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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 695 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. STARNA BARBARA Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità maternità
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio, con conseguente diritto alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità;
2. per l'effetto, condanna a corrispondere al l'importo CP_1 Parte_1 complessivo lordo di € 955,29 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo 11.10.2024/31.10.2024, nonché l'importo giornaliero lordo di € 92,86 per l'intero periodo di astensione obbligatoria, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€1.700,00 oltre accessori fiscali e previdenziali previsti per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. STARNA BARBARA Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità maternità
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla ricorrente devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio, con conseguente diritto alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità;
2. per l'effetto, condanna a corrispondere al l'importo CP_1 Parte_1 complessivo lordo di € 955,29 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo 11.10.2024/31.10.2024, nonché l'importo giornaliero lordo di € 92,86 per l'intero periodo di astensione obbligatoria, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€1.700,00 oltre accessori fiscali e previdenziali previsti per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani