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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2024, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8679 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliato presso l'Avv. BISULCA PAOLO, che lo rappresenta e difen- de per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettiva- Controparte_1 mente domiciliata presso l'Avv. FAVARI MARIA CALOGERA, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare mani- festato in sede presidenziale.
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla resi- stente, , deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigo- Controparte_1 rosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor- te di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronun-
2 cia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale vio- lazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniu- gale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento del- la convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
3. Ora, nel caso di specie, la resistente attribuisce all'odierno ricorrente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, aven- do, all'uopo, la che il marito ha perpetrato ai suoi danni vio- CP_2 lenze fisiche e morali.
Le suddette condotte violente denunciate dalla resistente risultano corro- borate dalla documentazione offerta da quest'ultima relativa al procedimento penale a carico dell' e per il quale quest'ultimo è stato, dapprima, sotto- Pt_1 posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettro- nico e, successivamente, condannato nei confronti della moglie per i reati di cui agli artt. 94, commi 1, 2 e 3, 572, commi,1 e 2, 56, 629, comma 2 in re- lazione all'art. 628 comma 3 n.3 bis) c.p., giusta sentenza n. 4767/2022 del
05.07.2022 del Tribunale di Palermo e confermata in sede di Appello (vedasi, al riguardo, documenti prodotti dalla resistente in data 20.05.2022 e
26.02.2024).
La rappresentazione di tali fatti, quale emerge dagli atti del procedimento penale, fornisce adeguato riscontro alle allegazioni della resistente e, pertan- to, deve essere senz'altro apprezzata ai fini della pronuncia di addebito nei confronti dell' Pt_1
Orbene, al tal proposito, ovvero con riguardo alle riferite condotte violente poste in essere dal ricorrente, si rileva che, per consolidato orientamento del- la Suprema Corte, di recente riaffermato con l'ordinanza n. 31351 del 24 ot-
3 tobre 2022, “le violenze fisiche costituiscono violazione talmente gravi e inac- cettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pro- nuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vit- tima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. 7388/2017).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sulla scorta dei rife- riti principi di diritto affermati dalla Cassazione, la domanda di addebito del- la separazione proposta dalla parte resistente va, senz'altro, accolta.
4. Ciò posto, deve darsi atto che il figlio della coppia (nato a [...]- Per_1 lermo il 15/06/2005), nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la mag- giore età, ragion per cui nulla va disposto in ordine al suo affidamento ed al suo regime di visita da parte del genitore non convivente.
Tuttavia, considerato che ha da non molto tempo raggiunto la Per_1 maggiore età, deve presumibilmente ritenersi che lo stesso non sia ancora economicamente autosufficiente, ragion per cui permane l'obbligo dei genito- ri di contribuire al suo mantenimento nella misura infra specificata.
5. Venendo, invece, ai provvedimenti nell'interesse del figlio minorenne ER
(nato a [...] il [...]), deve preliminarmente rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
4 6. Nel caso di specie, alla luce delle sopra indicate vicende penali afferenti al ricorrente - il quale, peraltro, versa attualmente in stato di detenzione carce- raria con fine pena il 10/01/2026 (cfr. allegato depositato dal ricorrente in data 07.06.2024) – ed in considerazione della gravità delle condotte ascritte al padre oggetto, per l'appunto, di procedimento penale, nonché del disinte- resse dal lui mostrato nei confronti delle condizioni di salute del figlio , ER che ha determinato il provvedimento limitativo della responsabilità genitoria- le emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 11.13/04/2022, va confermato il regime di affidamento esclusivo del figlio minore alla ER madre, che allo stato, è l'unico genitore in grado di sufficientemente tutelar- lo, pertanto, confermandosi, in ordine ad , quanto già stabilito in sede di ER ordinanza presidenziale del 05.06.2022.
7. Nulla, invece, deve disporsi in ordine al regime di visita del figlio minore da parte del padre, in ragione dell'attuale stato di detenzione carceraria ER dell'Uzzo, che, allo stato, preclude - come anche rilevato dalla relazione del
Servizio Spazio Neutro del 14/05/2024 - l'attivazione degli incontri padre- figlio in ambiente protetto sulla scorta delle indicazioni già fornite dal Servi- zio Sociale incaricato nella relazione, in atti, del 04/10/2023.
Gli incontri tra il figlio minore ed il padre verranno ripresi, su impulso ER di parte, sempre in ambiente protetto, attraverso la mediazione degli opera- tori del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, una volta cessato l'attuale stato di detenzione carceraria del ricorrente.
8. Nulla deve, parimenti, disporsi in ordine all'assegnazione della casa co- niugale richiesta dal ricorrente, attesa la mancanza, nel caso di specie, dei presupposti di legge (ossia la convivenza del coniuge richiedete con figli mi- norenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) ed oltretutto considerato che l' nella propria comparsa conclusionale del 04.09.2024, Pt_1 ha, tra l'altro, rinunciato a tale domanda.
9. Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio mi- nore, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione persona- le tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analo-
5 go, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a tro- vare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che impli- ca una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cas- sazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di per- manenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i co- niugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore.
10. Nel caso di specie, con riguardo alla valutazione comparativa delle con- dizioni economico-reddituali delle parti in relazione ai loro obblighi di man- tenimento verso i figli ed , si specifica quanto segue. Per_1 ER
La resistente, in sede di udienza presidenziale del 31.05.2022 ha, tra l'altro, dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire (ol- tre all'importo di € 400,00 a titolo di assegno unico) il reddito di cittadinan- za, per un importo di € 700,00 (ora pensione di cittadinanza).
Quanto al ricorrente, l' – il quale, come detto, è attualmente detenuto Pt_1
6 in carcere - all'udienza presidenziale cit., ha, tra l'altro, dichiarato: “Io sono mastro muratore, ho smesso di lavorare a causa dei domiciliari”.
11. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto appena espo- sto circa le attuali condizioni economiche e personali delle parti, delle esi- genze di mantenimento dei figli, della capacità di lavoro concreta dei mede- simi, della durata del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie dei figli dell'età di quelli della coppia, appare equo determi- nare la misura dell'assegno, dovuto dal ricorrente in favore della resistente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli della coppia ed ER [...]
in complessivi euro 250,00 mensili (di cui €150,00 per il figlio minore Per_3
ed € 100,00 per il figlio maggiorenne non economicamente autosuffi- ER ciente , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- Per_1 lutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., confermandosi sul punto quanto già stabilito dall'ordinanza presidenziale del 05.06.2022.. Con- siderato lo stato detentivo del ricorrente, tale obbligo deve essere dichiarato sospeso durante lo stato detentivo stesso, salvo che il ricorrente sia ammes- so a svolgere attività lavorativa retribuita all'interno dell'istituto carcerario.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
12. In considerazione del complessivo esito del giudizio, delle condotte pro- cessuali delle parti e delle rispettive richieste, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
PALERMO (PA), in data 11/12/1978, e , nata a [...]- Controparte_1
MO (PA), in data 10/11/1987, i quali hanno contratto matrimonio in PA-
LERMO (PA), in data 26/09/2007, iscritto nei registri dello Stato Civile del
7 medesimo Comune al n. 78, parte I, dell'anno 2007; pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Parte_1 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia , nato a ER
Palermo il 16.11.2013, alla madre e con regime di visita da parte del padre determinato secondo le modalità indicate in parte motiva (prevedendosi che gli incontri tra il figlio minore ed il padre verranno ripresi, su impulso ER di parte, in ambiente protetto, attraverso la mediazione degli operatori del
Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, una volta cessato l'attuale stato di detenzione carceraria del ricorrente); pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, la complessiva somma di euro 250,00 mensili (di cui Controparte_1
€150,00 per il figlio minore ed € 100,00 per il figlio maggiorenne non ER economicamente autosufficiente nato a [...] il [...]) a Per_1 titolo di contributo al mantenimento dei due figli della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.. Considerato lo stato detentivo del ricorrente, ta- le obbligo deve essere dichiarato sospeso durante lo stato detentivo stesso, salvo che il ricorrente sia ammesso a svolgere attività lavorativa retribuita all'interno dell'istituto carcerario;
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 19/11/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8679 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliato presso l'Avv. BISULCA PAOLO, che lo rappresenta e difen- de per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettiva- Controparte_1 mente domiciliata presso l'Avv. FAVARI MARIA CALOGERA, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare mani- festato in sede presidenziale.
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla resi- stente, , deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigo- Controparte_1 rosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor- te di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronun-
2 cia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale vio- lazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniu- gale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento del- la convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
3. Ora, nel caso di specie, la resistente attribuisce all'odierno ricorrente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, aven- do, all'uopo, la che il marito ha perpetrato ai suoi danni vio- CP_2 lenze fisiche e morali.
Le suddette condotte violente denunciate dalla resistente risultano corro- borate dalla documentazione offerta da quest'ultima relativa al procedimento penale a carico dell' e per il quale quest'ultimo è stato, dapprima, sotto- Pt_1 posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettro- nico e, successivamente, condannato nei confronti della moglie per i reati di cui agli artt. 94, commi 1, 2 e 3, 572, commi,1 e 2, 56, 629, comma 2 in re- lazione all'art. 628 comma 3 n.3 bis) c.p., giusta sentenza n. 4767/2022 del
05.07.2022 del Tribunale di Palermo e confermata in sede di Appello (vedasi, al riguardo, documenti prodotti dalla resistente in data 20.05.2022 e
26.02.2024).
La rappresentazione di tali fatti, quale emerge dagli atti del procedimento penale, fornisce adeguato riscontro alle allegazioni della resistente e, pertan- to, deve essere senz'altro apprezzata ai fini della pronuncia di addebito nei confronti dell' Pt_1
Orbene, al tal proposito, ovvero con riguardo alle riferite condotte violente poste in essere dal ricorrente, si rileva che, per consolidato orientamento del- la Suprema Corte, di recente riaffermato con l'ordinanza n. 31351 del 24 ot-
3 tobre 2022, “le violenze fisiche costituiscono violazione talmente gravi e inac- cettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pro- nuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vit- tima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. 7388/2017).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sulla scorta dei rife- riti principi di diritto affermati dalla Cassazione, la domanda di addebito del- la separazione proposta dalla parte resistente va, senz'altro, accolta.
4. Ciò posto, deve darsi atto che il figlio della coppia (nato a [...]- Per_1 lermo il 15/06/2005), nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la mag- giore età, ragion per cui nulla va disposto in ordine al suo affidamento ed al suo regime di visita da parte del genitore non convivente.
Tuttavia, considerato che ha da non molto tempo raggiunto la Per_1 maggiore età, deve presumibilmente ritenersi che lo stesso non sia ancora economicamente autosufficiente, ragion per cui permane l'obbligo dei genito- ri di contribuire al suo mantenimento nella misura infra specificata.
5. Venendo, invece, ai provvedimenti nell'interesse del figlio minorenne ER
(nato a [...] il [...]), deve preliminarmente rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
4 6. Nel caso di specie, alla luce delle sopra indicate vicende penali afferenti al ricorrente - il quale, peraltro, versa attualmente in stato di detenzione carce- raria con fine pena il 10/01/2026 (cfr. allegato depositato dal ricorrente in data 07.06.2024) – ed in considerazione della gravità delle condotte ascritte al padre oggetto, per l'appunto, di procedimento penale, nonché del disinte- resse dal lui mostrato nei confronti delle condizioni di salute del figlio , ER che ha determinato il provvedimento limitativo della responsabilità genitoria- le emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 11.13/04/2022, va confermato il regime di affidamento esclusivo del figlio minore alla ER madre, che allo stato, è l'unico genitore in grado di sufficientemente tutelar- lo, pertanto, confermandosi, in ordine ad , quanto già stabilito in sede di ER ordinanza presidenziale del 05.06.2022.
7. Nulla, invece, deve disporsi in ordine al regime di visita del figlio minore da parte del padre, in ragione dell'attuale stato di detenzione carceraria ER dell'Uzzo, che, allo stato, preclude - come anche rilevato dalla relazione del
Servizio Spazio Neutro del 14/05/2024 - l'attivazione degli incontri padre- figlio in ambiente protetto sulla scorta delle indicazioni già fornite dal Servi- zio Sociale incaricato nella relazione, in atti, del 04/10/2023.
