano di essere condivise in quanto fondate su dati contabili e logicamente motivate.
A questo punto, dichiarata la nullità delle clausole che hanno stabilito la capitalizzazione degli interessi, nonché l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese non pattuite, riconosciuta l'operatività della prescrizione nei limiti di cui sopra, il saldo del conto corrente oggetto di causa va rideterminato in € 174.909,16; pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, la banca convenuta va condannata al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla domanda (in difetto di atti di messa in mora precedenti, cfr. C. Cass., n. 15895/2019, e in difetto della prova della mala fede della banca, cfr. C. Cass. n. 12362/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque la convenuta va condannata al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 14.000,00, oltre € 1.241,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10646/2016
R.G., vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (attrice) e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 14 di 15 - Accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 174.909,16, oltre interessi come in motivazione;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 14.000,00 per compensi e € 1.241,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Gervasi;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Catania il 27/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10646 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(C. F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. FRANCESCO GERVASI per procura in atti
attrice
e
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VITTORIO
BALESTRAZZI e FRANCESCO BALESTRAZZI per procura in atti convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.6.2016 Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenere
[...] Controparte_1
– previa declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione periodica pagina 1 di 15 degli interessi passivi, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di spese e di giorni valuta calcolati anticipatamente per operazioni passive e posticipatamente per operazioni attive, in difetto di convenzione scritta, e di interessi oltre il tasso soglia o in misura superiore al tasso legale, in difetto di apposita convenzione scritta - la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 16451 e del conto anticipi fatture n. 280075, entrambi chiusi nel marzo del 2010, con condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente conteggiate in misura pari a € 303.433,91 o nella maggiore o minore somma da determinarsi all'esito del giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta Controparte_1 prescrizione decennale dell'azione di ripetizione avversaria e chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza del 15.11.2016, verificato l'avvenuto espletamento della procedura di mediazione, alle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 17.5.2017 veniva disposta CTU. Ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del
24.2.2020 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
13.12.2021.
Si susseguivano taluni rinvii per il carico di ruolo.
All'udienza del 9.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione ma, con ordinanza del
7.3.2022, veniva rimessa sul ruolo istruttorio per disporre un supplemento di CTU tenendo conto dei mutamenti della giurisprudenza di legittimità sulle questioni da decidere.
Con provvedimento reso all'udienza del 22.4.2024 veniva disposta la sostituzione del CTU.
Infine, ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del 2.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, al quale il procedimento era stato nelle more riassegnato, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti il termine ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di legge per il deposito delle memorie di replica.
pagina 2 di 15 Ma, con ordinanza del 16.12.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per disporre un ulteriore supplemento di CTU, in applicazione del principio elaborato dalla Suprema Corte
(Cass. 17982/2023) in materia di c.d. “fido di fatto”.
Infine, all'udienza del 19.3.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
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L'attrice ha lamentato l'illegittima applicazione ai rapporti indicati in premessa di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri in assenza di pattuizioni scritte, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi usurari.
Al fine di ottenere ogni utile elemento sulle condizioni applicate ai conti oggetto di causa è stata disposta apposita CTU.
Nella relazione depositata il 28.2.2018, il CTU originariamente incaricato, dott. , Per_1 ha rideterminato i rapporti di dare ed avere tra le parti in causa per il c/c anticipi n. 280075 e per il c/c ordinario n. 16451, applicando gli interessi convenzionali per tutta la durata del rapporto, se più favorevoli al correntista, escludendo la capitalizzazione degli interessi dal
2.1.1989 sino alla data del 31.3.2010; includendo la Commissione Massimo Scoperto (C.M.S.) dal 14.3.2000, ove applicata dalla banca, considerando le operazioni per data contabile, procedendo a stornare le competenze bancarie girocontate dal conto anticipi (accessorio) ed includendo le competenze ricalcolate del conto accessorio in applicazione dei criteri di cui all'ordinanza del 15.5.2017.
Ebbene, il saldo relativo al c/c ordinario di corrispondenza n. 16451, alla data di chiusura del conto (12.3.2010), anziché essere a zero, è risultato per l'attrice a credito per l'importo di €
176.538,00.
Come chiarito in premessa, è stato poi disposto il richiamo del CTU in considerazione del necessario esame dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta con riferimento agli interessi e alle rimesse solutorie effettuate prima del decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione in giudizio, tenuto conto dell'esistenza di un eventuale c.d. fido di fatto.
pagina 3 di 15 Il CTU ha affermato che l'importo dell'indebito prescritto ammonta complessivamente ad
€ 1.628,84, di cui € 823,73 maturati sul conto corrente ordinario n. 16451 e € 805,11 sul conto anticipi n. 280075.
Pertanto, escludendo i predetti importi, ha ottenuto un definitivo saldo a credito per la correntista pari ad € 174.909,16.
Le conclusioni rese dal CTU meritano di essere sostanzialmente condivise, in quanto frutto di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti.
Ciò posto, occorre innanzitutto considerare che la mancata produzione di tutta la documentazione concernente il conto corrente ordinario n. 16451 e il conto corrente anticipi n. 280075 non è risultata ostativa all'espletamento della Consulenza.
Il Ctu inizialmente nominato, dott. ha, infatti rilevato che Risultano presenti per Per_1
l'intero periodo e per entrambi i conti correnti, i prospetti trimestrali contenenti gli elementi delle competenze con indicazione analitica dei tassi di interesse creditori, quelli debitori entro ed oltre fido accordato, dei giorni di valuta, dei numeri debitori e degli importi degli interessi passivi liquidati trimestralmente, oltre alle C.M.S. ove risultano applicate e le spese trimestrali addebitate trimestralmente dalla banca convenuta al correntista parte attrice.
Alla luce di quanto esposto ed in linea con il mandato ricevuto, il CTU ritenendo “colmabile” dall'esame degli estratti conto scalari, dai prospetti di liquidazione trimestrali delle competenze, la carenza documentale riscontrata, ha proceduto alla rielaborazione del conto corrente ordinario n. 16451 e del conto corrente anticipi
n. 280075, inserendo per i periodi mancanti le scritture di raccordo per riconciliare i saldi che trovano evidenza negli allegati conti scalari riclassificati per entrambi i rapporti.
Sul punto si richiama il seguente, condiviso, principio, elaborato dalla Suprema Corte: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli
pagina 4 di 15 intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.
(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali) (C. Cass., n. 37800/2022; n. 10293/23).
Nel caso di specie, il CTU ha legittimamente operato i conteggi ritenendo di poter colamere le lacune della documentazione, in applicazione del superiore principio.
In merito al tasso di interessi, il CTU, dott. , ha applicato per entrambi i rapporti Per_1 di causa: il tasso debitore nominale annuo dell'11.753% sino alla data del 14/3/2000 e poi il tasso debitore nominale annuo del 9% dal 14/3/2000 sino alla chiusura dei conti.
- nei periodi in cui risulta, da estratti conto e prospetti di liquidazione delle competenze trimestrali,
l'applicazione da parte della banca di un tasso debitore inferiore a quello contrattuale, viene applicato alternativamente quello più favorevole al correntista parte attrice in quanto più basso dei tassi debitori previsti nelle lettere contratto del 15/1/1998 e poi del 14/3/2000.
- il tasso creditore nominale annuo dello 0,250% sino alla data del 14/3/2000 e poi il tasso creditore nominale annuo dello 0,125% dal 14/3/2000 sino alla chiusura dei conti.
- nei periodi in cui risulta, da estratti conto e prospetti di liquidazione delle competenze trimestrali,
l'applicazione da parte della banca di un tasso creditore maggiore a quello contrattuale, viene applicato alternativamente quello più favorevole al correntista parte attrice in quanto più alto dei tassi creditori previsti nelle lettere contratto del 15/1/1998 e poi del 14/3/2000.
A partire, quindi, dalla data di accensione del rapporto e sino alla data del 31/03/2010, attenendosi a quanto perentoriamente stabilito dall'art. 117, comma 5, del TULB, ed in base al tenore letterale del mandato ricevuto dall'Ill.mo Giudice Istruttore, nel ricalcolo dei dati bancari inseriti, sono stati applicati i tassi di interesse previsti contrattualmente tempo per tempo vigenti, ed indicati nelle Condizioni Economiche approvate per iscritto da parte attrice e nei prospetti e fogli delle competenze allegate agli estratti conto presenti nel fascicolo di causa. […] A partire dalla data del 2 gennaio 1989 - cioè la data della prima rilevazione ad estratto conto disponibile sino all'ultima annotazione del 31 marzo 2010, sono stati applicati i tassi di interesse
pagina 5 di 15 convenzionali per il conteggio degli interessi da saldo creditore, sia per quelli da saldo debitore se più favorevoli al correntista parte attrice rispetto a quelli indicati nelle lettere contratto.
Dalle analisi operate dal CTU non è emersa l'applicazione di interessi usurari, pertanto sul punto va rigettata la domanda dell'attrice.
Quanto ai giorni di valuta, il CTU ha affermato che il ricalcolo delle competenze ed in particolare degli interessi è stato operato dallo scrivente eliminando lo “stacco valute” e considerando solamente la data operazione contabile, data l'assenza di pattuizione scritta tra le parti.
Risulta, invece, documentalmente provata l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'apertura del conto corrente.
La relativa clausola va dichiarata nulla, in applicazione del principio elaborato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 21095/2004, dove si è evidenziato come gli
“usi contrari”, di cui all'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi (previsti dagli articoli
1, 4 e 8 delle disp. prel. c.c.), che costituiscono fonte del diritto, e vanno distinti dagli usi negoziali, di cui all' art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti all'interno di specifici rapporti contrattuali, indipendentemente dall'operatività sia dell'elemento psicologico sia del requisito della generalità.
La Suprema Corte, com'è noto, ha escluso che le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) avessero natura normativa ex art. 1283
c.c. e che fosse ipotizzabile, prima del 1942, l'esistenza di un uso normativo idoneo a giustificare l'operatività della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei clienti degli istituti di credito, essendo stata detta capitalizzazione riportata per la prima volta nelle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1 gennaio 1952.
Né la legittimità di una tale clausola poteva giustificarsi in virtù dell'operatività degli artt.
1823, 1825, 1831 c.c., in quanto trattasi di norme disciplinanti il conto corrente ordinario, non richiamate dall'art. 1857 c.c., e ciò per la specifica ratio del solo conto corrente ordinario, che richiede l'esigibilità del saldo, ottenuta solo con la chiusura del conto;
diversamente, nel conto corrente bancario il saldo è sempre immediatamente disponibile (art. 1852 c. c.), senza che pagina 6 di 15 occorrano chiusure contabili trimestrali, se non al solo fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In seguito alle pronunce della Suprema Corte il legislatore è intervenuto con l'art. 25 del d. lgs. n. 342/99, che ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B.; tali ultime disposizioni hanno conferito al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
È stata, quindi, adottata la delibera CICR del 9.02.2000, in virtù della quale deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24418/2010, hanno affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera CICR.
Tenuto conto di quanto sopra, deve rilevarsi che il rapporto oggetto di causa è documentato dal 1989 e che la lettera contratto del 15.1.1998 riporta espressamente, all'art. 7, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La relativa clausola va dichiarata nulla e deve, conseguentemente, escludersi la capitalizzazione degli interessi fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del
9.2.2000, adeguamento poi riscontrato dal CTU.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, essa nel caso di specie è stata contrattualmente pattuita, ma non è stata indicata la modalità di calcolo, né la periodicità (cfr.
C. Cass., Sez. I, n. 24806/2017), dunque correttamente il CTU l'ha espunta, come anche le spese non pattuite.
pagina 7 di 15 Il CTU ha rilevato che nel rapporto in oggetto la commissione sul massimo (C.M.S.) scoperto risulta applicata da parte convenuta dal 31/03/1989 sino al 30/09/2009.
Dal 31/12/2009 le C.M.S. non vengono più applicate.
L'importo totale delle commissioni massimo scoperto (C.M.S.) addebitate dalla banca parte convenuta a parte attrice sul c/c n. 16451, per l'intero periodo, ammonta ad Euro 23.149,72.
Ha precisato di non avere applicato le C.M.S. dall'inizio del rapporto sino alla data del
14/3/2000 in quanto la lettera contratto del 15/1/1998 non contiene alcuna indicazione in ordine all'importo delle commissioni massimo scoperto da applicare per tale periodo.
Dalla data del 14/3/2000 sino alla conclusione del rapporto, viene richiesto al C.t.u. di applicare
l'aliquota dello 0,125% prevista nella lettera contratto sottoscritta dalle parti in data 14/3/2000 ed allegata al fascicolo di causa.
Il CTU rileva quindi che a partire dalla data del 31/03/1989 (primo trimestre di apertura conto) e sino alla data del 31/12/1999, attenendosi a quanto perentoriamente indicato dal quesito formulato, non sono state applicate le CMS, in quanto non sono state espressamente pattuite contrattualmente, mentre dalla data del 31/3/2000 (primo trimestre successivo alla lettera contratto del 14/3/2000), ha applicato, laddove addebitate dalla banca, le CMS con aliquota dello 0,125% sino alla chiusura del conto.
Il C.t.u. evidenzia comunque che dal ricalcolo dei dati contabili per il conto corrente n. 16451, emerge che dalla data del 5/2/1996 rilevano sistematicamente solo saldi scalari positivi.
Di conseguenza dal ricalcolo dei dati contabili non risultano basi imponibili a cui applicare l'aliquota dello
0.125% e di conseguenza importi addebitabili a titolo di C.M.S. per il c/c ordinario n. 16451.
Il CTU ha proceduto a ricalcolare le competenze del conto corrente anticipi n. 280075, a stornare i giroconti “banca”, ossia gli addebiti delle competenze da conto anticipi n. 280075 effettuati dalla banca (movimenti in dare), e ad inserire quelli ricalcolati sul conto anticipi precedentemente determinati.
Ha affermato di non poter accogliere la richiesta di parte convenuta nella nota del 1/2/2018, di non addebitare sul c/c ordinario n. 16451 gli interessi derivanti dal c/c anticipi n. 280075, perché in presenza di un conto accessorio che gira costantemente le competenze su un conto principale come nei rapporti oggetto di causa, il ricalcolo dei giroconti del c/c anticipi, deve determinare l'invarianza del saldo del conto
pagina 8 di 15 accessorio (c/c n. 280075) al termine del periodo (in linea capitale) e far apprezzare il risultato del ricalcolo come variazione del saldo del conto principale (c/c n. 16451).
Tale conclusione merita di essere condivisa, vista la regolamentazione e il funzionamento del conto anticipi, come anche chiarito dal CTU.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n.
24418/2010, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito;
prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato versamenti, questi potranno essere considerati pagamenti ripetibili - ove indebiti – se hanno determinato uno spostamento patrimoniale a favore della banca;
ciò non si verifica quando i versamenti non hanno superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, in quanto in tal caso rappresentano atti ripristinatori della provvista.
Sulla base di tali principi, solo i versamenti solutori possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., e la prescrizione del diritto alla ripetizione per essi decorre dalle singole rimesse.
pagina 9 di 15 Il CTU, dott. , pur avendo individuato fin dall'inizio l'applicazione di una cms Per_1 intrafido e extrafido, ha evidenziato la mancanza di una formale apertura di credito.
Occorre a questo punto richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella pronuncia n. 15895/19: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”; “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”, C.
Cass., n. 2660/19 (conf. n. 15895/19). Ed ancora, più recentemente, è stato affermato che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (C. Cass., n. 34997/2023; cfr. C. Cass., n. 2338/2024).
La giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che, anche in difetto di una espressa pattuizione scritta, può ritenersi sussistente un contratto di apertura di credito, c.d. fido di fatto, in presenza di specifici elementi sintomatici idonei a dimostrare l'esistenza dell'affidamento, costituiti dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria protratta nel tempo, dalla mancata richiesta da parte della banca di rientro dallo scoperto di conto corrente, dalla previsione ed applicazione di distinti tassi debitori (cfr. App. Torino 26.7.2017;
pagina 10 di 15 Trib. Firenze 29.11.2018; Trib. Milano 29.11.2017; Trib. Massa 21.12.2017; Trib. Torino
8.1.2021; Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 298).
Inoltre la nullità dell'apertura di credito per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB integra una nullità di protezione, eccepibile solo dal soggetto a beneficio del quale è prevista: “ In tema di contratti bancari, la previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117, comma terzo, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve essere interpretata alla luce dell'art. 127, comma secondo, del citato decreto (nel testo "ratione temporis" applicabile) secondo cui la nullità può essere fatta valere solo dal cliente, sicché, qualora questi prospetti la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, è ammissibile la deduzione dell'interrogatorio formale ai fini della prova dell'accordo dissimulato” (C. Cass., n.18079/2013).
Conseguentemente, non può essere preclusa al cliente la facoltà di provare l'esistenza di un affidamento di fatto, non assistito da forma scritta: “non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente rilevarsi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dal correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” C.
Cass., n.2338/2024.
In applicazione dei superiori principi, non avendo la parte attrice fatto valere la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma, è possibile il ricorso alle presunzioni, che nel caso di specie conducono ad affermare l'esistenza di un accordo sull'affidamento, che ha avuto effettiva e continuata applicazione, come evincibile dalla documentazione in atti.
Invero, il CTU, dott. , ha rilevato la presenza dei rispettivi affidamenti dall'esame Per_2 degli estratti conto e ha provveduto a ricalcolare le rimesse solutorie - vale a dire rimesse eseguite dalla società correntista a rientro sui singoli conti correnti - eseguite quando il singolo rapporto presentava un saldo reale rielaborato superiore al limite del fido di fatto indicato dall'istituto di credito negli estratti conto.
pagina 11 di 15 Ai fini del calcolo delle rimesse solutorie occorre assumere il saldo reale del conto rielaborato dal precedente
C.T.U. dott. nella relazione del 28/02/2018, pari ad € 176.538,00 che rappresenta l'indebito Per_1 massimo ripetibile per entrambi i conti correnti.
Orbene, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. Civ. Sez. I, 19.05.2020 n. 9141).
Invero, in merito alla tipologia di saldo contabile da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie, la Suprema Corte ha affermato che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca
e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato“, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto (cfr. Cass. civ., ord. 16 marzo 2023, n. 7721). Non si può non ricordare, inoltre, “che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata
l'annotazione sul conto” (Cfr.: Cass. civ. n. 21646/2018); ne consegue che “il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr.: Cass. civ., ord. del
16.03.2023, n. 7721).
pagina 12 di 15 In conclusione, come ha evidenziato il Tribunale di Napoli, “in tema di indebito bancario, l'istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo 'coperto' da prescrizione. Ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali e, in particolare, al termine di prescrizione decennale, che invece interessa la ripetizione delle rimesse solutorie (Trib. di Napoli, 07.11.2022).
A questo punto, essendo emerso l'affidamento del conto, il CTU ha individuato le rimesse solutorie prescritte, considerando il periodo precedente il decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione, includendo tutti i movimenti contabili indicati negli estratti conto ed applicando esclusivamente le condizioni contrattualmente stabilite o più favorevoli al correntista.
Applicando il criterio del saldo rettificato, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta va accolta per i versamenti di natura solutoria effettuati nel periodo sopra indicato, quantificati dal CTU in € 1.628,84, di cui € 823,73 maturati sul conto corrente ordinario n.
16451 ed € 805,11 sul conto anticipi n. 280075.
Pertanto, il saldo a credito per l'attrice risulta pari a € 174.909,16.
Rispondendo alle osservazioni del CTP della convenuta, secondo cui non sarebbe stata erroneamente considerata l'eventuale copertura dei trimestri precedenti, il Consulente ha chiarito che la non compensazione nei trimestri precedenti non è stata eseguita, infatti, - non per l'assenza di rimesse solutorie nei trimestri precedenti che, quindi, potevano essere sopperite da rimesse capienti successive - ma solo perché, in detti trimestri, i saldi reali ricalcolati sono risultati inferiori ai fidi di fatto, in conformità, pertanto, alle previsioni contenute nelle linee guida edite dal Tribunale di Catania sul punto.
Ed invero, nei trimestri citati dal CTP nelle superiori osservazioni, erano, comunque, presenti rimesse o versamenti, ma le stesse non erano solutorie perché - in detti trimestri - le competenze bancarie sono maturate e liquidate in occasione di affidamenti reali inferiori ai fidi di fatto.
Le rimesse o i versamenti eseguiti dal correntista in detti trimestri - in presenza di fido reale inferiore al fido di fatto – avevano, quindi, l'effetto di ripristinare l'affidamento reale già concesso e, quindi, utilizzato dalla società correntista.
pagina 13 di 15 Non essendo, pertanto, utilizzabili le rimesse eseguite dal correntista nel medesimo trimestre - per assenza di smarginamento del saldo reale ricalcolato, rispetto all'affidamento di fatto, non si ravvisa come avrebbero potuto valorizzarsi - al medesimo fine - le rimesse successive ai trimestri già detti.
Le conclusioni rese sul punto dal CTU meritano di essere condivise in quanto fondate su dati contabili e logicamente motivate.
A questo punto, dichiarata la nullità delle clausole che hanno stabilito la capitalizzazione degli interessi, nonché l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese non pattuite, riconosciuta l'operatività della prescrizione nei limiti di cui sopra, il saldo del conto corrente oggetto di causa va rideterminato in € 174.909,16; pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, la banca convenuta va condannata al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla domanda (in difetto di atti di messa in mora precedenti, cfr. C. Cass., n. 15895/2019, e in difetto della prova della mala fede della banca, cfr. C. Cass. n. 12362/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque la convenuta va condannata al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 14.000,00, oltre € 1.241,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10646/2016
R.G., vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (attrice) e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 14 di 15 - Accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 174.909,16, oltre interessi come in motivazione;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 14.000,00 per compensi e € 1.241,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Gervasi;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Catania il 27/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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