Art. 2. Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima).
A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall' articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976.
A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall' articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976.