TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 3009/2022 tra
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Alassio (SV), Via Privata Croce Bianca n. 29 presso la Stazione dei Carabinieri di
Alassio, agli effetti del presente procedimento elettivamente domiciliato in Alassio (SV), Via
Mazzini n. 25/1, presso lo studio e la persona dell'avv. Giovanni Maglione (cod. fisc.
[...]
– P.E.C. – fax 0182660482) del Foro di C.F._2 Email_1
Savona, che lo rappresenta, difende ed assiste giu-sta procura speciale
- ATTORE OPPONENTE
c.f. , iscritta all'elenco delle società veicolo ai sensi dell'art. 4 Controparte_1 P.IVA_1 del provvedimento di Banca d'Italia del 05/07/2017 al n. 35360.7, e per essa in Controparte_2 qualità di mandataria all'incasso giusta procura notaio di Milano rep. 18344 Persona_1 del 28/07/2017, reg. a Milano il 31/07/2017 al n. 43020 serie 1T, con direzione generale e sede operativa in Castiglione della Pescaia (GR), Via San Benedetto Po n. 22, codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al n. P.IVA_2 202 dell'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in persona del procuratore generale giusti i poteri conferiti con delibera del Parte_2 consiglio di amministrazione del 19/12/2018, domiciliato per la carica presso la sede sociale rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti rep. n. 41200 notaio di Persona_2 Grosseto in data 23/05/2014, dall'Avv. Giada Isidori (codice fiscale ) C.F._3
- CONVENUTA OPPOSTA
(P. Iva - C.F. ), società a socio unico Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_4 C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._5
Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. C.F._6
21/N, giusta procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Persona_3 CP_5
Spezia, del 20 marzo 2024, Repertorio n. 18.975 e Raccolta n. 8.773 (cfr. doc. all. n. 1), e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
- TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1 previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione tardiva per i motivi espo-sti in atti, preso atto della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto in-giuntivo opposto disposta con ordinanza del 5 aprile 2023, preliminarmente,
— accertata l'inesistenza o, in subordine, la nullità delle notifiche del decre-to ingiuntivo ex adverso effettuate, anche previa modifica, riforma e/o revoca e/o disapplicazione dell'ordinanza di rimessione in termini n. cronol. 689/2021 del 16/06/2021 resa da codesto Tribunale, siccome emessa in violazione dell'art. 153, co. 2, c.p.c., dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
— accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del di-ritto di credito azionato da quale mandataria all'incasso di dichiarare l'insussistenza CP_2 Controparte_1 dell'avversaria pretesa creditoria, nonché la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo op- posto e quindi annullare e/o revocare il medesimo con tutte le conse-guenze di legge; nel merito — per la denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto — conformemente ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassa-zione con la sentenza n. 9479 pubblicata il 6 aprile 2023,
— accertata e dichiarata la vessatorietà ex artt. 33, lett. f), e 34 del Codice del Consumo della clausola penale contenuta nell'art.
6.A delle condi-zioni generali del finanziamento concesso da Santander Consumer Bank a con contratto n. 5186489 del 16 gennaio 2008, Parte_1 dichia-rare nulla e/o annullare ex art. 36 del Codice del Consumo la clausola penale di cui all'art.
6.A delle condizioni generali di finanziamento, in quanto vessatoria e, comunque, illegittima e diretta ad eludere la nor-mativa in materia di usura o, in subordine, ridurla ad equità ex art. 1384 c.c., trattandosi di ammontare manifestamente eccessivo;
— accertata e dichiarata la vessatorietà ex artt. 33, lett. f), e 34 del Codice del Consumo delle modalità di determinazione degli interessi moratori contenute nell'art.
5.A delle condizioni generali del finanziamento con-cesso da Santander Consumer Bank a con contratto n. Parte_1
5186489 del 16 gennaio 2008, dichiarare nulla e/o annullare ex art. 36 del Codice del Consumo la clausola sugli interessi moratori di cui all'art.
5.A delle condizioni generali di finanziamento, in quanto vessatoria e, comunque, illegittima e diretta ad eludere la normativa in materia di usura o, in subordine, ridurre la misura degli interessi moratori al tasso corrispettivo ex art. 1224 c.c. per eccessività della misura degli interessi moratori prevista dall'art.
5.A delle condizioni generali di finanziamento;
— conseguentemente, accertata l'illegittimità della penale prevista dall'art.
6.A delle condizioni generali di finanziamento e/o degli interessi applicati in forza della 5.A dichiarate nulle e/o annullate, revocare il decreto in-giuntivo opposto e, previo espletamento di apposita C.T.U. contabile, rideterminare il quantum debeatur a favore di nella quali-tà di CP_2 mandataria all'incasso di in applicazione delle vigenti disposizioni di Controparte_1 legge; in ogni caso:
— con vittoria di compensi e spese di lite, oltre al rimborso delle spese ge-nerali e degli oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Controparte_3
<< Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutti i motivi
esposti e documentai nel su esteso atto
a) In via preliminare
- Respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone in presupposti di fatto e di diritto;
- Dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art 650 c.p.c. e conseguentemente confermare il decreto
2 ingiuntivo opposto n.205/2021 (R.G. n.501/2021) del Tribunale di Savona depositato il 3/3/2021 e la esecutività dello stesso in quanto definitivo e passato in giudicato;
b) Fermo restando quanto sopra esposto in via preliminare in via principale nel merito
- Respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda o eccezione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata e perciò integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto n.205/2021 (R.G. n.501/2021) del Tribunale di Savona depositato il 3/3/2021;
c) In via subordinata nel merito Nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto Parte_3 condannare lo stesso signor a pagare in favore della quale Parte_3 Controparte_2 mandataria di la somma di € 28.699,32, o la diversa somma che sarà accertata Controparte_1 in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 20/12/2011 al saldo effettivo,
d) In via ulteriormente subordinata nel merito
- Nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa o delle clausole contrattuali inerenti l'applicazione di interessi usurari o anatocistici condannare l'opponente, signor , al pagamento in favore di Parte_3 CP_2 quale mandataria di dell'intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non
[...] Controparte_1 dichiarate nulle al netto degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti;
Con vittoria di spese onorari e compensi professionali>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*****
A. La società otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del sig. CP_2 Parte_1 relativamente ad un credito insoluto afferente ad un contratto di prestito personale da questi originariamente stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A. e successivamente ceduto all'ingiungente. La creditrice incontrava difficoltà nella notifica del decreto al debitore, risultato più volte irreperibile all'indirizzo di Savona Via Saredo 38, tanto da chiedere al giudice la remissione in termini per rinnovare l'adempimento adducendo che da ulteriori ricerche “il signor risulta Pt_1 essere irreperibile dal 05/06/2013 come dimostrato dal nuovo certificato di residenza storico che si allega alla presente istanza”. Ottenuto l'assenso, procedeva a notificare l'ordine di pagamento ai sensi dell'art. 143 CP_2
c.p.c., con deposito di copia nella Casa Comunale di Savona il 9 luglio 2021.
In assenza di opposizioni il decreto ingiuntivo veniva dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 1213/2021 del 19 novembre 2021. Seguiva da parte della creditrice l'intimazione di un atto di precetto anch'esso – dopo i primi infruttuosi tentativi di consegna a mani proprie - notificato secondo il rito degli irreperibili.
Il conseguente atto di pignoramento presso terzi, tuttavia, risulta notificato ai sensi dell'art. 140 cpc all'indirizzo di Savona Via Saredo con affissione dell'avviso al domicilio e deposito di copia presso la Casa Comunale il 20 settembre 2022, nonché invio di raccomandata r.r. in data 21 settembre 2022.
°°°°°
Il sig. – premettendo di avere avuto conoscenza dell'ingiunzione emessa nei propri confronti Pt_1 solo a seguito della comunicazione ricevuta dal datore di lavoro circa l'avvenuto pignoramento dello stipendio – proponeva opposizione ex art. 650 cpc in cui “evidenziava:
5.1. di essere stato cancellato per irreperibilità dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) — come risulta dal certificato storico di residenza allegato al decreto ingiuntivo opposto,
3 rilasciato dal Comune di Savona il 5 maggio 2021 ovvero dopo il primo tentativo di notifica dello stesso ― il 5 giugno 2013 ovvero quasi otto anni prima della notifica;
5.2. che la cancellazione dall' era stata determinata da ragioni di servizio a seguito della CP_6 vendita a terzi dell'unico immobile di proprietà sito in Savona, Via Saredo n. 38, in cui vi ha risieduto fino al giorno dell'alienazione, avvenuta il 2 marzo 2010 (cfr. doc. 04);
5.3. che, posto che il destinatario della notifica, odierno opponente, era all'epoca militare in servizio attivo (cfr. doc. 01), le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate nelle forme prescritte dall'art. 146 c.p.c., ciò che non era avvenuto e anche a prescindere che per ragioni di servizio non avesse potuto/dovuto dichiarare la propria residenza all' successivamente alla vendita CP_6 dell'unico immobile di proprietà, avvenuta per l'appunto il 2 marzo 2010 e trascritta nei pubblici registri il 3 marzo 2010 (cfr. doc. 04), e la cancellazione dall' avvenuta il 5 giugno 2013; CP_6
5.4. che, in ogni caso, i vizi — di inesistenza e, in via di stretto subordine, nullità — delle notifiche eseguite nei suoi confronti:
5.4.1. gli avevano impedito di avere alcuna conoscenza del decreto oggetto del presente giudizio di opposizione (così come del procedimento esecutivo) e, dunque, di proporre tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. e 5.4.2. prim'ancora, per quanto dedotto ed eccepito proprio in sede di opposizione, avevano determinato l'inefficacia del decreto ingiuntivo stesso ex art. 644 c.p.c.” (cfr. comparsa conclusionale).
Nel merito eccepiva che la pretesa creditoria derivante dal contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A. “si era prescritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2934 e 2946 c.c.” ed “era comunque esorbitante e ingiustificata nel suo ammontare, ma ancor prima illegittima, in quanto pacifico risultato dell'applicazione altrettanto illegittima (i) di una clausola penale evidentemente vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, nonché di interessi usurari (doc. 09)” (cfr. comparsa conclusionale).
°°°°° Si costituiva la creditrice opposta contestando in via preliminare i presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva, non avendo l'opponente dato prova di non essere stato in grado di avere conoscenza dell'ingiunzione nonostante l'asserita irregolarità della notifica, né di non avere potuto proporre l'opposizione tempestiva. Ne conseguirebbe l'intervenuto passaggio in giudicato dell'ingiunzione di pagamento. Quanto al richiamo alla procedura di cui all'art. 146 cpc evidenziava che la speciale forma di consegna ivi disposta presuppone che il notificante sia stato posto in grado di conoscere che il destinatario rivestisse la qualità di militare in servizio, cosa che nella specie non era avvenuta come emergerebbe da quanto indicato dall'esponente nel contratto di finanziamento per cui è causa.
In ogni caso – premesso che nella specie non verrebbe in rilievo alcuna ipotesi di inesistenza della notifica - ogni eventuale nullità sarebbe ad oggi sanata per il raggiungimento dello scopo in virtù della costituzione in giudizio del destinatario. Nel merito contestava l'eccezione di prescrizione rilevando che “il contratto di finanziamento prevedeva il pagamento di 120 rate mensili di cui la prima al 15/02/2008 e l'ultima al 15/01/2018. Ne consegue che decorrenza della prescrizione decennale non può che decorrere dal 15/01/2018 per cui non sarebbe maturata neppure ad oggi.
A esito non diverso si giunge anche nel caso in cui si facesse decorrere la prescrizione, come sostenuto da controparte, dal momento del passaggio a sofferenza che controparte indica nel
20/12/2011 e da cui quindi sempre secondo controparte decorrerebbe la prescrizione decennale che in teoria sarebbe maturata il 20/12/2021 Ebbene medio tempore la prescrizione veniva pure interrotta più volte prima di detto termine ed in particolare:
- dalla lettera raccomandata di Banca Ifis S.p.a. del 15/06/2012 recapitata presso il suo luogo di residenza del signor;
Parte_3
4 - Dalla lettera di cessione da Banca Ifis S.p.a. a con contestuale atto di costituzione CP_1 in mora del 6/3/201820, trasmessa anche per mail e che il signor ammette di Parte_3 conoscere con la mail da lui inviata alla del 16/03/2018; Controparte_2
- Dall'atto di riconoscimento di debito dello stesso signor contenuto nella Parte_3 stessa mail del 16/03/2018 con cui ammette l'esistenza e l'esecuzione del contratto oggetto di causa e la propria esposizione debitoria 16/03/2018” (cfr. comparsa di costituzione).
Quanto alle ulteriori contestazioni, negava l'eccessività della penale contrattuale applicata con l'ingiunzione, così come la ricorrenza di interessi usurari.
°°°°°
Nelle more del giudizio cedeva il credito contestato all'odierna terza intervenuta, la CP_2 quale faceva proprie tutte le difese già dispiegate dalla propria dante causa.
*****
B. Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, emesso in data 3 marzo 2021, dopo una serie di tentativi infruttuosi ed ottenuta dal creditore la rimessione in termini per provvedere all'adempimento, veniva infine notificato al debitore ai sensi dell'art. 143 cpc, con deposito del plico presso la casa comunale di Savona in data 9 luglio 2021, pertanto oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
L'opponente lamenta l'inesistenza della notificazione in quanto tutti i precedenti tentativi di notifica, eseguiti ai sensi dell'art. 140 cpc, venivano indirizzati dalla creditrice all'indirizzo di Via
Saredo 38, sebbene l'esponente già dal 5 giugno 2013 fosse stato cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente ( Del tutto illegittimamente, quindi, l'ingiungente sarebbe stata CP_6 rimessa in termini per procedere alla rinotifica, posto che una semplice ricerca anagrafica, in ossequio alle regole di normale diligenza, avrebbe consentito di appurare l'irreperibilità del destinatario al vecchio recapito.
Ad avviso dello scrivente la tesi non può essere condivisa.
Il duplice intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016) ha chiarito che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; da tanto consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. sentenza 14916 in motivazione pag. 11: “deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del
"collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice”).
L'esposto principio nel caso di specie si giustifica vieppiù in ragione del fatto che il sig.
[...]
, all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento con SCB, si impegnava Pt_1 espressamente a comunicare per iscritto ogni variazione del domicilio indicato nel contratto (cfr. art.
2.A. delle condizioni generali di contratto, specificamente approvato per iscritto dal
5 consumatore in calce alla seconda pagina del documento, ove sotto la rubrica “obbligazioni del cliente” si prevede che “fino al totale soddisfacimento ... il cliente è tenuto a comunicare a SCB per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza”).
Sebbene il contratto non contenga una espressa elezione di domicilio, è evidente che la ratio della disposizione sopra riportata fosse esattamente quella di consentire alla finanziatrice di rintracciare prontamente il debitore all'occorrenza.
Ancora la Corte di legittimità in un caso di licenziamento di un lavoratore, utilizzando argomenti mutuabili nel caso qui in esame, ha ritenuto correttamente inviata da parte del datore di lavoro la contestazione disciplinare al domicilio indicato dal lavoratore al momento dell'assunzione, sebbene successivamente modificato, in ragione della sussistenza di un'obbligazione espressa del lavoratore, poi non adempiuta, di comunicare eventuali variazioni (Cfr. Cass. 22295/2017 in motivazione:
“L'art. 3 del c.c.n.l. per gli addetti all'Industria metalmeccanica prevede che i lavoratori all'atto dell'assunzione producano un certificato di residenza (non anteriore a 3 mesi); successivamente «Il lavoratore dovrà comunicare successivi mutamenti di residenza e di domicilio». La disposizione negoziale impone, anche in ossequio al principio di buona fede e correttezza che regola il contratto di lavoro, che il lavoratore comunichi per iscritto eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio in modo da rendere tempestivamente edotto il datore di lavoro dell'indirizzo ove lo stesso può essere reperibile”) (cfr. anche Cass. n. 15891/2018).
Nel caso di specie non risulta che l'odierno opponente abbia mai informato “per iscritto” (come previsto dalle condizioni generali di contratto) né in altro modo la controparte dell'abbandono del precedente recapito, con la conseguenza che le notifiche effettuate presso l'indirizzo di Via Saredo 38 non possono in nessun caso ritenersi inesistenti: già il primo invio eseguito presso il domicilio dichiarato nel contratto effettuato nel marzo 2021 era idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 644 cpc.
Nemmeno, a giudizio dello scrivente, è possibile ritenere la nullità della notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc, posto che il debitore si è posto volontariamente nell'impossibilità di prendere effettiva visione dell'atto cancellandosi dall'anagrafe dei residenti senza nulla comunicare: opinare diversamente significherebbe premiare il destinatario per il proprio stesso inadempimento1.
Deve escludersi, infine, ogni nullità per il mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 146 cpc poiché non risulta dagli atti che il debitore abbia reso nota alla controparte la propria qualità di militare in servizio, rendendo di fatto impossibile alla finanziatrice il ricorso alla speciale procedura di cui all'art. 146 cpc.
Giova rammentare che “l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143
6 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario, imprenditore assoggettato
a fallimento che, risultando impossibile effettuare la notificazione presso la sede sociale, ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la sua ultima residenza nota, coincidente con la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni
e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, avendo quest'ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto, dai residenti interpellati)” (Cass. civ. n. 19012/2017).
°°°°°
Da quanto sopra segue la tardività della presente opposizione per tutti quegli aspetti della questione
– a cominciare dall'eccezione di prescrizione del credito - che non coinvolgono specificamente la tutela del consumatore avverso clausole di natura vessatoria: esame quest'ultimo consentito anche decorso il termine per l'opposizione ove – come nel caso presente - la questione non sia stata oggetto di valutazione da parte del giudice dell'ingiunzione secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 9479/2023 (“Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale”).
L'opponente sostiene la natura abusiva ed illegittima della clausola “di cui all'art.
6.A delle condizioni generali di finanziamento (cfr. doc. 07) ... in quanto manifestamente diretta ad eludere la normativa in materia di usura (artt. 1815 c.c. e 644 c.p., nonché l. 7 marzo 1996, n. 108, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 conv. con modif. in l. 28 febbraio 2001, n. 24, e relativi decreti ministeriali) e ciò anche a norma del combinato disposto di cui agli artt. 33, lett. f), 34 e 36 del Codice del Consumo, stante l'evidente vessatorietà della stessa clausola penale, o (ii), in subordine, ridotta ad equità ex art. 1384 c.c., trattandosi di ammontare manifestamente eccessivo, con conseguente (ii.1.) rideterminazione del quantum debeatur ovvero (ii.2) equa diminuzione secondo il prudente apprezzamento del Giudicante. 28. Basti considerare che, a fronte dell'importo originario del finanziamento di € 11.108,80 alla data di stipula del contratto in data 16 gennaio 2008 (cfr. doc. 07), la convenuta op-posta ha azionato un credito pari ad € 28.699,32, oltre agli interessi legali dal
20 dicembre 2011 al saldo effettivo, chiedendo conseguente il pagamento di un importo triplicato in soli quattro anni. 29. Alla luce della specifica contestazione formulata in sede di opposizione, spettava comunque alla creditrice opposta, attrice in senso sostanziale, offrire — ciò che non ha fatto — la prova della legittimità (i) della clausola penale di cui al menzionato art.
6.A, (ii) degli elementi costitutivi da cui trae origine la pretesa azionata, nonché (iii) dell'importo ingiunto” (cfr. comparsa di risposta).
7 Occorre rammentare che l'art. 33 comma 2 lettera f) del D.lgs 206/2005 ritiene vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno quale effetto quello di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Ebbene, pare a chi scrive che non possa dubitarsi della vessatorietà della clausola con la quale il professionista tenda ad assicurarsi l'intero vantaggio del contratto che esso stesso ha dichiarato di intendere risolto, semplicemente imputando a penale ciò che in origine era dovuto, peraltro ratealmente, a titolo di interesse corrispettivo, oltretutto sommando alla penale così quantificata un ulteriore importo a titolo di interessi di mora, da calcolarsi in ossequio all'art. 5 del contratto. E', anzi, fondato il dubbio sollevato dall'opponente circa la sussistenza di una pattuizione usuraria2, posto che la sommatoria tra l'importo degli interessi corrispettivi, sia pure riqualificato in termini di penale, con quello degli interessi di mora – di per sé stessi pattuiti in misura corrispondente alla soglia di riferimento (cfr. art. 5 del contratto di finanziamento) – determina necessariamente il superamento della soglia stessa.
