Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/1987, n. 324
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Sentenza 16 gennaio 1987

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Affinché la scissione del nucleo familiare, determinata dallo allontanamento del membro in capo al quale sussisteva la titolarità del rapporto locatizio, non faccia venir meno lo stesso, con pregiudizio degli altri familiari rimasti nell'alloggio, non è sufficiente la mera qualifica di capo-famiglia del conduttore bensì è necessario che la parte che ha interesse fornisca la prova che l'originario contratto era stato stipulato nell'interesse di tutto il nucleo, che al momento della sua conclusione era stato posto in risalto il comune interesse a partecipare ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione e che, in capo al conduttore che si allontana, permane un dovere di assistenza verso i familiari rimasti nell'alloggio. ( V 5859/84, mass n 437532; ( V 5414/83, mass n 430338; ( V 5396/83, mass n 431192).*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, a norma dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, trova applicazione anche nelle cause di recesso del locatore previste dalla legge n. 392 del 1978, non rientrando esse ne' nelle ipotesi di inapplicabilità della sospensione indicate all'art. 3 della richiamata legge n. 742 del 1969, ne' nell'elencazione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, la cui tassatività non consente una interpretazione estensiva o analogica; mentre è irrilevante che la sospensione in questione sia esclusa per le controversie di lavoro, alle quali le cause suindicate sono assimilabili esclusivamente per il rito. ( Conf 3602/85, mass n 441207; ( Conf 2479/85, mass n 440319; ( Conf 4067/82, mass n 422040).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/1987, n. 324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 324
    Data del deposito : 16 gennaio 1987

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