Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
1282/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.07.1964 e residente in [...];
E
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.06.1962 e residente in [...];
Entrambi elettivamente domiciliati in Cerveteri (RM), Via Settevene Palo 45/B presso lo studio dell'Avv. Siro Ugo Vincenzo Bargiacchi che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Controparte_1
con cui gli stessi, premesso che con decreto di omologa del 20.04.2012 il
Tribunale di Civitavecchia (RM) ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da e iscritto al n. 1282/2024 Parte_1 Controparte_1
R.G.V.G., così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della separazione personale intervenuta tra e di Parte_1 Controparte_1
cui al decreto di omologa del 20.04.2012 del Tribunale di Civitavecchia, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso che:
“- ha lasciato la casa coniugale di via Pastore 8, Controparte_1
ponendo la sua abitazione in Ladispoli via Benedetto Croce 26
- ha posto la sua residenza nella casa coniugale di via Parte_1
Renato Pastore 8, distinta in catasto al foglio 56, particella 2162, subalterno 9 via Renato Pastore 8, comprensiva di locale cantina di pertinenza dell'abitazione, in catasto al foglio 56, particella 2156, subalterno 40 via Renato
Pastore 4, cui il marito concede il diritto di abitazione, fino a quando la stessa vi manterrà la residenza
- nella stessa abitazione la figlia maggiore e maggiorenne , di anni Per_1
26, ha la sua residenza
- il figlio di anni 18 e quindi maggiorenne, mantiene anch'egli Per_2
la residenza nella abitazione di via Pastore 8. Lo stesso, che ha brillantemente conseguito la maturità tecnica nella sessione di esami di luglio 2024, non è ancora economicamente autosufficiente, sebbene intenzionato a conseguire in tempi rapidi una soddisfacente attività lavorativa coerente con la maturità appena conseguita. Attualmente, per assicurarsi l'agognata soddisfacente attività lavorativa ha iniziato un corso di formazione della durata di due anni presso Istituto Tecnico Superiore in Roma - EN OD è esonerata dalla contribuzione alimentare di cui alla separazione, assumendo con la coabitazione i conseguenti oneri verso il figlio
- da parte sua, contribuisce in favore del figlio con Controparte_1
l'assegno mensile di euro 200,00 da versare nelle mani di quest'ultimo, fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente
- resta ferma ogni altra condizione di separazione.”
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il. 3.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Roberta Nardone