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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2871/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. – p.i in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1
Em OL ( , PEC - – fax 0622798276 C.F._1 Email_1 presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Napoli in data 18.06.2014 rep. n Per_1
17705 – Raccolta n 8545
APPELLANTE
E
- contumace CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5229/2023, pubblicata il 18.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro accolse per quanto di ragione la domanda di e statuì: “…condanna l' a CP_2 CP_3 corrispondere ad la rendita da malattia professionale per danno biologico CP_2 aggiornata come per legge tenuto conto della misura indicata dal c.t.u. ( danno biologico 2
pari all'8%) a decorrere dal 18.1.2021 (domanda amministrativa),oltre interessi nella misura legale”
Avverso tale decisione ha proposto appello l' lamentando l'errata valutazione CP_3 medico legale compiuta dal ctu nominato in primo grado e mutuata dal giudicante, in relazione al difetto di prova circa la specifica efficienza causale delle mansioni svolte dall'odierno appellato rispetto alla genesi multifattoriale della malattia (Protrusione discale marcata di L5-S1 con franca ernia discale di L4-L5 che comprime il sacco durale con impegno trofo-funzionale) denunciata. Ha chiesto, pertanto, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_2
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 13 ottobre 2025. Quindi, acquisite le note di trattazione con la prova dell'accettazione della notifica all'appellato effettuata attraverso la pec, la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, può dirsi raggiunta la prova di esistenza del rapporto di causalità tra l'attività lavorativa svolta dall'odierno appellato nel periodo dedotto in causa e la malattia denunciata.
Al riguardo va detto, infatti, che non vi è contestazione tra le parti circa le mansioni e le modalità di svolgimento della prestazione, e che, del resto, l'originario ricorrente risulta per tabulas (vedi estratto matricolare mercantile allegato al fascicolo di prime cure) essere stato in servizio dal 26.06.2000 a bordo di vari natanti per la compagnia di navigazione Snav S.p.a.
Si rammenta, in particolare, che dedusse di essere stato assunto alle CP_2 dipendenze di detta Compagnia presso cui svolse, sempre a bordo di natanti veloci ed aliscafi, le mansioni di: - mozzo, dal 28.06.2000 al 16.07.2004; - giovanotto di coperta, dal 16.07.2004 al 30.05.2007; - marinaio, dal 30.05.2007 al 31.01.2022.
Tali circostanze non sono state contestate dall' nella memoria di costituzione, CP_3 laddove l' si limitò ad argomentare nei seguenti termini: “A norma e per effetto Pt_1 dell'art. 2697 c. c. , incombe all'assicurato di provare che l'attività, non tipicamente lavorativa, fosse richiesta da modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro, o in ogni caso da circostanze prescindenti dalla scelta del lavoratore. Quindi l'evento lesivo dedotto in giudizio non è riconducibile ad alcuna attività lavorativa svolta in occasione di lavoro, così 3
come individuata dalla vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
Ebbene, può quindi ritenersi circostanza pacifica il fatto che nel corso del periodo di lavoro dal 28.06.2000 al 31.01.2022 - svolto, come detto, sempre a bordo di natanti veloci - il ricorrente è stato quotidianamente esposto, per intere giornate di lavoro (circa quattordici ore al giorno), all'azione delle vibrazioni meccaniche generate dai grossi motori dei natanti nonché alle vibrazioni di bassa/media frequenza generate dal moto ondoso e movimento dei natanti su cui è stato imbarcato e trasmesse a tutto il corpo.
L'attività si svolgeva a bordo anche durante la navigazione (con qualsiasi forza del mare, anche agitato) in ambienti estremamente angusti e con posizioni di lavoro estremamente scomode (in ginocchio e con torsioni del busto).
Attesa la patologia osteoarticolare contratta (Protrusione discale marcata di L5-S1 con franca ernia discale di L4-L5 che comprime il sacco durale con impegno trofo-funzionale), il ricorrente inoltrava all' domanda di riconoscimento dell'origine professionale della CP_3 patologia contratta.
In proposito, la ctu disposta in prime cure ha confermato sulla scorta della documentazione sanitaria rinvenuta in atti, ed in forza di puntuali argomentazioni e considerazioni medico-legali dotate di intrinseca coerenza, il ruolo eziologico svolto dall'attività lavorativa, incontestatamente svolta dal ricorrente, rispetto all'insorgenza dello specifico rischio professionale.
Il consulente dott. in particolare, ha evidenziato: “Sulla base degli Persona_2 atti di causa, dell'anamnesi personale e lavorativa nonché dell'esame obiettivo praticato in persona di il ctu ritiene l'istante sia affetto da ernia discale L4-L5 e L5-S1”. In CP_2 merito alla richiesta dell'istante circa il riconoscimento della malattia professionale il CTU esprime quanto segue: “per quanto riguarda in genere le cause determinanti della formazione di ernie discali queste sono di varia natura e rappresentano il coefficiente indispensabile attraverso il quale la condizione anatomica del nucleo protruso trapassa nella sindrome clinica dell'ernia conclamata. Le cause possono essere: di tipo meccanico le più frequenti (traumi e microtraumi) reumatismi, tipo statico dismorfico. Nel caso oggetto della vertenza è possibile invocare i fattori traumatici. Gli anni di attività lavorativa sulle navi svolta con diverse qualifiche, così come riferito e riportato e certificato, hanno contribuito alla comparsa della doppia protrusione discale a livello L4-L5 e della protrusione L5-S1. Tanto ad esito di esposizione lavorativa che per tipo e durata, per la prolungata sollecitazione della colonna vertebrale dovuta alle azioni lavorative ed alle condizioni in cui il lavoro è stato 4
effettivamente prestato, si ritiene possa aver superato il livello di resistenza della colonna vertebrale del lavoratore determinando la comparsa peraltro precoce della patologia degenerativa erniaria del tratto lombosacrale del rachide. La patologia presenta i requisiti di tipicità e specificità della tecnopatia in ragione del mantenimento prolungato di posizioni statiche o dinamiche in concomitanza degli effetti di beccheggio (quando la nave si sposta da destra a sinistra), rollaggio (quando la nave ondeggia da prua a poppa), serpeggio in condizioni meteorologiche tranquille e in condizioni meteorologiche avverse, che comportano sollecitazioni meccaniche continue sulle strutture vertebrali tali da accelerare il processo di invecchiamento e degenerazione dei dischi intervertebrali. Non trascurabili, infine, come agenti concausali l'effetto anche in porto delle vibrazioni dei motori e dei vari gruppi funzionali presenti sulla nave e l'effetto legato al movimento dei mezzi pesanti che vengono imbarcati e sbarcati”
Pertanto, se è esatto il rilievo dell' che la malattia denunziata non è compresa fra CP_3 quelle “tabellate” in relazione all'attività lavorativa indicata, per cui non opera la presunzione legale dell'origine professionale della patologia, e permane a carico del lavoratore l'onere di fornire la prova di detta origine, nel caso di specie siffatta prova, alla stregua di tutti gli elementi rinvenuti in atti, può dirsi raggiunta.
In altri termini, ai fini del riconoscimento della natura professionale della malattia in oggetto, trattandosi di malattia non tabellata, si può dire raggiunta la prova che il lavoro, se non la causa unica ed esclusiva, ne ha rappresentato senz'altro la concausa determinante ed efficiente, in relazione alle modalità della prestazione lavorativa incontestatamente offerta.
Si può, dunque, concordare con il parere medico legale espresso dal ctu nominato in prime cure alle cui valutazioni l' ha opposto – peraltro solo in sede di gravame- una CP_3 serie di considerazioni che si risolvono in una mera valutazione alternativa, che non offre adeguati spunti per contrastare le considerazioni espresse in modo logico e coerente dal consulente alle cui conclusioni si è rifatto il primo giudice.
Alla luce dei suesposti argomenti, deve rigettarsi l'appello dell' e confermarsi la CP_3 sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del grado, tenuto conto della mancata costituzione della parte vittoriosa.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
P.Q.M.
5
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater,
DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2871/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. – p.i in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1
Em OL ( , PEC - – fax 0622798276 C.F._1 Email_1 presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Napoli in data 18.06.2014 rep. n Per_1
17705 – Raccolta n 8545
APPELLANTE
E
- contumace CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5229/2023, pubblicata il 18.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro accolse per quanto di ragione la domanda di e statuì: “…condanna l' a CP_2 CP_3 corrispondere ad la rendita da malattia professionale per danno biologico CP_2 aggiornata come per legge tenuto conto della misura indicata dal c.t.u. ( danno biologico 2
pari all'8%) a decorrere dal 18.1.2021 (domanda amministrativa),oltre interessi nella misura legale”
Avverso tale decisione ha proposto appello l' lamentando l'errata valutazione CP_3 medico legale compiuta dal ctu nominato in primo grado e mutuata dal giudicante, in relazione al difetto di prova circa la specifica efficienza causale delle mansioni svolte dall'odierno appellato rispetto alla genesi multifattoriale della malattia (Protrusione discale marcata di L5-S1 con franca ernia discale di L4-L5 che comprime il sacco durale con impegno trofo-funzionale) denunciata. Ha chiesto, pertanto, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_2
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 13 ottobre 2025. Quindi, acquisite le note di trattazione con la prova dell'accettazione della notifica all'appellato effettuata attraverso la pec, la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, può dirsi raggiunta la prova di esistenza del rapporto di causalità tra l'attività lavorativa svolta dall'odierno appellato nel periodo dedotto in causa e la malattia denunciata.
Al riguardo va detto, infatti, che non vi è contestazione tra le parti circa le mansioni e le modalità di svolgimento della prestazione, e che, del resto, l'originario ricorrente risulta per tabulas (vedi estratto matricolare mercantile allegato al fascicolo di prime cure) essere stato in servizio dal 26.06.2000 a bordo di vari natanti per la compagnia di navigazione Snav S.p.a.
Si rammenta, in particolare, che dedusse di essere stato assunto alle CP_2 dipendenze di detta Compagnia presso cui svolse, sempre a bordo di natanti veloci ed aliscafi, le mansioni di: - mozzo, dal 28.06.2000 al 16.07.2004; - giovanotto di coperta, dal 16.07.2004 al 30.05.2007; - marinaio, dal 30.05.2007 al 31.01.2022.
Tali circostanze non sono state contestate dall' nella memoria di costituzione, CP_3 laddove l' si limitò ad argomentare nei seguenti termini: “A norma e per effetto Pt_1 dell'art. 2697 c. c. , incombe all'assicurato di provare che l'attività, non tipicamente lavorativa, fosse richiesta da modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro, o in ogni caso da circostanze prescindenti dalla scelta del lavoratore. Quindi l'evento lesivo dedotto in giudizio non è riconducibile ad alcuna attività lavorativa svolta in occasione di lavoro, così 3
come individuata dalla vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
Ebbene, può quindi ritenersi circostanza pacifica il fatto che nel corso del periodo di lavoro dal 28.06.2000 al 31.01.2022 - svolto, come detto, sempre a bordo di natanti veloci - il ricorrente è stato quotidianamente esposto, per intere giornate di lavoro (circa quattordici ore al giorno), all'azione delle vibrazioni meccaniche generate dai grossi motori dei natanti nonché alle vibrazioni di bassa/media frequenza generate dal moto ondoso e movimento dei natanti su cui è stato imbarcato e trasmesse a tutto il corpo.
L'attività si svolgeva a bordo anche durante la navigazione (con qualsiasi forza del mare, anche agitato) in ambienti estremamente angusti e con posizioni di lavoro estremamente scomode (in ginocchio e con torsioni del busto).
Attesa la patologia osteoarticolare contratta (Protrusione discale marcata di L5-S1 con franca ernia discale di L4-L5 che comprime il sacco durale con impegno trofo-funzionale), il ricorrente inoltrava all' domanda di riconoscimento dell'origine professionale della CP_3 patologia contratta.
