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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IC ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1650 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1962, nella qualità di fideiussore della “ , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
SO DI, giusta procura in atti;
- parte opposta -
oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di fideiussore Parte_1
della società ha proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare Parte_2
azionata da parte della in virtù del contratto di mutuo Controparte_1
fondiario ai rogiti del Not. del 29/07/2008 rep. n.24379/6040, per un credito di € Persona_1
533.107,43.
A supporto della propria pretesa ha lamentato:
1 - la nullità e improcedibilità del pignoramento dell'immobile, essendo quest'ultimo intestato alla alla quale non è stato notificato il Controparte_3
pignoramento;
- che, in ogni caso, va ridotta la somma dovuta, avendo la società pagato Parte_2
varie rate alla società opposta;
- il difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo al creditore procedente;
- che il credito per cui è processo non è ricompreso nel mandato rilasciato alla Do Bank;
infatti, il mandato risulta rilasciato per svolgere l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti in “sofferenza”, senza altra indicazione, autorizzando a tale scopo “il procuratore a nominare di volta in volta gli avvocati quando necessario”;
- l'abuso di diritto per aver il creditore avviato diversi procedimenti per il medesimo titolo;
- la nullità della garanzia prestata in quanto egli non avrebbe potuto pagare l'ingente somma oggetto di credito essendo disoccupato e privo di reddito e il debitore principale,
era ormai decotta al momento della stipula del mutuo, ragion per cui sussiste il Parte_2
dolo o la colpa del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione;
- la nullità della fidejussione per essere conforme allo schema ABI frutto d'intesa anticoncorrenziale nonché la violazione del codice del consumo per la presenza all'interno del contratto di mutuo di clausole vessatorie.
Tempestivamente costituita, l'opposta ha chiesto il rigetto delle domande di controparte sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la doglianza relativa ai presunti incassi soddisfattivi si appalesa destituita di fondamento, atteso che le somme assegnate all'esito della prima vendita risultano di importo esiguo rispetto ai maggiori ingenti crediti precisati;
- con riguardo ai presunti pagamenti di rate da parte della non si rinviene agli Parte_2
atti alcuna quietanza di pagamento depositata dall'opponente che ha l'onere di produrle;
- in ogni caso, il pignoramento eseguito “in eccesso”, avendo aggredito più di quanto in titolarità del debitore, resta valido ed efficace limitatamente al diritto nella minore estensione di cui l'esecutato sia titolare;
2 - l'immobile pignorato è stato realizzato dal padre dell'opponente su terreno acquistato con atto notarile dell'08.02.1982 e, successivamente, a quest'ultimo ceduto con atto del
13.10.2000, garantendone la libera disponibilità, nonché la libertà da pesi, ipoteche e vincoli pregiudizievoli. Ne consegue la legittimità della disposta vendita, dovendosi ritenere maturata l'usucapione del diritto di proprietà, stante l'interversione del possesso nonché
l'elemento dell'animus possidenti uti dominus, protrattisi da oltre trent'anni;
- privo di fondamento risulta il lamentato abuso di diritto per l'illegittimo cumulo dei mezzi di espropriazione: l'opponente ha infatti omesso di indicare quale sarebbe il pregiudizio subito ovvero le ragioni per cui tali azioni siano esorbitanti e/o ingiustificate. Inoltre, l'art. 483
c.p.c. consente al creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione;
- “l'abusiva concessione del credito” si basa su “circostanze more solito dedotte in maniera
generica e del tutto indimostrate”; parte opponente sostiene infatti che essendo disoccupato e privo di reddito, non avrebbe potuto garantire l'ingente esposizione derivante dal mutuo fondiario, omettendo tuttavia di essere titolare di quote sociali del 33% oltre ad avere rivestito la qualifica di Amministratore Unico della come emerge dalla allegata visura Parte_2
camerale;
- da tale ultima circostanza deriva altresì che non è corretto il richiamo alla disciplina del
“codice del consumatore”; inoltre, secondo la giurisprudenza, ai fideiussori non è applicabile la
disciplina relativa ai cd. “contratti del consumatore”, quando il debitore principale rivesta la qualità di
imprenditore, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione
del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore e, del resto, l'obbligazione fideiussoria è
collegata e subordinata a quella inerente al rapporto principale.
Ciò detto in punto di fatto, preliminarmente, è necessario richiamare il contenuto dell'ordinanza del 5.2.2025 con cui questo Decidente ha ritenuto di non estendere il contraddittorio nei confronti della “ ”, ritenendo che la Controparte_3
sua sfera giuridica non sarebbe incisa dall'atto finale del procedimento.
Invero, è ormai espressa costantemente dalla Corte di Cassazione la necessità di garantire il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo non dando seguito ad attività
3 processuali che si ridurrebbero a formalità superflue perché non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
La CTU disposta in sede esecutiva e riversata agli atti, infatti, da conto che l'immobile pignorato giunge a in virtù di un atto traslativo derivante dal costruttore, Parte_1
padre dell'opponente, e non menziona alcun diritto di enfiteusi, oltre ad essere regolarmente trascritto da oltre vent'anni.
A riguardo, non appare superfluo precisare che le visure catastali invocate dal debitore non sono sufficienti a formare la prova dell'asserito diritto altrui (“poiché' il catasto è preordinato
a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non
può – in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto
per tali diritti – essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in
concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9096 del
24/08/1991).
In ogni caso, si ritiene di condividere l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità per il quale “il pignoramento che colpisca un diritto maggiore di quello effettivamente
spettante al debitore non è nullo, ma deve limitarsi al diritto minore di cui l'esecutato sia riconosciuto
titolare e l'intera procedura esecutiva deve avere ad oggetto tale minore estensione”, senza però che ne venga inficiata l'intera validità dell'esecuzione (Cass. Civ. n. 6833/2015).
Da quanto detto deriva altresì il rigetto della richiesta nullità dell'esecuzione per la mancata notifica dell'atto di pignoramento alla Parrocchia.
Non verrà poi trattata la doglianza relativa all'avvenuta parziale soddisfazione del credito da parte del debitore principale, ciò in mancanza di alcuna prova a supporto degli asseriti versamenti. Non appare tuttavia superfluo precisare che tale circostanza - ove accertata -
sarebbe soltanto idonea a ridurre il credito nella procedura esecutiva e non ad inficiare la stessa, non avendo l'opponente neppure allegato che i pagamenti siano stati tali da saldare
interamente il debito.
Parimenti non trova riscontro in atti la doglianza dell'opponente secondo cui quanto incassato con la procedura esecutiva n. 97/2014 R.E. sarebbe sufficiente a soddisfare il creditore. Ed invero, era onere di dar prova di tale circostanza, allegando - Parte_1
4 ad esempio - l'importo del credito precisato in sede esecutiva e l'ordinanza di assegnazione;
eppure, nulla è stato riversato agli atti.
Per ciò che attiene poi alla legittimazione attiva della società opposta, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n.
31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé
a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso
Cass. civ. n. 15884/2019); richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni di ampia portata.
In ossequio alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito sia di legittimità, si ritiene che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazione (cfr. Cass. n° 4453/2018; Cass
n°13548/2017; si vedano anche Cass. n°20914/2010 e Cass. n°13954/2006, per cui essa
“sostituisce la notificazione” e Cass. n°5997/2006 che parla di “presupposto di efficacia” non di validità), la quale, in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione, impone di ritenere sufficiente, nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Ciò premesso, la cessionaria ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale dove è riportata l'operazione di cessione da Unicredit spa verso la Società veicolo “ , Controparte_1
in virtù della quale sono stati ceduti un pacchetto di crediti derivanti, fra gli altri, da contratti
5 di mutuo a persone giuridiche nel periodo compreso dal 1975 al 2016 e qualificati come attività
finanziarie deteriorate. Che tra queste ultimi rientri anche la posizione di cui oggi si tratta emerge chiaramente dall'elenco debitori inclusi in cui vi è quello associato alla Parte_2
Conclusivamente, dalla documentazione in atti si ritiene che parte opposta abbia adeguatamente provato la titolarità del credito per cui agisce in executivis, conformemente al principio secondo cui chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione e documentare l'effettività della intervenuta cessione
(come si evince da Cass. 2 marzo 2016, n. 4116).
È parimenti allegata la procura conferita alla mandataria, nella quale si legge la facoltà del procuratore di compiere ogni atto necessario per il recupero del credito, “anche attraverso le vie
giudiziarie”, anche in persona degli avvocati che verranno dallo stesso di volta in volta nominati;
vi è agli atti altresì la procura speciale relativa al presente giudizio dalla mandataria al legale. Ciò basta a disattendere l'eccezione di nullità della procura.
Si ritiene di non poter accogliere neppure la doglianza relativa all'abusiva concessione del credito da parte della che, sulla scorta del complesso normativo in materia, viene CP_4
definita dalla Giurisprudenza di legittimità in questi termini: “ l'erogazione di un finanziamento
è qualificabile come "abusiva" quando viene effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in
una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento
della crisi. In tale evenienza, l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore per
essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, obbligandolo al risarcimento del
danno ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività
d'impresa.”
“Non sono sufficienti, ai fini della qualificazione come abusiva della concessione di credito, elementi
meramente indiziari o generici quali la modesta consistenza del capitale sociale, la debolezza dell'assetto
economico o l'applicazione di interessi passivi rilevanti, dovendo invece essere dimostrata, sulla base di
una valutazione complessiva, l'insussistenza di fondate prospettive di superamento della
crisi.” (Cassazione civile Sez. I, n. 29840/ 2023).
Ciò anche prescindendo dalla circostanza che l'asserita responsabilità della CA è
rimasta mera asserzione labiale, posto che non è stato provato documentalmente lo stato di crisi nella quale versava la società a detta degli opponenti, al momento della Parte_2
6 stipula del contratto di mutuo. A tal fine non si rinviene nessun documento contabile, come bilanci di esercizio o stato patrimoniale della società, dalla quale si possa evincere lo stato di insolvenza della società che la banca non avrebbe valutato adeguatamente. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, inoltre, “la mera esistenza di elementi indiziari circa la precaria
situazione finanziaria dell'impresa finanziata (quali squilibri di bilancio, sottocapitalizzazione o
segnalazioni alla Centrale Rischi) - neppure questi allegati - non è di per sé sufficiente a dimostrare
l'abusività dell'erogazione del credito, essendo necessario provare specificamente la violazione delle
regole prudenziali da parte della banca e il conseguente aggravamento del dissesto causalmente
riconducibile alla prosecuzione dell'attività consentita dal finanziamento.” (Cass. civ. Sez. I
ordinanza n. 28320/2024).
In ogni caso la violazione di tali obblighi non darebbe luogo a nullità del contratto ma porrebbe in capo all'istituto finanziario un obbligo di risarcimento del danno in caso di responsabilità, che nel caso di specie non è stata provata.
Ciò chiarito, per ciò che attiene il merito, non può accogliersi l'eccezione di nullità della fidejussione prestata, ciò - in maniera assorbente - in quanto si tratta di garanzia specifica e non “omnibus”. In ogni caso, è stata sottoscritta in un periodo pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla CA d'AL (cioè tra il 2002 e il maggio del 2005)
che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Ne consegue che era onere di parte opponente fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito anche in periodi successivi;
in mancanza di alcuna deduzione a riguardo - non avendo il fidejussore prodotto alcun documento o formulato alcuna istanza istruttoria in tal senso - la domanda andrebbe comunque rigettata (cfr. in termini, da ultimo,
Tribunale Milano Sez. spec. impresa, n. 896/2023).
Ancora, l'eventuale accertamento di illegittimità della clausola non sarebbe comunque idoneo a provocare la nullità automatica del rapporto di garanzia “a valle”, salva diversa volontà delle parti desumibile dal contratto (o altrimenti provata); eppure nulla è stato allegato dall'opponente sul punto.
Non trovano riscontro neppure le doglianze relative alla fideiussione per violazione del codice del consumatore.
7 A ben vedere l'inserimento all'interno del contratto di mutuo di clausole come “a semplice richiesta” e “senza eccezioni” manifesta la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fidejussione ed optare per il modello atipico del contratto autonomo di garanzia. Tale
ricostruzione comporta l'applicabilità della disciplina consumeristica soltanto al contraente garante non professionista, infatti, la posizione prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità si esprime nel senso “della soggezione del contratto autonomo di garanzia o a prima
richiesta, quale figura contrattuale atipica espressione dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1322
c.c., alla disciplina consumeristica sui contratti del consumatore e, in particolare, su quella delle
c.d. clausole vessatore di cui all'art. 33 del Codice tutte le volte in cui il garante abbia stipulato
il contratto per ragioni estranee all'attività professionale eventualmente esercitata. (Cassazione civile
sez. III, 18/022022, n.5423).
Conclusivamente, non vi è prova che le clausole contestate non siano state specificamente contrattate, trattandosi di condizioni che definiscono la tipologia di contratto sottoscritto. Sul
punto, in ogni caso, si è pronunciato il Giudice dell'opposizione a precetto (vd. Sent. n.
1026/2020 Trib. di Agrigento).
Per tutto quanto sopra, quindi, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, vanno pertanto poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), nell'importo tendente al minimo per lo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
rigetta l'opposizione formulata da;
Parte_1
condanna a rifondere all'opposta, a titolo di spese di lite, € 4.500,00 oltre Parte_1
spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. se dovuti e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 4 ottobre 2025
il Giudice
IC ER
8 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IC ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1650 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1962, nella qualità di fideiussore della “ , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
SO DI, giusta procura in atti;
- parte opposta -
oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di fideiussore Parte_1
della società ha proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare Parte_2
azionata da parte della in virtù del contratto di mutuo Controparte_1
fondiario ai rogiti del Not. del 29/07/2008 rep. n.24379/6040, per un credito di € Persona_1
533.107,43.
A supporto della propria pretesa ha lamentato:
1 - la nullità e improcedibilità del pignoramento dell'immobile, essendo quest'ultimo intestato alla alla quale non è stato notificato il Controparte_3
pignoramento;
- che, in ogni caso, va ridotta la somma dovuta, avendo la società pagato Parte_2
varie rate alla società opposta;
- il difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo al creditore procedente;
- che il credito per cui è processo non è ricompreso nel mandato rilasciato alla Do Bank;
infatti, il mandato risulta rilasciato per svolgere l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti in “sofferenza”, senza altra indicazione, autorizzando a tale scopo “il procuratore a nominare di volta in volta gli avvocati quando necessario”;
- l'abuso di diritto per aver il creditore avviato diversi procedimenti per il medesimo titolo;
- la nullità della garanzia prestata in quanto egli non avrebbe potuto pagare l'ingente somma oggetto di credito essendo disoccupato e privo di reddito e il debitore principale,
era ormai decotta al momento della stipula del mutuo, ragion per cui sussiste il Parte_2
dolo o la colpa del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione;
- la nullità della fidejussione per essere conforme allo schema ABI frutto d'intesa anticoncorrenziale nonché la violazione del codice del consumo per la presenza all'interno del contratto di mutuo di clausole vessatorie.
Tempestivamente costituita, l'opposta ha chiesto il rigetto delle domande di controparte sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la doglianza relativa ai presunti incassi soddisfattivi si appalesa destituita di fondamento, atteso che le somme assegnate all'esito della prima vendita risultano di importo esiguo rispetto ai maggiori ingenti crediti precisati;
- con riguardo ai presunti pagamenti di rate da parte della non si rinviene agli Parte_2
atti alcuna quietanza di pagamento depositata dall'opponente che ha l'onere di produrle;
- in ogni caso, il pignoramento eseguito “in eccesso”, avendo aggredito più di quanto in titolarità del debitore, resta valido ed efficace limitatamente al diritto nella minore estensione di cui l'esecutato sia titolare;
2 - l'immobile pignorato è stato realizzato dal padre dell'opponente su terreno acquistato con atto notarile dell'08.02.1982 e, successivamente, a quest'ultimo ceduto con atto del
13.10.2000, garantendone la libera disponibilità, nonché la libertà da pesi, ipoteche e vincoli pregiudizievoli. Ne consegue la legittimità della disposta vendita, dovendosi ritenere maturata l'usucapione del diritto di proprietà, stante l'interversione del possesso nonché
l'elemento dell'animus possidenti uti dominus, protrattisi da oltre trent'anni;
- privo di fondamento risulta il lamentato abuso di diritto per l'illegittimo cumulo dei mezzi di espropriazione: l'opponente ha infatti omesso di indicare quale sarebbe il pregiudizio subito ovvero le ragioni per cui tali azioni siano esorbitanti e/o ingiustificate. Inoltre, l'art. 483
c.p.c. consente al creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione;
- “l'abusiva concessione del credito” si basa su “circostanze more solito dedotte in maniera
generica e del tutto indimostrate”; parte opponente sostiene infatti che essendo disoccupato e privo di reddito, non avrebbe potuto garantire l'ingente esposizione derivante dal mutuo fondiario, omettendo tuttavia di essere titolare di quote sociali del 33% oltre ad avere rivestito la qualifica di Amministratore Unico della come emerge dalla allegata visura Parte_2
camerale;
- da tale ultima circostanza deriva altresì che non è corretto il richiamo alla disciplina del
“codice del consumatore”; inoltre, secondo la giurisprudenza, ai fideiussori non è applicabile la
disciplina relativa ai cd. “contratti del consumatore”, quando il debitore principale rivesta la qualità di
imprenditore, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione
del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore e, del resto, l'obbligazione fideiussoria è
collegata e subordinata a quella inerente al rapporto principale.
Ciò detto in punto di fatto, preliminarmente, è necessario richiamare il contenuto dell'ordinanza del 5.2.2025 con cui questo Decidente ha ritenuto di non estendere il contraddittorio nei confronti della “ ”, ritenendo che la Controparte_3
sua sfera giuridica non sarebbe incisa dall'atto finale del procedimento.
Invero, è ormai espressa costantemente dalla Corte di Cassazione la necessità di garantire il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo non dando seguito ad attività
3 processuali che si ridurrebbero a formalità superflue perché non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
La CTU disposta in sede esecutiva e riversata agli atti, infatti, da conto che l'immobile pignorato giunge a in virtù di un atto traslativo derivante dal costruttore, Parte_1
padre dell'opponente, e non menziona alcun diritto di enfiteusi, oltre ad essere regolarmente trascritto da oltre vent'anni.
A riguardo, non appare superfluo precisare che le visure catastali invocate dal debitore non sono sufficienti a formare la prova dell'asserito diritto altrui (“poiché' il catasto è preordinato
a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non
può – in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto
per tali diritti – essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in
concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9096 del
24/08/1991).
In ogni caso, si ritiene di condividere l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità per il quale “il pignoramento che colpisca un diritto maggiore di quello effettivamente
spettante al debitore non è nullo, ma deve limitarsi al diritto minore di cui l'esecutato sia riconosciuto
titolare e l'intera procedura esecutiva deve avere ad oggetto tale minore estensione”, senza però che ne venga inficiata l'intera validità dell'esecuzione (Cass. Civ. n. 6833/2015).
