Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 5028/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5028/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 01/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 che di seguito si riproducono:
i signori e continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza [con Parte_1 Parte_2 obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale cambio della stessa] se pure nel rispetto dei tempi di permanenza dei figli Per_
e con ciascuno di essi e dei loro impegni scolastici e extra-scolastici; Per_2
Per_ 2. [affidamento dei figli e , loro collocazione prevalente e residenza] Per_2
Per_ i figli e continueranno a essere affidati ai genitori in via condivisa, nelle forme contemplate dall'ultima parte Per_2 del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, cioè, che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle scelte di ordinaria amministrazione, verrà esercitata, separatamente, dal genitore alle cure del quale i figli saranno, di volta in volta, affidati.
Per_ La collocazione prevalente di e e così la loro residenza vengono mantenute presso la casa della mamma;
Per_2
3. [tempi di loro permanenza preso ciascuno dei genitori]
in relazione:
• al tempo “ordinario” i genitori hanno concordato di tenere i figli secondo lo schema che segue [laddove i pomeriggi di competenza dei genitori - indicati, nello schema, in MAIUSCOLO e grassetto - debbono intendersi dalla fine dell'orario scolastico (o comunque in orario corrispondente) al dopo cena]
• alle vacanze natalizie e di fine anno la ripartizione dei tempi tra di loro avverrà secondo lo schema sotto indicato:
Per_
→ alle vacanze pasquali e staranno con i genitori secondo il sotto-indicato prospetto [laddove i pomeriggi di Per_2 competenza di ciascuno - indicati, nello schema, in MAIUSCOLO e grassetto - debbono intendersi a valere dalle ore 15.00 al dopo cena]:
Quanto alle vacanze estive ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli 2 settimane di vacanza, continuative o frazionate, con l'intesa che i rispettivi periodi dovranno essere concordati tra di loro entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e con l'ulteriore intesa che in ipotesi di disaccordo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari;
4. [casa coniugale]
l'appartamento già destinato a casa coniugale, sito in Fiesso D'Artico (VE), Via Vegro n. 1 bis, di proprietà del signor al pari di quanto in esso contenuto resta nella disponibilità dello stesso dando atto la signora di avere già Pt_1 Pt_2 portato con sé tutti i beni di sua proprietà;
Per_ 5. [contributo fisso al mantenimento di e e integrazione dello stesso] Per_2
Per_ a titolo di contributo fisso al mantenimento dei figli e il signor corrisponderà alla stessa, Per_2 Pt_1 anticipatamente, entro il 5° giorno di ciascun mese, la somma mensile di euro 700,00 (settecento euro) - da intendersi euro
350,00 (trecento cinquanta euro) per ciascuno dei figli -.
Tale importo verrà aggiornato annualmente in proporzione alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT.
Quale forma di integrazione di tale contributo - se pure con i limiti più oltre evidenziati - il signor verserà alla Pt_1 signora , anche in tal caso entro il 5° giorno di ciascun mese, la somma mensile di euro 700,00 (da intendersi in euro Pt_2
350,00 per ciascuno dei figli) sino a quando ella dovesse risultare gravata integralmente di un canone di locazione o comunque laddove ella dovesse rendersi acquirente di un appartamento contraendo un mutuo.
Tale corresponsione integrativa verrà, invero, meno nelle seguenti ipotesi: • laddove la signora dovesse avviare un rapporto di convivenza more uxorio;
Pt_2
• al raggiungimento da parte di ciascuno dei figli del 22esimo anno di età nel senso che al raggiungimento del 22esimo anno di età del maggiore dei figli tale contributo verrà rideterminato nel 50% di tale importo (vale a dire nella somma di euro
350,00) e al raggiungimento del 22esimo anno di età del figlio minore tale contributo verrà meno per il residuo 50%;
• laddove uno o entrambi i figli, prima del compimento del 22esimo anno di età, dovessero divenire economicamente autosufficienti ovvero dovessero fissare la propria collocazione prevalente presso la casa del padre, fermo restando che in tal caso o comunque per l'ipotesi in cui la collocazione prevalente dei figli dovesse mutare anche prima del compimento del
22esimo anno di età, il contributo fisso al loro mantenimento e l'onere di corresponsione dello stesso dovrà essere rideterminato a mente dei tempi di permanenza dei figli (anche se saranno maggiorenni) presso ciascuno dei genitori.
Resta, peraltro, inteso che l'appartamento che in futuro dovrà essere individuato dalla signora in sostituzione rispetto Pt_2
a quello attuale dovrà essere idonea ad accogliere i figli e che dovrà trattarsi di appartamento ubicato in zona consona agli impegni dei minori e alla loro frequentazione da parte del padre;
6. [partecipazione alle spese straordinarie]
le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli graveranno, in pari quota, su ciascuno dei genitori.
Circa la loro individuazione - e la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente - le parti fanno espresso riferimento a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia di data
20.09.2019, che entrambe dichiarano di ben conoscere, fatte salve le specificazioni, modifiche e integrazioni di seguito indicate:
→ le spese anticipate da un genitore verranno rifuse dall'altro entro il mese successivo.
Fanno eccezione le spese relative alla retta della scuola privata frequentata dai figli che vengono addebitate sul conto corrente intestato alla signora e che dovranno, dunque, nella percentuale del 50%, esserle rifuse tempestivamente da parte del Pt_2 signor Pt_1
→ i coniugi hanno, inoltre, condiviso di includere tra le spese straordinarie da non concordare quelle dentistiche e oculistiche da sostenere per i figli fatto salvo l'accordo tra di loro per l'individuazione del professionista;
→ hanno, altresì, previsto che tra le spese straordinarie debbano includersi anche quelle per l'abbigliamento dei figli - da ripartire in ogni caso al 50% - a valere per l'importo massimo semestrale di euro 500,00 per ciascun figlio;
→ hanno, infine, convenuto stabilire in euro 1.000,00 per ciascun figlio il massimale di spesa annuo previsto dal Protocollo dinanzi citato in relazione alle spese mediche e scolastiche che non necessitano di un preventivo accordo;
7. [assegno unico universale] l'assegno unico universale verrà suddiviso tra i genitori al 50%;
8. [assegno contributivo tra coniugi: esclusione]
le parti dichiarano, per il resto, di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, dunque, a qualsivoglia domanda di natura contributiva (assegno divorzile) l'una nei confronti dell'altra;
9. [rilascio e rinnovo dei passaporti e di altri documenti validi per l'espatrio]
sottoscrivendo il presente ricorso ciascuna delle parti autorizza l'altra al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Entrambi prestano, altresì, l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e comunque di ogni altro documento valido per Per_ l'espatrio a favore dei figli e con l'intesa che carte di identità verranno custodite da un genitore e i passaporti Per_2 verranno custoditi dall'altro;
10. [clausola di chiusura]
ulteriormente rispetto a quanto in questa sede previsto le parti dichiarano di non avere, reciprocamente, alcuna ulteriore pretesa impegnandosi, peraltro, entrambe a non pubblicare fotografie dei figli sui social;
11. [spese del giudizio]
le spese della presente procedura debbono intendersi compensate tra le parti.”
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 18/09/2010 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 01/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è rispondente altresì all'interesse dei figli e , non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1 Per_2 annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/09/2010 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] Parte_2 di Venezia, al n. 105, parte II, Uff. 1., dell'anno 2010;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca