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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1
della società (c.f./p.i. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DELL'OLMO 33/A CAMPI BISENZIO, deducendo di vantare un credito nei confronti della predetta per € 62.240,17 oltre interessi e spese successive come da precetto notificato in forza di sentenza n. 564/2024 del Tribunale di Prato e di avere tentato due pignoramenti, entrambi con esito negativo;
;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che la società debitrice si è costituita e ha eccepito di non essere soggetta a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d): costituita nel 2013 con oggetto sociale la progettazione di immobili, non ha mai acquistato né venduto beni immobili;
ha depositato bilanci d'esercizio sino al 2016
pagina 1 di 5 nei quali ha realizzato un fatturato minimo;
dopo di allora non ha più depositato bilanci non avendo più
incassato somme, né emesso fatture e non avendo portato avanti i progetti immobiliari per i quali era stata costituita;
i ricavi nel 2015 ammontano ad appena € 1.232,00; dal 2018 al 2024 ha ricevuto solo 6
fatture passive per complessivo importo inferiore a mille euro;
negli ultimi tre bilanci depositati non risultano superati i limiti dimensionali, essendo stata la media dell'attivo pari a € 71.872, quella dei ricavi pari a € 4.064 e l'ammontare dei debiti nell'ultimo bilancio pari a € 117.666); nel 2020 la società è stata posta in liquidazione e nel 2024 è stata cancellata d'ufficio;
In subordine la società debitrice ha contestato il credito del ricorrente precisando che la sentenza del
Tribunale di Prato è oggetto di gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze (RG. N. 1772/2024,
udienza fissata al 05.02.2026);
Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale;
Ritenuto che la stessa non abbia sufficientemente dimostrato di essere nel possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale:
-la società non ha depositato i bilanci degli esercizi rilevanti (2022, 2023 e 2024) poiché l'ultimo bilancio depositato è quello relativo al 2016;
-benché la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale possa essere fornita anche con mezzi diversi (con riferimento alla legge fallimentare v. Cass.
24138/2019; Cass. 7642/2025), nella fattispecie la società debitrice non ha allegato la documentazione idonea a ricostruire i dati economici e patrimoniali dell'impresa, limitandosi a dichiarare di non avere depositato i bilanci e di non essere in possesso di alcuna documentazione contabile o fiscale utile;
essa infatti ha prodotto soltanto i bilanci dal 2014 al 2016 (non rilevanti allo scopo), la visura camerale storica della società, alcune fatture passive ricevute tra il 2018 e il 2024, e la dichiarazione dell'amministratore di non avere depositato bilanci e dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio e di assenza di ricavi dopo il
2016;
pagina 2 di 5 Ritenuto in particolare che l'inosservanza degli obblighi di tenuta delle scritture contabili e fiscali tali da determinare l'impossibilità di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell'impresa,
comporti il mancato assolvimento da parte della debitrice dell'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett, d), CCII;
Rilevato inoltre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera il limite di € 30.000 di cui all'art. 49, c. 5, CCII, essendo il credito del ricorrente pari a € 62.240,17 (come da precetto): in proposito il credito risulta da sentenza e benché la debitrice lo contesti nella comparsa di costituzione riferendo di avere interposto appello, non sono stati forniti elementi o prodotta documentazione per consentire al tribunale la valutazione in ordine alla sussistenza del credito e alla fondatezza delle contestazioni;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da sentenza;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dal ricorrente;
-dal mancato deposito dei bilanci a fare data dall'esercizio 2017;
-dall'essere stata la società cancellata dal registro delle imprese il 20.12.2024;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_2
pagina 3 di 5 nei confronti della (c.f./p.i. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in VIA DELL'OLMO 33/A CAMPI BISENZIO
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 16.10.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
pagina 4 di 5 Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 14/05/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1
della società (c.f./p.i. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DELL'OLMO 33/A CAMPI BISENZIO, deducendo di vantare un credito nei confronti della predetta per € 62.240,17 oltre interessi e spese successive come da precetto notificato in forza di sentenza n. 564/2024 del Tribunale di Prato e di avere tentato due pignoramenti, entrambi con esito negativo;
;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che la società debitrice si è costituita e ha eccepito di non essere soggetta a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d): costituita nel 2013 con oggetto sociale la progettazione di immobili, non ha mai acquistato né venduto beni immobili;
ha depositato bilanci d'esercizio sino al 2016
pagina 1 di 5 nei quali ha realizzato un fatturato minimo;
dopo di allora non ha più depositato bilanci non avendo più
incassato somme, né emesso fatture e non avendo portato avanti i progetti immobiliari per i quali era stata costituita;
i ricavi nel 2015 ammontano ad appena € 1.232,00; dal 2018 al 2024 ha ricevuto solo 6
fatture passive per complessivo importo inferiore a mille euro;
negli ultimi tre bilanci depositati non risultano superati i limiti dimensionali, essendo stata la media dell'attivo pari a € 71.872, quella dei ricavi pari a € 4.064 e l'ammontare dei debiti nell'ultimo bilancio pari a € 117.666); nel 2020 la società è stata posta in liquidazione e nel 2024 è stata cancellata d'ufficio;
In subordine la società debitrice ha contestato il credito del ricorrente precisando che la sentenza del
Tribunale di Prato è oggetto di gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze (RG. N. 1772/2024,
udienza fissata al 05.02.2026);
Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale;
Ritenuto che la stessa non abbia sufficientemente dimostrato di essere nel possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale:
-la società non ha depositato i bilanci degli esercizi rilevanti (2022, 2023 e 2024) poiché l'ultimo bilancio depositato è quello relativo al 2016;
-benché la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale possa essere fornita anche con mezzi diversi (con riferimento alla legge fallimentare v. Cass.
24138/2019; Cass. 7642/2025), nella fattispecie la società debitrice non ha allegato la documentazione idonea a ricostruire i dati economici e patrimoniali dell'impresa, limitandosi a dichiarare di non avere depositato i bilanci e di non essere in possesso di alcuna documentazione contabile o fiscale utile;
essa infatti ha prodotto soltanto i bilanci dal 2014 al 2016 (non rilevanti allo scopo), la visura camerale storica della società, alcune fatture passive ricevute tra il 2018 e il 2024, e la dichiarazione dell'amministratore di non avere depositato bilanci e dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio e di assenza di ricavi dopo il
2016;
pagina 2 di 5 Ritenuto in particolare che l'inosservanza degli obblighi di tenuta delle scritture contabili e fiscali tali da determinare l'impossibilità di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell'impresa,
comporti il mancato assolvimento da parte della debitrice dell'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett, d), CCII;
Rilevato inoltre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera il limite di € 30.000 di cui all'art. 49, c. 5, CCII, essendo il credito del ricorrente pari a € 62.240,17 (come da precetto): in proposito il credito risulta da sentenza e benché la debitrice lo contesti nella comparsa di costituzione riferendo di avere interposto appello, non sono stati forniti elementi o prodotta documentazione per consentire al tribunale la valutazione in ordine alla sussistenza del credito e alla fondatezza delle contestazioni;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da sentenza;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dal ricorrente;
-dal mancato deposito dei bilanci a fare data dall'esercizio 2017;
-dall'essere stata la società cancellata dal registro delle imprese il 20.12.2024;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_2
pagina 3 di 5 nei confronti della (c.f./p.i. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in VIA DELL'OLMO 33/A CAMPI BISENZIO
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 16.10.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
pagina 4 di 5 Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 14/05/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
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