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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1293 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 di , nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Palermo alla Via Villareale n. 35 presso lo studio dell'Avv. Maria Galasso (PEC: , che Email_1 pure li rappresenta e difende, il tutto in forza di mandato con procura speciale al- le liti posto in calce all'atto di appello;
Appellanti
CONTRO
(C.F. , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
f.f. giusta procura notarile agli atti, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale
Michelangelo n°275, presso lo studio dell'Avv. Manuela Gucciardo (
[...]
, dalla quale è pure rappresentata e difesa giusta procura Email_2 speciale ad litem congiunta alla comparsa di costituzione;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
con sede in Palermo Viale dell'Olimpo n. 24 (P.I. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dagli avv. ti Salvatore Porretto, Antonio Noto Sardegna e Salvatore Cata- lano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Palermo Via
Principe di Belmonte 93 (fax 0917482998), il tutto per procura in calce all'atto di intervento;
Interveniente appellata
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 , nato a [...] il [...]; CP_3
Terzo chiamato contumace
e in persona del CP_4 Controparte_5 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo al Viale dell'Olimpo n.
24;
Terzo chiamato contumace
NONCHE' DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2422/2020 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/7/2020;
OGGETTO: Querela di falso.
IN FATTO
Con atto di citazione e proponevano Parte_1 Parte_2 querela di falso avverso le attestazioni di paternità delle sottoscrizioni apposte in
[... calce alle relate di notifica concernenti tre cartelle di pagamento emesse da nei confronti del (nn. 29620090010435757000, Controparte_7 Pt_1
29620110002171760000 e 29620110009353077000, apparentemente notificate, rispettivamente, in data 15.5.2009, 2.5.2011 e 29.6.2011), in realtà mai ricevute non ostante l'apparente firma della , su due di queste, e del perso- Pt_2 Pt_1 nalmente, sull'altra, ma solo conosciute al momento delle successive intimazioni di pagamento notificate da in data 28/7/2015, motivo per Controparte_1 cui in data 18/9/2015 ebbero a formalizzare denuncia per l'accaduto presso i Ca- rabinieri di Trabia.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il pro- Controparte_1 prio difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'azione avrebbe dovuto es- sere proposta esclusivamente nei confronti del soggetto cui la stessa aveva affida- to il servizio di notifica, vale a dire il messo notificatore , allora dipen- CP_3 dente della appartenente al , che, Controparte_2 Controparte_5 pertanto, chiamava in causa unitamente al con richiesta subordinata di es- CP_3 sere manlevata per qualsivoglia profilo di responsabilità discendente dall'eventuale accoglimento della domanda di parte attrice.
Partecipava quindi al giudizio altresì , il quale eccepiva la nulli- CP_3 tà della querela di falso – in quanto priva dell'indicazione degli elementi e prove su cui si fonda la censura di falsità – e comunque la sua infonda-tezza, tenute an- che conto le risultanze del procedimento penale R.G.N.R. n. 20/2016, avviato dal- la Procura della Repubblica di Termini Imerese, ed in particolare gli esiti della con- sulenza grafologica ivi espletata a firma del dr. , da cui è, al contrario, CP_8
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 scaturito il procedimento penale a carico degli odierni attori per il reato di cui all'art. 368 c.p.
Interveniva inoltre la ex art. 105 c.p.c., quale società Controparte_2 di cui il era dipendente al tempo delle notifiche, allegando uno specifico in- CP_3 teresse in quanto tenuta, sulla base di atto unilaterale recettizio del del CP_5
12.11.2014, a tenere indenne quest'ultimo da qualsivoglia responsabilità per danni causati nell'espletamento del servizio di notifica.
Con la sentenza n. 2422/2020, all'esito dell'espletata c.t.u., il Tribunale di
Palermo rigettava la querela di falso evidenziando che l'efficacia fidefacente ope- ra per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notifica- zione, apponendovi la data e la firma, e non invece in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ricevute circa l'identità del destinatario, con la conseguenza che l'eventuale apocrifia della sottoscrizione in calce alla relata di notifica non implica affatto la falsità ideologica di tale atto - il quale null'altro dice se non che persona presentatasi come destinatario o abilitato alla ricezione ha sottoscritto per ricevu- ta - non ricadendo sul notificatore alcun obbligo di eseguire indagini sulla identità del consegnatario o di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiara- zioni ricevute, essendo viceversa il dichiarante tenuto a dire la verità ai sensi dell'art. 495 c.p.
Con atto di citazione in appello e av- Parte_1 Parte_2 versano quindi le suddette conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamentano che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie,
e che anche le conclusioni cui è pervenuta la CTU sono parziali in quanto non por- tano alla luce la reale ricostruzione dei fatti, non senza tralasciare che le stesse sono state confutate dalle considerazioni del c.t.p., il quale ha precisato che la firma non può essere opera della , così come Per_1 Parte_2 anche le altre, per le ragioni di carattere tecnico meglio espresse dal CTP e a cui si riportano. Fanno presente che anche ad occhio nudo non vi è alcuna corrispon- denza tra le firme della relata e quelle apposte sul saggio di prova, e che il c.t.u. non ha avuto la possibilità di effettuare l'esame grafico anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella stesura della relata, in quanto mai identificati, giacchè, al- meno in una delle cartelle oggetto della querela di falso, vi sarebbe una evidente manomissione. Con il secondo motivo lamentano che il Tribunale non ha tenuto conto che nella relata di notifica, costituendo atto pubblico, le attestazioni ineren- ti le attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario fanno piena prova fino a querela di falso. Segnalano che il primo Giudice si contraddice riportando pronun- ce giurisprudenziali di diverso tenore, poiché alle pagine 8 e 9 della sentenza indi- ca una serie di pronunce nelle quali si precisa che non è necessario ricorrere alla querela di falso della relata, e poi poco dopo afferma che le attestazioni contenu- te in questa, come atto pubblico, fanno piena prova fino a querela di falso. Ag-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 giungono che nella sentenza citata dal Tribunale (Cassazione n. 13748/2003) si ri- scontra un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, e che i giudici su- premi hanno analizzato i casi in cui la relata di notifica deve essere contestata con la querela di falso quelli in cui è possibile procedere con la semplice prova contra- ria, insegnando che la relazione dell'ufficiale notificante fornisce la prova solo di ciò che è avvenuto e compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti av- venuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Soggiungono che la relata di notifica deve essere firmata dal messo notificatore, e che questa è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, sicché l'identificazione del notificatore as- sume rilevanza solo quando è in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione. Evidenziano, quindi, che nel caso all'esame non si trova alcuna firma e attestazione di fatti veri, considerato che il messo notificatore atte- sta di avere consegnato la relata a mani proprie dell'avvocato , Parte_1 mentre, di contro, la firma “ ” secondo il CTU sarebbe attribuibile al- Persona_1 la moglie, ma in realtà potrebbe essere dello stesso autore che ha apposto la dici- tura “DELETE”, in tesi per “aggiustare” le incongruenze, con la conseguenza che la relata di notifica è affetta da nullità. Con il terzo motivo censurano la pronuncia suddetta poiché il giudice ha erroneamente applicato l'art 2700 c.c. Ribadiscono che con l'ordinanza n. 29974/2017 la Corte di Cassazione si è occupata dei casi in cui per contestare la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario è necessaria la querela di falso e dei casi in cui è sufficiente la sola prova contraria, evidenziando che la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità so- stanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, ma solo di ciò che è avvenuto o compiuto in sua presenza e delle di- chiarazioni ricevute, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Un dato qui in- CP_ confutabile sarebbe proprio l'assenza di sottoscrizioni da parte dell'avvocato che non ha ricevuto personalmente l'atto, contrariamente a quanto certifi-
[...] cato dal messo notificatore. Con il quarto motivo denunciano che altre contraddi- zioni si possono cogliere in ordine alla valenza probatoria della c.t.u. e della c.t.p., poichè il Giudice, da un lato, afferma che le conclusioni cui è pervenuta la consu- lente d'ufficio sono da intendersi integralmente condivise perché sorrette da ar- gomentazioni puntuali e persuasive, considerando così la consulenza un valido, se non unico mezzo di prova;
dall'altro ha ritenuto invece infondate le osservazioni mosse dal consulente di parte prof. , sia perchè avrebbe posto Per_2
l'attenzione su singoli elementi particolari, sia perchè ha considerato la consulen- za di parte una mera allegazione difensiva e non anche un valido mezzo di prova di pari dignità della consulenza d'ufficio, trascurando che questa ha invece analo-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 ga dignità processuale, nella specie anche in considerazione del fatto che provie- ne da un luminare della scienza grafologica. Qui il consulente di parte ha avuto al- lora cura di sottolineare la totale diversità delle lettere così come vengono verga- te dalla signora rispetto a quelle contenute nelle relate (vedi la lettera A co- Pt_2 sì come è scritta dalla e come è invece scritta nelle relate). Chiedono per- Pt_2 tanto riformare l'impugnata sentenza e dichiarare la non autenticità delle sotto- scrizioni apposte sulle notifiche delle cartelle di pagamento nn.
29620090010435757, 29620110002171760000 e 29620110009353077.
Con comparsa di risposta si costituisce in giudizio Controparte_1
la quale denuncia in primis l'inammissibilità dell'appello in riferimento
[...] dell'art. 342 c.p.c., mancando un "ragionato progetto alternativo di decisione”.
Nel merito evidenzia che il Giudice di prime cure ha ampiamente argomentato ri- portando un orientamento giurisprudenziale consolidato e costante, ossia che “la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la costatazio- ne di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, li- mitatamente al loro contenuto estrinseco …, ma…non fornisce la prova della veri- dicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato…”. Aggiunge che, come pure ben ha rilevato il primo Giudice, l'ufficiale o il messo notificatore non è tenuto a sincerarsi dell'identità dei soggetti a cui consegnano gli atti notificati, dovendo limitarsi ad informarsi sulla identità del soggetto e sulla eventuale relazione con il destinatario dell'atto, non potendo né dovendo chiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento. Il Giudice di primo grado, pertanto, prendendo atto della circostanza della riconducibilità delle tre firme in contestazione alla odierna appellante , ha correttamente riget- Pt_2 tato la domanda. Chiede pertanto confermarsi quanto già deciso dal Giudice di primo grado, dichiarando l'infondatezza e la strumentalità delle censure mosse alla sentenza.
Partecipa inoltre al giudizio già interveniente volon- Controparte_2 taria, la quale mette in luce che gli appellanti, anziché desistere quanto prima dal- le proprie infondate accuse in esito alle risultanze del giudizio penale, hanno inve- ce smaccatamente insistito nella querela, ora proponendo un appello palesemen- te infondato. Segnala che la stessa, in comparsa conclusionale, citava giurispru- denza che, decidendo un caso perfettamente sovrapponibile, riteneva che non
“sia possibile dare corso ad un procedimento di querela di falso su un dato (la sot- toscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale” (così Trib. Milano, Sez. I, 24 settembre 2019), e che alcuna contraddizio- ne è dato rilevare in sentenza ove il Giudice di prime cure avrebbe dapprima so- stenuto che la relata di notifica non sarebbe impugnabile di falso per poi cambiare idea, contraddicendosi, “poco dopo”. Eccepisce che invero il Tribunale non è in-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 corso in alcuna contraddizione e che a differenza di quanto assume controparte il
Giudice ha ricordato che ciò che è impugnabile di falso sono solo le attività “diret- tamente svolte dall'ufficiale giudiziario” (pag. 8 12° rigo della sentenza), afferma- zione perfettamente in linea con la univoca giurisprudenza secondo la quale sono impugnabili di falso soltanto la constatazione di fatti avvenuti alla presenza dell'U.G. ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli dai soggetti cui egli si rivolge nell'attività di notifica (Cass. 11 aprile 2000. n. 45901; Cass. 18.1.2017 n. 1197).
Relativamente alla nullità della notifica deduce che la Cassazione insegna che la notifica è nulla solo “se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona
a cui è fatta o sulla data, sicchè l'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando è in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notifica- zione” e che, nel caso che ci occupa, nessuna delle suddette circostanze ricorre in quanto, come ha correttamente accertato il CTU, la paternità delle sottoscrizioni sono state attribuite alla sig.ra . Aggiungono che, secondo la Parte_2 temeraria tesi attorea, nella redazione della relata sarebbero intervenuti “altri soggetti”, mentre è di tutta evidenza che tali elucubrazioni, sfornite del ben che minimo principio di prova, sono state seccamente smentite, oltre che nell'attività istruttoria, anche nell'omologa attività innanzi il Tribunale penale di Termini Ime- rese, ribadendo che le relate impugnate riguardano cartelle esattoriali (cartelle esattoriali n. 29620090010435757 n. 29620110002171760000 e n.
296201100096530077) notificate alla contemporaneamente alla cartella n. Pt_2
29620100116043005000, non impugnata per falso, la cui relata di notifica riporta un segno grafico di sottoscrizione della del tutto identico a quello riprodot- Pt_2 to in calce alle relate di notifica delle cartelle impugnate con il presente giudizio.
Chiede dunque rigettarsi l'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 4.6.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito, con apposite note, nelle rispettive conclusioni, e con ordi- nanza del 9.6.2025 la causa è stata quindi assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusio- nali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Premesso che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 21199 del
2017), in punto dii requisiti contenutistici dell'appello proposto dopo il 2012, ha escluso che questo debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, come invece dedotto dall'appellata Controparte_1
nel merito l'appello si rivela inaccoglibile.
[...]
Basti invero qui rassegnare che il cuore della decisione giudiziale avversata altro non fa se non escludere la correttezza dello strumento incoato, la querela di
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 falso civile, ribadendo l'insegnamento tralatizio secondo cui, in tema di atto pub- blico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui
è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti (ad esempio la veridicità della notizia del trasferimento del destinatario non rinvenuto, l'identità o la qualità del soggetto presentatosi per la ricezione, la veridicità della giustificazione addotta dal trasgressore a propria discolpa poi ri- portata dal P.U. verbalizzante, et coetera), le quali possono, al contrario, essere contrastate con ogni mezzo di prova. In altri termini, l'efficacia fidefacente dell'at- to pubblico è limitata agli elementi “estrinseci”, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritie- ro, con la conseguenza che rispetto ad esso è ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge (oltre alle pronunce già citate dalle parti vedasi an- cora Cass., n. 15805 del 2025; Cass., n. 20214 del 2019).
Al contrario, costituisce parimenti ius receptum che la querela di falso co- stituisce uno speciale strumento processuale che ha il solo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, con la finalità di privare il documento della sua rilevanza probatoria pubblicistica, annullando la possibilità che il giudice possa fondare la propria deci- sione su una prova falsa;
in altri termini, la querela di falso non può essere propo- sta se non allo scopo di togliere ad un documento la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano esse- re perseguite, in quanto non si contrasta la porzione munita di efficacia privilegia- ta, la querela di falso non è ammissibile (ex plurimis già Cass. 2/7/2001, n. 8925; più recentemente, Cass. 18/09/2020, n. 19626; Cass., n. 11875 del 2025).
Orbene, nel caso di specie, lo speciale strumento, contrassegnato da for- me peculiari e dalla necessaria partecipazione del P.M. per l'interesse pubblicisti- co in campo, è stato invece attivato per “invalidare” quella porzione della relata di notificazione in cui il p.u. altro non fa che attestare che il soggetto cui ha conse- gnato il plico si è presentato come la moglie convivente del destinatario,
[...]
, che come tale ha apposto la propria firma quale ricevente, nel caso Parte_2 della notifica del 13.5.2009 vergando però “ ”, ossia con i propri pre- Persona_1 nomi ed il cognome da sposata, così traendo in inganno altro addetto presso l'ufficio notificante, che procedeva quindi a correggere il putativo errore materia- le apponendo il “delete” al segno di barra sulla casella “in assenza del destinata- rio”, barrando quindi quella ritenuta corretta “personalmente al destinatario” (co- sì anche sentenza penale del Tribunale di Termini Imerese, pag. 8, citata): come detto trattasi allora, da una parte, di dati, quelli dell'identità dichiarata dall'accipiens, per l'appunto non muniti di portata fidefacente in quanto dichiara-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 zioni rese dal terzo e non dal notificatore, solo tenuto a riportarle, e non a verifi- carle, e dall'altra di errore materiale sull'attestazione finale del prenditore come
“destinatario” anziché “familiare convivente”, anch'essa estranea alla querela di falso (sul punto ad esempio Cass., n. 19626 del 2020).
Anziché, tuttavia, sconfessare in diritto la suddetta ricostruzione, tutt'altro che nuova o sorprendente, in modo singolare i querelanti, con il secondo e terzo motivo d'appello (al di là dell'inammissibile doglianza di nullità della notifica per asserite carenze formali, come detto qui improponibili), al contrario la ribadisco- no, senza però esplicare la ragione per la quale, fermi tali principi, in fatto l'attestazione del notificante sarebbe invece qui munita di fede privilegiata, CP_3 come tale solo da caducare quindi con querela di falso.
In ultima analisi, l'azione da proporre allo scopo di far accertare la nullità della notificazione e l'eventuale e connessa insussistenza della pretesa pecuniaria per decadenza o prescrizione, in luogo della querela di falso sarebbe stato un or- dinario accertamento negativo dei crediti portati da ciascuna cartella, sebbene, detto incidentalmente, anche tali azioni si sarebbero rivelate infondate, atteso che ben due consulenze grafologiche, redatte su incarico dell'autorità giudiziaria, hanno rivelato che le tre firme provengono in realtà dalla stessa mano, quella del- la qui querelante (pure condannata per calunnia ai danni del notificatore, Pt_2 come dalla stessa peraltro documentato in sede di precisazione delle conclusioni), pacificamente indicata come convivente del destinatario, così perfezionando le notificazioni.
Quanto ai motivi uno e quattro, di contro, afferendo gli stessi o contenuti- sticamente – sebbene fumosamente - alle valutazioni del c.t.u., o alla valenza del- la c.t.p., se ne deve qui attestare l'inammissibilità, non intaccando i superiori ar- gomenti a monte sull'inammissibilità della querela di falso avversativa di attesta- zioni non munite di efficacia privilegiata o di errore materiale.
Aggiungasi che il primo motivo (al di là, anche qui, dell'incomprensibile doglianza di mancata raccolta di saggi da parte di altri soggetti rimasti ignoti ed in tesi partecipanti all'atto pubblico, alla stregua quindi di un procedimento inquisi- torio avulso dalla schematica processualcivilistica e deputato invece a rinvenire tutti i coautori dell'illecito), sarebbe stato altresì inammissibile per genericità in- trinseca, contestando la c.t.u. sulla scorta di imprecisate censure rispetto alle qua- li si rinvia alla c.t.p. non ostante le controsservazioni peritali, demandando quindi a questa Corte, anziché puntuali verifiche, un generico controllo omnibus sulla va- lutazione peritale.
Stante la soccombenza gli appellanti sono dunque tenuti al pagamento delle spese di questo grado del giudizio nei confronti delle parti resistenti
[...]
e Controparte_10 Controparte_2
Alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunzian- do in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Palermo n.
2422/2020 del 29/7/2020:
• Rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e R.T.I. tra e Controparte_5 Controparte_6
[...
• Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla e per il presente giudizio, che Controparte_7 Controparte_2 liquida in euro 3.500,00 ciascuno, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge;
Dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 3.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1293 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 di , nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Palermo alla Via Villareale n. 35 presso lo studio dell'Avv. Maria Galasso (PEC: , che Email_1 pure li rappresenta e difende, il tutto in forza di mandato con procura speciale al- le liti posto in calce all'atto di appello;
Appellanti
CONTRO
(C.F. , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
f.f. giusta procura notarile agli atti, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale
Michelangelo n°275, presso lo studio dell'Avv. Manuela Gucciardo (
[...]
, dalla quale è pure rappresentata e difesa giusta procura Email_2 speciale ad litem congiunta alla comparsa di costituzione;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
con sede in Palermo Viale dell'Olimpo n. 24 (P.I. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dagli avv. ti Salvatore Porretto, Antonio Noto Sardegna e Salvatore Cata- lano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Palermo Via
Principe di Belmonte 93 (fax 0917482998), il tutto per procura in calce all'atto di intervento;
Interveniente appellata
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 , nato a [...] il [...]; CP_3
Terzo chiamato contumace
e in persona del CP_4 Controparte_5 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo al Viale dell'Olimpo n.
24;
Terzo chiamato contumace
NONCHE' DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2422/2020 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/7/2020;
OGGETTO: Querela di falso.
IN FATTO
Con atto di citazione e proponevano Parte_1 Parte_2 querela di falso avverso le attestazioni di paternità delle sottoscrizioni apposte in
[... calce alle relate di notifica concernenti tre cartelle di pagamento emesse da nei confronti del (nn. 29620090010435757000, Controparte_7 Pt_1
29620110002171760000 e 29620110009353077000, apparentemente notificate, rispettivamente, in data 15.5.2009, 2.5.2011 e 29.6.2011), in realtà mai ricevute non ostante l'apparente firma della , su due di queste, e del perso- Pt_2 Pt_1 nalmente, sull'altra, ma solo conosciute al momento delle successive intimazioni di pagamento notificate da in data 28/7/2015, motivo per Controparte_1 cui in data 18/9/2015 ebbero a formalizzare denuncia per l'accaduto presso i Ca- rabinieri di Trabia.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il pro- Controparte_1 prio difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'azione avrebbe dovuto es- sere proposta esclusivamente nei confronti del soggetto cui la stessa aveva affida- to il servizio di notifica, vale a dire il messo notificatore , allora dipen- CP_3 dente della appartenente al , che, Controparte_2 Controparte_5 pertanto, chiamava in causa unitamente al con richiesta subordinata di es- CP_3 sere manlevata per qualsivoglia profilo di responsabilità discendente dall'eventuale accoglimento della domanda di parte attrice.
Partecipava quindi al giudizio altresì , il quale eccepiva la nulli- CP_3 tà della querela di falso – in quanto priva dell'indicazione degli elementi e prove su cui si fonda la censura di falsità – e comunque la sua infonda-tezza, tenute an- che conto le risultanze del procedimento penale R.G.N.R. n. 20/2016, avviato dal- la Procura della Repubblica di Termini Imerese, ed in particolare gli esiti della con- sulenza grafologica ivi espletata a firma del dr. , da cui è, al contrario, CP_8
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 scaturito il procedimento penale a carico degli odierni attori per il reato di cui all'art. 368 c.p.
Interveniva inoltre la ex art. 105 c.p.c., quale società Controparte_2 di cui il era dipendente al tempo delle notifiche, allegando uno specifico in- CP_3 teresse in quanto tenuta, sulla base di atto unilaterale recettizio del del CP_5
12.11.2014, a tenere indenne quest'ultimo da qualsivoglia responsabilità per danni causati nell'espletamento del servizio di notifica.
Con la sentenza n. 2422/2020, all'esito dell'espletata c.t.u., il Tribunale di
Palermo rigettava la querela di falso evidenziando che l'efficacia fidefacente ope- ra per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notifica- zione, apponendovi la data e la firma, e non invece in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ricevute circa l'identità del destinatario, con la conseguenza che l'eventuale apocrifia della sottoscrizione in calce alla relata di notifica non implica affatto la falsità ideologica di tale atto - il quale null'altro dice se non che persona presentatasi come destinatario o abilitato alla ricezione ha sottoscritto per ricevu- ta - non ricadendo sul notificatore alcun obbligo di eseguire indagini sulla identità del consegnatario o di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiara- zioni ricevute, essendo viceversa il dichiarante tenuto a dire la verità ai sensi dell'art. 495 c.p.
Con atto di citazione in appello e av- Parte_1 Parte_2 versano quindi le suddette conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamentano che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie,
e che anche le conclusioni cui è pervenuta la CTU sono parziali in quanto non por- tano alla luce la reale ricostruzione dei fatti, non senza tralasciare che le stesse sono state confutate dalle considerazioni del c.t.p., il quale ha precisato che la firma non può essere opera della , così come Per_1 Parte_2 anche le altre, per le ragioni di carattere tecnico meglio espresse dal CTP e a cui si riportano. Fanno presente che anche ad occhio nudo non vi è alcuna corrispon- denza tra le firme della relata e quelle apposte sul saggio di prova, e che il c.t.u. non ha avuto la possibilità di effettuare l'esame grafico anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella stesura della relata, in quanto mai identificati, giacchè, al- meno in una delle cartelle oggetto della querela di falso, vi sarebbe una evidente manomissione. Con il secondo motivo lamentano che il Tribunale non ha tenuto conto che nella relata di notifica, costituendo atto pubblico, le attestazioni ineren- ti le attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario fanno piena prova fino a querela di falso. Segnalano che il primo Giudice si contraddice riportando pronun- ce giurisprudenziali di diverso tenore, poiché alle pagine 8 e 9 della sentenza indi- ca una serie di pronunce nelle quali si precisa che non è necessario ricorrere alla querela di falso della relata, e poi poco dopo afferma che le attestazioni contenu- te in questa, come atto pubblico, fanno piena prova fino a querela di falso. Ag-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 giungono che nella sentenza citata dal Tribunale (Cassazione n. 13748/2003) si ri- scontra un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, e che i giudici su- premi hanno analizzato i casi in cui la relata di notifica deve essere contestata con la querela di falso quelli in cui è possibile procedere con la semplice prova contra- ria, insegnando che la relazione dell'ufficiale notificante fornisce la prova solo di ciò che è avvenuto e compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti av- venuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Soggiungono che la relata di notifica deve essere firmata dal messo notificatore, e che questa è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, sicché l'identificazione del notificatore as- sume rilevanza solo quando è in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione. Evidenziano, quindi, che nel caso all'esame non si trova alcuna firma e attestazione di fatti veri, considerato che il messo notificatore atte- sta di avere consegnato la relata a mani proprie dell'avvocato , Parte_1 mentre, di contro, la firma “ ” secondo il CTU sarebbe attribuibile al- Persona_1 la moglie, ma in realtà potrebbe essere dello stesso autore che ha apposto la dici- tura “DELETE”, in tesi per “aggiustare” le incongruenze, con la conseguenza che la relata di notifica è affetta da nullità. Con il terzo motivo censurano la pronuncia suddetta poiché il giudice ha erroneamente applicato l'art 2700 c.c. Ribadiscono che con l'ordinanza n. 29974/2017 la Corte di Cassazione si è occupata dei casi in cui per contestare la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario è necessaria la querela di falso e dei casi in cui è sufficiente la sola prova contraria, evidenziando che la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità so- stanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, ma solo di ciò che è avvenuto o compiuto in sua presenza e delle di- chiarazioni ricevute, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Un dato qui in- CP_ confutabile sarebbe proprio l'assenza di sottoscrizioni da parte dell'avvocato che non ha ricevuto personalmente l'atto, contrariamente a quanto certifi-
[...] cato dal messo notificatore. Con il quarto motivo denunciano che altre contraddi- zioni si possono cogliere in ordine alla valenza probatoria della c.t.u. e della c.t.p., poichè il Giudice, da un lato, afferma che le conclusioni cui è pervenuta la consu- lente d'ufficio sono da intendersi integralmente condivise perché sorrette da ar- gomentazioni puntuali e persuasive, considerando così la consulenza un valido, se non unico mezzo di prova;
dall'altro ha ritenuto invece infondate le osservazioni mosse dal consulente di parte prof. , sia perchè avrebbe posto Per_2
l'attenzione su singoli elementi particolari, sia perchè ha considerato la consulen- za di parte una mera allegazione difensiva e non anche un valido mezzo di prova di pari dignità della consulenza d'ufficio, trascurando che questa ha invece analo-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 ga dignità processuale, nella specie anche in considerazione del fatto che provie- ne da un luminare della scienza grafologica. Qui il consulente di parte ha avuto al- lora cura di sottolineare la totale diversità delle lettere così come vengono verga- te dalla signora rispetto a quelle contenute nelle relate (vedi la lettera A co- Pt_2 sì come è scritta dalla e come è invece scritta nelle relate). Chiedono per- Pt_2 tanto riformare l'impugnata sentenza e dichiarare la non autenticità delle sotto- scrizioni apposte sulle notifiche delle cartelle di pagamento nn.
29620090010435757, 29620110002171760000 e 29620110009353077.
Con comparsa di risposta si costituisce in giudizio Controparte_1
la quale denuncia in primis l'inammissibilità dell'appello in riferimento
[...] dell'art. 342 c.p.c., mancando un "ragionato progetto alternativo di decisione”.
Nel merito evidenzia che il Giudice di prime cure ha ampiamente argomentato ri- portando un orientamento giurisprudenziale consolidato e costante, ossia che “la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la costatazio- ne di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, li- mitatamente al loro contenuto estrinseco …, ma…non fornisce la prova della veri- dicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato…”. Aggiunge che, come pure ben ha rilevato il primo Giudice, l'ufficiale o il messo notificatore non è tenuto a sincerarsi dell'identità dei soggetti a cui consegnano gli atti notificati, dovendo limitarsi ad informarsi sulla identità del soggetto e sulla eventuale relazione con il destinatario dell'atto, non potendo né dovendo chiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento. Il Giudice di primo grado, pertanto, prendendo atto della circostanza della riconducibilità delle tre firme in contestazione alla odierna appellante , ha correttamente riget- Pt_2 tato la domanda. Chiede pertanto confermarsi quanto già deciso dal Giudice di primo grado, dichiarando l'infondatezza e la strumentalità delle censure mosse alla sentenza.
Partecipa inoltre al giudizio già interveniente volon- Controparte_2 taria, la quale mette in luce che gli appellanti, anziché desistere quanto prima dal- le proprie infondate accuse in esito alle risultanze del giudizio penale, hanno inve- ce smaccatamente insistito nella querela, ora proponendo un appello palesemen- te infondato. Segnala che la stessa, in comparsa conclusionale, citava giurispru- denza che, decidendo un caso perfettamente sovrapponibile, riteneva che non
“sia possibile dare corso ad un procedimento di querela di falso su un dato (la sot- toscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale” (così Trib. Milano, Sez. I, 24 settembre 2019), e che alcuna contraddizio- ne è dato rilevare in sentenza ove il Giudice di prime cure avrebbe dapprima so- stenuto che la relata di notifica non sarebbe impugnabile di falso per poi cambiare idea, contraddicendosi, “poco dopo”. Eccepisce che invero il Tribunale non è in-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 corso in alcuna contraddizione e che a differenza di quanto assume controparte il
Giudice ha ricordato che ciò che è impugnabile di falso sono solo le attività “diret- tamente svolte dall'ufficiale giudiziario” (pag. 8 12° rigo della sentenza), afferma- zione perfettamente in linea con la univoca giurisprudenza secondo la quale sono impugnabili di falso soltanto la constatazione di fatti avvenuti alla presenza dell'U.G. ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli dai soggetti cui egli si rivolge nell'attività di notifica (Cass. 11 aprile 2000. n. 45901; Cass. 18.1.2017 n. 1197).
Relativamente alla nullità della notifica deduce che la Cassazione insegna che la notifica è nulla solo “se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona
a cui è fatta o sulla data, sicchè l'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando è in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notifica- zione” e che, nel caso che ci occupa, nessuna delle suddette circostanze ricorre in quanto, come ha correttamente accertato il CTU, la paternità delle sottoscrizioni sono state attribuite alla sig.ra . Aggiungono che, secondo la Parte_2 temeraria tesi attorea, nella redazione della relata sarebbero intervenuti “altri soggetti”, mentre è di tutta evidenza che tali elucubrazioni, sfornite del ben che minimo principio di prova, sono state seccamente smentite, oltre che nell'attività istruttoria, anche nell'omologa attività innanzi il Tribunale penale di Termini Ime- rese, ribadendo che le relate impugnate riguardano cartelle esattoriali (cartelle esattoriali n. 29620090010435757 n. 29620110002171760000 e n.
296201100096530077) notificate alla contemporaneamente alla cartella n. Pt_2
29620100116043005000, non impugnata per falso, la cui relata di notifica riporta un segno grafico di sottoscrizione della del tutto identico a quello riprodot- Pt_2 to in calce alle relate di notifica delle cartelle impugnate con il presente giudizio.
Chiede dunque rigettarsi l'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 4.6.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito, con apposite note, nelle rispettive conclusioni, e con ordi- nanza del 9.6.2025 la causa è stata quindi assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusio- nali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Premesso che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 21199 del
2017), in punto dii requisiti contenutistici dell'appello proposto dopo il 2012, ha escluso che questo debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, come invece dedotto dall'appellata Controparte_1
nel merito l'appello si rivela inaccoglibile.
[...]
Basti invero qui rassegnare che il cuore della decisione giudiziale avversata altro non fa se non escludere la correttezza dello strumento incoato, la querela di
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 falso civile, ribadendo l'insegnamento tralatizio secondo cui, in tema di atto pub- blico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui
è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti (ad esempio la veridicità della notizia del trasferimento del destinatario non rinvenuto, l'identità o la qualità del soggetto presentatosi per la ricezione, la veridicità della giustificazione addotta dal trasgressore a propria discolpa poi ri- portata dal P.U. verbalizzante, et coetera), le quali possono, al contrario, essere contrastate con ogni mezzo di prova. In altri termini, l'efficacia fidefacente dell'at- to pubblico è limitata agli elementi “estrinseci”, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritie- ro, con la conseguenza che rispetto ad esso è ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge (oltre alle pronunce già citate dalle parti vedasi an- cora Cass., n. 15805 del 2025; Cass., n. 20214 del 2019).
Al contrario, costituisce parimenti ius receptum che la querela di falso co- stituisce uno speciale strumento processuale che ha il solo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, con la finalità di privare il documento della sua rilevanza probatoria pubblicistica, annullando la possibilità che il giudice possa fondare la propria deci- sione su una prova falsa;
in altri termini, la querela di falso non può essere propo- sta se non allo scopo di togliere ad un documento la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano esse- re perseguite, in quanto non si contrasta la porzione munita di efficacia privilegia- ta, la querela di falso non è ammissibile (ex plurimis già Cass. 2/7/2001, n. 8925; più recentemente, Cass. 18/09/2020, n. 19626; Cass., n. 11875 del 2025).
Orbene, nel caso di specie, lo speciale strumento, contrassegnato da for- me peculiari e dalla necessaria partecipazione del P.M. per l'interesse pubblicisti- co in campo, è stato invece attivato per “invalidare” quella porzione della relata di notificazione in cui il p.u. altro non fa che attestare che il soggetto cui ha conse- gnato il plico si è presentato come la moglie convivente del destinatario,
[...]
, che come tale ha apposto la propria firma quale ricevente, nel caso Parte_2 della notifica del 13.5.2009 vergando però “ ”, ossia con i propri pre- Persona_1 nomi ed il cognome da sposata, così traendo in inganno altro addetto presso l'ufficio notificante, che procedeva quindi a correggere il putativo errore materia- le apponendo il “delete” al segno di barra sulla casella “in assenza del destinata- rio”, barrando quindi quella ritenuta corretta “personalmente al destinatario” (co- sì anche sentenza penale del Tribunale di Termini Imerese, pag. 8, citata): come detto trattasi allora, da una parte, di dati, quelli dell'identità dichiarata dall'accipiens, per l'appunto non muniti di portata fidefacente in quanto dichiara-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 zioni rese dal terzo e non dal notificatore, solo tenuto a riportarle, e non a verifi- carle, e dall'altra di errore materiale sull'attestazione finale del prenditore come
“destinatario” anziché “familiare convivente”, anch'essa estranea alla querela di falso (sul punto ad esempio Cass., n. 19626 del 2020).
Anziché, tuttavia, sconfessare in diritto la suddetta ricostruzione, tutt'altro che nuova o sorprendente, in modo singolare i querelanti, con il secondo e terzo motivo d'appello (al di là dell'inammissibile doglianza di nullità della notifica per asserite carenze formali, come detto qui improponibili), al contrario la ribadisco- no, senza però esplicare la ragione per la quale, fermi tali principi, in fatto l'attestazione del notificante sarebbe invece qui munita di fede privilegiata, CP_3 come tale solo da caducare quindi con querela di falso.
In ultima analisi, l'azione da proporre allo scopo di far accertare la nullità della notificazione e l'eventuale e connessa insussistenza della pretesa pecuniaria per decadenza o prescrizione, in luogo della querela di falso sarebbe stato un or- dinario accertamento negativo dei crediti portati da ciascuna cartella, sebbene, detto incidentalmente, anche tali azioni si sarebbero rivelate infondate, atteso che ben due consulenze grafologiche, redatte su incarico dell'autorità giudiziaria, hanno rivelato che le tre firme provengono in realtà dalla stessa mano, quella del- la qui querelante (pure condannata per calunnia ai danni del notificatore, Pt_2 come dalla stessa peraltro documentato in sede di precisazione delle conclusioni), pacificamente indicata come convivente del destinatario, così perfezionando le notificazioni.
Quanto ai motivi uno e quattro, di contro, afferendo gli stessi o contenuti- sticamente – sebbene fumosamente - alle valutazioni del c.t.u., o alla valenza del- la c.t.p., se ne deve qui attestare l'inammissibilità, non intaccando i superiori ar- gomenti a monte sull'inammissibilità della querela di falso avversativa di attesta- zioni non munite di efficacia privilegiata o di errore materiale.
Aggiungasi che il primo motivo (al di là, anche qui, dell'incomprensibile doglianza di mancata raccolta di saggi da parte di altri soggetti rimasti ignoti ed in tesi partecipanti all'atto pubblico, alla stregua quindi di un procedimento inquisi- torio avulso dalla schematica processualcivilistica e deputato invece a rinvenire tutti i coautori dell'illecito), sarebbe stato altresì inammissibile per genericità in- trinseca, contestando la c.t.u. sulla scorta di imprecisate censure rispetto alle qua- li si rinvia alla c.t.p. non ostante le controsservazioni peritali, demandando quindi a questa Corte, anziché puntuali verifiche, un generico controllo omnibus sulla va- lutazione peritale.
Stante la soccombenza gli appellanti sono dunque tenuti al pagamento delle spese di questo grado del giudizio nei confronti delle parti resistenti
[...]
e Controparte_10 Controparte_2
Alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunzian- do in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Palermo n.
2422/2020 del 29/7/2020:
• Rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e R.T.I. tra e Controparte_5 Controparte_6
[...
• Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla e per il presente giudizio, che Controparte_7 Controparte_2 liquida in euro 3.500,00 ciascuno, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge;
Dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 3.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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