TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/11/2024, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2616/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'INCERTI ROBERTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
D'INCERTI ROBERTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 13/06/2024 dai coniugi predetti, che hanno contratto matrimonio civile in data 19/09/2015 e dalla cui pagina 1 di 12 unione è nata la figlia in data 09/02/2014, oggi minorenne e non Persona_1
autosufficiente dal punto di vista economico;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 02/05/2017, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3081/2017 omologata con decreto n.
1460/2017 del 08/05/2017;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I SI.ri e continueranno a vivere separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
pagina 2 di 12 2) AFFIDAMENTO: La figlia minore (nata a [...] il [...]) è Persona_1
affidata ad entrambi i genitori in modo tale che la responsabilità genitoriale sia esercitata in forma condivisa e sia in grado di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, da cui ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale e la stessa continuerà ad abitare stabilmente, abitualmente e prevalentemente con la madre presso la quale è collocata e presso la quale manterrà la propria Parte_2
residenza anagrafica.
- Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e che attengono alla vita quotidiana nell'ottica ed allo scopo di realizzare una più omogenea organizzazione dei suoi impegni quotidiani.
- I genitori dovranno concordare ed assumere congiuntamente e preventivamente le decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, la formazione, l'istruzione e l'attività
futura della figlia nonché l'indirizzo da imprimere all'educazione della stessa, nel Per_1
rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia.
3) CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE Al fine di garantire un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, quest'ultimi concordano che il padre SI. potrà Parte_1
vedere, visitare e stare con la figlia quando vorrà e lo riterrà opportuno, previa Per_1
comunicazione alla madre e d'accordo con la stessa e compatibilmente Parte_2
agli impegni scolastici e ricreativi della minore e sempre nel rispetto delle sue Per_1
volontà ed eSIenze.
- In ogni caso, la figlia minor trascorrerà con il padre SI : Per_1 Parte_1
pagina 3 di 12 un week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina in cui il padre la riaccompagnerà a scuola e nei periodi estivi in cui la riaccompagnerà
presso l'abitazione materna (salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi preventivamente).
- La permanenza di presso il padre durante la settimana sarà regolamentata come Per_1
segue:
- le settimane in cui trascorrerà il week end con il padre SI. Per_1 Parte_1
(ovverosia dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina), la minore trascorrerà
altresì con il padre un giorno, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, in cui la riaccompagnerà a scuola (salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi preventivamente);
- le settimane in cui trascorrerà il week end con la madre, la minore trascorrerà Per_1
con il padre SI. dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì Parte_1
mattina in cui la riaccompagnerà a scuola (salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi preventivamente);
- Durante il periodo estivo, fatta eccezione per i periodi di permanenza della minore nei luoghi di villeggiatura, sarà rispettato lo stesso calendario di frequentazione.
- In caso di malattia da parte della minore, la madre autorizza sin da ora il padre alla visita della stessa presso l'abitazione materna previo accordo tra loro.
4) FESTIVITA' – VACANZE: In occasione delle festività Natalizie la minore Per_1
trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore. La festività del Santo Stefano sarà trascorsa dalla minore con la Per_1
madre nel rispetto delle tradizioni famigliari.
pagina 4 di 12 - La minore trascorrerà ad anni alterni il Capodanno con un genitore e la festività Per_1
dell'Epifania con l'altro genitore;
trascorrerà altresì con ciascun genitore un Per_1
periodo consecutivo non inferiore a quattro giorni, da concordarsi preventivamente, con facoltà di scelta sino al 31/12 o dal 01/01.
- Le vacanze pasquali, che coincideranno con le vacanze scolastiche, saranno ripartite in ugual misura tra i genitori alternando tra essi ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo; gli altri giorni di vacanza durante l'anno scolastico verranno suddivisi alternativamente tra i genitori.
- vacanze invernali: Ciascun genitore potrà trascorrere altresì con la figlia un Per_1
ulteriore periodo consecutivo di una settimana durante il periodo invernale - da concordarsi preventivamente tra i genitori e compatibilmente al calendario ed andamento scolastico della figlia - al fine di potere accompagnare la minore in vacanza.
