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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1324 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/06/2025
Il giorno 09/06/2025 alle ore 09,55 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1324 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che è presente l'avv. Francesco Tedesco per parte ricorrente il quale conclude riportandosi ai propri atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita la parte a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,00.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 09/06/2025 , all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:00 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:15, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1324 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
(cf nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._2
(c.f.: nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._3
(c.f.: nata in [...] il [...], e Parte_3 C.F._4
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], tutti Parte_4 C.F._5
residenti in Agrigento e ivi elettivamente domiciliati in via Imera n. 217, presso lo studio dell'avv.
Francesco Tedesco, che li rappresenta e difende giuste procure alle liti in atti
* RICORRENTI * contro
(c.f./p.iva: ) con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Agrigento, contrada San Biagio n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: risoluzione contratto per inadempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11 giugno 2024, CP_1
, e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno rappresentato che la non ha Parte_4 Controparte_2 mai iniziato i lavori nella “cappella di tipologia 2 distinta dal codice F-2-49 campo F presso il cimitero di Piano Gatta in Agrigento” di cui sono assegnatari, previsti nel contratto di appalto sottoscritto il 30 marzo 2019 in relazione al quale hanno già corrisposto un acconto di € 18.000,00 sull'importo complessivamente pattuito di € 25.000,00; stante il perdurare dell'inadempimento e il mancato riscontro ai “solleciti per le vie brevi … con p.e.c. del 15/04/2024 hanno … espressamente manifestato la loro richiesta di risoluzione contrattuale e la richiesta delle somme indebitamente trattenute”.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di: “In via Principale:
1. Accertare e Dichiarare che i ricorrenti … in data 30/03/2019 hanno concluso con la un Controparte_2 contratto d'appalto per l'importo di € 25.000,00 avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di rifinitura standard della cappella con aggiunta di n. 8 posti ossario sotto le falde del tetto e del portale con semicolonne;
2. Accertare e Dichiarare che in data 26/11/2019 e in data 31/03/2020 il signor , in proprio e nell'interesse di tutte le parti contrattuali, ha Parte_2 effettuato il pagamento a mezzo di bonifici bancari della somma di € 18.000,00 alla
[...]
3. Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_2 [...]
;
4. Accertare e Dichiarare la risoluzione del contratto art. 1453 ss. Controparte_4
c.c. per l'inadempimento contrattuale della;
5. Condannare Controparte_4 la alla restituzione dell'acconto versato per l'importo Controparte_2 complessivo di € 18.000,00 (diciottomila/00), oltre agli interessi al tasso legale dal pagamento fino all'integrale soddisfo;
6. Condannare la , al risarcimento Controparte_2
del danno subito dai sig.ri , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, e che il giudicante riterrà di giustizia;
[...] Parte_3 Parte_4
Con vittoria di spese, diritti e onorario del presente giudizio, oltre CPA e spese generali come per legge”.
All'udienza di comparizione delle parti - fissata con il decreto emesso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e tenutasi in data 08.10.2024 - il Tribunale, dichiarava la contumacia della parte resistente non costituitasi in giudizio e, su istanza dei ricorrenti, stante la natura documentale della causa, fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
3 Parte ricorrente ha depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dal procuratore dei ricorrenti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, la domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta, per quanto di ragione.
2. Come accennato in punto di fatto, i ricorrenti Controparte_1 Parte_1
e hanno lamentato
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'inadempimento contrattuale della società cooperativa resistente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di appalto “delle opere di rifinitura standard della cappella … di tipologia 2 distinta dal codice F-2-49 campo F presso il cimitero di Piano Gatta in Agrigento” di cui sono assegnatari, e hanno, quindi, richiesto, previa declaratoria di risoluzione del detto contratto, la restituzione dell'acconto di complessivi € 18.000,00, corrisposto con due bonifici di pari importo effettuati il 26.11.2019 e il 31.03.2020.
