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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 1752/2024
All'udienza del 20/05/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono comparsi mediante connessione da remoto tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams: per la parte ricorrente, l'Avv. Fusari;
per la parte convenuta, la dott.ssa /Maria Isernia
Le parti discutono la causa.
La giudice si ritira in camera di consiglio e decide come da sentenza che in assenza delle parti deposita nel fascicolo telematico
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1752/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Marco Fusari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via Cosseria 2;
RICORRENTE
Contro
(C. F. Controparte_1
), in persona del in carica pro tempore, rappresentato P.IVA_1 CP_2
e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Persona_1
dalla dott.ssa Sara Punti e dalla dott.ssa Maria Isernia, funzionarie in servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docente con contratti a termine
Pag. 2 di 12 Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO:
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della
[...]
c.d. Carta del Docente in riferimento agli anni scolastici in cui ha lavorato come docente a tempo determinato, ovverosia:
- anno scolastico 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola dell'Infanziacodice AAAA, posto di sostegno, con decorrenza dal 05/11/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario pieno n.
25 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2022/23: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola dell'Infanziacodice AAAA, posto di sostegno, con decorrenza dal 26/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, orario pieno n.
25 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Mede in qualità di docente supplente annuale per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola dell'Infanzia-codice
AAAA, posto comune, con decorrenza dal 20/09/2024 e cessazione al
31/08/2025, orario pieno n. 25 ore settimanali di lezione;
La ricorrente richiama inoltre quanto sancito nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito nel senso
Pag. 3 di 12 dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella
Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
La ricorrente ha infine formulato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2021/22,
2022/23 e 2024/25 e dunque per un totale di € 1.500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare ratione temporis applicabile ai suddetti anni scolastici che venga a limitare l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza,
a mettere a disposizione della ricorrente la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 1.500,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile
l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che
Pag. 4 di 12 risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
A seguito di regolare notifica, si è costituito il Controparte_1
che ha domandato in caso di riconosciuta fondatezza delle
[...]
pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023.
Ha chiesto, altresì, alla luce della serialità della vertenza, di compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
All'udienza odierna il difensore ha discusso la causa e, all'esito, il Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma
122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di
Pag. 5 di 12 comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzitutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui
Pag. 6 di 12 all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio,
e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,
35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di
Pag. 7 di 12 garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto
Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del
18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al
Pag. 8 di 12 ; 2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per
Pag. 9 di 12 anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, i quali sono stati documentalmente provati.
Quanto alla richiesta di cui alla odierna udienza di estendere la richiesta anche all'anno in corso , nel corso del quale la ricorrente ha ricevuto un incarico di supplenza fino al 31.8.2025, il ha evidenziato che la CP_1
Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 (in vigore dallo
01/01/2025), all'art.1, comma 572, nel modificare l'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così ha disposto: “a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' CP_1 e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di
Pag. 10 di 12 assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123».
Tuttavia, tale previsione non ha valenza retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all'a.s. in corso, essendo entrata in vigore in data 1.1.2025.
Dal momento che il diritto del ricorrente alla carta docente è insorto al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza, la normativa sopravvenuta non incide sulla posizione del ricorrente che in base allanormativa vigente ed applicabile è destinatario dell'accertata discriminazione. (cfr. Tribunale di Milano Sentenza n. 1620/2025 del
02/04/2025)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del
13.8.2022, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni 2021/2022 e 2022/2023 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Pag. 11 di 12 condanna, altresì, il , in persona del Controparte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_2
ricorrente, liquidate in complessivi € 1313 per compenso professionale,
49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
Pavia, 20/05/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 12 di 12
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 1752/2024
All'udienza del 20/05/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono comparsi mediante connessione da remoto tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams: per la parte ricorrente, l'Avv. Fusari;
per la parte convenuta, la dott.ssa /Maria Isernia
Le parti discutono la causa.
La giudice si ritira in camera di consiglio e decide come da sentenza che in assenza delle parti deposita nel fascicolo telematico
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1752/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Marco Fusari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via Cosseria 2;
RICORRENTE
Contro
(C. F. Controparte_1
), in persona del in carica pro tempore, rappresentato P.IVA_1 CP_2
e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Persona_1
dalla dott.ssa Sara Punti e dalla dott.ssa Maria Isernia, funzionarie in servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4
RESISTENTE
Oggetto: Carta elettronica del docente – docente con contratti a termine
Pag. 2 di 12 Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO:
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della
[...]
c.d. Carta del Docente in riferimento agli anni scolastici in cui ha lavorato come docente a tempo determinato, ovverosia:
- anno scolastico 2021/22: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola dell'Infanziacodice AAAA, posto di sostegno, con decorrenza dal 05/11/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario pieno n.
25 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2022/23: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola dell'Infanziacodice AAAA, posto di sostegno, con decorrenza dal 26/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, orario pieno n.
25 ore settimanali di lezione;
- anno scolastico 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Mede in qualità di docente supplente annuale per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola dell'Infanzia-codice
AAAA, posto comune, con decorrenza dal 20/09/2024 e cessazione al
31/08/2025, orario pieno n. 25 ore settimanali di lezione;
La ricorrente richiama inoltre quanto sancito nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito nel senso
Pag. 3 di 12 dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella
Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
La ricorrente ha infine formulato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2021/22,
2022/23 e 2024/25 e dunque per un totale di € 1.500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare ratione temporis applicabile ai suddetti anni scolastici che venga a limitare l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza,
a mettere a disposizione della ricorrente la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 1.500,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile
l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che
Pag. 4 di 12 risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
A seguito di regolare notifica, si è costituito il Controparte_1
che ha domandato in caso di riconosciuta fondatezza delle
[...]
pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023.
Ha chiesto, altresì, alla luce della serialità della vertenza, di compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
All'udienza odierna il difensore ha discusso la causa e, all'esito, il Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma
122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di
Pag. 5 di 12 comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzitutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui
Pag. 6 di 12 all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio,
e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,
35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di
Pag. 7 di 12 garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto
Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del
18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al
Pag. 8 di 12 ; 2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per
Pag. 9 di 12 anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento e che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, i quali sono stati documentalmente provati.
Quanto alla richiesta di cui alla odierna udienza di estendere la richiesta anche all'anno in corso , nel corso del quale la ricorrente ha ricevuto un incarico di supplenza fino al 31.8.2025, il ha evidenziato che la CP_1
Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 (in vigore dallo
01/01/2025), all'art.1, comma 572, nel modificare l'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così ha disposto: “a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' CP_1 e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di
Pag. 10 di 12 assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123».
Tuttavia, tale previsione non ha valenza retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all'a.s. in corso, essendo entrata in vigore in data 1.1.2025.
Dal momento che il diritto del ricorrente alla carta docente è insorto al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza, la normativa sopravvenuta non incide sulla posizione del ricorrente che in base allanormativa vigente ed applicabile è destinatario dell'accertata discriminazione. (cfr. Tribunale di Milano Sentenza n. 1620/2025 del
02/04/2025)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del
13.8.2022, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni 2021/2022 e 2022/2023 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Pag. 11 di 12 condanna, altresì, il , in persona del Controparte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_2
ricorrente, liquidate in complessivi € 1313 per compenso professionale,
49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
Pavia, 20/05/2025
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
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