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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina presidente dott. Massimo Morandini giudice dott. Benedetto Sieff giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 56 / 2024, e precisamente nel procedimento di
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti n. 56-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. (c.f. 00640660262),
con l'avv. REMO TAROLLI;
DEBITRICE
con l'opposizione di
AGENZIA DELLE ENTRATE,
con l'AVVOCATURA DELLO STATO,
CREDITORE – OPPONENTE
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento della procedura.
pag. 1 di 9 In data 25.11.2025 il debitore ha depositato una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, c.c.i.i., con contestuale richiesta di misure protettive ai sensi dell'art. 55 c.c.i.i..
Con decreto del 17.12.2024 questo Tribunale ha provveduto agli incombenti di cui all'art. 48 c.c.i.i., nominando commissario giudiziale il dott. William Bonomi e delegando il giudice relatore alla trattazione del procedimento, anche ai sensi dell'art. 55 c.c.i.i..
Con decreto del 17.12.2024 il giudice relatore ha confermato le misure protettive richieste dal debitore.
L'omologazione viene chiesta in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria alla proposta di transazione su crediti tributari e previdenziali presentata dal debitore ai competenti uffici ai sensi dell'art. 63 c.c.i.i..
Con atto depositato il 05.02.2025, Agenzia delle entrate ha proposto opposizione all'omologazione. Essendo depositata nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'avviso di iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese (ricezione avvenuta in data 10.01.2025),
l'opposizione è tempestiva, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 4, d.l. n. 69 del 2023, conv.
l. n. 103 del 2023, applicabile ratione temporis al caso in trattazione (tenendo a riferimento la data di presentazione della proposta di transazione fiscale, risalente al
04.07.2024).
Il credito vantato dall'amministrazione finanziaria è pacificamente determinante ai fini del raggiungimento della percentuale minima di adesione di cui all'art. 57 c.c.i.i..
Conviene anzi mettere subito in rilievo, come pacificamente evidenziato dal commissario giudiziale, che il piano prevede una ristrutturazione dei soli crediti tributari, i quali, da soli, rappresentano oltre l'80% della complessiva esposizione debitoria della società ricorrente (stando all'elenco dei creditori fornito dallo stesso pag. 2 di 9 debitore, doc. 23 ricorso). Per tutti gli altri creditori la proposta prevede una soddisfazione integrale, dunque l'assenza di accordi.
2. Opposizione presentata da Agenzia delle entrate.
2.1. Sostiene in primo luogo l'opponente Agenzia delle entrate che la richiesta di omologazione con forzata adesione dell'amministrazione finanziaria sarebbe inammissibile, in assenza di altri creditori falcidiati e, dunque, in assenza di accordi di ristrutturazione.
In tal senso, secondo la deduzione dell'opponente, il debitore abuserebbe dello strumento prescelto, mirando ad ottenere, di fatto, una falcidia dei soli debiti tributari per effetto di una pronuncia giudiziale.
La deduzione dell'opponente, per come suffragata da alcune precedenti pronunce di merito, mette in luce ineludibili criticità, dovendosi osservare come un'omologazione unicamente basata sulla forzata falcidia – tramite cram down – dei debiti tributari e previdenziali conduca ad una mutazione (se non uno snaturamento) dello strumento, che non consiste più in un fascio di “accordi” raggiunti con i creditori,
bensì in un mero vantaggio netto conseguito unilateralmente dal debitore con favore per tutti gli altri creditori, tendenzialmente sfuggente dal modello di legislativa previsione.
Il che tanto più risalta quanto più la situazione di crisi sia espressione, come nel caso di specie (dove l'esposizione fiscale rappresenta, come detto, più dell'80% di quella totale), di una concentrazione dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, frutto di una condotta del debitore sostanzialmente improntata ad omettere di versare i tributi e i contributi obbligatori per continuare a dare soddisfazione agli altri (per lo più privati) creditori.
Nel senso dell'inammissibilità di un'omologazione di una soluzione
(apparentemente) negoziale della crisi che contempli la sola falcidia forzata del creditore erariale, per tramite della procedura di transazione fiscale e di successivo pag. 3 di 9 cram down codificata dall'art. 63 c.c.i.i., depongono diverse pronunce di merito, tra le quali preme qui segnalare Corte di appello Milano, 23 febbraio 2023 e Corte di appello di Roma, 27 febbraio 2024 (v. anche Corte di appello di Potenza, 12 marzo
2024).
Questo Tribunale non riviene alcuna ragione per discostarsi da tali precedenti (art. 118 d.a. c.p.c.).
Come si è lucidamente osservato, in siffatti casi l'oggetto del ricorso non consiste più
nella richiesta di omologazione di accordi precedentemente raggiunti dal debitore con i creditori, bensì, e unicamente, nella richiesta di imporre all'amministrazione finanziaria una falcidia forzata.
E tuttavia la legge richiede, anzitutto, che vi siano degli accordi raggiunti dal debitore con i creditori, tutti o alcuni di essi (cfr. art. 57 c.c.i.i.). La norma fa preciso ricorso al plurale (“accordi”), diversamente da precedenti versioni del testo di legge
(v. ad es. art. 182 bis l. fall., ove si parla di “accordo”). Nemmeno occorre chiedersi,
nella presente sede, se possa essere sufficiente anche un singolo accordo, giacché nel caso in esame non v'è accordo alcuno.
La legge inoltre richiede che, al momento del deposito della domanda di omologazione, detti accordi siano pubblicati nel registro delle imprese (art. 40,
comma 4, c.c.i.i.), il che implica una necessaria loro preesistenza rispetto al momento,
successivo, in cui il giudice è chiamato ad un vaglio di legalità finalizzato all'omologazione, eventualmente accompagnato dall'ulteriore vaglio ai fini di un
cram down dei titolari dei crediti fiscali e contributivi.
Del resto, oggetto dell'omologazione sono gli accordi stessi, secondo l'inequivocabile lettera della legge (art. 57 cit.: “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
dall'imprenditore […] e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'art. 48 c.c.i.i.”; art. 48, comma 4, terzo periodo, c.c.i.i.: “Il tribunale […] omologa con sentenza gli accordi”).
pag. 4 di 9 Mutando prospettiva, va altresì annotato come il cram down, per sua stessa natura,
esige un preventivo accordo tra il debitore e i creditori concorsuali, essendo previsto proprio al fine di superare ingiustificate resistenze spesso manifestate nella prassi da parte dell'amministrazione finanziaria rispetto a soluzioni concordate della crisi. E'
evidente che, in assenza di altri accordi raggiunti dall'imprenditore con i creditori,
non verrebbe a configurarsi alcun interesse concorsuale, comunemente e volontariamente condiviso dal debitore con almeno alcuni creditori, in funzione del quale sacrificare la volontà del fisco. Si darebbe diversamente luogo al sacrificio forzato dei soli creditori fiscali – peraltro portatori di interessi di matrice pubblicistica correlati all'integrità delle finanze dello Stato – in favore di una soluzione della crisi che contempla l'integrale soddisfacimento di tutti gli altri creditori.
La preesistenza degli accordi con altri creditori viene data per scontata, e così
ulteriormente confermata dall'art. 1 bis, comma 2 e 3, d.l. n. 69 del 2023, conv. l. n.
103 del 2023, come detto applicabile ratione temporis al caso in esame, là dove si stabilisce, al fine di individuare la percentuale minima di soddisfazione dei crediti fiscali (30% ovvero 40%), una proporzione, rispettivamente “pari ad almeno un quarto”
(comma 2, lett. c.) ovvero “inferiore a un quarto” (comma 3) dei crediti “vantati dagli
altri creditori aderenti agli accordi” rispetto all'importo complessivo di tutti i crediti
(enfasi aggiunta).
Non si vede, poi, come l'introduzione di percentuali minime di soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali possa condurre a diverse conclusioni, altro essendo la questione, qui posta, relativa alla preesistenza di accordi con altri creditori diversi dall'amministrazione finanziaria, rispetto a quella, cui il legislatore ha deciso di por mano, dell'assicurare, comunque, una soddisfazione minima delle ragioni dell'erario,
a tutela delle casse pubbliche.
Non muta quanto sin qui detto la considerazione che, nella vigente disposizione di cui all'art. 63, comma 5, c.c.i.i., il legislatore abbia aggiunto, all'ipotesi nella quale pag. 5 di 9 l'ammontare dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti all'accordo è inferiore al quarto dell'importo complessivo dei crediti – che fa scattare una percentuale minima di soddisfazione del creditore erariale soggetto a cram down nella misura del 60% –,
quella nella quale “non vi sono altri creditori aderenti”.
Tale aggiuntiva disposizione, infatti, ha carattere innovativo, e pacificamente non si applica al caso in esame, diversamente regolato, come più volte detto, dal regime transitorio introdotto dall'art. 1 bis, d.l. n. 69 del 2023, conv. l. n. 103 del 2023 “fino
all'entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'art. 63 del codice della
crisi di impresa e dell'insolvenza” (ossia sino all'entrata in vigore del d. lgs. n. 136 del
2024, c.d. correttivo ter).
Carattere innovativo che si coglie non solo sul piano letterale, trattandosi appunto di un intervento additivo del legislatore, ma anche su quello logico e sistematico,
essendo evidente il tratto antinomico, dunque di eccezione, del caso di nuova previsione, rispetto al quadro normativo d'insieme che descrive e disciplina lo strumento di soluzione della crisi in esame, così come delineato dallo stesso legislatore e di cui s'è già dato conto sopra (difficilmente cogliendosi, sul piano logico, cosa vi sarebbe da omologare in assenza di accordi;
ma naturalmente prevale la superiore volontà legislativa oggettivata nell'inserimento testuale di nuovo conio).
Ma il carattere innovativo si coglie, altresì, anche sotto un altro profilo, sempre di ordine sistematico, ossia inserendo la nuova disposizione nel mutato quadro disciplinare di cui alla nuova formulazione dell'art. 63 c.c.i.i. introdotta dal correttivo
ter, e tenendo in particolare conto non tanto del passaggio a più elevate percentuali di soddisfazione del creditore erariale (che non necessariamente innalzano la soglia di accesso allo strumento, occorrendo annotare come le nuove percentuali siano da calcolare “esclusi sanzioni e interessi”, e non “inclusi sanzioni e interessi”, come stabiliva l'art. 1 bis in parola, sì che un maggior rigore si può cogliere solamente rispetto ai debiti fiscali di più ravvicinata scadenza), ma soprattutto dell'introduzione, al comma 6, di ulteriori specifiche condizioni che non consentono il cram down fiscale, e pag. 6 di 9 precisamente: a) “se […] nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha
concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a
oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto”; ovvero: b) “se ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni: 1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno
anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore
all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima
data; 2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti,
anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi
d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito
oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate
mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o
raggiri, condotte simulatorie o fraudolente”.
Come si vede, a succedersi, in materia di cram down fiscale, sono due diversi apparati normativi (quello di cui al previgente art. 63 c.c.i.i., così come modificato e arricchito dal più volte cit. art. 1 bis, e quello di cui all'attuale art. 63 c.c.i.i., così come introdotto dal correttivo ter), ciascuno caratterizzato da proprie peculiari previsioni, là dove la novella legislativa, se da un lato espressamente introduce la possibilità di accedere allo strumento di risanamento anche in assenza di accordi e mediante il solo cram
down fiscale, dall'altro espressamente tipizza e codifica i casi di abuso, mostrando un evidente sfavore per l'imprenditore che ometta sistematicamente il pagamento dei tributi per contemporaneamente dare soddisfazione agli altri creditori, di fatto finanziandosi a spese dell'Erario.
Risulta pertanto del tutto destituita di fondamento la doglianza del debitore secondo cui sarebbe irragionevole la discriminazione implicata dal passaggio dal regime transitorio di cui al d.l. n. 69 del 2023, conv. l. n. 103 del 2023 a quello di cui alle nuove norme introdotte dal correttivo ter al c.c.i.i., giacché basata sull'erroneo presupposto dell'invarianza delle altre condizioni di accesso al cram down,
pag. 7 di 9 completamente ignorando le novità di cui al cit. comma 6 dell'art. 63 c.c.i.i. di cui s'è
detto (e unicamente affrontando il solo tema della modifica delle percentuali,
peraltro limitandosi a segnalare la svantaggiosità per lui del regime transitorio rispetto a quello nuovo, v. p. 4 memoria depositata il 06.03.2025, sebbene il tema vada diversamente affrontato sul piano oggettivo, trattandosi di questione interpretativa, e occorrendosi diversamente registrare come la modifica di percentuali e di basi di calcolo implichi un'innovazione radicale della disciplina,
nell'irrilevanza delle articolate ricadute e delle differenziate ripercussioni sui singoli casi concreti).
Inutile poi chiedersi, come suggerisce il debitore, cosa si sarebbe “proposto” il legislatore con le più recenti modifiche – ossia di passare ad una disciplina più
restrittiva di quella di cui al d.l. n. 69 del 2023, conv. l. n. 103 del 2023, secondo la tesi del debitore – e invero anche con i testi precedenti, giacché l'intenzione legislativa che rileva (art. 12, comma 1, preleggi), come noto, è unicamente quella ricavabile dal testo nel suo complesso (e che qui si è cercato di affrontare), e non anche quella soggettiva o comunque altrove manifestata.
A tale riguardo, occorre peraltro annotare come il debitore, alla stregua delle nuove norme (che pur gli consentirebbero di accedere alla possibilità di un'omologazione puramente ancorata alla transazione fiscale forzata, peraltro con esborso minore,
avendo il debitore un consistente arretrato e dunque una considerevole esposizione per sanzioni e interessi su tributi), non avrebbe comunque potuto accedere al cram
down fiscale, presentandosi in ipotesi le condizioni ostative di cui al cit. art. 63,
comma 6, lett. b), c.c.i.i., e precisamente – e come già anticipato – un debito fiscale superiore all'80% dell'indebitamento complessivo e derivante da omessi versamenti nel corso di più di cinque periodi d'imposta (cfr. docc. 3 e 4 opponente Agenzia delle entrate).
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di opposizione, l'inammissibilità
della richiesta di superamento del dissenso manifestato dall'amministrazione pag. 8 di 9 finanziaria rispetto alla proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 c.c.i.i. e,
dunque, della stessa domanda di omologazione, non essendovi, invero, alcunché da omologare.
3. Spese.
Data la natura contenziosa dell'odierno giudizio, vanno regolate le spese.
In ragione della novità e della controvertibilità della questione dirimente affrontata,
registrandosi un precedente di segno difforme (Tribunale di Ancona, 15 maggio
2024), si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese processuali tra le parti per intero, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara inammissibile la domanda di omologazione presentata ai sensi dell'art. 48, comma 4, c.c.i.i. da TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI
S.R.L.;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero.
Trento, 25 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina presidente dott. Massimo Morandini giudice dott. Benedetto Sieff giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 56 / 2024, e precisamente nel procedimento di
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti n. 56-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. (c.f. 00640660262),
con l'avv. REMO TAROLLI;
DEBITRICE
con l'opposizione di
AGENZIA DELLE ENTRATE,
con l'AVVOCATURA DELLO STATO,
CREDITORE – OPPONENTE
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento della procedura.
pag. 1 di 9 In data 25.11.2025 il debitore ha depositato una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, c.c.i.i., con contestuale richiesta di misure protettive ai sensi dell'art. 55 c.c.i.i..
Con decreto del 17.12.2024 questo Tribunale ha provveduto agli incombenti di cui all'art. 48 c.c.i.i., nominando commissario giudiziale il dott. William Bonomi e delegando il giudice relatore alla trattazione del procedimento, anche ai sensi dell'art. 55 c.c.i.i..
Con decreto del 17.12.2024 il giudice relatore ha confermato le misure protettive richieste dal debitore.
L'omologazione viene chiesta in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria alla proposta di transazione su crediti tributari e previdenziali presentata dal debitore ai competenti uffici ai sensi dell'art. 63 c.c.i.i..
Con atto depositato il 05.02.2025, Agenzia delle entrate ha proposto opposizione all'omologazione. Essendo depositata nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'avviso di iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese (ricezione avvenuta in data 10.01.2025),
l'opposizione è tempestiva, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 4, d.l. n. 69 del 2023, conv.
l. n. 103 del 2023, applicabile ratione temporis al caso in trattazione (tenendo a riferimento la data di presentazione della proposta di transazione fiscale, risalente al
04.07.2024).
Il credito vantato dall'amministrazione finanziaria è pacificamente determinante ai fini del raggiungimento della percentuale minima di adesione di cui all'art. 57 c.c.i.i..
Conviene anzi mettere subito in rilievo, come pacificamente evidenziato dal commissario giudiziale, che il piano prevede una ristrutturazione dei soli crediti tributari, i quali, da soli, rappresentano oltre l'80% della complessiva esposizione debitoria della società ricorrente (stando all'elenco dei creditori fornito dallo stesso pag. 2 di 9 debitore, doc. 23 ricorso). Per tutti gli altri creditori la proposta prevede una soddisfazione integrale, dunque l'assenza di accordi.
2. Opposizione presentata da Agenzia delle entrate.
2.1. Sostiene in primo luogo l'opponente Agenzia delle entrate che la richiesta di omologazione con forzata adesione dell'amministrazione finanziaria sarebbe inammissibile, in assenza di altri creditori falcidiati e, dunque, in assenza di accordi di ristrutturazione.
In tal senso, secondo la deduzione dell'opponente, il debitore abuserebbe dello strumento prescelto, mirando ad ottenere, di fatto, una falcidia dei soli debiti tributari per effetto di una pronuncia giudiziale.
La deduzione dell'opponente, per come suffragata da alcune precedenti pronunce di merito, mette in luce ineludibili criticità, dovendosi osservare come un'omologazione unicamente basata sulla forzata falcidia – tramite cram down – dei debiti tributari e previdenziali conduca ad una mutazione (se non uno snaturamento) dello strumento, che non consiste più in un fascio di “accordi” raggiunti con i creditori,
bensì in un mero vantaggio netto conseguito unilateralmente dal debitore con favore per tutti gli altri creditori, tendenzialmente sfuggente dal modello di legislativa previsione.
Il che tanto più risalta quanto più la situazione di crisi sia espressione, come nel caso di specie (dove l'esposizione fiscale rappresenta, come detto, più dell'80% di quella totale), di una concentrazione dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, frutto di una condotta del debitore sostanzialmente improntata ad omettere di versare i tributi e i contributi obbligatori per continuare a dare soddisfazione agli altri (per lo più privati) creditori.
Nel senso dell'inammissibilità di un'omologazione di una soluzione
(apparentemente) negoziale della crisi che contempli la sola falcidia forzata del creditore erariale, per tramite della procedura di transazione fiscale e di successivo pag. 3 di 9 cram down codificata dall'art. 63 c.c.i.i., depongono diverse pronunce di merito, tra le quali preme qui segnalare Corte di appello Milano, 23 febbraio 2023 e Corte di appello di Roma, 27 febbraio 2024 (v. anche Corte di appello di Potenza, 12 marzo
2024).
Questo Tribunale non riviene alcuna ragione per discostarsi da tali precedenti (art. 118 d.a. c.p.c.).
Come si è lucidamente osservato, in siffatti casi l'oggetto del ricorso non consiste più
nella richiesta di omologazione di accordi precedentemente raggiunti dal debitore con i creditori, bensì, e unicamente, nella richiesta di imporre all'amministrazione finanziaria una falcidia forzata.
E tuttavia la legge richiede, anzitutto, che vi siano degli accordi raggiunti dal debitore con i creditori, tutti o alcuni di essi (cfr. art. 57 c.c.i.i.). La norma fa preciso ricorso al plurale (“accordi”), diversamente da precedenti versioni del testo di legge
(v. ad es. art. 182 bis l. fall., ove si parla di “accordo”). Nemmeno occorre chiedersi,
nella presente sede, se possa essere sufficiente anche un singolo accordo, giacché nel caso in esame non v'è accordo alcuno.
La legge inoltre richiede che, al momento del deposito della domanda di omologazione, detti accordi siano pubblicati nel registro delle imprese (art. 40,
comma 4, c.c.i.i.), il che implica una necessaria loro preesistenza rispetto al momento,
successivo, in cui il giudice è chiamato ad un vaglio di legalità finalizzato all'omologazione, eventualmente accompagnato dall'ulteriore vaglio ai fini di un
cram down dei titolari dei crediti fiscali e contributivi.
Del resto, oggetto dell'omologazione sono gli accordi stessi, secondo l'inequivocabile lettera della legge (art. 57 cit.: “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
dall'imprenditore […] e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'art. 48 c.c.i.i.”; art. 48, comma 4, terzo periodo, c.c.i.i.: “Il tribunale […] omologa con sentenza gli accordi”).
pag. 4 di 9 Mutando prospettiva, va altresì annotato come il cram down, per sua stessa natura,
esige un preventivo accordo tra il debitore e i creditori concorsuali, essendo previsto proprio al fine di superare ingiustificate resistenze spesso manifestate nella prassi da parte dell'amministrazione finanziaria rispetto a soluzioni concordate della crisi. E'
evidente che, in assenza di altri accordi raggiunti dall'imprenditore con i creditori,
non verrebbe a configurarsi alcun interesse concorsuale, comunemente e volontariamente condiviso dal debitore con almeno alcuni creditori, in funzione del quale sacrificare la volontà del fisco. Si darebbe diversamente luogo al sacrificio forzato dei soli creditori fiscali – peraltro portatori di interessi di matrice pubblicistica correlati all'integrità delle finanze dello Stato – in favore di una soluzione della crisi che contempla l'integrale soddisfacimento di tutti gli altri creditori.
La preesistenza degli accordi con altri creditori viene data per scontata, e così
ulteriormente confermata dall'art. 1 bis, comma 2 e 3, d.l. n. 69 del 2023, conv. l. n.
103 del 2023, come detto applicabile ratione temporis al caso in esame, là dove si stabilisce, al fine di individuare la percentuale minima di soddisfazione dei crediti fiscali (30% ovvero 40%), una proporzione, rispettivamente “pari ad almeno un quarto”
(comma 2, lett. c.) ovvero “inferiore a un quarto” (comma 3) dei crediti “vantati dagli
altri creditori aderenti agli accordi” rispetto all'importo complessivo di tutti i crediti
(enfasi aggiunta).
Non si vede, poi, come l'introduzione di percentuali minime di soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali possa condurre a diverse conclusioni, altro essendo la questione, qui posta, relativa alla preesistenza di accordi con altri creditori diversi dall'amministrazione finanziaria, rispetto a quella, cui il legislatore ha deciso di por mano, dell'assicurare, comunque, una soddisfazione minima delle ragioni dell'erario,
a tutela delle casse pubbliche.
Non muta quanto sin qui detto la considerazione che, nella vigente disposizione di cui all'art. 63, comma 5, c.c.i.i., il legislatore abbia aggiunto, all'ipotesi nella quale pag. 5 di 9 l'ammontare dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti all'accordo è inferiore al quarto dell'importo complessivo dei crediti – che fa scattare una percentuale minima di soddisfazione del creditore erariale soggetto a cram down nella misura del 60% –,
quella nella quale “non vi sono altri creditori aderenti”.
Tale aggiuntiva disposizione, infatti, ha carattere innovativo, e pacificamente non si applica al caso in esame, diversamente regolato, come più volte detto, dal regime transitorio introdotto dall'art. 1 bis, d.l. n. 69 del 2023, conv. l. n. 103 del 2023 “fino
all'entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'art. 63 del codice della
crisi di impresa e dell'insolvenza” (ossia sino all'entrata in vigore del d. lgs. n. 136 del
2024, c.d. correttivo ter).
Carattere innovativo che si coglie non solo sul piano letterale, trattandosi appunto di un intervento additivo del legislatore, ma anche su quello logico e sistematico,
essendo evidente il tratto antinomico, dunque di eccezione, del caso di nuova previsione, rispetto al quadro normativo d'insieme che descrive e disciplina lo strumento di soluzione della crisi in esame, così come delineato dallo stesso legislatore e di cui s'è già dato conto sopra (difficilmente cogliendosi, sul piano logico, cosa vi sarebbe da omologare in assenza di accordi;
ma naturalmente prevale la superiore volontà legislativa oggettivata nell'inserimento testuale di nuovo conio).
Ma il carattere innovativo si coglie, altresì, anche sotto un altro profilo, sempre di ordine sistematico, ossia inserendo la nuova disposizione nel mutato quadro disciplinare di cui alla nuova formulazione dell'art. 63 c.c.i.i. introdotta dal correttivo
ter, e tenendo in particolare conto non tanto del passaggio a più elevate percentuali di soddisfazione del creditore erariale (che non necessariamente innalzano la soglia di accesso allo strumento, occorrendo annotare come le nuove percentuali siano da calcolare “esclusi sanzioni e interessi”, e non “inclusi sanzioni e interessi”, come stabiliva l'art. 1 bis in parola, sì che un maggior rigore si può cogliere solamente rispetto ai debiti fiscali di più ravvicinata scadenza), ma soprattutto dell'introduzione, al comma 6, di ulteriori specifiche condizioni che non consentono il cram down fiscale, e pag. 6 di 9 precisamente: a) “se […] nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha
concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a
oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto”; ovvero: b) “se ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni: 1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno
anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore
all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima
data; 2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti,
anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi
d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito
oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate
mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o
raggiri, condotte simulatorie o fraudolente”.
Come si vede, a succedersi, in materia di cram down fiscale, sono due diversi apparati normativi (quello di cui al previgente art. 63 c.c.i.i., così come modificato e arricchito dal più volte cit. art. 1 bis, e quello di cui all'attuale art. 63 c.c.i.i., così come introdotto dal correttivo ter), ciascuno caratterizzato da proprie peculiari previsioni, là dove la novella legislativa, se da un lato espressamente introduce la possibilità di accedere allo strumento di risanamento anche in assenza di accordi e mediante il solo cram
down fiscale, dall'altro espressamente tipizza e codifica i casi di abuso, mostrando un evidente sfavore per l'imprenditore che ometta sistematicamente il pagamento dei tributi per contemporaneamente dare soddisfazione agli altri creditori, di fatto finanziandosi a spese dell'Erario.
Risulta pertanto del tutto destituita di fondamento la doglianza del debitore secondo cui sarebbe irragionevole la discriminazione implicata dal passaggio dal regime transitorio di cui al d.l. n. 69 del 2023, conv. l. n. 103 del 2023 a quello di cui alle nuove norme introdotte dal correttivo ter al c.c.i.i., giacché basata sull'erroneo presupposto dell'invarianza delle altre condizioni di accesso al cram down,
pag. 7 di 9 completamente ignorando le novità di cui al cit. comma 6 dell'art. 63 c.c.i.i. di cui s'è
detto (e unicamente affrontando il solo tema della modifica delle percentuali,
peraltro limitandosi a segnalare la svantaggiosità per lui del regime transitorio rispetto a quello nuovo, v. p. 4 memoria depositata il 06.03.2025, sebbene il tema vada diversamente affrontato sul piano oggettivo, trattandosi di questione interpretativa, e occorrendosi diversamente registrare come la modifica di percentuali e di basi di calcolo implichi un'innovazione radicale della disciplina,
nell'irrilevanza delle articolate ricadute e delle differenziate ripercussioni sui singoli casi concreti).
Inutile poi chiedersi, come suggerisce il debitore, cosa si sarebbe “proposto” il legislatore con le più recenti modifiche – ossia di passare ad una disciplina più
restrittiva di quella di cui al d.l. n. 69 del 2023, conv. l. n. 103 del 2023, secondo la tesi del debitore – e invero anche con i testi precedenti, giacché l'intenzione legislativa che rileva (art. 12, comma 1, preleggi), come noto, è unicamente quella ricavabile dal testo nel suo complesso (e che qui si è cercato di affrontare), e non anche quella soggettiva o comunque altrove manifestata.
A tale riguardo, occorre peraltro annotare come il debitore, alla stregua delle nuove norme (che pur gli consentirebbero di accedere alla possibilità di un'omologazione puramente ancorata alla transazione fiscale forzata, peraltro con esborso minore,
avendo il debitore un consistente arretrato e dunque una considerevole esposizione per sanzioni e interessi su tributi), non avrebbe comunque potuto accedere al cram
down fiscale, presentandosi in ipotesi le condizioni ostative di cui al cit. art. 63,
comma 6, lett. b), c.c.i.i., e precisamente – e come già anticipato – un debito fiscale superiore all'80% dell'indebitamento complessivo e derivante da omessi versamenti nel corso di più di cinque periodi d'imposta (cfr. docc. 3 e 4 opponente Agenzia delle entrate).
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di opposizione, l'inammissibilità
della richiesta di superamento del dissenso manifestato dall'amministrazione pag. 8 di 9 finanziaria rispetto alla proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 c.c.i.i. e,
dunque, della stessa domanda di omologazione, non essendovi, invero, alcunché da omologare.
3. Spese.
Data la natura contenziosa dell'odierno giudizio, vanno regolate le spese.
In ragione della novità e della controvertibilità della questione dirimente affrontata,
registrandosi un precedente di segno difforme (Tribunale di Ancona, 15 maggio
2024), si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese processuali tra le parti per intero, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara inammissibile la domanda di omologazione presentata ai sensi dell'art. 48, comma 4, c.c.i.i. da TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI
S.R.L.;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero.
Trento, 25 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
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