In applicazione dell'art. 1815 comma 2 cc, pertanto, nulla è dovuto a titolo di penali ed interessi di mora, restando il debitore obbligato alla restituzione della sola quota capitale maturata alla data di risoluzione del contratto, avvenuta in data 28.10.2008 (cfr. doc. 5 della convenuta in opposizione).
Il tutto come specificato di seguito:
Calcolo capitale residuo alla data della decadenza dal benefico del termine (28.10.2008)
Metodo di Calcolo: Rata Costante (metodo francese)
Importo del Finanziamento: € 11.108,80
Tasso di Interesse Annuo contrattuale: 12,56%
Durata del Finanziamento: 10 anni
Modalità di Restituzione: 120 rate mensili
Importo di ogni singola Rata: € 163,00
1° anno Importo Rata Quota Interessi Quota Capitale Interessi Residui Capitale Residuo
rata n. 1 € 163,00 € 116,27 € 46,72 € 8.334,43 € 11.062,08
rata n. 2 € 163,00 € 115,78 € 47,21 € 8.218,65 € 11.014,86
rata n. 3 € 163,00 € 115,29 € 47,71 € 8.103,36 € 10.967,16
rata n. 4 € 163,00 € 114,79 € 48,21 € 7.988,57 € 10.918,95
rata n. 5 € 163,00 € 114,29 € 48,71 € 7.874,28 € 10.870,24
rata n. 6 € 163,00 € 113,78 € 49,22 € 7.760,51 € 10.821,02
rata n. 7 € 163,00 € 113,26 € 49,74 € 7.647,25 € 10.771,28
rata n. 8 € 163,00 € 112,74 € 50,26 € 7.534,51 € 10.721,03
rata n. 9 € 163,00 € 112,21 € 50,78 € 7.422,29 € 10.670,24
*****
C. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
*****
8
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 3009/2022 così decide:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 205/2021 del 3 marzo 2021 emesso nei confronti di
[...]
nato ad [...] il [...], cod. fisc. ; Pt_1 CodiceFiscale_1
2. Condanna nato ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
al pagamento in favore di (P. Iva C.F._1 Controparte_3
- C.F. della somma capitale di € 10.670,24 oltre interessi legali P.IVA_3 P.IVA_4 dalla data odierna al saldo.
3. Spese di lite interamente compensate.
Savona, 13.01.2025 Il Giudice
Stefano Poggio
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La scorrettezza contrattuale del consumatore risulta peraltro dalla successione cronologica degli avvenimenti. Dagli atti di causa emerge infatti che: L'opponente in data 16.1.2008 riceveva da SCB un importo di € 10.300,00 allo scopo “ristrutturazione casa” (doc. 7 opponente); L'immobile da ristrutturare coincideva verosimilmente con l'abitazione di Via Saredo, la quale in allora CP_ costituiva l'unico cespite di proprietà in capo all'opponente (cfr. atto di citazione pag. 6: “la cancellazione dall' è stata determinata da ragioni di servizio a seguito della vendita a terzi dell'unico immobile di proprietà sito in Savona, Via Saredo n. 38, in cui vi ha risieduto fino al giorno dell'alienazione, avvenuta il 2 marzo 2010”); Ricevuta la somma il debitore pagava unicamente le prime due rate (scadenti rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo 2008), come emerge dall'estratto conto in atti in cui risultano insolute le rate dal mese di aprile 2008 in avanti (doc. 8 opponente); Nel marzo 2010 l'esponente alienava l'immobile ristrutturato;
Nel giugno del 2013 l'opponente si rendeva irreperibile. 2 Cfr. comparsa conclusionale pag. 26: “Basti considerare che, a fronte dell'importo originario del finanziamento di €
11.108,80 alla data di stipula del contratto in data 16 gennaio 2008 (cfr. doc. 07), la convenuta op-posta ha azionato un credito pari ad € 28.699,32, oltre agli interessi legali dal 20 dicembre 2011 al saldo effettivo, chiedendo conseguente il pagamento di un importo triplicato in soli quattro anni”.