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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 751/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 751/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. DI MASO EMANUELE per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente , l'avv. LUPOLI MARIA.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 751/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DI MASO EMANUELE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: obbligo contributivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solo in parte, sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 1- Parte ricorrente impugna i due avvisi bonari, notificati da il 12 giugno 2024, CP_1
con i quali l' resistente accertava la sussistenza di un debito contributivo per CP_2
gli anni 2018 e 2019, oltre le relative sanzioni.
Lamenta, in particolare, la di non aver mai ricevuto la notificazione Parte_1
degli atti prodromici (da parte dell' ) all'accertamento suddetto ed Controparte_3
eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi contenuti nei vari atti impugnati e l'illegittimità delle sanzioni.
Si costituisce , contestando le eccezioni di controparte e chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione.
2- Per quanto concerne il difetto di comunicazione degli atti accertativi effettuati dall' Entrate, non vi sono dubbi che una simile carenza potrebbe CP_3
spiegare i suoi effetti in ordine alla legittimità degli accertamenti effettuati da , CP_1
ma soltanto nel caso in cui i provvedimenti dell' resistente e oggetto di CP_2
impugnazione fossero una conseguenza della rideterminazione delle somme dovute da parte dell' . Controparte_3
Nel caso di specie, però, come evidenziato dalla difesa di , ma anche come CP_1
allegato dalla stessa ricorrente nella parte motiva del suo ricorso in tema di sanzioni applicabili e come, infine, risulta dalla stessa documentazione in atti (cfr., doc. 4 e 5, fasc. , doc. 1a e 1b, fasc. ricorrente), non ha rideterminato il CP_1 Controparte_3
reddito dichiarata dalla ricorrente (e, dunque, anche dei contributi previdenziali), bensì ha confermato i dati contabili dichiarati dalla con la conseguenza che Parte_1
l'unica misura rilevata è quella relativa all'inadempimento da parte della contribuente.
Da quanto detto, l'eccezione relativa alla mancata notificazione degli atti prodromici dell' si rivela del tutto irrilevante, se non con Controparte_3
riferimento ai suoi eventuali riflessi sulla prescrizione.
3- Con riferimento, allora, all'eccezione di prescrizione occorre evidenziare quanto segue.
pagina 3 di 5 In linea di massima, considerato che in atti non vi è un atto interruttivo notificato alla parte ricorrente dall' , dovrebbero considerarsi Controparte_3
prescritti i crediti relativi a periodi anteriori rispetto a cinque anni prima delle notifiche del giugno 2024.
Nel caso di specie, in ogni modo, anche il termine quinquennale non è spirato tanto per i contributi relativi all'anno 2018, quanto per quelli dell'anno 2019.
Infatti, il termine prescrizionale, per i primi, decorreva dal giugno 2019 (anzi dal settembre, per effetto dell'art. 12 quinquies del D.L. n.34/2019) e per i secondi dal giugno 2020, con la conseguenza che, considerando anche i periodi di sospensione della prescrizione durante l'emergenza pandemica, le notifiche del giugno 2024 risultano effettuate entro il quinquennio.
Per quanto concerne le sanzioni irrogate, le stesse sono in parte conformi al dettato normativo dell'art. 116 co. 8 lett. a), secondo il quale (nel testo vigente al giugno 2024) «nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge».
Nello specifico, la sanzione relativa all'omissione contributiva relativa all'anno
2019 deve essere ridotta al 40% dei contributi omessi, dunque deve essere riquantificata in euro 2830,80.
4- Considerando che il parziale accoglimento non incide in termini significativi sulla soccombenza complessiva, le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, con compensazione del 50% e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
pagina 4 di 5 A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, ridetermina l'importo relativo all'anno 2019 in euro 7077,00 per contributi ed euro 2.830,80 confermando l'importo relativo all'anno 2018;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.100,00 oltre accessori se dovuti, somme che dichiara da compensarsi in ragione della metà
Bologna il 17/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 751/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. DI MASO EMANUELE per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente , l'avv. LUPOLI MARIA.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 751/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DI MASO EMANUELE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: obbligo contributivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solo in parte, sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 1- Parte ricorrente impugna i due avvisi bonari, notificati da il 12 giugno 2024, CP_1
con i quali l' resistente accertava la sussistenza di un debito contributivo per CP_2
gli anni 2018 e 2019, oltre le relative sanzioni.
Lamenta, in particolare, la di non aver mai ricevuto la notificazione Parte_1
degli atti prodromici (da parte dell' ) all'accertamento suddetto ed Controparte_3
eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi contenuti nei vari atti impugnati e l'illegittimità delle sanzioni.
Si costituisce , contestando le eccezioni di controparte e chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione.
2- Per quanto concerne il difetto di comunicazione degli atti accertativi effettuati dall' Entrate, non vi sono dubbi che una simile carenza potrebbe CP_3
spiegare i suoi effetti in ordine alla legittimità degli accertamenti effettuati da , CP_1
ma soltanto nel caso in cui i provvedimenti dell' resistente e oggetto di CP_2
impugnazione fossero una conseguenza della rideterminazione delle somme dovute da parte dell' . Controparte_3
Nel caso di specie, però, come evidenziato dalla difesa di , ma anche come CP_1
allegato dalla stessa ricorrente nella parte motiva del suo ricorso in tema di sanzioni applicabili e come, infine, risulta dalla stessa documentazione in atti (cfr., doc. 4 e 5, fasc. , doc. 1a e 1b, fasc. ricorrente), non ha rideterminato il CP_1 Controparte_3
reddito dichiarata dalla ricorrente (e, dunque, anche dei contributi previdenziali), bensì ha confermato i dati contabili dichiarati dalla con la conseguenza che Parte_1
l'unica misura rilevata è quella relativa all'inadempimento da parte della contribuente.
Da quanto detto, l'eccezione relativa alla mancata notificazione degli atti prodromici dell' si rivela del tutto irrilevante, se non con Controparte_3
riferimento ai suoi eventuali riflessi sulla prescrizione.
3- Con riferimento, allora, all'eccezione di prescrizione occorre evidenziare quanto segue.
pagina 3 di 5 In linea di massima, considerato che in atti non vi è un atto interruttivo notificato alla parte ricorrente dall' , dovrebbero considerarsi Controparte_3
prescritti i crediti relativi a periodi anteriori rispetto a cinque anni prima delle notifiche del giugno 2024.
Nel caso di specie, in ogni modo, anche il termine quinquennale non è spirato tanto per i contributi relativi all'anno 2018, quanto per quelli dell'anno 2019.
Infatti, il termine prescrizionale, per i primi, decorreva dal giugno 2019 (anzi dal settembre, per effetto dell'art. 12 quinquies del D.L. n.34/2019) e per i secondi dal giugno 2020, con la conseguenza che, considerando anche i periodi di sospensione della prescrizione durante l'emergenza pandemica, le notifiche del giugno 2024 risultano effettuate entro il quinquennio.
Per quanto concerne le sanzioni irrogate, le stesse sono in parte conformi al dettato normativo dell'art. 116 co. 8 lett. a), secondo il quale (nel testo vigente al giugno 2024) «nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge».
Nello specifico, la sanzione relativa all'omissione contributiva relativa all'anno
2019 deve essere ridotta al 40% dei contributi omessi, dunque deve essere riquantificata in euro 2830,80.
4- Considerando che il parziale accoglimento non incide in termini significativi sulla soccombenza complessiva, le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, con compensazione del 50% e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
pagina 4 di 5 A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, ridetermina l'importo relativo all'anno 2019 in euro 7077,00 per contributi ed euro 2.830,80 confermando l'importo relativo all'anno 2018;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.100,00 oltre accessori se dovuti, somme che dichiara da compensarsi in ragione della metà
Bologna il 17/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5