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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4519/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma N. 107 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_4 Difensore_7
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_4 Difensore_7
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma N. 107 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERT ESECUTIV n. 12349 Difensore_7
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/6702 Difensore_7
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/6702 Difensore_7
- ACCERT ESECUTIV n. 12350 Difensore_7
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 12/11/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2025/10211 – notificata il 5.08.2025 – con la quale la RT spa le aveva richiesto il pagamento di euro 2.716,91 quale IMU dovuta al Comune di San Cipriano d'Aversa per gli anni d'imposta
2017 e 2018.
La ricorrente, assistita e difesa dall'avv. Difensore_2, eccepiva:
1) la mancata notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva la RT spa che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che i prodromici avvisi di accertamento erano stati notificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva preliminarmente che la RT spa ha documentato l'avvenuta rituale notifica dei prodromici avvisi di accertamento IMU n. 12350 e 12349 in data 22.11.2021 alla figlia della contribuente e, successivamente, in data 25.03.2024 dell'intimazione di pagamento n. 2024/6702 ad Nominativo_1, qualificatasi persona di famiglia, con contestuale consegna della comunicazione di avvenuta notifica.
L'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento rende, quindi, infondato il primo motivo di ricorso in quanto i prodromici avvisi di accertamento risultano ritualmente notificati.
È, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso in quanto - accertata l'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento e della successiva intimazione di pagamento - non è decorso il termine quinquennale affinché possa dirsi verificata la prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della RT spa che liquida in euro 300,00 (trecento/00), con distrazione all'avv. Difensore_3
, difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4519/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma N. 107 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_4 Difensore_7
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_4 Difensore_7
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma N. 107 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERT ESECUTIV n. 12349 Difensore_7
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/6702 Difensore_7
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/6702 Difensore_7
- ACCERT ESECUTIV n. 12350 Difensore_7
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 12/11/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2025/10211 – notificata il 5.08.2025 – con la quale la RT spa le aveva richiesto il pagamento di euro 2.716,91 quale IMU dovuta al Comune di San Cipriano d'Aversa per gli anni d'imposta
2017 e 2018.
La ricorrente, assistita e difesa dall'avv. Difensore_2, eccepiva:
1) la mancata notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva la RT spa che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che i prodromici avvisi di accertamento erano stati notificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva preliminarmente che la RT spa ha documentato l'avvenuta rituale notifica dei prodromici avvisi di accertamento IMU n. 12350 e 12349 in data 22.11.2021 alla figlia della contribuente e, successivamente, in data 25.03.2024 dell'intimazione di pagamento n. 2024/6702 ad Nominativo_1, qualificatasi persona di famiglia, con contestuale consegna della comunicazione di avvenuta notifica.
L'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento rende, quindi, infondato il primo motivo di ricorso in quanto i prodromici avvisi di accertamento risultano ritualmente notificati.
È, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso in quanto - accertata l'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento e della successiva intimazione di pagamento - non è decorso il termine quinquennale affinché possa dirsi verificata la prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della RT spa che liquida in euro 300,00 (trecento/00), con distrazione all'avv. Difensore_3
, difensore dichiaratosi antistatario.