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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8505/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
rappr. e dif. dall'avv. Sergio Cacopardo giusta procura in Parte_1
atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 23.09.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000118689, alla stessa notificata dall' in CP_1
data 18.02.2022 nella qualità di legale rappresentante della con cui era Controparte_2
contestato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali a norma dell'art. 2, comma
1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii .
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito l'omessa
Pagina 1 notifica degli atti di accertamento pregressi;
il difetto di motivazione dell'ordinanza opposta;
la prescrizione e l'illegittima quantificazione delle sanzioni.
L' si è costituita in giudizio svolgendo difese tendenti al rigetto del ricorso. CP_1
La controversia è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
Ciò posto il ricorso introduttivo è stato proposto tardivamente, ovvero oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 della L. 689/1981
La citata disposizione stabilisce che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Pagina 2 Nel caso in questione in effetti l'opposizione non è stata tempestivamente proposta atteso che il ricorso è stato depositato telematicamente in data 23.09.2022, oltre il termine di decadenza decorrente dalla data del 18.02.2022 in cui è stata notificata l'ordinanza ingiunzione, come indicato in ricorso.
A tal proposito si osserva che l'accertamento della tempestività dell'opposizione, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale.
L'opposizione, pertanto, va dichiarata inammissibile.
A motivo della pronuncia in rito sussistono eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
Dichiara inammissibile l'opposizione;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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