- Vacanze scolastiche estive: la minor trascorrerà con ciascun genitore un periodo Per_1
di vacanza di due settimane anche non consecutive, con facoltà di scelta dal 10 Giugno al
15 Settembre;
i genitori comunicheranno entro il 31 marzo di ogni anno, con priorità di scelta ad anni alterni, il proprio periodo delle vacanze estive prescelto.
- I costi per la villeggiatura della figlia sarà interamente a carico del genitore che Per_1
con essa trascorrerà il periodo di ferie. È fatto obbligo ad entrambi i genitori, durante il periodo di vacanza con la minore, di comunicare la località di villeggiatura prescelta nonché il recapito.
5) RAPPORTI CON GLI ASCENDENTI: Al fine di garantire la continuità di rapporto con gli ascendenti (nonni paterni e materni ) e/o con i parenti più prossimi, i genitori autorizzano sin da ora la permanenza della minore presso gli stessi anche nei periodi di vacanza estivi ma in quest'ultima ipotesi previo accordo tra loro sui tempi e modalità; i pagina 5 di 12 genitori dichiarano di autorizzare l'eventuale affidamento temporaneo ai nonni paterni e/o materni, ai loro rispettivi partners ed ai parenti più prossimi e in caso di loro impossibilità
e/o impegni di lavoro.
6) IMPEGNO DI COLLABORAZIONE: Le suesposte condizioni dovranno comunque sempre essere osservate rispettando il desiderio della minore ed essere compatibili con le eSIenze di vita scolastica, degli impegni sportivi e ricreativi e di relazione della stessa e comunque compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori.
- Nell'ipotesi in cui il calendario di visita previsto al precedente punto 3 sia soggetto a modifiche in ragione degli impegni lavorativi di uno dei genitori, quest'ultimi provvederanno a comunicare direttamente e tempestivamente tra loro ogni variazione al fine di consentire un'adeguata organizzazione tra essi.
7) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA: ciascun coniuge provvederà al mantenimento,
alla cura e all'educazione della figli quando l'ha con sé. Per_1
- In ogni caso, tenuto conto che i periodi di permanenza della figlia presso la Per_1
madr sono superiori così come gli oneri gravanti su di essa in qualità di Parte_2
genitore collocatario, considerate le attuali eSIenze della figlia ed in ogni caso valutate le odierne capacità economiche e patrimoniali dei genitori e al fine di garantire il principio di proporzionalità, il padre SI. , a far tempo dalla data di pubblicazione Parte_1
della sentenza di divorzio, si obbliga a versare alla SI.ra , in via anticipata Parte_2
entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlia la somma mensile di €.700,00 (Euro settecento) e da versarsi a mezzo Per_1
bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra ; detto contributo sarà Parte_2
soggetto a decorrere dall'anno 2025 a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di pagina 6 di 12 aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, prendendo come indice di base il mese di decorrenza.
- I genitori danno atto che l'assegno unico famigliare sarà integralmente percepito dalla
SI.r quale genitore collocatario. Parte_2
8) SPESE STRAORDINARIE: I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario per la figlia intendendosi per Per_1
tali quelle sanitarie, scolastiche e ludico/ ricreative sostenute per i figli. A tal fine varranno le modalità e lo schema di seguito riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
f) cure in emergenza non procrastinabili.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 7 di 12 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f)
acquisto di computer e relativi accessori e di beni informatici.
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
d) paghette settimanali;
e) acquisto telefoni cellulari;
f) spese per il conseguimento della patente di guida.
- I genitori si impegnano con spirito di fattiva collaborazione e nell'interesse esclusivo della figlia ad assumere concordemente le decisioni riguardanti la figlia che comportino spese straordinarie da concordare e ad esprimere il proprio parere entro il termine massimo di
10 giorni dall'interpello in forma scritta, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza.
- Resta inteso tra le parti che il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Le spese di carattere straordinario saranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo all'avvenuto esborso, dietro pagina 8 di 12 presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto esborso ed il rimborso a favore del genitore anticipatario della quota di spettanza pari al 50% dovrà
avvenire da parte dell'altro genitore entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario - alle coordinate IBAN che le parti avranno cura di comunicarsi, indicando la causale.
