Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Taranto il 28 gennaio 2021, notificato l’8 febbraio 2021, con il quale è stata revocata la licenza di porto d'armi (fucile) per uso venatorio n. -OMISSIS- di cui era titolare il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Taranto;
Vista l’ordinanza cautelare n. 300 del 26 maggio 2021, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e udito l’Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alle controparti il 7 aprile 2021 e depositato in giudizio il 6 maggio 2021, il ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto che, con decreto prot. n. -OMISSIS- del 28 gennaio 2021, il Questore di Taranto ha revocato la sua licenza di porto d’armi (fucile), rilasciata per uso venatorio, avente n. -OMISSIS-, non ritenendolo più in possesso dei requisiti di garanzia di affidabilità nel non abuso delle armi ai sensi dell'art. 43 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, in quanto destinatario di formale denuncia/querela per il reato di minaccia depositata da parte dell’ex convivente Signora -OMISSIS-.
3. A sostegno del ricorso la parte ricorrente ha dedotto:
I) che la predetta denuncia - querela depositata presso la Stazione dei Carabinieri di San Giorgio Jonico è stata, infine, rimessa in data 26 maggio 2020 e che, comunque, il reato denunciato (minaccia semplice) non rientra nel novero di quelli di cui all'art. 43 T.U.L.P.S. n. 773/1931;
II) di aver sempre tenuto una condotta conforme alle nome di comportamento penali e civili senza incorrere in alcuna violazione di leggi penali;
III) che la giurisprudenza ha previsto che nei casi identici a quello di specie non vada applicata alcuna sanzione;
IV) l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere;
V) l’omessa valutazione sulla personalità dell’interessato idonea a giustificare l’esigenza cautelare;
VI A) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.;
VI B) la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del R.D.18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).
4. Il 21 maggio 2021 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e la Questura di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare n. 300 del 26 maggio 2021 pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2021, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato atteso che:
- secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, la proposizione di querela penale è condizione di procedibilità sul piano penalprocessuale che non incide sul potere dell’Amministrazione di p.s. procedente di valutare autonomamente e discrezionalmente, in sede amministrativa (ai fini di apprezzare l’affidabilità del soggetto nel non abuso delle armi), il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’eventuale remissione della stessa da parte della persona offesa (evento peraltro frequente nei casi di conflittualità tra persone legate da rapporto di parentela - cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5595; sez. III, 1 aprile 2015, n. 1731; T.A.R. Napoli, sez. V, 15 ottobre 2012, n. 4117);
- nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha disposto tempestivamente la revoca di che trattasi ed ha, a tal fine, espressamente tenuto in considerazione le memorie procedimentali depositate da parte ricorrente in data 12 giugno 2020 anche prendendo specificatamente posizione sull’aspetto dell’intervenuta remissione di querela da parte di -OMISSIS-;
- il contenuto dichiarativo del verbale di remissione di querela non smentisce lo storico verificarsi dell’episodio di minaccia posto a base del provvedimento impugnato (episodio peraltro indirettamente confermato in sede di s.i.t. dal figlio della coppia -OMISSIS- il quale ha riferito di aver ascoltato il padre dire che “se avesse trovato la madre per strada, l’avrebbe presa per capelli trascinandola fino in campagna”), limitandosi lo stesso a dare atto della successiva pacificazione tra TE e ER (“abbiamo fatto pace, pur rimanendo separati”) ”.
6. Il 30 luglio 2024 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato una nota della Questura di Taranto (prot. -OMISSIS- del 3 giugno 2024) attestante l’emissione da parte della Prefettura di Taranto, nei confronti del Sig. -OMISSIS-, del decreto prot. n. -OMISSIS- del 28 giugno 2021 (notificato il 13 agosto 2021) recante divieto di detenzione armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, avverso cui non risulterebbe proposto ricorso.
7. Nella pubblica udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 300/2021, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris , con la motivazione sopra riportata.
8.1. Sono, infatti, privi di giuridico fondamento il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto dei motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente), con i quali la difesa del ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.10, 11, 42 e 43 del R.D.18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), poiché, a parere della predetta difesa, la denuncia-querela posta a fondamento della misura impugnata, è stata rimessa in data 26 maggio 2020 ed, inoltre, il ricorrente avrebbe sempre tenuto una condotta conforme alle nome di comportamento penali e civili senza incorrere in alcuna violazione di leggi penali, infine poichè l’Amministrazione resistente avrebbe omesso la valutazione sulla personalità dell’interessato idonea a giustificare l’esigenza cautelare.
Rileva, preliminarmente, il Tribunale che in materia di porto d’armi è giustificato il ritiro della licenza quando l'Amministrazione abbia valutato discrezionalmente il pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso. Infatti, la valutazione, ampiamente discrezionale, attribuita all'Autorità di Pubblica Sicurezza riguarda, principalmente, il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira ad ottenere il porto d'armi e tale giudizio presuppone un'analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante, basato su rigorosi parametri tecnici. Non sussiste, infatti un diritto assoluto al porto d'armi (cfr. nel senso Corte Costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), rappresentando invece, quest’ultimo un'eccezione al normale divieto, potendo, dunque, essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività. Pertanto il legislatore affida all'Autorità di Pubblica Sicurezza l’importante compito di apprezzare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e nel bilanciamento degli interessi coinvolti nella scelta selettiva della Pubblica Amministrazione assume carattere prevalente l’interesse pubblico, volto alla tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, sent. n. 840 del 2023).
Osserva, infatti, il Collegio che l’Amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale, può non autorizzare l’uso delle armi a soggetti ritenuti capaci di abusarne, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito, ovvero la tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione. Infatti, proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche.
Questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, " ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018), sussistendo soltanto " in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata ", potendo la revoca della licenza essere " sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l'interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l'assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività " (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585).
È, dunque, evidente che l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi apprezzando discrezionalmente, “ quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato " (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530).
Pertanto, la proposizione di querela penale, pur essendo condizione di procedibilità sul piano penalprocessuale, non incide sul potere discrezionale dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza di valutare, in sede amministrativa il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’eventuale remissione della stessa da parte della persona offesa, per apprezzare l’affidabilità del soggetto nel non abuso delle armi. Infatti, questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale “ a prescindere da ogni questione sulla natura ostativa ex lege delle ipotesi di reato di cui all’art. 43, comma 1, r.d. n. 773 del 1931, l’amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente al corretto uso delle armi, indipendentemente dalla formale estinzione del reato, con la conseguenza che la riabilitazione e l’estinzione del reato non sono decisive ai fini della positiva valutazione del diniego di rilascio della licenza o del relativo rinnovo, giacché l’autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti-reato concretamente avvenuti per desumerne la pericolosità o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi; a norma degli art. 39 e 43 r.d. n. 773 del 1931, infatti, le licenze di porto d’armi possono essere legittimamente negate alle persone ritenute capaci di abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l’esistenza di precedenti penali in capo al richiedente ” (v. su tali principi, per tutte, Cons. St., Sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8102; Cons. St., Sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731; Cons. St., Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121).
Infatti, in materia di porto d’armi, la tipica regola del diritto amministrativo della prevenzione del "più probabile che non", non necessita del raggiungimento di alcuna certezza probatoria, né rappresenta una valutazione di pericolosità del soggetto a tutti gli effetti, come nel caso del giudizio sotteso all'adozione delle misure di sicurezza.
Nel caso de quo, lo storico verificarsi dell’episodio di minaccia in ambito familiare, lungi dall’essere smentito dal contenuto dichiarativo del verbale di remissione di querela, è stato indirettamente confermato in sede di sommarie informazioni testimoniali dal figlio della coppia, -OMISSIS-, il quale ha riferito di aver ascoltato il padre dire che “se avesse trovato la madre per strada, l’avrebbe presa per capelli trascinandola fino in campagna”, limitandosi lo stesso a dare atto della successiva pacificazione tra TE e ER (“abbiamo fatto pace, pur rimanendo separati”).
Pertanto, nel caso di specie, avuto riguardo alle condotte del ricorrente risultanti dalla relazione della Questura di Taranto del 15 aprile 2021, depositata in giudizio il 21 maggio 2021 (l’abuso di alcol, l’aver posto in essere atteggiamenti persecutori nei confronti dell’ex convivente, pedinandola e minacciandola), l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza ha correttamente esercitato il potere discrezionale in esame, indicando fatti e circostanze in modo dettagliato e ricavandone un congruo giudizio di insussistenza del requisito soggettivo dell’affidabilità, sulla base di una coerente valutazione di elementi oggettivamente idonei, nel loro complesso, a fondare il provvedimento di diniego.
Orbene, a giudizio del Tribunale è rilevante, ai fini del rilascio e/o del ritiro delle licenze in materia di armi, la sussistenza di conflittualità familiari o di coppia, come nell'ambito di separazioni familiari, caratterizzate da tensioni, litigi, minacce ed eventuali denunce, non essendo necessario, ai fini della specifica valutazione operata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza in subiecta materia il riscontro di condotte di rilievo penale, quanto piuttosto il riscontro di un clima di conflittualità che possa favorire o anche solo dare adito a dubbi circa il pericolo di abusi delle armi.
Né, per le ragioni sopra esposte, può essere condivisa la censura con cui la difesa del ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe intervenuto a tale distanza di tempo dal fatto da rendere insussistenti le ragioni cautelari che dovrebbero concorrere ad ispirarlo.
D’altronde, il provvedimento impugnato è stato adottato il 28 gennaio 2021, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto all’emanazione del predetto provvedimento è datata 29 maggio 2020 (notificata il 1 giugno 2020) e la querela è stata presentata il 19 maggio 2020, pertanto non può ritenersi che sia trascorso un eccessivo lasso di tempo dal fatto al punto da non giustificare l’emissione del provvedimento.
8.2. E’ privo di giuridico fondamento anche il sesto motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. essendosi, a parere della difesa del ricorrente, la Questura di Taranto, nel provvedimento finale, limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel “preavviso di rigetto” senza motivare in ordine alle specifiche censure mosse dal ricorrente con la memoria del 12 giugno 2020 (trasmesse in sede di controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.).
Osserva, invero il Tribunale che con la memoria trasmessa il 12 giugno 2020 alla Questura di Taranto in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge n. 241 del 1990 e ss.mm., l’odierno ricorrente si è limitato a comunicare la sola remissione della querela, senza contestare la veridicità dei fatti denunciati né chiedendo la propria audizione. Inoltre, l’Amministrazione resistente ha espressamente valutato la predetta memoria, prendendo specificatamente posizione sull’aspetto dell’intervenuta remissione di querela da parte della Signora -OMISSIS-, precisando nel provvedimento impugnato che “la remissione della querela effettuata in data 08/06/2020 non fa venir meno la rilevanza di quanto emerso nell’immediatezza dei fatti e nella successiva denuncia, indicendo a configurare in capo al -OMISSIS-, allo stato, una situazione sopravvenuta di non incondizionata affidabilità nel non abuso delle armi”, sicchè la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata.
8.3. Osserva, infine, il Collegio, che appare (peraltro) rilevante nella specie la circostanza che, come rilevato e documentato dall’Avvocatura Distrettuale nella memoria finale depositata il 30 luglio 2024, nelle more del giudizio, è sopravvenuto il decreto del Prefetto di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 28 giugno 2021, notificato il 13 agosto 2021, recante (ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931) il divieto di detenzione di armi e munizioni per l’odierno ricorrente, provvedimento da quest’ultimo non impugnato.
9. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.
10.Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.