Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI PRESIDENTE
DOTT.SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA GIUDICE
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5-1/2025 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
10.10.1970, residenti in [...],
RICORRENTI
visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data
15.01.2025 da e (procedura familiare ex art. 66 codice Parte_1 Parte_2 della crisi), assistiti dall'OCC del comune di Benevento, in persona del gestore della crisi dott.ssa
Persona_1
1 . ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
3. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
4. rilevato che le parti ricorrenti, come si evince dalla documentazione prodotta e come attestato dal gestore della crisi, versano in stato di sovraindebitamento, e non sono soggette alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, trattandosi di titolari di impresa familiare minore.
5. considerato quanto allo stato di indebitamento che lo stesso è configurabile in quanto, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 469837,39, come illustrata in ricorso e nella relazione del gestore, derivante all'attività imprenditoriale familiare espletata, dunque avente origine comune, il patrimonio di cui dispongono i ricorrenti è chiaramente insufficiente, in quanto gli stessi percepiscono un reddito da lavoro mensile complessivo di € 3073,00, il patrimonio immobiliare risulta stimato in € 60000,00, mentre il patrimonio mobiliare costituito da due autovetture è stimato in € 5300,00;
6. considerato, altresì, che anche ammesso che il patrimonio immobiliare possa essere alienato entro
12 mesi il valore venale del medesimo appare certamente insufficiente (art. 2 comma 1 lett. a,
CCII
7. alla luce di tali dati deve concludersi nel senso che sia impossibile che i ricorrenti possano procacciarsi entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinchè i debiti possano essere estinti (art 2 comma 1 lett. a), il che li rende sovraindebitati;
8. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
9. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
10. precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che i ricorrenti aiutano economicamente anche il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, può essere, allo stato, quantificato nella somma indicata dai ricorrenti pari ad € 1590,00 –– restando, quindi, a disposizione dei creditori € 1483,00 mensili, atteso che l'importo così determinato è, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al
Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
11. le cessioni del quinto si debbono ritenere sospese di diritto come le esecuzioni individuali, ad esclusione del mutuo fondiario, giacchè i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore.
12. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore non sussistendo giustificati motivi per procedere alla nomina di altro e diverso professionista;
13. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
2. , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
10.10.1970, residenti in [...],
3. nomina Giudice Delegato il Dott. Vincenzina Andricciola;
4. nomina liquidatore dott.ssa , la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, Persona_1 mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
5. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
7. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
8. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
9. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di
Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
10. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1483,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 02.04.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi