Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 23/06/2025, n. 12301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12301 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05632/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 5632 del 2021, proposto da
- AU IN, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Gabriele Scorza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Giuseppe De Paolis, in Roma, alla via Marziale n. 36, e domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Azienda Sanitaria Locale Roma 5, non costituita in giudizio;
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
-del diniego prot. RM5 nr. 0008431 del 09/03/2021 avente oggetto “richiesta iscrizione registro micologi privati (DGR 423/2019)” notificato al ricorrente in data 9 marzo 2021.
- della nota allegata al predetto provvedimento emessa dalla Regione Lazio avente oggetto “Richiesta chiarimenti “Autorizzazione Micologi Privati” per operatori SIAN e/o Dipartimenti di Prevenzione ASL”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come, con memoria depositata il 12 maggio 2025, parte ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto, in applicazione del principio dispositivo, che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuta, altresì, anche in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito dell’affare, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III -quater , dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO