Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1960/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RAMPONI
ALESSANDRA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GENOVESI FILIPPO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
a. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Roverbella;
b. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel comune di Roverbella in via Machiavelli n. 10, unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze nella stessa esistenti, a favore della sig.ra Parte_1 c. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1 assumeranno le decisioni più importanti nel suo interesse relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le sue capacità, l'inclinazione naturale e le
i genitori si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito di vita e per favorire in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
d. Confermare la collocazione prevalente di presso l'abitazione materna;
Per_1
e. Il sig. fatta salva la volontà e la disponibilità del minore, che ha la CP_1 residenza abituale a Roverbella e che fra poco più di un anno diverrà maggiorenne, godrà del seguente diritto di visita al figlio : - a week end Per_1 alternati, dal venerdì dopo la scuola e sino al lunedì mattina quando ve lo riaccompagnerà; - quando non trascorrerà il fine settimana con il padre, Per_1 potrà stare con lui dal mercoledì dopo la scuola e sino al venerdì mattina quando il sig. ve lo riaccompagnerà; - durante le vacanze di Natale, starà CP_1 Per_1 con un genitore dal 24.12 al 30.12 e con l'altro genitore dal 31.12. al 06.01. I periodi saranno alteranti di anno in anno tra i genitori. - durante le vacanze di
Pasqua, starà con un genitore dal Venerdì Santo sino alla sera di Pasqua Per_1 ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore e sino al ritorno a scuola;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre tre settimane anche non Per_1 consecutive da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro il 31.05; - oltre alle giornate indicate, potrà stare con il padre, su sua richiesta o su Per_1 richiesta di quest'ultimo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con la madre;
f. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio sul CP_1 Per_1 conto corrente della moglie, di cui conosce già le coordinate bancarie, la somma di €. 500,00= (cinquecento/00) mensili entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio del 2025; g. entrambi i coniugi sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese accessorie per il mantenimento del figlio, come individuate dal Protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori del matrimonio adottato presso questo Tribunale, che qui si riporta: Sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il seguente nuovo schema: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE
MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle
(sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo
2 previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. h. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1 fino a quando il figlio vivrà con la stessa;
Per_1
i. Al fine di pervenire alla definitiva sistemazione dei loro rapporti patrimoniali in conseguenza del divorzio, le parti si danno atto e convengono che l'obbligazione pattuita in sede di separazione in virtù della quale il signor era Controparte_1 tenuto a contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile di € 800,00 viene estinta mediante la liquidazione in favore della stessa, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a titolo di definizione in un'unica soluzione ex art. 5, n. 8 legge 898/70 e successive modifiche, della somma di € 100.000,00 somma che si chiede all'Ill.mo Tribunale di ritenere equa, nonché attraverso la cessione, entro 3 mesi dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio, da parte di in favore di Controparte_1 della metà di proprietà del primo dell'abitazione familiare Parte_1 sita in Roverbella (MN) Via Niccolò Machiavelli n. 10 costituita da una casa di civile abitazione sviluppantesi ai piani terra e primo con annessa area cortiva in proprietà esclusiva e con pertinenziale autorimessa al piano terra, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roverbella (MN) foglio 32 m.n. 192, sub 1,
Piano T-1, cat. A/7, cl. 2 vani 9 R.C. euro 627,50; m.n. 192, sub 2, Pianto T, Cat. C/6, cl. 1, mq 37, R.C. Euro 57,33; confini dell'area sui sorge il fabbricato (m.n. 192 – ente urbano di ha 0.06.90): m.n. 176, m.n. 193, m.n. 45, la strada;
salvo i più recenti e precisi. Le parti convengono che non verserà più Controparte_1 alla signora l'assegno mensile per il concorso al di lei Parte_1 mantenimento a far tempo dal mese successivo a quello dell'udienza di divorzio. La Signora accetta l'importo di €.100.000,00 e la cessione Parte_1 della quota della casa coniugale come sopra identificata a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, n. 8 legge 898/70 e successive modifiche e, per l'effetto, nulla avrà più a che pretendere da e in tema di assegno divorzile. Controparte_1
j. Le parti, in relazione al trasferimento di cui al punto i), ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154
3 depositata il 10.05.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1999, chiedono l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale. k. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto cumulativamente alla domanda di separazione, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Si dà atto che le parti hanno in questa sede assunto l'impegno al trasferimento, con separato atto notarile, immobiliare meglio indicato nelle conclusioni congiunte.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
ROVERBELLA il 15/03/1997 ed ivi trascritto al numero 6, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1997 ;
2) omologa le condizioni concordate e indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 5.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
4 Il Presidente
Massimo De Luca
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