Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1804/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1804/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.10.2024, congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(PT) il 02.04.1980, residente in [...], Monsummano
Terme (PT), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mottola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano (MI),
Corso Matteotti n. 1/A, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] C.F._2
Firenze (FI) l'11.01.1971, residente in [...],
Monsummano Terme (PT), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Comità ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), Via Ugo Foscolo snc c/o Studio Barni, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 17.07.2017 a Serravalle Pistoiese (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 17.04.2014). Per_1
Le parti evidenziavano che a causa di eventi che rendevano intollerabile la convivenza, giungevano alla decisione di separarsi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare resterà nell'utilizzo esclusivo di che, di converso, si impegna a Parte_2 partecipare alle spese sostenute da per la Parte_1 locazione del nuovo immobile e per le utenze.
3) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori - con Per_1 collocazione prevalente presso la madre - i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale ex art. 337 ter c.c. saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
è collocato con la madre presso l'abitazione condotta in Per_1 locazione da quest'ultima a Pistoia, essendo la casa coniugale utilizzata da Parte_2
vedrà il padre quando vorrà, compatibilmente con i suoi Per_1 impegni e con gli impegni lavorativi dei genitori. Comunque Per_1 potrà frequentare il padre a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita di scuola sino a lunedì mattina con impegno del padre
2 di accompagnare il figlio a scuola, nonché tutti i martedì e mercoledì con facoltà di pernotto. Durante il periodo natalizio trascorrerà, a sua scelta, il 24 dicembre sera con un Per_1 genitore ed il 25 dicembre con l'altro; trascorrerà, ad anni alterni, il periodo pasquale con l'uno o l'altro genitore. Nelle vacanze estive trascorrerà con il padre un periodo di una settimana (a scelta nel mese di giugno, luglio o agosto), da concordare con la dr.ssa entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Parte_1 Per_1 trascorrerà con il genitore festeggiato il compleanno di questi, anche in deroga alla frequentazione ordinaria, nonché le festività della mamma e del papà. Le altre festività nel corso dell'anno saranno godute ad anni alterni previo accordo tra i genitori.
4) contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 erogando mensilmente l'importo di € 430 entro il giorno cinque di ogni mese a favore della dr.ssa a mezzo Parte_1 bonifico bancario sul c/c indicato dalla stessa. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con base di riferimento settembre 2024. Parte_2 provvederà altresì al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie concordate ed occorrende per il figlio così come previste e dettagliate nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA di
Pistoia e dall'Autorità Giudiziaria nell'ottobre 2018, compreso il
50% dei bollettini mensili della mensa scolastica;
qualora la dr.ssa anticipi gli importi, il sig. Parte_1 Parte_2 restituirà le somme erogate entro la fine del mese in
[...] cui la spesa è stata effettuata.
5) L'assegno unico di circa € 50,00 mensili incassato dalla dott.ssa verrà utilizzato per le necessità di e Parte_1 Per_1 non potrà essere decurtato dall'assegno di mantenimento.
6) Quanto ai beni mobili presenti nell'abitazione che, sino ad oggi, è stata adibita a casa coniugale ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, essi continueranno a rimanere presso l'immobile ex casa coniugale, ad uso esclusivo del sig.
Parte_2
3 7) Poiché la dr.ssa ha, con il consenso del Parte_1 marito, lasciato l'abitazione coniugale a far data dal 12 aprile 2024, ha dovuto locare un nuovo immobile e per questo ha dovuto sostenere numerose spese (caparra, trasloco, allaccio nuove utenze, acquisto nuovi mobili, piccoli lavori di adeguamento dell'immobile alle nuove necessità della famiglia) tutte preventivamente concordate con il sig. le Parte_2 parti, quindi, si sono accordate affinché Parte_2 rimborsi parte di queste spese pari a complessivi € 5.000, da corrispondersi alle seguenti scadenze:
- € 1.000 al momento della sottoscrizione del presente accordo;
- € 1.000 entro il 31 dicembre 2024;
- € 1.000 entro il 28 febbraio 2025;
- € 1.000 entro il 31 marzo 2025;
- € 1.000 entro il 30 aprile 2025.
Entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e, comunque a far data dal mese di ottobre 2024 compreso, il sig. sarà tenuto a versare il mantenimento Parte_2 concordato per il figlio e il 50% delle spese straordinarie, a prescindere dal fatto che non sia ancora intervenuta l'omologa. Il mantenimento verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese e ciò anche qualora l'omologa intervenisse successivamente.
8) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi e per il figlio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.01.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero interveniente necessario, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
4 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2
nato a [...] l'[...], che hanno contratto
[...] matrimonio in data
17.07.2017 a Serravalle Pistoiese (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 8, P. 1, anno 2017);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 07.03.2025.
5 Il Presidente relatore
Stefano Billet
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