Da quanto detto deriva altresì il rigetto della richiesta nullità dell'esecuzione per la mancata notifica dell'atto di pignoramento alla Parrocchia.
Non verrà poi trattata la doglianza relativa all'avvenuta parziale soddisfazione del credito da parte del debitore principale, ciò in mancanza di alcuna prova a supporto degli asseriti versamenti. Non appare tuttavia superfluo precisare che tale circostanza - ove accertata -
sarebbe soltanto idonea a ridurre il credito nella procedura esecutiva e non ad inficiare la stessa, non avendo l'opponente neppure allegato che i pagamenti siano stati tali da saldare
interamente il debito.
Parimenti non trova riscontro in atti la doglianza dell'opponente secondo cui quanto incassato con la procedura esecutiva n. 97/2014 R.E. sarebbe sufficiente a soddisfare il creditore. Ed invero, era onere di dar prova di tale circostanza, allegando - Parte_1
4 ad esempio - l'importo del credito precisato in sede esecutiva e l'ordinanza di assegnazione;
eppure, nulla è stato riversato agli atti.
Per ciò che attiene poi alla legittimazione attiva della società opposta, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n.
31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé
a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso
Cass. civ. n. 15884/2019); richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni di ampia portata.
In ossequio alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito sia di legittimità, si ritiene che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazione (cfr. Cass. n° 4453/2018; Cass
n°13548/2017; si vedano anche Cass. n°20914/2010 e Cass. n°13954/2006, per cui essa
“sostituisce la notificazione” e Cass. n°5997/2006 che parla di “presupposto di efficacia” non di validità), la quale, in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione, impone di ritenere sufficiente, nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Ciò premesso, la cessionaria ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale dove è riportata l'operazione di cessione da Unicredit spa verso la Società veicolo “ , Controparte_1
in virtù della quale sono stati ceduti un pacchetto di crediti derivanti, fra gli altri, da contratti
5 di mutuo a persone giuridiche nel periodo compreso dal 1975 al 2016 e qualificati come attività
finanziarie deteriorate. Che tra queste ultimi rientri anche la posizione di cui oggi si tratta emerge chiaramente dall'elenco debitori inclusi in cui vi è quello associato alla Parte_2
Conclusivamente, dalla documentazione in atti si ritiene che parte opposta abbia adeguatamente provato la titolarità del credito per cui agisce in executivis, conformemente al principio secondo cui chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione e documentare l'effettività della intervenuta cessione
(come si evince da Cass. 2 marzo 2016, n. 4116).
È parimenti allegata la procura conferita alla mandataria, nella quale si legge la facoltà del procuratore di compiere ogni atto necessario per il recupero del credito, “anche attraverso le vie
giudiziarie”, anche in persona degli avvocati che verranno dallo stesso di volta in volta nominati;
vi è agli atti altresì la procura speciale relativa al presente giudizio dalla mandataria al legale. Ciò basta a disattendere l'eccezione di nullità della procura.
Si ritiene di non poter accogliere neppure la doglianza relativa all'abusiva concessione del credito da parte della che, sulla scorta del complesso normativo in materia, viene CP_4
definita dalla Giurisprudenza di legittimità in questi termini: “ l'erogazione di un finanziamento
è qualificabile come "abusiva" quando viene effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in
una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento
della crisi. In tale evenienza, l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore per
essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, obbligandolo al risarcimento del
danno ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività
d'impresa.”
“Non sono sufficienti, ai fini della qualificazione come abusiva della concessione di credito, elementi
meramente indiziari o generici quali la modesta consistenza del capitale sociale, la debolezza dell'assetto
economico o l'applicazione di interessi passivi rilevanti, dovendo invece essere dimostrata, sulla base di
una valutazione complessiva, l'insussistenza di fondate prospettive di superamento della
crisi.” (Cassazione civile Sez. I, n. 29840/ 2023).
Ciò anche prescindendo dalla circostanza che l'asserita responsabilità della CA è
rimasta mera asserzione labiale, posto che non è stato provato documentalmente lo stato di crisi nella quale versava la società a detta degli opponenti, al momento della Parte_2
6 stipula del contratto di mutuo. A tal fine non si rinviene nessun documento contabile, come bilanci di esercizio o stato patrimoniale della società, dalla quale si possa evincere lo stato di insolvenza della società che la banca non avrebbe valutato adeguatamente. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, inoltre, “la mera esistenza di elementi indiziari circa la precaria
situazione finanziaria dell'impresa finanziata (quali squilibri di bilancio, sottocapitalizzazione o
segnalazioni alla Centrale Rischi) - neppure questi allegati - non è di per sé sufficiente a dimostrare
l'abusività dell'erogazione del credito, essendo necessario provare specificamente la violazione delle
regole prudenziali da parte della banca e il conseguente aggravamento del dissesto causalmente
riconducibile alla prosecuzione dell'attività consentita dal finanziamento.” (Cass. civ. Sez. I
ordinanza n. 28320/2024).
In ogni caso la violazione di tali obblighi non darebbe luogo a nullità del contratto ma porrebbe in capo all'istituto finanziario un obbligo di risarcimento del danno in caso di responsabilità, che nel caso di specie non è stata provata.
Ciò chiarito, per ciò che attiene il merito, non può accogliersi l'eccezione di nullità della fidejussione prestata, ciò - in maniera assorbente - in quanto si tratta di garanzia specifica e non “omnibus”. In ogni caso, è stata sottoscritta in un periodo pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla CA d'AL (cioè tra il 2002 e il maggio del 2005)
che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Ne consegue che era onere di parte opponente fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito anche in periodi successivi;
in mancanza di alcuna deduzione a riguardo - non avendo il fidejussore prodotto alcun documento o formulato alcuna istanza istruttoria in tal senso - la domanda andrebbe comunque rigettata (cfr. in termini, da ultimo,
Tribunale Milano Sez. spec. impresa, n. 896/2023).
Ancora, l'eventuale accertamento di illegittimità della clausola non sarebbe comunque idoneo a provocare la nullità automatica del rapporto di garanzia “a valle”, salva diversa volontà delle parti desumibile dal contratto (o altrimenti provata); eppure nulla è stato allegato dall'opponente sul punto.
Non trovano riscontro neppure le doglianze relative alla fideiussione per violazione del codice del consumatore.
7 A ben vedere l'inserimento all'interno del contratto di mutuo di clausole come “a semplice richiesta” e “senza eccezioni” manifesta la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fidejussione ed optare per il modello atipico del contratto autonomo di garanzia. Tale
ricostruzione comporta l'applicabilità della disciplina consumeristica soltanto al contraente garante non professionista, infatti, la posizione prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità si esprime nel senso “della soggezione del contratto autonomo di garanzia o a prima
richiesta, quale figura contrattuale atipica espressione dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1322
c.c., alla disciplina consumeristica sui contratti del consumatore e, in particolare, su quella delle
c.d. clausole vessatore di cui all'art. 33 del Codice tutte le volte in cui il garante abbia stipulato
il contratto per ragioni estranee all'attività professionale eventualmente esercitata. (Cassazione civile
sez. III, 18/022022, n.5423).
Conclusivamente, non vi è prova che le clausole contestate non siano state specificamente contrattate, trattandosi di condizioni che definiscono la tipologia di contratto sottoscritto. Sul
punto, in ogni caso, si è pronunciato il Giudice dell'opposizione a precetto (vd. Sent. n.
1026/2020 Trib. di Agrigento).
Per tutto quanto sopra, quindi, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, vanno pertanto poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), nell'importo tendente al minimo per lo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
rigetta l'opposizione formulata da;
Parte_1
condanna a rifondere all'opposta, a titolo di spese di lite, € 4.500,00 oltre Parte_1
spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. se dovuti e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 4 ottobre 2025
il Giudice
IC ER
8 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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