TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 266/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 266 2019
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Burgio Vincenzo e l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Burgio Aldo;
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Alessi Adriana Controparte_1 C.F._1
Carolina;
(C.F. , con l'Avv. Tiziana Dipietro;
CP_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_2
nq di conducente, e nq di proprietario del veicolo CP_2 Controparte_1 assicurato modello Seat Leon, tg DB243DE, per ottenere il rimborso delle somme pagate, in sede stragiudiziale, a titolo di risarcimento del danno ai due pedoni rimasti coinvolti nel sinistro del 25 agosto 2013, causato per fatto e colpa di CP_2
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che la , essendo titolare di CP_2 patente da meno di 1 anno, non poteva mettersi alla guida del veicolo assicurato, di categoria
M1 con potenza massima superiore a 70 kw.
1 Sulla scorta di tali motivi la ha chiesto al Tribunale di: i) dichiarare la Parte_2 responsabilità di nella causazione dell'incidente; ii) condannare i convenuti, CP_2 in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 75.500,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi, a titolo di rivalsa e risarcimento danni.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta tempestivamente depositata contestando la carenza di prova delle domande di parte attrice, ha Controparte_1 invocato l'assenza di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma III c.c, evidenziando che le chiavi del veicolo erano custodite in un luogo non noto ad alcuno e che non era a conoscenza dell'utilizzo del mezzo da parte della il giorno del sinistro. CP_2
Sulla scorta di tali motivi il ha chiesto al Tribunale di: i) accertare l'assenza di CP_1 responsabilità ex art. 2054 comma III c.c; ii) dichiarare l'infondatezza delle domande dell'attrice.
A seguito di rinotifica si è tardivamente costituita in giudizio la quale ha CP_2 chiesto il rigetto della domanda argomentando per la carenza di prova della dinamica del sinistro e dell'entità dei danni.
La causa, respinte le richieste istruttorie, è stata posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Da ultimo, nelle rispettive comparse conclusionali, e hanno CP_2 CP_1 sottolineato la carenza di prova in ordine al contratto di assicurazione ed alla clausola di delimitazione del rischio, a cui la compagnia ha replicato invocando il principio di non contestazione sul diritto di rivalsa e la decadenza dall'eccezione ex art. 167 cpc.
Tanto premesso, giova ricordare, in diritto, che la polizza Rca è il contratto in forza del quale la compagnia assicurativa, a fronte del pagamento di un premio periodico, garantisce la copertura della responsabilità civile connessa alla circolazione del veicolo assicurato.
La polizza Rca, ai sensi dell'art. 122 Cod. Ass., è obbligatoria per circolare o sostare su strada e persegue la funzione di tutelare al contempo sia i responsabili dei sinistri stradali, sollevandoli da oneri economici spesso ingenti, sia le vittime della strada, garantendo loro la certezza del risarcimento.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che la polizza Rca, come ogni contratto assicurativo, è sottoposta alla regola della forma scritta ad probationem, salva la necessità
Pag. 2 di 8 dell'osservanza della forma scritta ad substantiam rafforzata per le clausole riconducibili al disposto dell'art. 1341 c.c.
Il vincolo formale comporta che il contratto di assicurazione deve essere provato documentalmente attraverso la produzione della polizza ovvero, come sostenuto dalla
Cassazione nella sentenza 14046/24, di scritti diversi purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti.
È escluso il ricorso alla prova testimoniale ed alla prova per presunzioni, purchè il divieto sia stato tempestivamente eccepito dalla controparte.
È, invece, ammessa la non contestazione ex art. 115 cpc. Pertanto, se l'assicurato non contesta l'esistenza del contratto di assicurazione puntualmente allegato dalla compagnia allora il fatto non necessita di essere provato.
Deve, ad ogni modo, precisarsi che il principio di non contestazione, se, per un verso, si attaglia alla dimostrazione del fatto storico dell'esistenza del rapporto assicurativo, difficilmente può supportare la ricostruzione del contenuto delle singole condizioni generali di polizza.
Ed infatti, allorquando si intende far valere il diritto previsto da una specifica clausola contrattuale, soprattutto se è estraneo alle obbligazioni avvinte dal nesso sinallagmatico, la prova elettiva diviene la scrittura privata;
l'unica che può consentire di avere effettiva contezza del contenuto della disposizione pattizia, di valutarne la validità in termini di vessatorietà/abusività, e di stabilirne la portata.
In tale contesto l'art. 115 cpc può venire in rilievo solo se veicolato da una specifica allegazione, da effettuarsi a mezzo della trascrizione del contenuto della clausola invocata.
Ulteriori limiti posti al principio di non contestazione riguardano: i) l'oggetto, essendo ipotizzabile la non contestazione di fatti e non di diritti, che vivono nell'universum ius e non in rerum natura; ii) la conoscenza del fatto, essendo possibile contestare solo fatti noti in quanto riferibili alla sfera giuridica della parte.
Sotto il profilo soggettivo, nell'assicurazione rca si rinvengono le figure del danneggiato, dell'assicuratore, dell'assicurato, del contraente.
Il danneggiato è colui che ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, a seguito di un incidente stradale, a cui l'ordinamento, in una prospettiva solidaristica, attribuisce
Pag. 3 di 8 eccezionalmente l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione e l'inopponibilità di eventuali limitazioni della copertura assicurativa.
Il contraente è il soggetto che ha sottoscritto il contratto di assicurazione assumendone le obbligazioni, tra cui, quella principale, di pagamento del premio.
L'assicurato è il soggetto esposto al rischio protetto e va individuato nel responsabile civile ex art. 2054 c.c, il quale coincide con il proprietario del mezzo nonchè con il conducente, salvo che abbia circolato prohibente domino (cfr Cass. 4756/24).
Poiché il conducente non proprietario non è estraneo al rapporto assicurativo, bensì rientra nel novero degli assicurati, può certamente sostenersi che la polizza Rca si configura sia come un'assicurazione per conto proprio, sia come un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.
L'assicuratore è la società che, in forza del contratto di assicurazione, è gravata da un'obbligazione di manleva verso l'assicurato e che, in forza di legge, è tenuta ad adempiere alla medesima prestazione risarcitoria dovuta dal responsabile civile.
Tra proprietario, conducente ed assicuratore si instaura un vincolo di solidarietà passiva nei rapporti esterni con il danneggiato in considerazione del fatto che questi può esigere l'intero credito risarcitorio da ciascuno in forza di obbligazioni distinte (obbligazione ex delicto per il danneggiante ed obbligazione ex lege per l'assicuratore) ma interdipendenti.
I rapporti interni, invece, a differenza di quanto accade in altre fattispecie di solidarietà passiva, sono regolati dal complesso sistema dei diritti e degli obblighi correlati al rapporto assicurativo, che sono volti a porre definitivamente a carico della compagnia le conseguenze della responsabilità civile e che escludono gli istituti della surroga e del regresso.
Ed invero, l'assicurato convenuto in giudizio ex art. 2054 c.c. ha diritto di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, il cui esercizio non corrisponde ad un regresso, che postula una solutio ed è volto a distribuire pro quota il peso economico di una medesima prestazione, bensì ad una richiesta di adempimento contrattuale, avendo l'assicurazione un'obbligazione indennitaria modellata sul contenuto dell'obbligazione risarcitoria.
Allo stesso modo, laddove l'assicurato abbia pagato il risarcimento, il recupero delle somme non avviene nelle forme della surroga o del regresso bensì con l'azione di esatto adempimento dell'obbligazione indennitaria.
Pag. 4 di 8 Dal canto suo, l'assicurazione che paga il risarcimento dovuto al danneggiato, o in sede stragiudiziale o in esecuzione di una sentenza di condanna, adempie ad un'obbligazione assunta verso l'assicurato, nei cui confronti non può, allora, pretendere alcunchè.
Le caratteristiche indicate conducono a configurare la solidarietà esistente nell'ambito della rca come una solidarietà atipica e sui generis.
Il ragionamento fin qui svolto è pienamente valido nei rapporti tra assicuratore ed assicurato nei casi di operatività della polizza assicurativa.
Di contro, al di fuori, mancando l'influenza della causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non sussistono ostacoli all'utilizzo dei meccanismi tipici di riequilibrio vigenti nell'ambito della solidarietà passiva dipendente o di quelli previsti dal Codice delle
Assicurazioni Private.
Nello specifico, l'assicurazione che risarcisce i danni cagionati dai terzi trasportati, i quali, rispondendo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2054 c.c, esulano dalla categoria dei soggetti assicurati, potrà agire nei loro confronti surrogandosi nel credito risarcitorio del danneggiato ex art. 1203, comma I, n. 3) cc oppure esercitando l'azione di regresso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1298 comma I cc e 1299 cc.
Lo stesso dicasi con riguardo al risarcimento dei danni cagionati dal conducente prohibente domino, il quale, assumendo la veste di responsabile civile non assicurato (cfr Cass. 4756/24), può essere chiamato a rimborsare l'assicurazione con i mezzi della surroga o del regresso.
Relativamente ai casi di esclusione della copertura assicurativa verso l'assicurato, invece, opera, in alternativa alla surroga, il peculiare strumento della rivalsa ex art. 144 Cod. Ass., da considerarsi, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali (cfr Cass. 21514/22) come un'azione contrattuale speciale, tipica, autonoma e distinta dal regresso.
Presupposto dell'azione è la sussistenza del diritto di rifiutare o di ridurre la prestazione in virtù di una clausola contrattuale di delimitazione del rischio (cfr Cass. 4756/24) o in virtù di una disposizione legislativa, come quella prevista dall'art. 1917 comma I c.c che esclude la copertura in relazione ai fatti dolosi. La ragione è che, nei casi estranei al rischio protetto, all'esclusione del diritto di manleva dell'assicurato non può che corrispondere logicamente l'affermazione del diritto uguale e contrario dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato.
Destinatario dell'azione, come precisato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr Cass. 4756/24), è non solo il proprietario del mezzo ma anche il conducente non
Pag. 5 di 8 prohibente domino, da qualificarsi a pieno titolo non come terzo ma come soggetto assicurato, come tale esposto alla pretesa contrattuale dell'assicurazione.
In applicazione dei superiori principi va, innanzitutto, rilevato che la domanda di rimborso proposta dalla , alla luce delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, può Parte_2 essere ricondotta all'azione di rivalsa ex art. 144 comma Cod. Ass. ovvero all'azione di surroga ex art. 1203, comma I, n. 3) cc. Ciò in quanto la compagnia ha espressamente dichiarato di agire in rivalsa ed a titolo di risarcimento, manifestando così la volontà di avvalersi del rimedio di cui all'art. 144 Cod. Ass. e di surrogarsi nel credito risarcitorio extracontrattuale dei due danneggiati.
Da ritenersi, invece, improprio il richiamo operato dalla all'art. 1916 c.c., Parte_2 che, come è noto, riguarda l'assicurazione contro i danni e consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti dell'assicurato-danneggiato e non contro l'assicurato-responsabile, come intenderebbe fare l'attrice.
Tanto osservato, la domanda di rivalsa e la domanda risarcitoria in surroga vanno rigettate atteso che la compagnia, non avendo depositato le condizioni generali di polizza, ha reso impossibile la verifica dell'esistenza di una clausola di delimitazione del rischio volta ad escludere la copertura assicurativa nell'ipotesi di circolazione con violazione dell'art. 117 comma 2 bis Codice della Strada, nella versione vigente ratione temporis.
Neppure può farsi appello al principio di non contestazione in quanto l'attrice non ha formulato un'allegazione specifica in merito all'esistenza ed al contenuto della clausola né nella citazione, né nelle note scritte di prima udienza, né nella memoria ex art. 183 comma
VI n. 1 cpc, peraltro non depositata.
Conseguentemente, non sussistendo una specifica allegazione, non può imputarsi alcuna ammissione ai due convenuti idonea a sollevare l'attrice dall'adempimento degli oneri probatori ai sensi dell'art. 115 cpc.
