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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Rgac n. 2443/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2443/2021
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ele in alla C.F._2 via Adriatica n. 6, presso lo studio dell'avv. Federica Bonini che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. C.F._4 Controparte_3
), ), C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
.
[...] C.F._8 Controparte_7
[...] C.F._9 Controparte_8
), C.F._10 Controparte_9 C.F._11 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizia Bececco che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_10 C.F._12
via studio dell'avv. Angelo di Silvio che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti. CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...] convenivano in giudizio Pt_2 CP_1 Controparte_2
Controparte_10 Controparte_3 CP_4 CP_5
[...] Controparte_6 CP_6 Controparte_7 e deducendo: -che
[...] Controparte_8 Controparte_9 erano comproprietari di un appartamento situato al piano attico in un immobile sito in Marina di Montalto di Castro, alla via Tevere n. 34, privo di amministratore, di cui i convenuti erano anche proprietari o nudi proprietari;
-che lo stabile aveva presentato da tempo segni di usura, anche in ragione della imminente vicinanza al mare, ed aveva bisogno di interventi di manutenzione straordinaria;
-che nel 2012 erano interventi in via d'urgenza sul lastrico solare, il quale aveva, danneggiandosi, provocato un grave fenomeno infiltrativo, sostenendo una spesa di complessivi euro 6.600,00; - che nel 2019 il lastrico si era nuovamente danneggiato provocando un fenomeno infiltrativo ancor più grave e causando il crollo del controsoffitto del proprio immobile oltre che il danneggiamento degli impianti e del cappotto interno;
-che su detti danni erano intervenuto ancora una volta in proprio con complessivi euro 3.300,00 euro, ma solo superficialmente, in quanto l'impresa incaricata aveva ritenuto che lo stato dell'edificio non consentisse un intervento definitorio;
-che i condomini si erano riuniti in assemblea senza la partecipazione degli attori in data 30.07.2019 ed avevano approvato un preventivo ritenuto dagli stessi inidoneo alla risoluzione delle problematiche dello stabile;
-che ad una successiva riunione svoltasi in data 24.09.2019 l'assemblea aveva stabilito di commissionare una relazione sui danni sostenti nell'immobile degli attori e stimare quelli necessari alla struttura, ma che, per successive divisioni, niente veniva fatto;
-che parte attrice aveva esperito allora il tentativo obbligatorio di mediazione ma i convenuti non si erano presentati al primo incontro, obbligandoli in tal modo, a seguito della redazione di idonea consulenza tecnica, all'istaurazione del presente giudizio. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludevano nel seguente modo: “a) a risarcire i danni tutti patiti dagli attori, nella specie consistenti a1) nelle spese di urgenza effettuate per i “rattoppi” della guaina di impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura del loro appartamento e dell'edificio condominiale – così come documentati dalle fatture allegate – a2) nelle spese che dovranno essere effettuate per il ripristino dell'appartamento degli attori – così come stimate dall'ing – a3) nel mancato CP_11 godimento dell'appartamento, quale danno oniale derivante dal fatto illecito della compagine condominiale – danno da liquidarsi in via equitativa tenuto conto, a partire dall'anno 2019 ad oggi, del valore locativo dell'immobile alla luce del mercato della zona e delle spese sostenute dagli attori per godere di altro immobile;
b) ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria dello stabile che comprendano anche la sistemazione dei frontalini e delle strutture del lastrico solare - secondo le indicazioni dell'ing.
di apposita CTU tecnico strutturale”. CP_11
2.Si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_2 [...]
CP_10 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
a di intervenire sullo stabile ed infatti, già in data 11.03.2019, avevano stabilito di eseguire dei lavori, ai quali però, gli odierni attori si erano opposti, lamentando, solo nel luglio dello stesso anno, di aver subito dei danni dei quali avevano chiesto il ristoro;
-che neanche le determinazioni assunte nella successiva assemblea del 24.09.2019 (indagine sullo stato del lastrico solare e dell'appartamento degli attori) venivano eseguite per volontà degli attori, i quali, ritenendo il tecnico non imparziale e subordinando il proprio assenso alla preventiva accettazione dei condomini alla richiesta di risarcimento, gli avevano impedito l'accesso all'appartamento e conseguentemente al lastrico;
-che tale condotta aveva causato, su segnalazione degli stessi attori, la dichiarazione di inagibilità dello stabile da parte dei Vigili del Fuoco;
-che, a quel punto, venivano, pur nel dissenso degli attori (e della sig.ra , affidati i lavori Pt_2 necessari alla messa in sicurezza dell'edificio – i cui costi venivano interamente sostenuti dai condomini firmatari – ed istaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo. Concludevano eccependo la prescrizione dei diritti fatti valere relativamente alle spese sostenute nel 2012, la corresponsabilità degli attori ex art 1227 c.c. per gli ulteriori danni, l'assenza del requisito dell'urgenza previsto dall'art. 1134 c.c. ai fini della legittimità della richiesta di rimborso, l'uso esclusivo del lastrico da parte degli attori – con le conseguenze in tema di riparto delle spese necessarie – e, in ultimo, la mancata prova del danno da mancato utilizzo del bene. Chiedevano, in ultimo, in caso di accertamento del diritto al risarcimento del danno in capo a parte attrice, la compensazione delle somme con quanto corrisposto per i lavori fatti eseguire dal ad i quali i si CP_12 Parte_1 erano rifiutati di partecipare.
3.Successivamente alla costituzione di parte convenuta gli attori, in conseguenza alle difese svolte dalle controparti, chiedevano come reconventio reconventionis “D) chiedono invece che, in aggiunta alle domande di condanna espresse in citazione, i convenuti vengano condannati, D1) al versamento in proprio favore di quanto richiesto ai medesimi attori dai prestatori di opera incaricati dai convenuti (fattura prodotta dagli attori e fatture indicate in narrativa come allegati CDE) D2) al ristoro del danno conseguente alla esecuzione, con modalità illecite, di opere inidonee per la stabilità dell'edificio, la cui rimozione aggrava i costi e i tempi della sistemazione statica prevista dalla CTU preventiva e già oggetto di domanda di condanna in citazione. Quantificazione del danno da operarsi in via equitativa assumendo quale parametro la somma richiesta ai per l'edificazione Parte_1 delle medesime opere da rimuovere Con condanna di lite e alle spese dell'ATP”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed acquisito il fascicolo di ATP, la causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione delle diverse domande svolte successivamente all'introduzione del giudizio. Parte convenuta, pur indicando nell'intestazione del proprio atto introduttivo la volontà di proporre una domanda riconvenzionale ha, in sede di prima udienza, specificato che l'indicazione doveva essere considerata un mero refuso, non essendovi alcuna intenzione di ampliare il thema decidendum, né questo poteva ritenersi ampliato a seguito dell'eccezione di compensazione svolta con i controcrediti vantati nei confronti degli attori per le spese sostenute per i lavori commissionati dall'assemblea. Nondimeno, parte convenuta al momento della propria tardiva costituzione doveva ritenersi decaduta dal diritto di proporre l'eccezione di compensazione in quanto ricompresa tra le eccezioni non rilevabili d'ufficio e, dunque, sottoposta ai termini di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. comma II. Tale circostanza implica, conseguentemente, che anche le successive domande proposte come reconventio reconventionis da parte attrice in reazione alla specifica difesa della controparte devono ritenersi inammissibili.
6.Muovendo nel merito della controversia, va rilevato che gli attori, a seguito dell'eccezione di prescrizione formulata fondatamente da controparte sulle spese sostenute per il ripristino del lastrico solare commissionato nel 2012, hanno omesso di ribadire la domanda nei successivi scritti, con la conseguenza che questa deve ritenersi rinunciata. Per quanto attiene, invece, ai lavori eseguiti a seguito degli eventi verificatisi nel giugno 2019 occorre osservare quanto segue. Il CTU incaricato in sede di ATP, la cui perizia è stata acquisita nel presente giudizio, ha individuato i lavori svolti dagli odierni attori, quantificando il costo sostenuto in euro 3.000,00 oltre iva e qualificando gli stessi come
“riparazione in emergenza”, inidonei alla risoluzione dei problemi infiltrativi ma necessari nell'immediatezza. L'intenzione di commissionare detti interventi è stata comunicata ai condomini con mail del 20.06.2019, mentre, i lavori sono stati eseguiti, per quanto rilevato dal CTU, anteriormente, e cioè in data 15.06.2019. Deve, nel caso di specie, alla luce dello stato dei luoghi rappresentato nelle fotografie e delle particolari condizioni dell'appartamento (controsoffitto distaccato) ritenersi che gli interventi svolti dagli attori ricadano tra quelli per cui l'art. 1134 c.c. prevede la risarcibilità. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., (…) presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà.” (Cass. Ord. n. 27106 del 06/10/2021). Relativamente alla suddivisione pro quota di tale spesa, parte convenuta invoca l'applicazione dell'art. 1126 c.c., ritenendo che la circostanza che l'unico accesso al lastrico solare sia interno alla proprietà dei convenuti implichi l'uso esclusivo dello stesso. Tale prospettazione non può però essere accolta, poiché, per orientamento prevalente e duraturo, la giurisprudenza di legittimità prevede che la presunzione di condominialità dei beni di cui all'art. 1117 c.c. “può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio
- ossia dal primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto” (Cass. Sent. n. 21440 del 06/07/2022). La medesima Corte, occupandosi della specifica questione dell'accesso unico all'interno di un appartamento, ha ribadito il medesimo principio (Cass. Ord. n. 22339 del 06/09/2019). La suddivisione delle spese dovrà pertanto seguire il criterio di cui all'art. 1123 c.c.. Quale ulteriore posta di danno parte attrice chiede che le venga riconosciuto il mancato godimento dell'immobile a partire dal giugno 2019. Sul punto, va in primo luogo osservato che tanto nel verbale dell'11.03.2019 che in quello del 24.09.2019 l'assemblea si era dichiarata disponibile ad eseguire una perizia circa lo stato dell'immobile degli odierni attori e del fabbricato nel suo complesso, incarico il quale è stato però contrastato da questi ultimi, i quali, anche nella corrispondenza intercorsa e depositata in atti, dichiaravano la loro contrarietà all'esecuzione delle attività nelle forme e nei modi legittimamente deliberati dall'assemblea. Tale opposizione pare porsi come principale causa dei ritardi nell'esecuzione delle opere necessarie tanto all'intero edificio, quanto all'appartamento di proprietà attorea, in quanto non superabile da parte del , CP_12 essendo l'accesso al lastrico solare (ed all'appartamento possibile solo con l'autorizzazione degli stessi. Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
7.Residua, in ultimo, la domanda di condanna del all'esecuzione CP_12 dei lavori necessari al ripristino dell'immobile degli attori e dello stabile nel suo complesso. Relativamente alla prima, il consulente del Tribunale ha evidenziato l'effettivo compimento dei lavori ed ha riscontrato che l'appartamento è, allo stato, “in ottimo stato di conservazione e manutenzione. Tutti gli ambienti erano fruibili, asciutti, tinteggiati, ed in condizioni di piena e perfetta agibilità”, specificando poi che “L'intervento di rifacimento del lastrico solare ha completamente eliminato i fenomeni infiltrativi”. L'intervento sul lastrico solare risulta documentalmente eseguito dal
. CP_12 vori interni all'appartamento degli attori non vi è contestazione circa il compimento da parte di questi, sicché vanno riconosciute le spese di ripristino degli ambienti interni per come quantificate nella relazione del giudizio di atp e, quindi, nella misura di euro 7.400,00 oltre iva. Quanto agli interventi necessari allo stabile, deve osservarsi, in primo luogo, che la consulenza svolta in sede di atp è stata redatta in una condizione radicalmente differente rispetto a quella successiva compiuta nel presente giudizio di merito, poiché non solo vi era un'ordinanza di inagibilità ma, soprattutto, non erano stati eseguiti i lavori effettuati dal e, CP_12 pertanto, il tecnico allora incaricato non aveva beneficiato e verifica degli effetti degli stessi, i quali, a distanza di più di un anno – secondo il CTU nominato nel presente giudizio – risultano pienamente adeguati. In secondo luogo, il CTU incaricato dallo scrivente ha potuto esaminare una serie di risultanze documentali createsi successivamente al giudizio di accertamento tecnico e, in particolare la copiosa documentazione richiesta – a più riprese – dal Comune di Montalto e prontamente prodotta dall'ing. (tecnico del ) con la redazione ed il deposito Persona_1 CP_12 della verifica di sicurezza, la quale è stata giudicata idonea alla revoca dell'ordinanza di inagibilità (in data 02.05.2023). Sulla base di detta documentazione, oltre che dall'esame diretto e puntuale di
“ogni particolare costruttivo dell'edificio”, il consulente del Tribunale ha concluso che “Per quanto riguarda l'aspetto statico dell'edificio, il sottoscritto C.T.U. riferisce che l'edificio non presenta alcuna traccia, neanche vaga o dubbia, di sofferenza strutturale sulle fondazioni, sui pilastri, sulle travi, sugli sbalzi dei balconi, e sui solai di interpiano e di copertura. L'edificio si presenta in buono stato di conservazione generale, anche perché è stato oggetto di un esteso intervento di manutenzione sulle parti esterne e sulla copertura. Da un punto di vista strettamente statico, il sottoscritto C.T.U., a distanza di circa un anno e mezzo dall'esecuzione dei lavori da parte dei Convenuti, ha potuto accertare quanto segue: • non è presente alcun cedimento differenziale del piano fondazione, con conseguente insorgenza di lesioni a 45° sulle parti murarie non portanti;
• i nodi pilastro/trave sono tutti integri e non presentano alcuna traccia di deformazione;
• all'interno degli appartamenti i pilastri e le travi non evidenziano il minimo stato fessurativo e/o sconnessioni con le parti murarie non portanti;
• i pilastri non presentano spanciamenti, fuori piombo, fessurazioni;
• le sezioni dei pilastri non sono mai apparentemente sotto-dimensionate, e la loro geometria è regolare, oltre che palesemente adeguata al livello di carico verticale esistente;
• le travi appaiono visivamente sovradimensionate in altezza, rispetto alle luci da coprire;
• i solai di interpiano non presentano frecce di inflessione eccessive rispetto allo standard, e non sono presenti fessurazioni in corrispondenza dei travetti;
• le solette a sbalzo dei balconi non presentano una freccia di inflessione significativa all'estremità, per effetto della viscosità del calcestruzzo. La visione esterna e interna dell'edificio ha evidenziato quindi un fabbricato strutturalmente integro”. L'esame del Consulente ha peraltro evidenziato che le criticità strutturali temute non solo non sussistono a seguito degli interventi effettuati, ma non appaiono presenti nemmeno anteriormente agli stessi. Il tecnico ha infatti riportato che “in caso di sofferenza e/o criticità strutturali del cemento armato e/o delle fondazioni, le situazioni che si accertano in una costruzione edilizia sono sempre le stesse, ed anche facilmente individuabili per un tecnico dotato della necessaria esperienza e competenza: in questo caso sono del tutto assenti. A tale proposito, si deve ricordare che l'intervento eseguito dai Convenuti nel 2021 non ha interessato le parti in laterizio (cortina) dee tamponature esterne, né tanto meno è stato eseguito alcun intervento di manutenzione/restauro sulle murature interne non portanti degli appartamenti. Questa circostanza è stata chiaramente appurata dal sottoscritto C.T.U. per mezzo della visione ravvicinata di tutti i paramenti esterni ed interni degli appartamenti. Se quindi in precedenza vi fosse stato qualche fenomeno di dissesto (più o meno grave) delle strutture, questo avrebbe lasciato inevitabilmente il segno sul resto della costruzione. Segni e tracce che invece oggi non vi sono. Sono ben altre le situazioni che si accertano negli edifici in cemento armato che hanno subito, o subiscono, gli effetti di una sofferenza (o dissesto) strutturale. E ciò a prescindere dalla qualità dei materiali utilizzati, o dalla qualità della realizzazione del cemento armato, di cui si riferisce al prossimo paragrafo.” I vizi riscontrati dalle precedenti indagini, a parere dell'esperto CTU nominato “sono immancabilmente presenti nella quasi totalità degli edifici con struttura in cemento armato realizzati tra gli anni 50 e gli anni 70, quando la realizzazione delle strutture in cemento armato non era soggetta a specifiche normative, non era previsto il deposito dei progetti, ma erano solo presenti delle norme di indirizzo sulla “regola d'arte” delle costruzioni in cemento armato, di cui al Decreto Legge 16 novembre 1939 n. 2229. Non per questo, tali costruzioni sono state assoggettate ad opere di “miglioramento sismico”, e non certo perché i proprietari hanno operato non conformemente rispetto alle normative vigenti. I miglioramenti sismici non sono stati posti in essere semplicemente perché la normativa non lo richiedeva (e non lo richiede tuttora), quando il degrado delle strutture, ed i “vizi” costruttivi della stessa sono contenuti, e non compromettono le capacità portanti e le caratteristiche statiche della costruzione”. In definitiva, il consulente ha, con argomenti convincenti, immuni da vizi logici, correttamente documentati e che vanno pertanto condivisi, concluso che “Per quanto riguarda il lastrico solare di copertura, non è necessaria l'esecuzione di alcuna opera ulteriore, in quanto lo stesso risulta integralmente ricostruito”, “Per quanto riguarda l'aspetto statico dell'edificio, il sottoscritto C.T.U. riferisce che l'edificio non presenta alcuna traccia, neanche vaga o dubbia, di sofferenza strutturale sulle fondazioni, sui pilastri, sulle travi, sugli sbalzi dei balconi, e sui solai di interpiano e di copertura” e che l'appartamento di parte attrice si trova “in ottimo stato di conservazione e manutenzione.” La domanda va, dunque, rigettata.
8.In conclusione, i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno in favore degli attori da liquidarsi nella somma di euro 3.000,00 oltre iva e di euro 7.400,00 oltre iva, per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sostenimento della spesa sino alla presente sentenza;
sul complessivo importo risultante alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisvo. Vanno dichiarate inammissibili l'eccezione di compensazione svolta dai convenuti e correlativamente la reconventio reconventionis promossa dagli attori. Le restati domande sono invece risultate infondate e respinte.
9.Le spese di lite, ricorrendo ai sensi dell'art. 92 c.p.c. gravi ed eccezionali ragioni, nella specie sussistenti nella particolarità della questione trattata, nella pluralità di domande svolte e nella presenza di due distinte perizie in contrasto tra loro, vanno compensate tra le parti.
10.Le spese di ctu (ing. svolta nel presente giudizio sono da porsi Per_2 definitivamente in capo attrice in ragione dell'esito a lei sfavorevole con riguardo ai quesiti sottoposti al ctu, con obbligo di restituire ai convenuti quanto anticipato a tale titolo al ctu (ing. . Per_2
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 al risarcimento del danno in favore di Controparte_10 Parte_1 da liquidarsi: -in euro 3.000,00 olt
[...] Parte_2 ne quota gravante sugli attori, quantificata come esposto in motivazione, oltre interessi e rivalutazione sempre come in motivazione;
-in euro 7.400,00 oltre iva ed interessi e rivalutazione come da motivazione;
-DICHIARA inammissibile l'eccezione di compensazione svolta dai convenuti, nonché la reconventio reconventionis svolta da parte attrice;
-RIGETTA le residue domande;
-COMPENSA integralmente le spese di lite.
-PONE le spese di ctu (ing. svolta nel presente giudizio Per_2 definitivamente in capo a parte att obbligo di restituire ai convenuti quanto anticipato da questi a tale titolo al ctu (ing. . Per_2
Si comunichi.
Civitavecchia 14.04.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2443/2021
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ele in alla C.F._2 via Adriatica n. 6, presso lo studio dell'avv. Federica Bonini che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. C.F._4 Controparte_3
), ), C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
.
[...] C.F._8 Controparte_7
[...] C.F._9 Controparte_8
), C.F._10 Controparte_9 C.F._11 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizia Bececco che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_10 C.F._12
via studio dell'avv. Angelo di Silvio che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti. CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...] convenivano in giudizio Pt_2 CP_1 Controparte_2
Controparte_10 Controparte_3 CP_4 CP_5
[...] Controparte_6 CP_6 Controparte_7 e deducendo: -che
[...] Controparte_8 Controparte_9 erano comproprietari di un appartamento situato al piano attico in un immobile sito in Marina di Montalto di Castro, alla via Tevere n. 34, privo di amministratore, di cui i convenuti erano anche proprietari o nudi proprietari;
-che lo stabile aveva presentato da tempo segni di usura, anche in ragione della imminente vicinanza al mare, ed aveva bisogno di interventi di manutenzione straordinaria;
-che nel 2012 erano interventi in via d'urgenza sul lastrico solare, il quale aveva, danneggiandosi, provocato un grave fenomeno infiltrativo, sostenendo una spesa di complessivi euro 6.600,00; - che nel 2019 il lastrico si era nuovamente danneggiato provocando un fenomeno infiltrativo ancor più grave e causando il crollo del controsoffitto del proprio immobile oltre che il danneggiamento degli impianti e del cappotto interno;
-che su detti danni erano intervenuto ancora una volta in proprio con complessivi euro 3.300,00 euro, ma solo superficialmente, in quanto l'impresa incaricata aveva ritenuto che lo stato dell'edificio non consentisse un intervento definitorio;
-che i condomini si erano riuniti in assemblea senza la partecipazione degli attori in data 30.07.2019 ed avevano approvato un preventivo ritenuto dagli stessi inidoneo alla risoluzione delle problematiche dello stabile;
-che ad una successiva riunione svoltasi in data 24.09.2019 l'assemblea aveva stabilito di commissionare una relazione sui danni sostenti nell'immobile degli attori e stimare quelli necessari alla struttura, ma che, per successive divisioni, niente veniva fatto;
-che parte attrice aveva esperito allora il tentativo obbligatorio di mediazione ma i convenuti non si erano presentati al primo incontro, obbligandoli in tal modo, a seguito della redazione di idonea consulenza tecnica, all'istaurazione del presente giudizio. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludevano nel seguente modo: “a) a risarcire i danni tutti patiti dagli attori, nella specie consistenti a1) nelle spese di urgenza effettuate per i “rattoppi” della guaina di impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura del loro appartamento e dell'edificio condominiale – così come documentati dalle fatture allegate – a2) nelle spese che dovranno essere effettuate per il ripristino dell'appartamento degli attori – così come stimate dall'ing – a3) nel mancato CP_11 godimento dell'appartamento, quale danno oniale derivante dal fatto illecito della compagine condominiale – danno da liquidarsi in via equitativa tenuto conto, a partire dall'anno 2019 ad oggi, del valore locativo dell'immobile alla luce del mercato della zona e delle spese sostenute dagli attori per godere di altro immobile;
b) ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria dello stabile che comprendano anche la sistemazione dei frontalini e delle strutture del lastrico solare - secondo le indicazioni dell'ing.
di apposita CTU tecnico strutturale”. CP_11
2.Si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_2 [...]
CP_10 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
a di intervenire sullo stabile ed infatti, già in data 11.03.2019, avevano stabilito di eseguire dei lavori, ai quali però, gli odierni attori si erano opposti, lamentando, solo nel luglio dello stesso anno, di aver subito dei danni dei quali avevano chiesto il ristoro;
-che neanche le determinazioni assunte nella successiva assemblea del 24.09.2019 (indagine sullo stato del lastrico solare e dell'appartamento degli attori) venivano eseguite per volontà degli attori, i quali, ritenendo il tecnico non imparziale e subordinando il proprio assenso alla preventiva accettazione dei condomini alla richiesta di risarcimento, gli avevano impedito l'accesso all'appartamento e conseguentemente al lastrico;
-che tale condotta aveva causato, su segnalazione degli stessi attori, la dichiarazione di inagibilità dello stabile da parte dei Vigili del Fuoco;
-che, a quel punto, venivano, pur nel dissenso degli attori (e della sig.ra , affidati i lavori Pt_2 necessari alla messa in sicurezza dell'edificio – i cui costi venivano interamente sostenuti dai condomini firmatari – ed istaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo. Concludevano eccependo la prescrizione dei diritti fatti valere relativamente alle spese sostenute nel 2012, la corresponsabilità degli attori ex art 1227 c.c. per gli ulteriori danni, l'assenza del requisito dell'urgenza previsto dall'art. 1134 c.c. ai fini della legittimità della richiesta di rimborso, l'uso esclusivo del lastrico da parte degli attori – con le conseguenze in tema di riparto delle spese necessarie – e, in ultimo, la mancata prova del danno da mancato utilizzo del bene. Chiedevano, in ultimo, in caso di accertamento del diritto al risarcimento del danno in capo a parte attrice, la compensazione delle somme con quanto corrisposto per i lavori fatti eseguire dal ad i quali i si CP_12 Parte_1 erano rifiutati di partecipare.
