Articolo 4 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1981
Art. 4.
Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 12.450 miliardi sara' provveduto con operazioni di credito.
A tale fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, nonche' ad emettere direttamente obbligazioni, in relazione ad effettive necessita', fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 12.450 miliardi di lire.
Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a concedere i mutui suddetti.
I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 .
L' articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 , si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.
Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.
Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad emettere direttamente obbligazioni anche per completare il finanziamento delle costruzioni e delle opere autorizzate con l' articolo 7 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 .
Per le obbligazioni emesse ai sensi del precedente comma, il rimborso del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' limitato alla rata di ammortamento in conto capitale, in conformita' a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 .
Entrata in vigore il 1 marzo 1981
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