Vano è, poi, sostenere che la ed il non hanno mai contestato il diritto CP_2 CP_1 al rimborso ma soltanto il diritto al risarcimento del danno atteso che, come già sottolineato,
l'onere di contestazione non riguarda i diritti ma solo i fatti storici costitutivi e, nella specie, lo si ripete, è mancata una specifica allegazione, ad opera della compagnia, in ordine alla clausola di delimitazione del rischio.
Pag. 6 di 8 In definitiva, non essendo stata fornita la prova contraria, deve concludersi per la piena operatività della copertura assicurativa in relazione al sinistro de quo, commesso con violazione dell'art. 117 comma 2 bis Codice della Strada.
Ne consegue l'esclusione della compagnia assicurativa da ogni possibilità di reintegra nell'esborso effettuato, in concreto paralizzato dal riconoscimento del diritto di manleva in capo ai due assicurati.
A ciò si aggiunga che la compagnia non ha mai allegato, anzi ha contestato, che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario CP_1
Tale circostanza, ove allegata e provata, avrebbe consentito di sottrarre la dal CP_2 novero dei soggetti assicurati, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'azione risarcitoria in surroga nei suoi confronti.
Tuttavia, come detto, la compagnia non ha basato l'azione sul fatto costitutivo della circolazione prohibente domino, con la conseguenza che la conducente, non essendo venuta meno la qualità di assicurata, ha conservato il diritto di manleva – fattore ostativo all'esercizio dell'azione risarcitoria in surroga.
Per le ragioni rassegnate le domande vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
RIGETTA la domanda di rivalsa e la domanda risarcitoria in surroga proposta dalla
[...]
nei confronti di e di Parte_2 CP_2 Controparte_1
CONDANNA la alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_2 CP_2
liquidandole in complessivi euro 8.500,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa,
[...] nella misura legalmente dovuta;
CONDANNA la alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_2 CP_1
liquidandole in complessivi euro 8.500,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa,
[...] nella misura legalmente dovuta.
07/06/2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 266 2019
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Burgio Vincenzo e l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Burgio Aldo;
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Alessi Adriana Controparte_1 C.F._1
Carolina;
(C.F. , con l'Avv. Tiziana Dipietro;
CP_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_2
nq di conducente, e nq di proprietario del veicolo CP_2 Controparte_1 assicurato modello Seat Leon, tg DB243DE, per ottenere il rimborso delle somme pagate, in sede stragiudiziale, a titolo di risarcimento del danno ai due pedoni rimasti coinvolti nel sinistro del 25 agosto 2013, causato per fatto e colpa di CP_2
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che la , essendo titolare di CP_2 patente da meno di 1 anno, non poteva mettersi alla guida del veicolo assicurato, di categoria
M1 con potenza massima superiore a 70 kw.
1 Sulla scorta di tali motivi la ha chiesto al Tribunale di: i) dichiarare la Parte_2 responsabilità di nella causazione dell'incidente; ii) condannare i convenuti, CP_2 in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 75.500,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi, a titolo di rivalsa e risarcimento danni.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta tempestivamente depositata contestando la carenza di prova delle domande di parte attrice, ha Controparte_1 invocato l'assenza di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma III c.c, evidenziando che le chiavi del veicolo erano custodite in un luogo non noto ad alcuno e che non era a conoscenza dell'utilizzo del mezzo da parte della il giorno del sinistro. CP_2
Sulla scorta di tali motivi il ha chiesto al Tribunale di: i) accertare l'assenza di CP_1 responsabilità ex art. 2054 comma III c.c; ii) dichiarare l'infondatezza delle domande dell'attrice.
A seguito di rinotifica si è tardivamente costituita in giudizio la quale ha CP_2 chiesto il rigetto della domanda argomentando per la carenza di prova della dinamica del sinistro e dell'entità dei danni.
La causa, respinte le richieste istruttorie, è stata posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Da ultimo, nelle rispettive comparse conclusionali, e hanno CP_2 CP_1 sottolineato la carenza di prova in ordine al contratto di assicurazione ed alla clausola di delimitazione del rischio, a cui la compagnia ha replicato invocando il principio di non contestazione sul diritto di rivalsa e la decadenza dall'eccezione ex art. 167 cpc.
Tanto premesso, giova ricordare, in diritto, che la polizza Rca è il contratto in forza del quale la compagnia assicurativa, a fronte del pagamento di un premio periodico, garantisce la copertura della responsabilità civile connessa alla circolazione del veicolo assicurato.
La polizza Rca, ai sensi dell'art. 122 Cod. Ass., è obbligatoria per circolare o sostare su strada e persegue la funzione di tutelare al contempo sia i responsabili dei sinistri stradali, sollevandoli da oneri economici spesso ingenti, sia le vittime della strada, garantendo loro la certezza del risarcimento.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che la polizza Rca, come ogni contratto assicurativo, è sottoposta alla regola della forma scritta ad probationem, salva la necessità
Pag. 2 di 8 dell'osservanza della forma scritta ad substantiam rafforzata per le clausole riconducibili al disposto dell'art. 1341 c.c.
Il vincolo formale comporta che il contratto di assicurazione deve essere provato documentalmente attraverso la produzione della polizza ovvero, come sostenuto dalla
Cassazione nella sentenza 14046/24, di scritti diversi purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti.
È escluso il ricorso alla prova testimoniale ed alla prova per presunzioni, purchè il divieto sia stato tempestivamente eccepito dalla controparte.
È, invece, ammessa la non contestazione ex art. 115 cpc. Pertanto, se l'assicurato non contesta l'esistenza del contratto di assicurazione puntualmente allegato dalla compagnia allora il fatto non necessita di essere provato.
Deve, ad ogni modo, precisarsi che il principio di non contestazione, se, per un verso, si attaglia alla dimostrazione del fatto storico dell'esistenza del rapporto assicurativo, difficilmente può supportare la ricostruzione del contenuto delle singole condizioni generali di polizza.
Ed infatti, allorquando si intende far valere il diritto previsto da una specifica clausola contrattuale, soprattutto se è estraneo alle obbligazioni avvinte dal nesso sinallagmatico, la prova elettiva diviene la scrittura privata;
l'unica che può consentire di avere effettiva contezza del contenuto della disposizione pattizia, di valutarne la validità in termini di vessatorietà/abusività, e di stabilirne la portata.
In tale contesto l'art. 115 cpc può venire in rilievo solo se veicolato da una specifica allegazione, da effettuarsi a mezzo della trascrizione del contenuto della clausola invocata.
Ulteriori limiti posti al principio di non contestazione riguardano: i) l'oggetto, essendo ipotizzabile la non contestazione di fatti e non di diritti, che vivono nell'universum ius e non in rerum natura; ii) la conoscenza del fatto, essendo possibile contestare solo fatti noti in quanto riferibili alla sfera giuridica della parte.
Sotto il profilo soggettivo, nell'assicurazione rca si rinvengono le figure del danneggiato, dell'assicuratore, dell'assicurato, del contraente.
Il danneggiato è colui che ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, a seguito di un incidente stradale, a cui l'ordinamento, in una prospettiva solidaristica, attribuisce
Pag. 3 di 8 eccezionalmente l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione e l'inopponibilità di eventuali limitazioni della copertura assicurativa.
Il contraente è il soggetto che ha sottoscritto il contratto di assicurazione assumendone le obbligazioni, tra cui, quella principale, di pagamento del premio.
L'assicurato è il soggetto esposto al rischio protetto e va individuato nel responsabile civile ex art. 2054 c.c, il quale coincide con il proprietario del mezzo nonchè con il conducente, salvo che abbia circolato prohibente domino (cfr Cass. 4756/24).
Poiché il conducente non proprietario non è estraneo al rapporto assicurativo, bensì rientra nel novero degli assicurati, può certamente sostenersi che la polizza Rca si configura sia come un'assicurazione per conto proprio, sia come un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.
L'assicuratore è la società che, in forza del contratto di assicurazione, è gravata da un'obbligazione di manleva verso l'assicurato e che, in forza di legge, è tenuta ad adempiere alla medesima prestazione risarcitoria dovuta dal responsabile civile.
Tra proprietario, conducente ed assicuratore si instaura un vincolo di solidarietà passiva nei rapporti esterni con il danneggiato in considerazione del fatto che questi può esigere l'intero credito risarcitorio da ciascuno in forza di obbligazioni distinte (obbligazione ex delicto per il danneggiante ed obbligazione ex lege per l'assicuratore) ma interdipendenti.
I rapporti interni, invece, a differenza di quanto accade in altre fattispecie di solidarietà passiva, sono regolati dal complesso sistema dei diritti e degli obblighi correlati al rapporto assicurativo, che sono volti a porre definitivamente a carico della compagnia le conseguenze della responsabilità civile e che escludono gli istituti della surroga e del regresso.
Ed invero, l'assicurato convenuto in giudizio ex art. 2054 c.c. ha diritto di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, il cui esercizio non corrisponde ad un regresso, che postula una solutio ed è volto a distribuire pro quota il peso economico di una medesima prestazione, bensì ad una richiesta di adempimento contrattuale, avendo l'assicurazione un'obbligazione indennitaria modellata sul contenuto dell'obbligazione risarcitoria.
Allo stesso modo, laddove l'assicurato abbia pagato il risarcimento, il recupero delle somme non avviene nelle forme della surroga o del regresso bensì con l'azione di esatto adempimento dell'obbligazione indennitaria.
Pag. 4 di 8 Dal canto suo, l'assicurazione che paga il risarcimento dovuto al danneggiato, o in sede stragiudiziale o in esecuzione di una sentenza di condanna, adempie ad un'obbligazione assunta verso l'assicurato, nei cui confronti non può, allora, pretendere alcunchè.
Le caratteristiche indicate conducono a configurare la solidarietà esistente nell'ambito della rca come una solidarietà atipica e sui generis.
Il ragionamento fin qui svolto è pienamente valido nei rapporti tra assicuratore ed assicurato nei casi di operatività della polizza assicurativa.
Di contro, al di fuori, mancando l'influenza della causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non sussistono ostacoli all'utilizzo dei meccanismi tipici di riequilibrio vigenti nell'ambito della solidarietà passiva dipendente o di quelli previsti dal Codice delle
Assicurazioni Private.
Nello specifico, l'assicurazione che risarcisce i danni cagionati dai terzi trasportati, i quali, rispondendo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2054 c.c, esulano dalla categoria dei soggetti assicurati, potrà agire nei loro confronti surrogandosi nel credito risarcitorio del danneggiato ex art. 1203, comma I, n. 3) cc oppure esercitando l'azione di regresso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1298 comma I cc e 1299 cc.
Lo stesso dicasi con riguardo al risarcimento dei danni cagionati dal conducente prohibente domino, il quale, assumendo la veste di responsabile civile non assicurato (cfr Cass. 4756/24), può essere chiamato a rimborsare l'assicurazione con i mezzi della surroga o del regresso.
Relativamente ai casi di esclusione della copertura assicurativa verso l'assicurato, invece, opera, in alternativa alla surroga, il peculiare strumento della rivalsa ex art. 144 Cod. Ass., da considerarsi, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali (cfr Cass. 21514/22) come un'azione contrattuale speciale, tipica, autonoma e distinta dal regresso.
Presupposto dell'azione è la sussistenza del diritto di rifiutare o di ridurre la prestazione in virtù di una clausola contrattuale di delimitazione del rischio (cfr Cass. 4756/24) o in virtù di una disposizione legislativa, come quella prevista dall'art. 1917 comma I c.c che esclude la copertura in relazione ai fatti dolosi. La ragione è che, nei casi estranei al rischio protetto, all'esclusione del diritto di manleva dell'assicurato non può che corrispondere logicamente l'affermazione del diritto uguale e contrario dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato.
Destinatario dell'azione, come precisato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr Cass. 4756/24), è non solo il proprietario del mezzo ma anche il conducente non
Pag. 5 di 8 prohibente domino, da qualificarsi a pieno titolo non come terzo ma come soggetto assicurato, come tale esposto alla pretesa contrattuale dell'assicurazione.
In applicazione dei superiori principi va, innanzitutto, rilevato che la domanda di rimborso proposta dalla , alla luce delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, può Parte_2 essere ricondotta all'azione di rivalsa ex art. 144 comma Cod. Ass. ovvero all'azione di surroga ex art. 1203, comma I, n. 3) cc. Ciò in quanto la compagnia ha espressamente dichiarato di agire in rivalsa ed a titolo di risarcimento, manifestando così la volontà di avvalersi del rimedio di cui all'art. 144 Cod. Ass. e di surrogarsi nel credito risarcitorio extracontrattuale dei due danneggiati.
Da ritenersi, invece, improprio il richiamo operato dalla all'art. 1916 c.c., Parte_2 che, come è noto, riguarda l'assicurazione contro i danni e consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti dell'assicurato-danneggiato e non contro l'assicurato-responsabile, come intenderebbe fare l'attrice.
Tanto osservato, la domanda di rivalsa e la domanda risarcitoria in surroga vanno rigettate atteso che la compagnia, non avendo depositato le condizioni generali di polizza, ha reso impossibile la verifica dell'esistenza di una clausola di delimitazione del rischio volta ad escludere la copertura assicurativa nell'ipotesi di circolazione con violazione dell'art. 117 comma 2 bis Codice della Strada, nella versione vigente ratione temporis.
Neppure può farsi appello al principio di non contestazione in quanto l'attrice non ha formulato un'allegazione specifica in merito all'esistenza ed al contenuto della clausola né nella citazione, né nelle note scritte di prima udienza, né nella memoria ex art. 183 comma
VI n. 1 cpc, peraltro non depositata.
Conseguentemente, non sussistendo una specifica allegazione, non può imputarsi alcuna ammissione ai due convenuti idonea a sollevare l'attrice dall'adempimento degli oneri probatori ai sensi dell'art. 115 cpc.
Vano è, poi, sostenere che la ed il non hanno mai contestato il diritto CP_2 CP_1 al rimborso ma soltanto il diritto al risarcimento del danno atteso che, come già sottolineato,
l'onere di contestazione non riguarda i diritti ma solo i fatti storici costitutivi e, nella specie, lo si ripete, è mancata una specifica allegazione, ad opera della compagnia, in ordine alla clausola di delimitazione del rischio.
Pag. 6 di 8 In definitiva, non essendo stata fornita la prova contraria, deve concludersi per la piena operatività della copertura assicurativa in relazione al sinistro de quo, commesso con violazione dell'art. 117 comma 2 bis Codice della Strada.
Ne consegue l'esclusione della compagnia assicurativa da ogni possibilità di reintegra nell'esborso effettuato, in concreto paralizzato dal riconoscimento del diritto di manleva in capo ai due assicurati.
A ciò si aggiunga che la compagnia non ha mai allegato, anzi ha contestato, che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario CP_1
Tale circostanza, ove allegata e provata, avrebbe consentito di sottrarre la dal CP_2 novero dei soggetti assicurati, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'azione risarcitoria in surroga nei suoi confronti.
Tuttavia, come detto, la compagnia non ha basato l'azione sul fatto costitutivo della circolazione prohibente domino, con la conseguenza che la conducente, non essendo venuta meno la qualità di assicurata, ha conservato il diritto di manleva – fattore ostativo all'esercizio dell'azione risarcitoria in surroga.
Per le ragioni rassegnate le domande vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
RIGETTA la domanda di rivalsa e la domanda risarcitoria in surroga proposta dalla
[...]
nei confronti di e di Parte_2 CP_2 Controparte_1
CONDANNA la alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_2 CP_2
liquidandole in complessivi euro 8.500,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa,
[...] nella misura legalmente dovuta;
CONDANNA la alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_2 CP_1
liquidandole in complessivi euro 8.500,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa,
[...] nella misura legalmente dovuta.
07/06/2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 8 di 8