- La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità.
- Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9) PIANO GENITORIALE: Ferme restando le condizioni sopra pattuite ed in ossequio alle stesse i genitori hanno stilato e sottoscritto un piano genitoriale da intendersi qui integralmente richiamato che si impegnano ad osservare e, per tutto quanto dovesse sopravvenire, essi si obbligano sin da ora a prestarsi la più leale collaborazione dell'interesse esclusivo della figlia.
10) L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della figlia di cui ai Per_1
precedenti punti 7) e 8) proseguirà sino al raggiungimento della completa e stabile indipendenza economica della figlia;
l'obbligazione in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia non è sospesa nei periodi di permanenza d con il padre. Per_1
11) ABITAZIONE e RESIDENZA. La SI.ra continuerà ad abitare Parte_2
unitamente alla figlia – presso di lei collocata anche anagraficamente- Per_1
nell'immobile a Modena in Via Guido Reni n. 115 da essa acquistato dopo l'intervenuta pagina 9 di 12 separazione e di sua proprietà esclusiva e di cui è pertanto assegnataria e di cui si farà
carico ed onere in via esclusiva di sostenere ogni costo ad esso correlato.
- Il SI continuerà a vivere nell'immobile posto in Castelnuovo Rangone Parte_1
in Via Botticelli 8/1, già al medesimo attribuito e di cui si è reso acquirente dopo la separazione, e di cui si farà carico ed onere in via esclusiva di sostenere ogni costo ad esso correlato.
- Ciascun genitore sarà libero di variare il proprio domicilio e residenza, dandone tempestiva comunicazione, in presenza della figlia minore, all'altro genitore entro il termine perentorio di trenta giorni.
- I genitori si impegnano in ogni caso a rivedere le condizioni relative alla figli per Per_1
l'ipotesi che intervengano eventuali cambi di residenza che siano idonei ad interferire in maniera sensibile con il regolare svolgimento del diritto di visita/frequentazione del padre,
come contemplato nel presente accordo.
- I genitor - per quanto occorrer possa - prestano sin Parte_1 Parte_2
da ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità
valida per l'espatrio ai soli fini turistici per sé e per la figlia minore.
12) La SI.ra ed il SI. dichiarano di svolgere entrambi Parte_2 Parte_1
attività lavorativa, di essere economicamente autosufficienti e quindi in grado di mantenersi autonomamente e pertanto dichiarano espressamente di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa a titolo di assegno divorzile.
13) e dichiarano e riconoscono espressamente di avere Parte_2 Parte_1
già regolamentato ogni loro rapporto economico – patrimoniale, nulla escluso.
pagina 10 di 12 14) I genitori riconoscono di affidarsi reciproca stima e rispetto sia per l'educazione della figlia minore che per l'esecuzione del presente accordo che si impegnano ad eseguire sempre in perfetta buona fede nell'interesse esclusivo ed a tutela della minor Per_1
15) I SIg.ri e , fatto salvo l'esatto adempimento delle Parte_1 Parte_2
obbligazioni assunte nel presente atto, dichiarano e riconoscono espressamente di avere regolato - con le pattuizioni di cui alla presente domanda congiunta di scioglimento del matrimonio - ogni loro rapporto economico e patrimoniale, nulla escluso, ed ogni rispettiva ragione di debito/credito, dandosi reciprocamente atto che nella regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali essi hanno tenuto conto di ogni e qualsivoglia posta e/o ragione di credito anche per quanto attiene alle contribuzioni versate e prestate da ciascun coniuge in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione a qualsivoglia titolo, e pertanto gli stessi dichiarano reciprocamente di null'altro più avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
16) Le parti si obbligano a adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dalla sottoscrizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
17) Le spese legali del presente procedimento vengono ripartite tra le parti in ragione del
50% ciascuno”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELNUOVO
RANGONE (MO) il 19/05/2015 fra , nato a [...] il Parte_1
pagina 11 di 12 30/12/1976, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni sopra trascritte, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2015 Atto n. 14 Parte I Serie -
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 06/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2616/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'INCERTI ROBERTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
D'INCERTI ROBERTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 13/06/2024 dai coniugi predetti, che hanno contratto matrimonio civile in data 19/09/2015 e dalla cui pagina 1 di 12 unione è nata la figlia in data 09/02/2014, oggi minorenne e non Persona_1
autosufficiente dal punto di vista economico;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 02/05/2017, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3081/2017 omologata con decreto n.
1460/2017 del 08/05/2017;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I SI.ri e continueranno a vivere separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
pagina 2 di 12 2) AFFIDAMENTO: La figlia minore (nata a [...] il [...]) è Persona_1
affidata ad entrambi i genitori in modo tale che la responsabilità genitoriale sia esercitata in forma condivisa e sia in grado di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, da cui ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale e la stessa continuerà ad abitare stabilmente, abitualmente e prevalentemente con la madre presso la quale è collocata e presso la quale manterrà la propria Parte_2
residenza anagrafica.
- Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e che attengono alla vita quotidiana nell'ottica ed allo scopo di realizzare una più omogenea organizzazione dei suoi impegni quotidiani.
- I genitori dovranno concordare ed assumere congiuntamente e preventivamente le decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, la formazione, l'istruzione e l'attività
futura della figlia nonché l'indirizzo da imprimere all'educazione della stessa, nel Per_1
rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia.
3) CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE Al fine di garantire un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, quest'ultimi concordano che il padre SI. potrà Parte_1
vedere, visitare e stare con la figlia quando vorrà e lo riterrà opportuno, previa Per_1
comunicazione alla madre e d'accordo con la stessa e compatibilmente Parte_2
agli impegni scolastici e ricreativi della minore e sempre nel rispetto delle sue Per_1
volontà ed eSIenze.
- In ogni caso, la figlia minor trascorrerà con il padre SI : Per_1 Parte_1
pagina 3 di 12 un week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina in cui il padre la riaccompagnerà a scuola e nei periodi estivi in cui la riaccompagnerà
presso l'abitazione materna (salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi preventivamente).
- La permanenza di presso il padre durante la settimana sarà regolamentata come Per_1
segue:
- le settimane in cui trascorrerà il week end con il padre SI. Per_1 Parte_1
(ovverosia dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina), la minore trascorrerà
altresì con il padre un giorno, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, in cui la riaccompagnerà a scuola (salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi preventivamente);
- le settimane in cui trascorrerà il week end con la madre, la minore trascorrerà Per_1
con il padre SI. dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì Parte_1
mattina in cui la riaccompagnerà a scuola (salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi preventivamente);
- Durante il periodo estivo, fatta eccezione per i periodi di permanenza della minore nei luoghi di villeggiatura, sarà rispettato lo stesso calendario di frequentazione.
- In caso di malattia da parte della minore, la madre autorizza sin da ora il padre alla visita della stessa presso l'abitazione materna previo accordo tra loro.
4) FESTIVITA' – VACANZE: In occasione delle festività Natalizie la minore Per_1
trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore. La festività del Santo Stefano sarà trascorsa dalla minore con la Per_1
madre nel rispetto delle tradizioni famigliari.
pagina 4 di 12 - La minore trascorrerà ad anni alterni il Capodanno con un genitore e la festività Per_1
dell'Epifania con l'altro genitore;
trascorrerà altresì con ciascun genitore un Per_1
periodo consecutivo non inferiore a quattro giorni, da concordarsi preventivamente, con facoltà di scelta sino al 31/12 o dal 01/01.
- Le vacanze pasquali, che coincideranno con le vacanze scolastiche, saranno ripartite in ugual misura tra i genitori alternando tra essi ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo; gli altri giorni di vacanza durante l'anno scolastico verranno suddivisi alternativamente tra i genitori.
- vacanze invernali: Ciascun genitore potrà trascorrere altresì con la figlia un Per_1
ulteriore periodo consecutivo di una settimana durante il periodo invernale - da concordarsi preventivamente tra i genitori e compatibilmente al calendario ed andamento scolastico della figlia - al fine di potere accompagnare la minore in vacanza.
- Vacanze scolastiche estive: la minor trascorrerà con ciascun genitore un periodo Per_1
di vacanza di due settimane anche non consecutive, con facoltà di scelta dal 10 Giugno al
15 Settembre;
i genitori comunicheranno entro il 31 marzo di ogni anno, con priorità di scelta ad anni alterni, il proprio periodo delle vacanze estive prescelto.
- I costi per la villeggiatura della figlia sarà interamente a carico del genitore che Per_1
con essa trascorrerà il periodo di ferie. È fatto obbligo ad entrambi i genitori, durante il periodo di vacanza con la minore, di comunicare la località di villeggiatura prescelta nonché il recapito.
5) RAPPORTI CON GLI ASCENDENTI: Al fine di garantire la continuità di rapporto con gli ascendenti (nonni paterni e materni ) e/o con i parenti più prossimi, i genitori autorizzano sin da ora la permanenza della minore presso gli stessi anche nei periodi di vacanza estivi ma in quest'ultima ipotesi previo accordo tra loro sui tempi e modalità; i pagina 5 di 12 genitori dichiarano di autorizzare l'eventuale affidamento temporaneo ai nonni paterni e/o materni, ai loro rispettivi partners ed ai parenti più prossimi e in caso di loro impossibilità
e/o impegni di lavoro.
6) IMPEGNO DI COLLABORAZIONE: Le suesposte condizioni dovranno comunque sempre essere osservate rispettando il desiderio della minore ed essere compatibili con le eSIenze di vita scolastica, degli impegni sportivi e ricreativi e di relazione della stessa e comunque compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori.
- Nell'ipotesi in cui il calendario di visita previsto al precedente punto 3 sia soggetto a modifiche in ragione degli impegni lavorativi di uno dei genitori, quest'ultimi provvederanno a comunicare direttamente e tempestivamente tra loro ogni variazione al fine di consentire un'adeguata organizzazione tra essi.
7) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA: ciascun coniuge provvederà al mantenimento,
alla cura e all'educazione della figli quando l'ha con sé. Per_1
- In ogni caso, tenuto conto che i periodi di permanenza della figlia presso la Per_1
madr sono superiori così come gli oneri gravanti su di essa in qualità di Parte_2
genitore collocatario, considerate le attuali eSIenze della figlia ed in ogni caso valutate le odierne capacità economiche e patrimoniali dei genitori e al fine di garantire il principio di proporzionalità, il padre SI. , a far tempo dalla data di pubblicazione Parte_1
della sentenza di divorzio, si obbliga a versare alla SI.ra , in via anticipata Parte_2
entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlia la somma mensile di €.700,00 (Euro settecento) e da versarsi a mezzo Per_1
bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra ; detto contributo sarà Parte_2
soggetto a decorrere dall'anno 2025 a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di pagina 6 di 12 aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, prendendo come indice di base il mese di decorrenza.
- I genitori danno atto che l'assegno unico famigliare sarà integralmente percepito dalla
SI.r quale genitore collocatario. Parte_2
8) SPESE STRAORDINARIE: I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario per la figlia intendendosi per Per_1
tali quelle sanitarie, scolastiche e ludico/ ricreative sostenute per i figli. A tal fine varranno le modalità e lo schema di seguito riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
f) cure in emergenza non procrastinabili.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 7 di 12 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f)
acquisto di computer e relativi accessori e di beni informatici.
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
d) paghette settimanali;
e) acquisto telefoni cellulari;
f) spese per il conseguimento della patente di guida.
- I genitori si impegnano con spirito di fattiva collaborazione e nell'interesse esclusivo della figlia ad assumere concordemente le decisioni riguardanti la figlia che comportino spese straordinarie da concordare e ad esprimere il proprio parere entro il termine massimo di
10 giorni dall'interpello in forma scritta, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza.
- Resta inteso tra le parti che il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Le spese di carattere straordinario saranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo all'avvenuto esborso, dietro pagina 8 di 12 presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto esborso ed il rimborso a favore del genitore anticipatario della quota di spettanza pari al 50% dovrà
avvenire da parte dell'altro genitore entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario - alle coordinate IBAN che le parti avranno cura di comunicarsi, indicando la causale.