Gli incontri tra il figlio minore ed il padre verranno ripresi, su impulso ER di parte, sempre in ambiente protetto, attraverso la mediazione degli opera- tori del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, una volta cessato l'attuale stato di detenzione carceraria del ricorrente.
8. Nulla deve, parimenti, disporsi in ordine all'assegnazione della casa co- niugale richiesta dal ricorrente, attesa la mancanza, nel caso di specie, dei presupposti di legge (ossia la convivenza del coniuge richiedete con figli mi- norenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) ed oltretutto considerato che l' nella propria comparsa conclusionale del 04.09.2024, Pt_1 ha, tra l'altro, rinunciato a tale domanda.
9. Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio mi- nore, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione persona- le tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analo-
5 go, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a tro- vare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che impli- ca una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cas- sazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di per- manenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i co- niugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore.
10. Nel caso di specie, con riguardo alla valutazione comparativa delle con- dizioni economico-reddituali delle parti in relazione ai loro obblighi di man- tenimento verso i figli ed , si specifica quanto segue. Per_1 ER
La resistente, in sede di udienza presidenziale del 31.05.2022 ha, tra l'altro, dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire (ol- tre all'importo di € 400,00 a titolo di assegno unico) il reddito di cittadinan- za, per un importo di € 700,00 (ora pensione di cittadinanza).
Quanto al ricorrente, l' – il quale, come detto, è attualmente detenuto Pt_1
6 in carcere - all'udienza presidenziale cit., ha, tra l'altro, dichiarato: “Io sono mastro muratore, ho smesso di lavorare a causa dei domiciliari”.
11. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto appena espo- sto circa le attuali condizioni economiche e personali delle parti, delle esi- genze di mantenimento dei figli, della capacità di lavoro concreta dei mede- simi, della durata del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie dei figli dell'età di quelli della coppia, appare equo determi- nare la misura dell'assegno, dovuto dal ricorrente in favore della resistente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli della coppia ed ER [...]
in complessivi euro 250,00 mensili (di cui €150,00 per il figlio minore Per_3
ed € 100,00 per il figlio maggiorenne non economicamente autosuffi- ER ciente , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- Per_1 lutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., confermandosi sul punto quanto già stabilito dall'ordinanza presidenziale del 05.06.2022.. Con- siderato lo stato detentivo del ricorrente, tale obbligo deve essere dichiarato sospeso durante lo stato detentivo stesso, salvo che il ricorrente sia ammes- so a svolgere attività lavorativa retribuita all'interno dell'istituto carcerario.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
12. In considerazione del complessivo esito del giudizio, delle condotte pro- cessuali delle parti e delle rispettive richieste, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
PALERMO (PA), in data 11/12/1978, e , nata a [...]- Controparte_1
MO (PA), in data 10/11/1987, i quali hanno contratto matrimonio in PA-
LERMO (PA), in data 26/09/2007, iscritto nei registri dello Stato Civile del
7 medesimo Comune al n. 78, parte I, dell'anno 2007; pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Parte_1 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia , nato a ER
Palermo il 16.11.2013, alla madre e con regime di visita da parte del padre determinato secondo le modalità indicate in parte motiva (prevedendosi che gli incontri tra il figlio minore ed il padre verranno ripresi, su impulso ER di parte, in ambiente protetto, attraverso la mediazione degli operatori del
Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, una volta cessato l'attuale stato di detenzione carceraria del ricorrente); pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, la complessiva somma di euro 250,00 mensili (di cui Controparte_1
€150,00 per il figlio minore ed € 100,00 per il figlio maggiorenne non ER economicamente autosufficiente nato a [...] il [...]) a Per_1 titolo di contributo al mantenimento dei due figli della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.. Considerato lo stato detentivo del ricorrente, ta- le obbligo deve essere dichiarato sospeso durante lo stato detentivo stesso, salvo che il ricorrente sia ammesso a svolgere attività lavorativa retribuita all'interno dell'istituto carcerario;
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 19/11/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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