Giova rammentare che, in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile
(v., ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno versato agli atti di causa il contratto appalto intercorso tra le parti del 30 marzo 2019 (doc. n. 1), che prevede un costo complessivo di € 25.000,00 e un termine per l'ultimazione dei lavori di 150 giorni dal versamento del primo acconto, il capitolato dei lavori (doc. n. 2) e le ricevute attestanti l'avvenuta corresponsione in acconto di complessivi €
18.000,00, a mezzo di due bonifici dell'importo di € 9.000,00 cadauno, effettuati, come detto, il
26.11.2019 e il 31.03.2020 (docc. nn. 3 e 4).
Dal canto suo, la resistente seppure Controparte_3
ritualmente evocata in giudizio, ha deciso di non costituirsi, omettendo così di allegare e provare fatti di segno contrario rispetto alla pretesa azionata dai ricorrenti.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente abbia pienamente assolto agli oneri probatori su di essa incombenti, fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda avanzata, e ciò anche a fronte della valenza di ficta contestatio dei fatti da attribuirsi alla condotta
4 contumaciale della resistente (cfr. Cass. Civ. n. 22461/2015, secondo cui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova).
In particolare, si rileva che i ricorrenti, oltre alla produzione in giudizio della documentazione contrattuale e non di cui si è detto, hanno allegato che la resistente si è resa totalmente inadempiente all'obbligo di esecuzione dei lavori previsti nel contratto di appalto, tanto che gli stessi non sono neanche mai stati iniziati.
Hanno, infatti, rappresentato (e documentato) di avere, proprio a fronte del perdurare dell'inadempimento, comunicato alla società cooperativa resistente, a mezzo p.e.c. del 15 aprile
2024, la volontà di recedere dal (rectius: risolvere il) contratto per inadempimento dell'appaltatrice, denunciando proprio il mancato inizio dei lavori, e di avere contestualmente formulato espressa richiesta di restituzione della somma di € 18.000,00 versata in acconto sull'importo pattuito per l'appalto (v. docc. 5 e 6).
Tali istanze sono state poi ribadite, sempre in via stragiudiziale, nell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, notificato alla Controparte_2
mezzo p.e.c. del 06 maggio 2024 (v. docc. nn. 7-10).
[...]
Orbene, tenuto conto della contumacia di quest'ultima, che non costituendosi in giudizio non ha fornito la prova dell'adempimento degli obblighi contrattuali o dell'impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.), in ragione del riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale di cui si è sopra detto, si deve ritenere provato l'inadempimento della società appaltatrice resistente.
L'inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto deve essere di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., in relazione all'interesse dell'altro contraente, così che il giudice è tenuto ad una “valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio”
(Cass. n. 21209/2019; Cass. n. 409/2012).
Nella fattispecie che ci occupa, non vi è alcun dubbio sulla gravità dell'inadempimento, considerato che si tratta di totale mancanza di esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte della resistente, non avendo neanche iniziato i lavori che dovevano, secondo l'art. 4 del contratto di appalto essere ultimati entro il 27 giugno 2020 (ossia entro 150 giorni decorrenti dal
26.11.2019, data di avvenuta corresponsione dell'acconto di € 9.000,00 da parte dei ricorrenti).
Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto del 30 marzo 2019 stipulato inter partes e, conseguentemente, la società
5 resistente deve essere condannata alla restituzione della somma di € 18.000,00 corrisposta dai ricorrenti quale parziale corrispettivo del contratto di appalto, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
In totale assenza di prova sia in ordine all'an che al quantum debeatur, non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta dei ricorrenti di condanna della “ Controparte_5
al risarcimento del danno subito dai sig.ri ,
[...] Controparte_1 Parte_1
, , e che il giudicante
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
riterrà di giustizia”.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione quello compreso tra € 5.201 e € 26.000 (decisum pari ad € 18.000,00) secondo i valori minimi, stante la minore complessità della controversia, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Difatti, nonostante la non si sia costituita nel presente Controparte_2
procedimento, è orientamento consolidato quello per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale, in quanto, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr., tra le tante, Cass. n. 13498/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1324/2024 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto inter partes;
- condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 18.000,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
1.964,00, di cui € 264,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 09/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/06/2025
Il giorno 09/06/2025 alle ore 09,55 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1324 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che è presente l'avv. Francesco Tedesco per parte ricorrente il quale conclude riportandosi ai propri atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita la parte a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,00.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 09/06/2025 , all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:00 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:15, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1324 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
(cf nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._2
(c.f.: nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._3
(c.f.: nata in [...] il [...], e Parte_3 C.F._4
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], tutti Parte_4 C.F._5
residenti in Agrigento e ivi elettivamente domiciliati in via Imera n. 217, presso lo studio dell'avv.
Francesco Tedesco, che li rappresenta e difende giuste procure alle liti in atti
* RICORRENTI * contro
(c.f./p.iva: ) con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Agrigento, contrada San Biagio n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: risoluzione contratto per inadempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11 giugno 2024, CP_1
, e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno rappresentato che la non ha Parte_4 Controparte_2 mai iniziato i lavori nella “cappella di tipologia 2 distinta dal codice F-2-49 campo F presso il cimitero di Piano Gatta in Agrigento” di cui sono assegnatari, previsti nel contratto di appalto sottoscritto il 30 marzo 2019 in relazione al quale hanno già corrisposto un acconto di € 18.000,00 sull'importo complessivamente pattuito di € 25.000,00; stante il perdurare dell'inadempimento e il mancato riscontro ai “solleciti per le vie brevi … con p.e.c. del 15/04/2024 hanno … espressamente manifestato la loro richiesta di risoluzione contrattuale e la richiesta delle somme indebitamente trattenute”.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di: “In via Principale:
1. Accertare e Dichiarare che i ricorrenti … in data 30/03/2019 hanno concluso con la un Controparte_2 contratto d'appalto per l'importo di € 25.000,00 avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di rifinitura standard della cappella con aggiunta di n. 8 posti ossario sotto le falde del tetto e del portale con semicolonne;
2. Accertare e Dichiarare che in data 26/11/2019 e in data 31/03/2020 il signor , in proprio e nell'interesse di tutte le parti contrattuali, ha Parte_2 effettuato il pagamento a mezzo di bonifici bancari della somma di € 18.000,00 alla
[...]
3. Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_2 [...]
;
4. Accertare e Dichiarare la risoluzione del contratto art. 1453 ss. Controparte_4
c.c. per l'inadempimento contrattuale della;
5. Condannare Controparte_4 la alla restituzione dell'acconto versato per l'importo Controparte_2 complessivo di € 18.000,00 (diciottomila/00), oltre agli interessi al tasso legale dal pagamento fino all'integrale soddisfo;
6. Condannare la , al risarcimento Controparte_2
del danno subito dai sig.ri , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, e che il giudicante riterrà di giustizia;
[...] Parte_3 Parte_4
Con vittoria di spese, diritti e onorario del presente giudizio, oltre CPA e spese generali come per legge”.
All'udienza di comparizione delle parti - fissata con il decreto emesso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e tenutasi in data 08.10.2024 - il Tribunale, dichiarava la contumacia della parte resistente non costituitasi in giudizio e, su istanza dei ricorrenti, stante la natura documentale della causa, fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
3 Parte ricorrente ha depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dal procuratore dei ricorrenti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, la domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta, per quanto di ragione.
2. Come accennato in punto di fatto, i ricorrenti Controparte_1 Parte_1
e hanno lamentato
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'inadempimento contrattuale della società cooperativa resistente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di appalto “delle opere di rifinitura standard della cappella … di tipologia 2 distinta dal codice F-2-49 campo F presso il cimitero di Piano Gatta in Agrigento” di cui sono assegnatari, e hanno, quindi, richiesto, previa declaratoria di risoluzione del detto contratto, la restituzione dell'acconto di complessivi € 18.000,00, corrisposto con due bonifici di pari importo effettuati il 26.11.2019 e il 31.03.2020.
Giova rammentare che, in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile
(v., ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno versato agli atti di causa il contratto appalto intercorso tra le parti del 30 marzo 2019 (doc. n. 1), che prevede un costo complessivo di € 25.000,00 e un termine per l'ultimazione dei lavori di 150 giorni dal versamento del primo acconto, il capitolato dei lavori (doc. n. 2) e le ricevute attestanti l'avvenuta corresponsione in acconto di complessivi €
18.000,00, a mezzo di due bonifici dell'importo di € 9.000,00 cadauno, effettuati, come detto, il
26.11.2019 e il 31.03.2020 (docc. nn. 3 e 4).
Dal canto suo, la resistente seppure Controparte_3
ritualmente evocata in giudizio, ha deciso di non costituirsi, omettendo così di allegare e provare fatti di segno contrario rispetto alla pretesa azionata dai ricorrenti.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente abbia pienamente assolto agli oneri probatori su di essa incombenti, fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda avanzata, e ciò anche a fronte della valenza di ficta contestatio dei fatti da attribuirsi alla condotta
4 contumaciale della resistente (cfr. Cass. Civ. n. 22461/2015, secondo cui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova).
In particolare, si rileva che i ricorrenti, oltre alla produzione in giudizio della documentazione contrattuale e non di cui si è detto, hanno allegato che la resistente si è resa totalmente inadempiente all'obbligo di esecuzione dei lavori previsti nel contratto di appalto, tanto che gli stessi non sono neanche mai stati iniziati.
Hanno, infatti, rappresentato (e documentato) di avere, proprio a fronte del perdurare dell'inadempimento, comunicato alla società cooperativa resistente, a mezzo p.e.c. del 15 aprile
2024, la volontà di recedere dal (rectius: risolvere il) contratto per inadempimento dell'appaltatrice, denunciando proprio il mancato inizio dei lavori, e di avere contestualmente formulato espressa richiesta di restituzione della somma di € 18.000,00 versata in acconto sull'importo pattuito per l'appalto (v. docc. 5 e 6).
Tali istanze sono state poi ribadite, sempre in via stragiudiziale, nell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, notificato alla Controparte_2
mezzo p.e.c. del 06 maggio 2024 (v. docc. nn. 7-10).
[...]
Orbene, tenuto conto della contumacia di quest'ultima, che non costituendosi in giudizio non ha fornito la prova dell'adempimento degli obblighi contrattuali o dell'impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.), in ragione del riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale di cui si è sopra detto, si deve ritenere provato l'inadempimento della società appaltatrice resistente.
L'inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto deve essere di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., in relazione all'interesse dell'altro contraente, così che il giudice è tenuto ad una “valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio”
(Cass. n. 21209/2019; Cass. n. 409/2012).
Nella fattispecie che ci occupa, non vi è alcun dubbio sulla gravità dell'inadempimento, considerato che si tratta di totale mancanza di esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte della resistente, non avendo neanche iniziato i lavori che dovevano, secondo l'art. 4 del contratto di appalto essere ultimati entro il 27 giugno 2020 (ossia entro 150 giorni decorrenti dal
26.11.2019, data di avvenuta corresponsione dell'acconto di € 9.000,00 da parte dei ricorrenti).
Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto del 30 marzo 2019 stipulato inter partes e, conseguentemente, la società
5 resistente deve essere condannata alla restituzione della somma di € 18.000,00 corrisposta dai ricorrenti quale parziale corrispettivo del contratto di appalto, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
In totale assenza di prova sia in ordine all'an che al quantum debeatur, non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta dei ricorrenti di condanna della “ Controparte_5
al risarcimento del danno subito dai sig.ri ,
[...] Controparte_1 Parte_1
, , e che il giudicante
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
riterrà di giustizia”.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione quello compreso tra € 5.201 e € 26.000 (decisum pari ad € 18.000,00) secondo i valori minimi, stante la minore complessità della controversia, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Difatti, nonostante la non si sia costituita nel presente Controparte_2
procedimento, è orientamento consolidato quello per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale, in quanto, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr., tra le tante, Cass. n. 13498/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1324/2024 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto inter partes;
- condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 18.000,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
1.964,00, di cui € 264,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 09/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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