- La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità.
- Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9) PIANO GENITORIALE: Ferme restando le condizioni sopra pattuite ed in ossequio alle stesse i genitori hanno stilato e sottoscritto un piano genitoriale da intendersi qui integralmente richiamato che si impegnano ad osservare e, per tutto quanto dovesse sopravvenire, essi si obbligano sin da ora a prestarsi la più leale collaborazione dell'interesse esclusivo della figlia.
10) L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della figlia di cui ai Per_1
precedenti punti 7) e 8) proseguirà sino al raggiungimento della completa e stabile indipendenza economica della figlia;
l'obbligazione in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia non è sospesa nei periodi di permanenza d con il padre. Per_1
11) ABITAZIONE e RESIDENZA. La SI.ra continuerà ad abitare Parte_2
unitamente alla figlia – presso di lei collocata anche anagraficamente- Per_1
nell'immobile a Modena in Via Guido Reni n. 115 da essa acquistato dopo l'intervenuta pagina 9 di 12 separazione e di sua proprietà esclusiva e di cui è pertanto assegnataria e di cui si farà
carico ed onere in via esclusiva di sostenere ogni costo ad esso correlato.
- Il SI continuerà a vivere nell'immobile posto in Castelnuovo Rangone Parte_1
in Via Botticelli 8/1, già al medesimo attribuito e di cui si è reso acquirente dopo la separazione, e di cui si farà carico ed onere in via esclusiva di sostenere ogni costo ad esso correlato.
- Ciascun genitore sarà libero di variare il proprio domicilio e residenza, dandone tempestiva comunicazione, in presenza della figlia minore, all'altro genitore entro il termine perentorio di trenta giorni.
- I genitori si impegnano in ogni caso a rivedere le condizioni relative alla figli per Per_1
l'ipotesi che intervengano eventuali cambi di residenza che siano idonei ad interferire in maniera sensibile con il regolare svolgimento del diritto di visita/frequentazione del padre,
come contemplato nel presente accordo.
- I genitor - per quanto occorrer possa - prestano sin Parte_1 Parte_2
da ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità
valida per l'espatrio ai soli fini turistici per sé e per la figlia minore.
12) La SI.ra ed il SI. dichiarano di svolgere entrambi Parte_2 Parte_1
attività lavorativa, di essere economicamente autosufficienti e quindi in grado di mantenersi autonomamente e pertanto dichiarano espressamente di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa a titolo di assegno divorzile.
13) e dichiarano e riconoscono espressamente di avere Parte_2 Parte_1
già regolamentato ogni loro rapporto economico – patrimoniale, nulla escluso.
pagina 10 di 12 14) I genitori riconoscono di affidarsi reciproca stima e rispetto sia per l'educazione della figlia minore che per l'esecuzione del presente accordo che si impegnano ad eseguire sempre in perfetta buona fede nell'interesse esclusivo ed a tutela della minor Per_1
15) I SIg.ri e , fatto salvo l'esatto adempimento delle Parte_1 Parte_2
obbligazioni assunte nel presente atto, dichiarano e riconoscono espressamente di avere regolato - con le pattuizioni di cui alla presente domanda congiunta di scioglimento del matrimonio - ogni loro rapporto economico e patrimoniale, nulla escluso, ed ogni rispettiva ragione di debito/credito, dandosi reciprocamente atto che nella regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali essi hanno tenuto conto di ogni e qualsivoglia posta e/o ragione di credito anche per quanto attiene alle contribuzioni versate e prestate da ciascun coniuge in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione a qualsivoglia titolo, e pertanto gli stessi dichiarano reciprocamente di null'altro più avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
16) Le parti si obbligano a adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dalla sottoscrizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
17) Le spese legali del presente procedimento vengono ripartite tra le parti in ragione del
50% ciascuno”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELNUOVO
RANGONE (MO) il 19/05/2015 fra , nato a [...] il Parte_1
pagina 11 di 12 30/12/1976, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni sopra trascritte, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2015 Atto n. 14 Parte I Serie -
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 06/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 12 di 12