3.Successivamente alla costituzione di parte convenuta gli attori, in conseguenza alle difese svolte dalle controparti, chiedevano come reconventio reconventionis “D) chiedono invece che, in aggiunta alle domande di condanna espresse in citazione, i convenuti vengano condannati, D1) al versamento in proprio favore di quanto richiesto ai medesimi attori dai prestatori di opera incaricati dai convenuti (fattura prodotta dagli attori e fatture indicate in narrativa come allegati CDE) D2) al ristoro del danno conseguente alla esecuzione, con modalità illecite, di opere inidonee per la stabilità dell'edificio, la cui rimozione aggrava i costi e i tempi della sistemazione statica prevista dalla CTU preventiva e già oggetto di domanda di condanna in citazione. Quantificazione del danno da operarsi in via equitativa assumendo quale parametro la somma richiesta ai per l'edificazione Parte_1 delle medesime opere da rimuovere Con condanna di lite e alle spese dell'ATP”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed acquisito il fascicolo di ATP, la causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione delle diverse domande svolte successivamente all'introduzione del giudizio. Parte convenuta, pur indicando nell'intestazione del proprio atto introduttivo la volontà di proporre una domanda riconvenzionale ha, in sede di prima udienza, specificato che l'indicazione doveva essere considerata un mero refuso, non essendovi alcuna intenzione di ampliare il thema decidendum, né questo poteva ritenersi ampliato a seguito dell'eccezione di compensazione svolta con i controcrediti vantati nei confronti degli attori per le spese sostenute per i lavori commissionati dall'assemblea. Nondimeno, parte convenuta al momento della propria tardiva costituzione doveva ritenersi decaduta dal diritto di proporre l'eccezione di compensazione in quanto ricompresa tra le eccezioni non rilevabili d'ufficio e, dunque, sottoposta ai termini di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. comma II. Tale circostanza implica, conseguentemente, che anche le successive domande proposte come reconventio reconventionis da parte attrice in reazione alla specifica difesa della controparte devono ritenersi inammissibili.
6.Muovendo nel merito della controversia, va rilevato che gli attori, a seguito dell'eccezione di prescrizione formulata fondatamente da controparte sulle spese sostenute per il ripristino del lastrico solare commissionato nel 2012, hanno omesso di ribadire la domanda nei successivi scritti, con la conseguenza che questa deve ritenersi rinunciata. Per quanto attiene, invece, ai lavori eseguiti a seguito degli eventi verificatisi nel giugno 2019 occorre osservare quanto segue. Il CTU incaricato in sede di ATP, la cui perizia è stata acquisita nel presente giudizio, ha individuato i lavori svolti dagli odierni attori, quantificando il costo sostenuto in euro 3.000,00 oltre iva e qualificando gli stessi come
“riparazione in emergenza”, inidonei alla risoluzione dei problemi infiltrativi ma necessari nell'immediatezza. L'intenzione di commissionare detti interventi è stata comunicata ai condomini con mail del 20.06.2019, mentre, i lavori sono stati eseguiti, per quanto rilevato dal CTU, anteriormente, e cioè in data 15.06.2019. Deve, nel caso di specie, alla luce dello stato dei luoghi rappresentato nelle fotografie e delle particolari condizioni dell'appartamento (controsoffitto distaccato) ritenersi che gli interventi svolti dagli attori ricadano tra quelli per cui l'art. 1134 c.c. prevede la risarcibilità. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., (…) presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà.” (Cass. Ord. n. 27106 del 06/10/2021). Relativamente alla suddivisione pro quota di tale spesa, parte convenuta invoca l'applicazione dell'art. 1126 c.c., ritenendo che la circostanza che l'unico accesso al lastrico solare sia interno alla proprietà dei convenuti implichi l'uso esclusivo dello stesso. Tale prospettazione non può però essere accolta, poiché, per orientamento prevalente e duraturo, la giurisprudenza di legittimità prevede che la presunzione di condominialità dei beni di cui all'art. 1117 c.c. “può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio
- ossia dal primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto” (Cass. Sent. n. 21440 del 06/07/2022). La medesima Corte, occupandosi della specifica questione dell'accesso unico all'interno di un appartamento, ha ribadito il medesimo principio (Cass. Ord. n. 22339 del 06/09/2019). La suddivisione delle spese dovrà pertanto seguire il criterio di cui all'art. 1123 c.c.. Quale ulteriore posta di danno parte attrice chiede che le venga riconosciuto il mancato godimento dell'immobile a partire dal giugno 2019. Sul punto, va in primo luogo osservato che tanto nel verbale dell'11.03.2019 che in quello del 24.09.2019 l'assemblea si era dichiarata disponibile ad eseguire una perizia circa lo stato dell'immobile degli odierni attori e del fabbricato nel suo complesso, incarico il quale è stato però contrastato da questi ultimi, i quali, anche nella corrispondenza intercorsa e depositata in atti, dichiaravano la loro contrarietà all'esecuzione delle attività nelle forme e nei modi legittimamente deliberati dall'assemblea. Tale opposizione pare porsi come principale causa dei ritardi nell'esecuzione delle opere necessarie tanto all'intero edificio, quanto all'appartamento di proprietà attorea, in quanto non superabile da parte del , CP_12 essendo l'accesso al lastrico solare (ed all'appartamento possibile solo con l'autorizzazione degli stessi. Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
7.Residua, in ultimo, la domanda di condanna del all'esecuzione CP_12 dei lavori necessari al ripristino dell'immobile degli attori e dello stabile nel suo complesso. Relativamente alla prima, il consulente del Tribunale ha evidenziato l'effettivo compimento dei lavori ed ha riscontrato che l'appartamento è, allo stato, “in ottimo stato di conservazione e manutenzione. Tutti gli ambienti erano fruibili, asciutti, tinteggiati, ed in condizioni di piena e perfetta agibilità”, specificando poi che “L'intervento di rifacimento del lastrico solare ha completamente eliminato i fenomeni infiltrativi”. L'intervento sul lastrico solare risulta documentalmente eseguito dal
. CP_12 vori interni all'appartamento degli attori non vi è contestazione circa il compimento da parte di questi, sicché vanno riconosciute le spese di ripristino degli ambienti interni per come quantificate nella relazione del giudizio di atp e, quindi, nella misura di euro 7.400,00 oltre iva. Quanto agli interventi necessari allo stabile, deve osservarsi, in primo luogo, che la consulenza svolta in sede di atp è stata redatta in una condizione radicalmente differente rispetto a quella successiva compiuta nel presente giudizio di merito, poiché non solo vi era un'ordinanza di inagibilità ma, soprattutto, non erano stati eseguiti i lavori effettuati dal e, CP_12 pertanto, il tecnico allora incaricato non aveva beneficiato e verifica degli effetti degli stessi, i quali, a distanza di più di un anno – secondo il CTU nominato nel presente giudizio – risultano pienamente adeguati. In secondo luogo, il CTU incaricato dallo scrivente ha potuto esaminare una serie di risultanze documentali createsi successivamente al giudizio di accertamento tecnico e, in particolare la copiosa documentazione richiesta – a più riprese – dal Comune di Montalto e prontamente prodotta dall'ing. (tecnico del ) con la redazione ed il deposito Persona_1 CP_12 della verifica di sicurezza, la quale è stata giudicata idonea alla revoca dell'ordinanza di inagibilità (in data 02.05.2023). Sulla base di detta documentazione, oltre che dall'esame diretto e puntuale di
“ogni particolare costruttivo dell'edificio”, il consulente del Tribunale ha concluso che “Per quanto riguarda l'aspetto statico dell'edificio, il sottoscritto C.T.U. riferisce che l'edificio non presenta alcuna traccia, neanche vaga o dubbia, di sofferenza strutturale sulle fondazioni, sui pilastri, sulle travi, sugli sbalzi dei balconi, e sui solai di interpiano e di copertura. L'edificio si presenta in buono stato di conservazione generale, anche perché è stato oggetto di un esteso intervento di manutenzione sulle parti esterne e sulla copertura. Da un punto di vista strettamente statico, il sottoscritto C.T.U., a distanza di circa un anno e mezzo dall'esecuzione dei lavori da parte dei Convenuti, ha potuto accertare quanto segue: • non è presente alcun cedimento differenziale del piano fondazione, con conseguente insorgenza di lesioni a 45° sulle parti murarie non portanti;
• i nodi pilastro/trave sono tutti integri e non presentano alcuna traccia di deformazione;
• all'interno degli appartamenti i pilastri e le travi non evidenziano il minimo stato fessurativo e/o sconnessioni con le parti murarie non portanti;
• i pilastri non presentano spanciamenti, fuori piombo, fessurazioni;
• le sezioni dei pilastri non sono mai apparentemente sotto-dimensionate, e la loro geometria è regolare, oltre che palesemente adeguata al livello di carico verticale esistente;
• le travi appaiono visivamente sovradimensionate in altezza, rispetto alle luci da coprire;
• i solai di interpiano non presentano frecce di inflessione eccessive rispetto allo standard, e non sono presenti fessurazioni in corrispondenza dei travetti;
• le solette a sbalzo dei balconi non presentano una freccia di inflessione significativa all'estremità, per effetto della viscosità del calcestruzzo. La visione esterna e interna dell'edificio ha evidenziato quindi un fabbricato strutturalmente integro”. L'esame del Consulente ha peraltro evidenziato che le criticità strutturali temute non solo non sussistono a seguito degli interventi effettuati, ma non appaiono presenti nemmeno anteriormente agli stessi. Il tecnico ha infatti riportato che “in caso di sofferenza e/o criticità strutturali del cemento armato e/o delle fondazioni, le situazioni che si accertano in una costruzione edilizia sono sempre le stesse, ed anche facilmente individuabili per un tecnico dotato della necessaria esperienza e competenza: in questo caso sono del tutto assenti. A tale proposito, si deve ricordare che l'intervento eseguito dai Convenuti nel 2021 non ha interessato le parti in laterizio (cortina) dee tamponature esterne, né tanto meno è stato eseguito alcun intervento di manutenzione/restauro sulle murature interne non portanti degli appartamenti. Questa circostanza è stata chiaramente appurata dal sottoscritto C.T.U. per mezzo della visione ravvicinata di tutti i paramenti esterni ed interni degli appartamenti. Se quindi in precedenza vi fosse stato qualche fenomeno di dissesto (più o meno grave) delle strutture, questo avrebbe lasciato inevitabilmente il segno sul resto della costruzione. Segni e tracce che invece oggi non vi sono. Sono ben altre le situazioni che si accertano negli edifici in cemento armato che hanno subito, o subiscono, gli effetti di una sofferenza (o dissesto) strutturale. E ciò a prescindere dalla qualità dei materiali utilizzati, o dalla qualità della realizzazione del cemento armato, di cui si riferisce al prossimo paragrafo.” I vizi riscontrati dalle precedenti indagini, a parere dell'esperto CTU nominato “sono immancabilmente presenti nella quasi totalità degli edifici con struttura in cemento armato realizzati tra gli anni 50 e gli anni 70, quando la realizzazione delle strutture in cemento armato non era soggetta a specifiche normative, non era previsto il deposito dei progetti, ma erano solo presenti delle norme di indirizzo sulla “regola d'arte” delle costruzioni in cemento armato, di cui al Decreto Legge 16 novembre 1939 n. 2229. Non per questo, tali costruzioni sono state assoggettate ad opere di “miglioramento sismico”, e non certo perché i proprietari hanno operato non conformemente rispetto alle normative vigenti. I miglioramenti sismici non sono stati posti in essere semplicemente perché la normativa non lo richiedeva (e non lo richiede tuttora), quando il degrado delle strutture, ed i “vizi” costruttivi della stessa sono contenuti, e non compromettono le capacità portanti e le caratteristiche statiche della costruzione”. In definitiva, il consulente ha, con argomenti convincenti, immuni da vizi logici, correttamente documentati e che vanno pertanto condivisi, concluso che “Per quanto riguarda il lastrico solare di copertura, non è necessaria l'esecuzione di alcuna opera ulteriore, in quanto lo stesso risulta integralmente ricostruito”, “Per quanto riguarda l'aspetto statico dell'edificio, il sottoscritto C.T.U. riferisce che l'edificio non presenta alcuna traccia, neanche vaga o dubbia, di sofferenza strutturale sulle fondazioni, sui pilastri, sulle travi, sugli sbalzi dei balconi, e sui solai di interpiano e di copertura” e che l'appartamento di parte attrice si trova “in ottimo stato di conservazione e manutenzione.” La domanda va, dunque, rigettata.
8.In conclusione, i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno in favore degli attori da liquidarsi nella somma di euro 3.000,00 oltre iva e di euro 7.400,00 oltre iva, per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sostenimento della spesa sino alla presente sentenza;
sul complessivo importo risultante alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisvo. Vanno dichiarate inammissibili l'eccezione di compensazione svolta dai convenuti e correlativamente la reconventio reconventionis promossa dagli attori. Le restati domande sono invece risultate infondate e respinte.
9.Le spese di lite, ricorrendo ai sensi dell'art. 92 c.p.c. gravi ed eccezionali ragioni, nella specie sussistenti nella particolarità della questione trattata, nella pluralità di domande svolte e nella presenza di due distinte perizie in contrasto tra loro, vanno compensate tra le parti.
10.Le spese di ctu (ing. svolta nel presente giudizio sono da porsi Per_2 definitivamente in capo attrice in ragione dell'esito a lei sfavorevole con riguardo ai quesiti sottoposti al ctu, con obbligo di restituire ai convenuti quanto anticipato a tale titolo al ctu (ing. . Per_2
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 al risarcimento del danno in favore di Controparte_10 Parte_1 da liquidarsi: -in euro 3.000,00 olt
[...] Parte_2 ne quota gravante sugli attori, quantificata come esposto in motivazione, oltre interessi e rivalutazione sempre come in motivazione;
-in euro 7.400,00 oltre iva ed interessi e rivalutazione come da motivazione;
-DICHIARA inammissibile l'eccezione di compensazione svolta dai convenuti, nonché la reconventio reconventionis svolta da parte attrice;
-RIGETTA le residue domande;
-COMPENSA integralmente le spese di lite.
-PONE le spese di ctu (ing. svolta nel presente giudizio Per_2 definitivamente in capo a parte att obbligo di restituire ai convenuti quanto anticipato da questi a tale titolo al ctu (ing. . Per_2
Si comunichi.
Civitavecchia 14.04.2025
Il giudice
Daniele Sodani