In proposito, la ctu disposta in prime cure ha confermato sulla scorta della documentazione sanitaria rinvenuta in atti, ed in forza di puntuali argomentazioni e considerazioni medico-legali dotate di intrinseca coerenza, il ruolo eziologico svolto dall'attività lavorativa, incontestatamente svolta dal ricorrente, rispetto all'insorgenza dello specifico rischio professionale.
Il consulente dott. in particolare, ha evidenziato: “Sulla base degli Persona_2 atti di causa, dell'anamnesi personale e lavorativa nonché dell'esame obiettivo praticato in persona di il ctu ritiene l'istante sia affetto da ernia discale L4-L5 e L5-S1”. In CP_2 merito alla richiesta dell'istante circa il riconoscimento della malattia professionale il CTU esprime quanto segue: “per quanto riguarda in genere le cause determinanti della formazione di ernie discali queste sono di varia natura e rappresentano il coefficiente indispensabile attraverso il quale la condizione anatomica del nucleo protruso trapassa nella sindrome clinica dell'ernia conclamata. Le cause possono essere: di tipo meccanico le più frequenti (traumi e microtraumi) reumatismi, tipo statico dismorfico. Nel caso oggetto della vertenza è possibile invocare i fattori traumatici. Gli anni di attività lavorativa sulle navi svolta con diverse qualifiche, così come riferito e riportato e certificato, hanno contribuito alla comparsa della doppia protrusione discale a livello L4-L5 e della protrusione L5-S1. Tanto ad esito di esposizione lavorativa che per tipo e durata, per la prolungata sollecitazione della colonna vertebrale dovuta alle azioni lavorative ed alle condizioni in cui il lavoro è stato 4
effettivamente prestato, si ritiene possa aver superato il livello di resistenza della colonna vertebrale del lavoratore determinando la comparsa peraltro precoce della patologia degenerativa erniaria del tratto lombosacrale del rachide. La patologia presenta i requisiti di tipicità e specificità della tecnopatia in ragione del mantenimento prolungato di posizioni statiche o dinamiche in concomitanza degli effetti di beccheggio (quando la nave si sposta da destra a sinistra), rollaggio (quando la nave ondeggia da prua a poppa), serpeggio in condizioni meteorologiche tranquille e in condizioni meteorologiche avverse, che comportano sollecitazioni meccaniche continue sulle strutture vertebrali tali da accelerare il processo di invecchiamento e degenerazione dei dischi intervertebrali. Non trascurabili, infine, come agenti concausali l'effetto anche in porto delle vibrazioni dei motori e dei vari gruppi funzionali presenti sulla nave e l'effetto legato al movimento dei mezzi pesanti che vengono imbarcati e sbarcati”
Pertanto, se è esatto il rilievo dell' che la malattia denunziata non è compresa fra CP_3 quelle “tabellate” in relazione all'attività lavorativa indicata, per cui non opera la presunzione legale dell'origine professionale della patologia, e permane a carico del lavoratore l'onere di fornire la prova di detta origine, nel caso di specie siffatta prova, alla stregua di tutti gli elementi rinvenuti in atti, può dirsi raggiunta.
In altri termini, ai fini del riconoscimento della natura professionale della malattia in oggetto, trattandosi di malattia non tabellata, si può dire raggiunta la prova che il lavoro, se non la causa unica ed esclusiva, ne ha rappresentato senz'altro la concausa determinante ed efficiente, in relazione alle modalità della prestazione lavorativa incontestatamente offerta.
Si può, dunque, concordare con il parere medico legale espresso dal ctu nominato in prime cure alle cui valutazioni l' ha opposto – peraltro solo in sede di gravame- una CP_3 serie di considerazioni che si risolvono in una mera valutazione alternativa, che non offre adeguati spunti per contrastare le considerazioni espresse in modo logico e coerente dal consulente alle cui conclusioni si è rifatto il primo giudice.
Alla luce dei suesposti argomenti, deve rigettarsi l'appello dell' e confermarsi la CP_3 sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del grado, tenuto conto della mancata costituzione della parte vittoriosa.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
P.Q.M.
5
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater,
DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano