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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 682/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
BOLOGNA
[...]
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 4 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. LUCIA ALFONSO Parte_1
Per Controparte_3
per l' AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] Persona_1
BOLOGNA
Per nessuno compare Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte opponente precisano le conclusioni come da note conclusive, il procuratore di parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIA Parte_1 P.IVA_1
ALFONSO VIA M.SE DI VILLABIANCA 126 90143 PALERMO;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LUCIA ALFONSO
ATTORE contro
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6
40123 presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in via Alfredo Testoni n.
6 40100 presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA CP_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 617 cpc la società conveniva Parte_1
in giudizio avanti all'intestato Tribunale l e l Controparte_4 Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “ Disattesa e rigettata ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e difesa, anche in via incidentale ed istruttoria, In via preliminare - Sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, oggetto della presente opposizione. Nel merito Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto di intimazione in relazione alle cartelle di pagamento 13720130000804237000 -
13720130006130814000 - 13720130006130915000 - 13720140003614436000, stante la sussistenza di
pagina 2 di 7 accordi transattivi e successivi procedimenti giudiziari aventi ad oggetto le medesime somme iscritte a ruolo;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria in relazione alla cartella di pagamento n. 13720180002783832000, stante l'avvenuta presentazione da parte dell'opponente dell'Istanza di definizione agevolata all'Agente della riscossione;
Per l'effetto - Annullare
l'intimazione di pagamento n. 137202290003731/000 notificata in data 16.02.2022 dall'
[...]
; Dichiarare che nulla è dovuto dalla all' Controparte_2 Parte_1 [...]
e dell' in forza dell'impugnata intimazione Controparte_2 Controparte_3
di pagamento e delle relative cartelle esattoriali. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio impugnava l'intimazione di pagamento N.
13720229000373131000, con il quale ha richiesto alla di provvedere al Parte_1
pagamento entro 5 giorni dell'importo complessivo di € 4.369.667,33 deducendo l'illegittimità della stessa.
Esponeva che la sopra menzionata pretesa creditoria si fondava su diverse cartelle di pagamento
(cartella di pagamento n. 13720130000804237000, impugnata nel procedimento R.G. n. 4739/2013 innanzi il Tribunale Ordinario di Bologna, cartella di pagamento n. 13720130006130814000, impugnata nel procedimento R.G. n. 4739/2013 innanzi il Tribunale Ordinario di Bologna e Arezzo
R.G. 2538/2016, cartella di pagamento n. 13720130006130915000, impugnata nel procedimento R.G.
n. 4739/2013 innanzi il Tribunale Ordinario di Bologna e Arezzo R.G. 2538/2016, cartella di pagamento n. 13720140003614436000, impugnata nei procedimenti R.G. n. 17724/2013 (Tribunale
Ordinario di Bologna) e R.G. n. 5399/2014 (Tribunale Ordinario di Arezzo), e Tribunale Ordinario di
Arezzo R.G. 2538/2016), che tuttavia in buona parte risultava essere prescritta, ovvero oggetto di accordi transattivi e di procedimenti giudiziari definiti o ancora pendenti.
Deduceva in particolare che parte delle somme oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento erano state oggetto di diversi accordi transattivi conclusi tra l'odierna opponente e l Controparte_3
[...]
La sussistenza di tali accordi transattivi e la presenza di altrettanti procedimenti giudiziari, definiti e pendenti, per le medesime cartelle di pagamento inserite nell'intimazione di pagamento odiernamente
Contr impugnata, rendevano del tutto illegittimo l'agere dell e dell , Controparte_2
in quanto violative dei presupposti necessari e richiesti dalla legge per l'esecuzione forzata di crediti: ovvero la loro certezza, liquidità ed esigibilità.
Aggiungeva inoltre che l con nota a firma del direttore pro Controparte_3
tempore dott. alla luce dell'istanza di sospensione legale avanzata dalla e CP_6 Parte_1
pagina 3 di 7 vista la decisione del G.I. del Tribunale Ordinario di Rimini - assunta nella causa R.G. n. 839/2014 - all'udienza del 14.07.2015 di sospendere l'esecuzione della procedura esecutiva, disponeva la sospensione delle cartelle di pagamento n. 13722014000361443600 - 13720130006130915000 –
13720130006130814000.
Esponeva altresì che la . in data 14.05.2018, aveva presentato istanza di Parte_1
adesione alla Definizione Agevolata prevista ex art. 1 del Decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, in relazione alle somme iscritte a ruolo ed oggetto della cartella di pagamento n. 13720180002783832000.
Rilevava che nonostante l'adesione alla definizione agevolata l' in Controparte_2 data 04.03.2022 aveva notificato all'odierna attrice l'avviso di intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Deduceva pertanto l'illegittimità del comportamento intrapreso dall . Controparte_7
Si costituiva in giudizio l rilevando che le doglianze di parte Controparte_3
avversa si presentavano del tutto inconferenti stante l'assoluta inefficacia degli accordi transattivi, dovuta peraltro ad inadempienze imputabili alla stessa società ricorrente e alla conseguente inidoneità degli stessi accordi a determinare una riduzione, a favore della ricorrente, del credito vantato dall'
Evidenziava poi che il fatto che gli accordi transattivi non risultassero idonei a costituire una CP_2
riduzione della pretesa creditoria dell a favore di parte avversa era stato ribadito anche dal CP_2
Tribunale di Bologna con la sentenza n. 675/2020.
Aggiungeva che era la stessa parte ricorrente in ricorso a rilevare che nella quasi totalità dei procedimenti instaurati (con l'eccezione del solo giudizio RGN 5399/2014, pendente davanti al tribunale di Arezzo) non era stata concessa alcuna sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate, ma, al più, e limitatamente a due casi, del solo procedimento instaurato davanti al giudice adito. Pertanto, non poteva rinvenirsi alcuna ragione che legittimasse la richiesta di controparte di impedire all' di proseguire le azioni di recupero coattivo degli importi a suo tempo richiesti CP_2
con le cartelle di pagamento.
Contestava inoltre le affermazioni di parte avversa (pag. 8 dell'impugnativa) secondo le quali “,
l'opposto avviso di intimazione di pagamento ha ad oggetto cartelle esattoriali per le quali è intervenuta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 comma 1 n. 4 .c. c.”- Infatti, fermo restando la palese inammissibilità di tale motivo di doglianza, formulato da controparte in maniera del tutto generica e senza evidenziare in alcun modo per quali cartelle e in virtu' di quali ragioni sarebbe intervenuta l'eccepita prescrizione, evidenziava che risultava incontestato, che tutte le cartelle di pagamento erano state oggetto di impugnativa con ricorsi tuttora pendenti e/o oggetto di sottoscrizione pagina 4 di 7 di accodi transattivi, i quali, ancorchè, non perfezionatisi, avevano comunque determinato una ricognizione dei crediti da parte dell ed il riconoscimento dei connessi debiti da parte della CP_2
società ricorrente, circostanze, entrambe, che avevano evidentemente prodotto effetti interruttivi dei termini prescrizionali ai sensi degli artt. 2943 e 2944 del c.c.
Si costituiva in giudizio anche l deducendo che era stata presentata Controparte_4
istanza di adesione alla Definizione Agevolata, prevista ex art. 1 del Decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, in relazione alle somme iscritte a ruolo ed oggetto della cartella di pagamento n. 13720180002783832000 tuttavia i crediti relativi a tale istanza di definizione agevolata non rientravano in realtà nella previsione normativa.
Il ruolo dell'unica cartella presente nell'istanza, la nr. 13720180002783832000, era stato consegnato il
10/2/2018, successivamente, quindi, alla data indicata nel D.L. n. 148/2017 in base al quale i carichi definibili erano quelli trasmessi all nel periodo tra il 1° gennaio Controparte_7
2000 e il 30 settembre 2017.
Contestava l'eccezione di prescrizione dovendosi ritenere applicabile al caso in questione il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 cc e ss..
In secondo luogo, tale prescrizione risultava interrotta dalla notifica della intimazione impugnata, avvenuta in data 16/2/2022 tenendo conto del fatto che la cartella più risalente nel tempo era stata notificata in data 5/4/2013.
Sempre in tema di prescrizione richiamava quanto normativamente previsto dall'art. 1, commi 618ss L.
147/2013 e dall'art. 68 DL 18/2020.
La causa veniva istruita documentalmente.
Risulta dalla documentazione versata in atti che tra le parti vennero raggiunti nove accordi di transazione relativi agli importi dovuti per i mancati versamenti dei flussi finanziari relativi agli anni
2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017. Tuttavia si rileva che i suddetti accordi sottoposti a condizione sospensiva sono rimasti privi di efficacia a causa del mancato avverarsi della citata condizione.
Più dettagliatamente il testo dei suddetti accordi prevedeva all'art. 3, che la società concessionaria effettuasse il versamento delle penali come rideterminate negli stessi accordi transattivi entro i termini indicati dal successivo art. 4, adempimento che non risulta essere provato.
Inoltre l'art. 5 degli stessi accordi transattivi prevedeva espressamente l'impegno, da parte di a Pt_1
rinunciare agli atti dei giudizi ancora pendenti. non ha dato prova di elementi utili al proposito limitandosi da una parte a dedurre di aver tentato Pt_1 di ottemperare a quanto concordato non riuscendovi, a causa dell'atteggiamento ostruzionistico di pagina 5 di 7 controparte che si ostinava a chiedere la prosecuzione dei giudizi e, dall'altra, a richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della intervenuta transazione.
In merito dunque alla dedotta inesigibilità del credito occorre dunque osservare che gli accordi transattivi non risultino idonei a costituire una riduzione della pretesa creditoria dell' non CP_2
essendo stata data prova di una diversa quantificazione del credito.
Quanto alla eccepita prescrizione si osserva in generale che spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili.
L'opponente, nel caso di specie, non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione.
In ogni caso deve rilevarsi che tutte le cartelle di pagamento sono state oggetto di impugnativa e/o oggetto di sottoscrizione di accodi transattivi, i quali, ancorchè, non perfezionatisi, hanno comunque determinato una ricognizione dei crediti da parte dell' ed il riconoscimento dei connessi debiti CP_2
da parte della società ricorrente, circostanze, entrambe, che hanno evidentemente prodotto effetti interruttivi dei termini prescrizionali ai sensi degli artt. 2943 e 2944 del c.c.
Quanto poi alla lamentata illegittimità dell'intimazione di pagamento per avvenuta presentazione dell'istanza di adesione alla Definizione Agevolata ai sensi dell'art. 1 D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 si osserva quanto segue. il ruolo portato dalla cartella 13720180002783832000 non poteva rientrare nell'ambito di applicazione della definizione agevolata, posto che era stato consegnato il 10/2/2018, successivamente, quindi, alla data indicata nel D.L. n. 148/2017 in base al quale i carichi definibili erano quelli trasmessi all'Agente della riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza tuttavia ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni ” per disporre la compensazione delle stesse. Il Giudice delle leggi ha specificato che “In tema di spese giudiziali civili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di
"mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti", ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"”, che devono risiedere in “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” costituenti “fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”. Circostanze queste certamente rinvenibili nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 respinge l'opposizione.
Ogni altra domanda resta assorbita.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 682/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
BOLOGNA
[...]
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 4 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. LUCIA ALFONSO Parte_1
Per Controparte_3
per l' AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] Persona_1
BOLOGNA
Per nessuno compare Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte opponente precisano le conclusioni come da note conclusive, il procuratore di parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIA Parte_1 P.IVA_1
ALFONSO VIA M.SE DI VILLABIANCA 126 90143 PALERMO;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LUCIA ALFONSO
ATTORE contro
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6
40123 presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in via Alfredo Testoni n.
6 40100 presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA CP_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 617 cpc la società conveniva Parte_1
in giudizio avanti all'intestato Tribunale l e l Controparte_4 Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “ Disattesa e rigettata ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e difesa, anche in via incidentale ed istruttoria, In via preliminare - Sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, oggetto della presente opposizione. Nel merito Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto di intimazione in relazione alle cartelle di pagamento 13720130000804237000 -
13720130006130814000 - 13720130006130915000 - 13720140003614436000, stante la sussistenza di
pagina 2 di 7 accordi transattivi e successivi procedimenti giudiziari aventi ad oggetto le medesime somme iscritte a ruolo;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria in relazione alla cartella di pagamento n. 13720180002783832000, stante l'avvenuta presentazione da parte dell'opponente dell'Istanza di definizione agevolata all'Agente della riscossione;
Per l'effetto - Annullare
l'intimazione di pagamento n. 137202290003731/000 notificata in data 16.02.2022 dall'
[...]
; Dichiarare che nulla è dovuto dalla all' Controparte_2 Parte_1 [...]
e dell' in forza dell'impugnata intimazione Controparte_2 Controparte_3
di pagamento e delle relative cartelle esattoriali. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio impugnava l'intimazione di pagamento N.
13720229000373131000, con il quale ha richiesto alla di provvedere al Parte_1
pagamento entro 5 giorni dell'importo complessivo di € 4.369.667,33 deducendo l'illegittimità della stessa.
Esponeva che la sopra menzionata pretesa creditoria si fondava su diverse cartelle di pagamento
(cartella di pagamento n. 13720130000804237000, impugnata nel procedimento R.G. n. 4739/2013 innanzi il Tribunale Ordinario di Bologna, cartella di pagamento n. 13720130006130814000, impugnata nel procedimento R.G. n. 4739/2013 innanzi il Tribunale Ordinario di Bologna e Arezzo
R.G. 2538/2016, cartella di pagamento n. 13720130006130915000, impugnata nel procedimento R.G.
n. 4739/2013 innanzi il Tribunale Ordinario di Bologna e Arezzo R.G. 2538/2016, cartella di pagamento n. 13720140003614436000, impugnata nei procedimenti R.G. n. 17724/2013 (Tribunale
Ordinario di Bologna) e R.G. n. 5399/2014 (Tribunale Ordinario di Arezzo), e Tribunale Ordinario di
Arezzo R.G. 2538/2016), che tuttavia in buona parte risultava essere prescritta, ovvero oggetto di accordi transattivi e di procedimenti giudiziari definiti o ancora pendenti.
Deduceva in particolare che parte delle somme oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento erano state oggetto di diversi accordi transattivi conclusi tra l'odierna opponente e l Controparte_3
[...]
La sussistenza di tali accordi transattivi e la presenza di altrettanti procedimenti giudiziari, definiti e pendenti, per le medesime cartelle di pagamento inserite nell'intimazione di pagamento odiernamente
Contr impugnata, rendevano del tutto illegittimo l'agere dell e dell , Controparte_2
in quanto violative dei presupposti necessari e richiesti dalla legge per l'esecuzione forzata di crediti: ovvero la loro certezza, liquidità ed esigibilità.
Aggiungeva inoltre che l con nota a firma del direttore pro Controparte_3
tempore dott. alla luce dell'istanza di sospensione legale avanzata dalla e CP_6 Parte_1
pagina 3 di 7 vista la decisione del G.I. del Tribunale Ordinario di Rimini - assunta nella causa R.G. n. 839/2014 - all'udienza del 14.07.2015 di sospendere l'esecuzione della procedura esecutiva, disponeva la sospensione delle cartelle di pagamento n. 13722014000361443600 - 13720130006130915000 –
13720130006130814000.
Esponeva altresì che la . in data 14.05.2018, aveva presentato istanza di Parte_1
adesione alla Definizione Agevolata prevista ex art. 1 del Decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, in relazione alle somme iscritte a ruolo ed oggetto della cartella di pagamento n. 13720180002783832000.
Rilevava che nonostante l'adesione alla definizione agevolata l' in Controparte_2 data 04.03.2022 aveva notificato all'odierna attrice l'avviso di intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Deduceva pertanto l'illegittimità del comportamento intrapreso dall . Controparte_7
Si costituiva in giudizio l rilevando che le doglianze di parte Controparte_3
avversa si presentavano del tutto inconferenti stante l'assoluta inefficacia degli accordi transattivi, dovuta peraltro ad inadempienze imputabili alla stessa società ricorrente e alla conseguente inidoneità degli stessi accordi a determinare una riduzione, a favore della ricorrente, del credito vantato dall'
Evidenziava poi che il fatto che gli accordi transattivi non risultassero idonei a costituire una CP_2
riduzione della pretesa creditoria dell a favore di parte avversa era stato ribadito anche dal CP_2
Tribunale di Bologna con la sentenza n. 675/2020.
Aggiungeva che era la stessa parte ricorrente in ricorso a rilevare che nella quasi totalità dei procedimenti instaurati (con l'eccezione del solo giudizio RGN 5399/2014, pendente davanti al tribunale di Arezzo) non era stata concessa alcuna sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate, ma, al più, e limitatamente a due casi, del solo procedimento instaurato davanti al giudice adito. Pertanto, non poteva rinvenirsi alcuna ragione che legittimasse la richiesta di controparte di impedire all' di proseguire le azioni di recupero coattivo degli importi a suo tempo richiesti CP_2
con le cartelle di pagamento.
Contestava inoltre le affermazioni di parte avversa (pag. 8 dell'impugnativa) secondo le quali “,
l'opposto avviso di intimazione di pagamento ha ad oggetto cartelle esattoriali per le quali è intervenuta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 comma 1 n. 4 .c. c.”- Infatti, fermo restando la palese inammissibilità di tale motivo di doglianza, formulato da controparte in maniera del tutto generica e senza evidenziare in alcun modo per quali cartelle e in virtu' di quali ragioni sarebbe intervenuta l'eccepita prescrizione, evidenziava che risultava incontestato, che tutte le cartelle di pagamento erano state oggetto di impugnativa con ricorsi tuttora pendenti e/o oggetto di sottoscrizione pagina 4 di 7 di accodi transattivi, i quali, ancorchè, non perfezionatisi, avevano comunque determinato una ricognizione dei crediti da parte dell ed il riconoscimento dei connessi debiti da parte della CP_2
società ricorrente, circostanze, entrambe, che avevano evidentemente prodotto effetti interruttivi dei termini prescrizionali ai sensi degli artt. 2943 e 2944 del c.c.
Si costituiva in giudizio anche l deducendo che era stata presentata Controparte_4
istanza di adesione alla Definizione Agevolata, prevista ex art. 1 del Decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, in relazione alle somme iscritte a ruolo ed oggetto della cartella di pagamento n. 13720180002783832000 tuttavia i crediti relativi a tale istanza di definizione agevolata non rientravano in realtà nella previsione normativa.
Il ruolo dell'unica cartella presente nell'istanza, la nr. 13720180002783832000, era stato consegnato il
10/2/2018, successivamente, quindi, alla data indicata nel D.L. n. 148/2017 in base al quale i carichi definibili erano quelli trasmessi all nel periodo tra il 1° gennaio Controparte_7
2000 e il 30 settembre 2017.
Contestava l'eccezione di prescrizione dovendosi ritenere applicabile al caso in questione il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 cc e ss..
In secondo luogo, tale prescrizione risultava interrotta dalla notifica della intimazione impugnata, avvenuta in data 16/2/2022 tenendo conto del fatto che la cartella più risalente nel tempo era stata notificata in data 5/4/2013.
Sempre in tema di prescrizione richiamava quanto normativamente previsto dall'art. 1, commi 618ss L.
147/2013 e dall'art. 68 DL 18/2020.
La causa veniva istruita documentalmente.
Risulta dalla documentazione versata in atti che tra le parti vennero raggiunti nove accordi di transazione relativi agli importi dovuti per i mancati versamenti dei flussi finanziari relativi agli anni
2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017. Tuttavia si rileva che i suddetti accordi sottoposti a condizione sospensiva sono rimasti privi di efficacia a causa del mancato avverarsi della citata condizione.
Più dettagliatamente il testo dei suddetti accordi prevedeva all'art. 3, che la società concessionaria effettuasse il versamento delle penali come rideterminate negli stessi accordi transattivi entro i termini indicati dal successivo art. 4, adempimento che non risulta essere provato.
Inoltre l'art. 5 degli stessi accordi transattivi prevedeva espressamente l'impegno, da parte di a Pt_1
rinunciare agli atti dei giudizi ancora pendenti. non ha dato prova di elementi utili al proposito limitandosi da una parte a dedurre di aver tentato Pt_1 di ottemperare a quanto concordato non riuscendovi, a causa dell'atteggiamento ostruzionistico di pagina 5 di 7 controparte che si ostinava a chiedere la prosecuzione dei giudizi e, dall'altra, a richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della intervenuta transazione.
In merito dunque alla dedotta inesigibilità del credito occorre dunque osservare che gli accordi transattivi non risultino idonei a costituire una riduzione della pretesa creditoria dell' non CP_2
essendo stata data prova di una diversa quantificazione del credito.
Quanto alla eccepita prescrizione si osserva in generale che spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili.
L'opponente, nel caso di specie, non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione.
In ogni caso deve rilevarsi che tutte le cartelle di pagamento sono state oggetto di impugnativa e/o oggetto di sottoscrizione di accodi transattivi, i quali, ancorchè, non perfezionatisi, hanno comunque determinato una ricognizione dei crediti da parte dell' ed il riconoscimento dei connessi debiti CP_2
da parte della società ricorrente, circostanze, entrambe, che hanno evidentemente prodotto effetti interruttivi dei termini prescrizionali ai sensi degli artt. 2943 e 2944 del c.c.
Quanto poi alla lamentata illegittimità dell'intimazione di pagamento per avvenuta presentazione dell'istanza di adesione alla Definizione Agevolata ai sensi dell'art. 1 D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 si osserva quanto segue. il ruolo portato dalla cartella 13720180002783832000 non poteva rientrare nell'ambito di applicazione della definizione agevolata, posto che era stato consegnato il 10/2/2018, successivamente, quindi, alla data indicata nel D.L. n. 148/2017 in base al quale i carichi definibili erano quelli trasmessi all'Agente della riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza tuttavia ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni ” per disporre la compensazione delle stesse. Il Giudice delle leggi ha specificato che “In tema di spese giudiziali civili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di
"mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti", ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"”, che devono risiedere in “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” costituenti “fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”. Circostanze queste certamente rinvenibili nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 respinge l'opposizione.
Ogni altra domanda resta assorbita.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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