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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Civile
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15, co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. n. 2380/2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BARTOLETTI KETTY;
Ricorrente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(contumace);
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.8.2024 il sig. chiedeva Pt_1 che venisse annullato il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio del 24.7.2024, e, per l'effetto, che venisse confermato il diritto del ricorrente alla suddetta ammissione al gratuito patrocinio con conseguente liquidazione dei compensi spettanti al procuratore e con pagamento a carico dell'Erario.
Rappresentava in punto di fatto:
- di aver presentato ricorso innanzi il Tribunale di Cosenza iscritto al R.G. n. 122/2024;
- di essere stato provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio da parte del COA di Cosenza giusta delibera del 19.1.2023;
- di aver depositato, all'esito della definizione del giudizio, istanza di liquidazione del gratuito patrocinio;
- che il giudice di prime cure aveva revocato all'ammissione al gratuito patrocinio e, per l'effetto, che aveva rigettato l'istanza di liquidazione presentata dall'avv. Bartoletti.
Rilevava l'illegittimità di tale decisione e concludeva come sopra.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Istruita documentalmente la causa, parte ricorrente – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza
- insisteva nelle rispettive conclusioni e, all'esito, la causa veniva decisa mediante redazione, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
Il ricorso va accolto.
Per ciò che concerne la questione della tardività del deposito del decreto di ammissione (e conseguente esaurimento del potere di liquidazione dei compensi da parte del giudicante), giova precisare come l'art. 83, co. 3 D.P.R. n. 115/2002 - che dispone che il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta - non introduce alcun adempimento che il difensore è tenuto ad osservare a pena di decadenza (Cass., n. 38362/2021; Cass., n.
19733/2020; Cass., n. 22448/2019).
La previsione dell'art. 83, ultimo comma, cit. ha lo scopo, infatti, di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia far divieto di ottenere tale liquidazione sulla base di un'istanza formulata dopo la precisazione delle conclusioni o dopo la pubblicazione della sentenza che abbia definito il processo nel quale è stato svolto il patrocinio.
Non sussiste, quindi, alcun onere del difensore, sanzionato con la perdita del diritto al compenso, di notiziare il giudice della causa circa l'avvenuta ammissione della parte al gratuito patrocinio (Cass., n. 13197/2022; Cass., n.
22163/2022).
Nessun argomento contrario, può trarsi in proposito dalla previsione dell'art. 126 del D.P.R. n. 115/2002 atteso che tale norma, a ben vedere, pone a carico del Consiglio dell'Ordine il compito di provvedere all'inoltro del provvedimento di ammissione (o con cui l'istanza sia stata respinta o dichiarata inammissibile) all'interessato ed al magistrato, contemplando un obbligo la cui inosservanza non può ricadere sull'interessato stesso.
Ciò precisato, in considerazione della documentazione prodotta in atti dev'essere disposta l'ammissione del sig.
al patrocinio a spese dello Stato e, per Parte_1
l'effetto, dev'essere liquidato al procuratore Bartoletti il compenso per l'attività difensiva svolta nel summenzionato giudizio.
Attesa l'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata, dev'essere applicato lo scaglione tariffario relativo alle cause di previdenza di valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00. Inoltre, sulla base dell'impegno professionale profuso nella controversia in relazione all'incidenza degli atti assunti ed alla posizione processuale dell'assistito, i compensi – ridotti della metà
- devono essere riconosciuti al minimo tabellare aggiornati al D.M. n. 147/2022. Infine, devono essere riconosciuti i compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria.
Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate in considerazione dell'esito del giudizio e del rilievo che assume la posizione processuale assunta dal resistente. CP_1
PQM
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'ammissione al gratuito patrocinio del sig. . Parte_1
Liquida in favore dell'avv. Ketty Bartoletti la complessiva somma di € 2.319,00 di cui € 425,50 per la fase di studio, €
301,00 per la fase introduttiva, € 673,50 per la fase istruttoria ed € 919,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge a carico dell'erario.
Compensa le spese del presente giudizio.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al PM.
Così deciso in Cosenza, 18/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Civile
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15, co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. n. 2380/2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BARTOLETTI KETTY;
Ricorrente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(contumace);
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.8.2024 il sig. chiedeva Pt_1 che venisse annullato il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio del 24.7.2024, e, per l'effetto, che venisse confermato il diritto del ricorrente alla suddetta ammissione al gratuito patrocinio con conseguente liquidazione dei compensi spettanti al procuratore e con pagamento a carico dell'Erario.
Rappresentava in punto di fatto:
- di aver presentato ricorso innanzi il Tribunale di Cosenza iscritto al R.G. n. 122/2024;
- di essere stato provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio da parte del COA di Cosenza giusta delibera del 19.1.2023;
- di aver depositato, all'esito della definizione del giudizio, istanza di liquidazione del gratuito patrocinio;
- che il giudice di prime cure aveva revocato all'ammissione al gratuito patrocinio e, per l'effetto, che aveva rigettato l'istanza di liquidazione presentata dall'avv. Bartoletti.
Rilevava l'illegittimità di tale decisione e concludeva come sopra.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Istruita documentalmente la causa, parte ricorrente – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza
- insisteva nelle rispettive conclusioni e, all'esito, la causa veniva decisa mediante redazione, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
Il ricorso va accolto.
Per ciò che concerne la questione della tardività del deposito del decreto di ammissione (e conseguente esaurimento del potere di liquidazione dei compensi da parte del giudicante), giova precisare come l'art. 83, co. 3 D.P.R. n. 115/2002 - che dispone che il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta - non introduce alcun adempimento che il difensore è tenuto ad osservare a pena di decadenza (Cass., n. 38362/2021; Cass., n.
19733/2020; Cass., n. 22448/2019).
La previsione dell'art. 83, ultimo comma, cit. ha lo scopo, infatti, di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia far divieto di ottenere tale liquidazione sulla base di un'istanza formulata dopo la precisazione delle conclusioni o dopo la pubblicazione della sentenza che abbia definito il processo nel quale è stato svolto il patrocinio.
Non sussiste, quindi, alcun onere del difensore, sanzionato con la perdita del diritto al compenso, di notiziare il giudice della causa circa l'avvenuta ammissione della parte al gratuito patrocinio (Cass., n. 13197/2022; Cass., n.
22163/2022).
Nessun argomento contrario, può trarsi in proposito dalla previsione dell'art. 126 del D.P.R. n. 115/2002 atteso che tale norma, a ben vedere, pone a carico del Consiglio dell'Ordine il compito di provvedere all'inoltro del provvedimento di ammissione (o con cui l'istanza sia stata respinta o dichiarata inammissibile) all'interessato ed al magistrato, contemplando un obbligo la cui inosservanza non può ricadere sull'interessato stesso.
Ciò precisato, in considerazione della documentazione prodotta in atti dev'essere disposta l'ammissione del sig.
al patrocinio a spese dello Stato e, per Parte_1
l'effetto, dev'essere liquidato al procuratore Bartoletti il compenso per l'attività difensiva svolta nel summenzionato giudizio.
Attesa l'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata, dev'essere applicato lo scaglione tariffario relativo alle cause di previdenza di valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00. Inoltre, sulla base dell'impegno professionale profuso nella controversia in relazione all'incidenza degli atti assunti ed alla posizione processuale dell'assistito, i compensi – ridotti della metà
- devono essere riconosciuti al minimo tabellare aggiornati al D.M. n. 147/2022. Infine, devono essere riconosciuti i compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria.
Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate in considerazione dell'esito del giudizio e del rilievo che assume la posizione processuale assunta dal resistente. CP_1
PQM
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'ammissione al gratuito patrocinio del sig. . Parte_1
Liquida in favore dell'avv. Ketty Bartoletti la complessiva somma di € 2.319,00 di cui € 425,50 per la fase di studio, €
301,00 per la fase introduttiva, € 673,50 per la fase istruttoria ed € 919,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge a carico dell'erario.
Compensa le spese del presente giudizio.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al PM.
Così deciso in Cosenza, 18/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino