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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1339/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4795/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 830/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 17/01/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4795/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 830/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa, avverso due cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su ruolo della Regione Campania, relative alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2017, per un importo complessivo pari ad euro 230,52, comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.760,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
2.- Avverso tale statuizione proponeva appello la contribuente, limitatamente al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, deducendone l'ingiustizia, l'irragionevolezza e la manifesta sproporzione rispetto al valore della controversia, nonché la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dei parametri forensi, in assenza di qualsivoglia motivazione sullo scostamento dagli stessi. Evidenziava, altresì, che le parti resistenti in primo grado si erano costituite a mezzo di propri funzionari, senza deposito di note spese.
Nel presente grado di giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Secondo costante giurisprudenza, la liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ma tale discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata nel rispetto dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguata motivazione, specie in caso di scostamento dai parametri forensi (Cass., ordinanza n. 19025/2024).
È, infatti, principio consolidato che lo scostamento significativo dai parametri ministeriali di cui al D.M. n.
55/2014 deve essere sorretto da specifica motivazione, idonea a rendere intelligibile il percorso logico- giuridico seguito dal giudicante (Cassazione n. 29925/2025).
Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha liquidato spese di lite manifestamente sproporzionate rispetto al valore della causa, senza fornire alcuna motivazione circa le ragioni del rilevantissimo discostamento dai parametri applicabili alle controversie di modestissimo valore, come quella in esame.
Tale omissione integra un evidente vizio di motivazione, oltre a determinare una violazione del principio di proporzionalità, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui la liquidazione delle spese deve essere congrua e non può tradursi in una indebita penalizzazione del diritto di difesa del contribuente.
Va inoltre considerato che, come dedotto dall'appellante e non contestato, le parti resistenti in primo grado si sono costituite a mezzo di propri funzionari interni, senza deposito di nota spese, circostanza che, pur non precludendo la liquidazione delle spese, impone al giudice una valutazione ancora più rigorosa circa la loro effettiva debenza e quantificazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la statuizione impugnata deve essere riformata, con eliminazione della condanna alle spese così come liquidata dalla Corte di primo grado.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese del presente grado sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4795/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 830/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 17/01/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4795/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 830/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa, avverso due cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su ruolo della Regione Campania, relative alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2017, per un importo complessivo pari ad euro 230,52, comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.760,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
2.- Avverso tale statuizione proponeva appello la contribuente, limitatamente al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, deducendone l'ingiustizia, l'irragionevolezza e la manifesta sproporzione rispetto al valore della controversia, nonché la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dei parametri forensi, in assenza di qualsivoglia motivazione sullo scostamento dagli stessi. Evidenziava, altresì, che le parti resistenti in primo grado si erano costituite a mezzo di propri funzionari, senza deposito di note spese.
Nel presente grado di giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Secondo costante giurisprudenza, la liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ma tale discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata nel rispetto dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguata motivazione, specie in caso di scostamento dai parametri forensi (Cass., ordinanza n. 19025/2024).
È, infatti, principio consolidato che lo scostamento significativo dai parametri ministeriali di cui al D.M. n.
55/2014 deve essere sorretto da specifica motivazione, idonea a rendere intelligibile il percorso logico- giuridico seguito dal giudicante (Cassazione n. 29925/2025).
Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha liquidato spese di lite manifestamente sproporzionate rispetto al valore della causa, senza fornire alcuna motivazione circa le ragioni del rilevantissimo discostamento dai parametri applicabili alle controversie di modestissimo valore, come quella in esame.
Tale omissione integra un evidente vizio di motivazione, oltre a determinare una violazione del principio di proporzionalità, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui la liquidazione delle spese deve essere congrua e non può tradursi in una indebita penalizzazione del diritto di difesa del contribuente.
Va inoltre considerato che, come dedotto dall'appellante e non contestato, le parti resistenti in primo grado si sono costituite a mezzo di propri funzionari interni, senza deposito di nota spese, circostanza che, pur non precludendo la liquidazione delle spese, impone al giudice una valutazione ancora più rigorosa circa la loro effettiva debenza e quantificazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la statuizione impugnata deve essere riformata, con eliminazione della condanna alle spese così come liquidata dalla Corte di primo grado.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese del presente grado sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.