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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 18/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ricci presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, via Rigola, 29, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Clarissa Controparte_1 C.F._2
Tacchini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, c.so Mameli, 133, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
pagina 1 di 14 “IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibili in quanto tardive le domande ex adverso proposte dal resistente, essendo il convenuto decaduto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., per le ragioni illustrate negli atti difensivi dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali
NEL MERITO
Rivedere e modificare le condizioni di affidamento del minore stabilite Persona_1 congiuntamente tra i genitori con l'accordo sottoscritto dalle parti in data 14/02/2023 ed omologato dal Tribunale di Verbania in data 31/03/2023 (RG n. 416/2023), ferme restando le statuizioni di natura economica già individuate, prevedendo:
A) l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre ricorrente, con collocazione presso la sua residenza, statuendo che la madre, corrispondendo ciò al primario e migliore interesse del minore, ai sensi dell'art. 337-quater ultimo comma c.c., assuma in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e – in generale – in materia di straordinaria amministrazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
B) che le visite e gli incontri tra il figlio minore e il padre avvengano in luogo Controparte_1 neutro e in modalità protetta e in ogni caso con l'ausilio dei competenti Servizi Sociali o, in via subordinata, che quantomeno il diritto di visita del padre non preveda il pernottamento con il figlio minore e, per quel che riguarda i fine settimana, che le visite e gli incontri tra il figlio minore e il padre siano limitati per un fine settimana dalle ore 11 alle ore 21 del sabato, e per il fine settimana successivo dalle ore 11 alle ore 21 della domenica, e che in ogni caso il numero di giorni consecutivi che è possibile per il padre da trascorrere con il figlio – anche in relazione ai periodi di vacanza da concordare con la madre entro il 30/06 di ogni anno - non sia superiore a due.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Si chiede l'attivazione del monitoraggio dei servizi sociali in relazione al signor Controparte_1
e – nel caso lo si ritenga necessario - si disponga CTU psicologica in ambito famigliare su entrambi i genitori al fine di valutare le rispettive capacità genitoriali;
B) Si chiede acquisizione del fascicolo penale RGNR 1484/2023 a carico di per il Controparte_1
reato ex art. 570bis c.p. (aperto in seguito a querela presentata da ), pendente in fase Parte_1
di indagini avanti la Procura della Repubblica presso Tribunale di Verbania e del fascicolo penale
RGNR 1406/2023 e n. 1128/2023 RGGIP (aperto in seguito a querele presentate da ); Parte_2
C) Si chiede acquisizione del rapporto di intervento del 19/07/2023 in Santa Maria Maggiore eseguito dai Carabinieri di Crevoladossola;
pagina 2 di 14 D) Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, rispetto agli accordi intercorsi tra le parti e omologati dal Tribunale di Verbania in data
30-31/03/2023 sul diritto di visita nei confronti del figlio minore , il signor R_ Controparte_1 alcune volte non si è presentato all'appuntamento, altre volte si è presentato in ritardo, altre volte ancora ha riportato alla madre prima dell'orario stabilito, e ha spesso chiesto di cambiare i R_ giorni e le ore previste per esercitare il proprio diritto di vista solo poco tempo prima”;
2) “Vero che, in particolare, il signor dal 20 giugno all'1 luglio del 2023 non ha Controparte_1 dato notizie di sé e non si è presentato agli appuntamenti per vedere previsti dall'accordo R_ sopra menzionato”;
3) “Vero che il non riferisce mai il luogo, dimora, domicilio o residenza presso il Controparte_1 quale egli porta il figlio quando è previsto che resti con lui a dormire”; R_
4) “Vero che dal mese di aprile al mese di ottobre del 2023 ho visto più volte il
in compagnia del figlio nei bar di Santa Maria Maggiore”; Controparte_1 R_
5) “Vero che quando viene riconsegnato alla madre dopo essere stato con il padre, lo stesso R_
è spesso molto affamato e sporco”;
6) “Vero che ho visto più volte il piccolo piangere e lamentarsi quando questi ha saputo che R_
sarebbe dovuto andare dal papà”
7) “Vero che ho visto il piccolo all'interno di un furgone in uso al mentre R_ Controparte_1 questi si trovava presso un vicino bar”;
8) “Vero che vedo con estrema frequenza il nei bar della zona di Santa Maria Controparte_1
Maggiore, lo vedo spesso bere e in stato di ebbrezza alcolica”;
9) “Vero che sono stata contattata nel mese di giugno del 2023 da in relazione alle Parte_1
difficoltà in merito ai rapporti con il padre di suo figlio , al fine di cercare di trovare Controparte_1 una soluzione a dette problematiche”;
10) “Vero che ho provato a convocare telefonicamente il ad un incontro in mia Controparte_1 presenza ma questi non ha aderito all'invito”;
11) “Vero che ho più volte visto e sentito il rivolgersi al signor Controparte_1 Parte_2 con insulti, e toni intimidatori, tanto da aver visto intervenire più volte i Carabinieri”;
12) “Vero che il giorno 2/06/2023 il nei pressi o all'interno del bar le Piccole Tentazioni CP_1
di Santa Maria Maggiore si riferiva al , in presenza del figlio minore, con le seguenti Parte_2 frasi: “becchino di merda, te ne devi andare, vivi sulle disgrazie degli altri, aspetti solo che la gente muoia, ti spacco la testa, ti spacco i denti”, cercando di provocarlo per indurlo ad una reazione e continuandolo a minacciare, provando a scagliarsi contro di lui, nonostante l'arrivo dei Carabinieri, e
pagina 3 di 14 che il titolare del bar Le Piccole Tentazioni, interveniva per cercare di allontanare il in CP_1
quanto il suo atteggiamento stava causando imbarazzo e disagio agli altri avventori”;
13) “Vero che il 3/07/2023 il presso il Bar Rudy sito in Santa Maria Maggiore, alla CP_1 presenza del figlio , della signora , dei genitori di quest'ultima e di vari R_ Parte_1
avventori, minacciava il e sferrava uno schiaffo sulla guancia sinistra del Parte_2 Pt_2 rivolgendogli le seguenti parole: “pedofilo, ti ammazzo, ti do un'altra sberla anche se chiami i
Carabinieri”, e spintonava anche la signora;
Parte_1
14) “Vero che la sera del 16/08/2023 il , trovandosi in un bar attiguo, vedendo Controparte_1
all'interno del Bar Rudy di Santa Maria Maggiore insieme al piccolo , a Parte_2 R_
ai genitori di quest'ultima e ad altri avventori, scavalcava la recinzione del plateatico Parte_1
che divideva i due esercizi commerciali e si scagliava contro il tirandogli un violento ceffone Pt_2 che lo colpiva sulla guancia e in corrispondenza dell'occhio sinistro, pronunciando la frase “Ti ho preso secco questa volta” e cercando nuovamente di colpire il fermato dall'intervento della Pt_2
signora che si frapponeva tra i due e veniva afferrata per i capelli dal Parte_1 CP_1 che veniva allontanato grazie anche all'intervento di , il tutto alla presenza del piccolo CP_2
che piangeva;
R_
15) “Vero che l'8/12/2023 vedevo all'interno del Bar Rudy a Santa Maria Controparte_1
Maggiore, nel quale si trovava anche il , e che quest'ultimo chiedeva alla titolare del Parte_2
Bar, , di avvisare il della sua presenza e, dato che questi aveva l'obbligo di Tes_1 CP_1
restare distante almeno 500 metri dal di invitarlo ad andarsene, e che il a quel Pt_2 CP_1
punto rispondeva che avrebbe finito di bere, avrebbe portato a casa il bambino che aveva con sé (non
ma un altro bambino avuto da una relazione con altra donna) e poi sarebbe tornato, cosa R_
che effettivamente gli vidi fare, tanto che chiamava i Carabinieri”; Parte_2
16) “Vero che la sera del 31/12/2022 ha lavorato come cameriera presso il bar Rudy Parte_1 di Santa Maria maggiore di cui sono proprietaria”;
Si indicano a testimoni sui predetti capitoli:
- , nata il [...] a [...] e residente a [...], Testimone_2
Via G. Matteotti n. 130 (su tutti i capitoli eccetto il 9 e il 10);
- , nato il [...] in [...]-CHIOVENDA e residente a [...]
Maggiore, Via G. Matteotti n. 130 (su tutti i capitoli eccetto il 9 e il 10);
- , nata il [...] a [...] e residente a [...]
Matteotti n. 130 (su tutti i capitoli eccetto il 9 e il 10);
pagina 4 di 14 - , nato a [...] il [...], residente a [...]
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 38 (su tutti i capitoli eccetto il 9 e il 10);
- , c/o , Domodossola, Via Mizzoccola n. 28 sui capitoli 9) e 10); Testimone_4 Persona_2
- , c/o bar le Piccole Tentazioni di Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maggiore, Testimone_5
Via Rosmini n. 33 sui capitoli 4), 8), 11) e 12);
- , nato a [...] il [...], residente a [...], sui Testimone_6
capitoli 4), 8), 11), 13), 14) e 15);
- , nato a [...] il [...], residente a [...] sui capitoli Tes_7
4), 8), 11), 13), 14) e 15);
- , nato a [...] il [...], residente a [...]
47, sui capitoli 4), 8), 11), 12), 13), 14) e 15);
- , nato ad [...] il [...], residente a [...], sul Testimone_9
capitolo 15);
- , proprietaria del bar Rudy, c/o Bar Rudy, Santa Maria Maggiore, Piazza Tes_1
Risorgimento, sui capitoli 4), 8), 11), 13), 14) 15), e 16).
Con riserva e richiesta di integrazione dei procedimenti in relazione ai quali si chiede l'ammissione dei relativi fascicoli e con riserva e richiesta di integrazione dei capitoli di prova e dei testimoni indicati sulla base delle nuove produzioni documentali che saranno autorizzate
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
rigettare la domanda attore
e per l'effetto confermare le previsioni di cui all'accordo del 31.03.2023 relativamente alla gestione del minore e ciò anche all'esito delle relazioni dei Servizi Sociali di Domodossola con la sola R_
modifica nei giorni infrasettimanali, onde quando sarà libero, consentire al padre di poter stare con il figlio all'uscita dall'asilo dalle 16.30 fino alle 20.30;
Voglia altresi l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare che deve il signor da agosto 2023 a titolo di alimenti/mantenimento del minore Pt_3 CP_1
a far data dal 16 agosto 2023 e fin tanto che sarà assoggettato a misure cautelari preventive R_ limitative della libertà personale, nonché considerato l'affidamento congiunto, rideterminare l'assegno alimentare/ mantenimento a favore di in euro 150,00 oltre al 50% delle spese scolastiche R_
straordinarie, come da indicazione del Tribunale di Torino e quelle mediche non coperte dal SSN.
pagina 5 di 14 Si chiede altresì la riapertura dell'istruttoria: onde poter depositare il provvedimento di aggravamento delle misure cautelari del 27 luglio 2024 e la misura di prevenzione del marzo 2024.
Con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione affettiva con convivenza Parte_1 Controparte_1
more uxorio, durante la quale è nato il figlio , il 17.11.2020. R_
1.L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinata dal decreto del tribunale di Verbania n.
1190/2023 del 31.3.2023, che, su ricorso congiunto delle parti, a definizione del procedimento n.
416/2023 VG, ha affidato il bambino in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
ha regolamentato il diritto di vista del padre, ponendo a suo carico, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
2.Il presente giudizio è stato radicato dalla madre del minore, con ricorso depositato il 7.8.2023, con la richiesta di revisione delle disposizioni concernenti il figlio, mediante l'affido cd. super-esclusivo a sé e disponendo, altresì, modalità protette per gli incontri con il genitore.
A fondamento delle domande ha assunto:
- il i era reso inadempiente alle condizioni concordate, non avendo rispettato i CP_1 tempi per l'esercizio del diritto di vista del figlio e non avendo versato alcunché per il relativo mantenimento;
- nonostante la residenza formale nel comune di Craveggia, non era possibile sapere dove portasse il figlio, non abitando dove risultava essere residente;
- anzi, era solito portare con sè il bambino nei bar di Santa Maria Maggiore, ambiente non idoneo alla sua crescita, lasciato (come riferitole dallo stesso) in auto o in un furgone, mentre si intratteneva al bar con gli amici;
- inoltre, faceva uso e spesso abusava di alcool, anche nei momenti in cui aveva con sè; R_
- non accettava la relazione instaurata con il nuovo compagno, che, molte Parte_2
volte, aveva insultato e minacciato anche alla presenza del figlio, essendo arrivato al punto di sferrargli uno schiaffo, tanto che era pendente un procedimento penale, nel cui ambito era stata emessa una misura cautelare;
- il bambino, poi, quando rientrava a casa dopo essere stato col padre, era sempre molto affamato e sporco e si comportava in modo prepotente e scontroso.
pagina 6 di 14 3. Il resistente, costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 3.10.2023, in vista dell'udienza fissata in via cautelare e urgente al 5.10.2023 (n. 966-1/2023 RG), ha concluso chiedendo il rigetto delle domande inerenti l'affidamento; la modifica del decreto del 31.3.2023 in ordine al diritto di visita, con previsione di potere tenere il figlio con sé dalle 16,30 alle 20,30; ha, inoltre, domandato la riduzione del contributo al mantenimento del figlio a € 150,00, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, chiedendo, altresì, di accertare di nulla dovere al figlio da agosto 2023 sino a che sarebbe cessata la detezione.
Premesso di avere avuto un altro figlio da un precedente matrimonio, avendo sempre contribuito alle sue esigenze, ha allegato:
- nel corso della convivenza con la ricorrente, era sempre stato attento alle esigenze della famiglia, svolgendo attività autonoma di piastrellista, mentre, al contrario, la compagna, anche in ragione della giovane età, aveva manifestato un'incapacità di gestione del menage familiare, avendo delegato ai genitori le responsabilità genitoriali, solita lasciarlo con loro, anche di sera, per uscire con le amiche;
- al termine della relazione era caduto in uno stato di depressione, avendo perso anche occasioni lavorative;
- l'impegno economico assunto e trasfuso nel ricorso congiunto, non era compatibile con le sue capacità reddituali, tanto da essere stato costretto ad accettare lavori in Svizzera, con la consequenziale impossibilità di rispettare il calendario delle visite del figlio;
- frequentava solo occasionalmente locali serali, mai in compagnia del figlio e, comunque, facendo uso di alcool con moderazione, stante la necessità dell'utilizzo della patente da guida per poter lavorare in territorio elvetico;
- era sempre stato un padre premuroso e disponibile alla variazione degli orari, mentre la ricorrente aveva sempre anteposto i propri bisogni a quelli della famiglia, avendo instaurato a gennaio/febbraio 2023 una nuova convivenza con un uomo molto più grande e non avendo, in alcun modo, compreso la propria situazione di difficoltà, tanto che, dopo soli due mesi di mancato pagamento dell'assegno, lo aveva denunciato;
- la conflittualità con il nuovo compagno della ricorrente era dovuta al suo stesso comportamento, che non cercava in alcun modo di evitare gli incontri, anzi era lei stessa ad organizzarli, creando i presupposti per lo scontro;
- la richiesta di revoca del pernottamento era del tutto infondata, tenuto conto che il procedimento penale afferiva solo ai rapporti con il ed era, piuttosto, la madre incapace di gestire Pt_2
il figlio.
pagina 7 di 14 4. Con ordinanza del 16.10.2023, è stato modificato, in via provvisoria e urgente, il decreto del
31.3.2023, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte del , con la Persona_2
previsione che gli incontri padre-figlio avvenissero in luogo neutro alla presenza dell'educatore.
5. Il resistente ha depositato ulteriore comparsa di costituzione il 17.1.2024, rassegnando le medesime conclusioni già assunte il precedente 3.10.2023 e, in particolare, chiedendo di accertare di nulla dovere alla ricorrente per il mantenimento del figlio da agosto 2023 a gennaio 2024.
5.Con successiva ordinanza in data 11.3.2024, sulla scorta della relazione dei SS del 27.2.2024, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, mandando al di Persona_2
relazionare in ordine agli interventi intrapresi, al loro esito e alle modalità più opportune di frequentazione padre-figlio.
6.Con ordinanza del 10.6.2024, infine, alla luce della relazione dei SS del 31.5.2024, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del SS, con funzione di monitoraggio e per superare la conflittualità tra gli adulti e potenziare le competenze genitoriali;
i genitori sono stati invitati ad aderire all'intervento di mediazione familiare e al percorso di sostegno e promozione della genitorialità col supporto del SNPI per gli interventi di natura psicologica;
infine, è stata data facoltà al padre di tenere con sé il figlio minore un pomeriggio alla settimana dalle ore 17,30 alle 21,00 e, alternativamente, il venerdì dalle ore 18,00 al sabato alle ore 18,00 e la settimana successiva il sabato dalle ore 11,00 alla domenica alle ore 18,00; nelle vacanze estive sino a sette giorni consecutivi.
7. Le vicende giudiziarie penali che hanno coinvolto il resistente lo vedono, attualmente, in carcere dal
27.7.2024.
Infatti, indagato per i reati di cui agli artt. 612bis co.1, 582 e 585 in relazione all'art. 576 co 1. n. 1 e
387bis c.p., ai danni di (doc. 13 resist.), -ex compagno della ricorrente - è Parte_2
documentato, che:
- il 26.7.2023 è stato destinatario della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa (doc. 4);
- il 18.8.2023 dell'aggravamento mediante la custodia cautelare in carcere (doc. 4 cit.), sostituita, il
30.8.2023 con quella degli arresti domiciliari, confermata in data 11.9.2023 (doc. 6);
- il 10.10.2023 della sostituzione della misura custodiale con quella dell'obbligo di dimora in
Craveggia e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa (doc. dep. il
10.10.2023);
- il 4.12.2023, ancora, con l'obbligo di presentazione alla PG e prosecuzione del divieto di avvicinamento alla p.o. (doc. 12);
- il 12.4.2024 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2 e mesi 6 (decreto del tribunale di Torino depositato il 23.11.2024);
pagina 8 di 14 - il 25.7.2024, infine, della sostituzione delle misure cautelari in essere -obbligo di presentazione alla
PG e divieto di avvicinamento alla p.o.- con la custodia in carcere (ordinanza della Corte d'Appello di
Torino, depositata il 9.10.2024).
8. Negli scritti conclusionali, peraltro, il difensore ha dato atto che il resistente è stato condannato per i reati per i quali era indagato, con riferita cessazione dello stato di detenzione nel prossimo maggio
2025.
9. Tutto ciò posto in fatto, sulla scorta dell'istruttoria svolta, con i documenti versati in atti dalle parti, il ricorso merita accoglimento.
Il resistente, come ampiamente motivato nei provvedimenti cautelari e preventivi che lo hanno visto coinvolto, ha reiteratamente violato le prescrizioni impostegli, avendo dato mostra dell'incapacità di adeguarvisi.
Per quanto il procedimento penale non abbia riguardato fattispecie di reato perpetrate ai danni del figlio minore o dell'ex compagna, in ogni caso, le condotte poste in essere, contrassegnate da insulti, minacce (“TI SPACCO LA TESTA, TI SPACCO I DENTI”, “TI Parte_4
, “ ”), lesioni (“contusione ginocchio e spalla
[...] Parte_5 sx”, allorchè, peraltro, contestualmente minacciava la p.o. alla presenza dei militari intervenuti “non me ne frega un cazzo degli ottanta metri, mi ha provocato lui, ora gli spacco la faccia davanti a voi carabinieri; nonché “escoriazione base del naso”) e dalla reiterata violazione delle prescrizioni impartitegli, denotano l'incapacità del resistente di contenere i propri impulsi, nonchè spregiudicatezza e noncuranza.
La sua condotta, in particolare, ha inficiato anche gli obblighi di assistenza nei confronti del figlio, non solo in quanto impossibilitato a recarsi a lavoro, ma, soprattutto, avendo omesso il versamento del contributo al mantenimento del minore anche nel periodo in cui, tra il gennaio e il luglio 2024, è stato sottoposto alla meno gravosa misura dell'obbligo di dimora nel comune di Craveggia e del divieto di avvicinamento alla p.o., avendo, in tale breve frangente, reperito un'occupazione.
All'udienza del 4.6.2024, infatti, allorchè pacificamente lavorava in Svizzera, ha dichiarato: “… non verso nulla sino a che non mi sarà data la possibilità di stare con mio figlio come prima. …”.
In materia di affidamento, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che pagina 9 di 14 potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (ex multiis Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019).
Nel caso di specie, il comportamento riassunto del denotante l'incapacità di CP_1
attenersi alle prescrizioni imposte, l'assenza di consapevolezza della relativa gravità, soprattutto per i conseguenti deteriori effetti per il piccolo , che, giocoforza, non vede il padre dallo scorso R_ luglio, la totale omissione nel mantenimento del figlio, importano un giudizio di inidoneità all'esercizio delle prerogative genitoriali e la necessità del ricorso all'affidamento monogenitoriale di cui all'art. 337 quater c.c. contrassegnato dall'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali nell'interesse dei minori, cd. affido super-esclusivo (cfr. Tribunale di Milano
20.3.2014).
Il piccolo , pertanto, va affidato in via esclusiva alla madre, cui, altresì, vanno rimesse in via R_
esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
10. L'interruzione della frequentazione padre-figlio e la necessità che venga preparato R_ all'incontro col padre impone, nel relativo superiore interesse, la (ri)presa in carico del minore da parte del con il compito, a partire dal momento della cessazione della detenzione del padre, Persona_2
di: 1) predisporre un calendario di incontri padre-figlio alla presenza dell'educatore; 2) l'attivazione di percorsi per superare la conflittualità tra gli adulti e potenziare le competenze genitoriali;
3) la valutazione della possibilità della progressiva liberalizzazione del diritto di visita del padre, tenuto conto dell'esito positivo degli incontri in spazio neutro, secondo quanto previsto con ordinanza del
10.6.2024 (un pomeriggio alla settimana dalle ore 17,30 alle 21,00 e, alternativamente, il venerdì dalle ore 18,00 al sabato alle ore 18,00 e la settimana successiva il sabato dalle ore 11,00 alla domenica alle ore 18,00; nelle vacanze estive sino a sette giorni consecutivi).
I genitori, altresì, vanno invitati ad aderire all'intervento di mediazione familiare e al percorso di sostegno e promozione della genitorialità col supporto del SNPI per gli interventi di natura psicologica
(cfr. ord. cit. del 10.6.2024).
Al riguardo, la forte conflittualità tra le parti e la sfiducia reciproca, che connota la coppia genitoriale
(come riportato nelle relazioni del del 27.2.2024 e del 31.5.2024), impone un'attività di Persona_2
mediazione, supporto e potenziamento delle competenze genitoriali, considerati i rischi di pagina 10 di 14 compromissione della serenità del bambino, con le conseguenti possibili ricadute sulla sua crescita sana e equilibrata.
11. Il resistente, infine, ha domandato la rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio, in ragione dello stato di detenzione. In particolare, ha chiesto di accertare di nulla dovere all'ex compagna a tale titolo per il periodo da agosto 2023 a gennaio 2024.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che, né lo stato di disoccupazione, né lo stato detentivo, costituiscono motivo per il quale il genitore possa sottrarsi al suo obbligo.
Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che anche il genitore privo di lavoro, e, quindi, di reddito, sia obbligato a mantenere i figli (Cass. 3911/2027: “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”; conf. Cass.
34952/2018; Cass. 24424/2023).
Le difficoltà economiche, quindi, possono giustificare una riduzione del contributo, ma non la totale assenza di partecipazione al mantenimento della prole;
peraltro, nel caso che occupa, è il resistente che, col proprio comportamento, ha dato causa alla perdita dell'occupazione, allorchè, causa le sue intemperanze, è stato destinatario della custodia cautelare in carcere.
La ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle domande, coltivate dal resistente con la comparsa depositata (nel procedimento principale) il 17.1.2024.
Tuttavia, va considerato che il resistente si era già costituito (nell'ambito del subprocedimento) il
3.10.2023 avanzando le medesime pretese, rassegnando precipue conclusioni nel merito.
Tenuto conto, pertanto, dell'attuale assenza di reddito dell'obbligato, la cui giovane età e la cui capacità lavorativa specifica (di professione piastrellista) importano il possibile inserimento nel mondo del lavoro, l'età del figlio (oggi 4 anni), i tempi di permanenza presso i genitori (esclusivi presso la madre), il reddito della madre (commessa all'Ipercoop di Crevoladossola dal giugno 2022 con un reddito annuale di € 7196,00 - doc. 23-), il contesto sociale di riferimento, il tribunale reputa congruo porre a carico del resistente il contributo perequativo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili (con decorrenza dall'ottobre 2023 -data della domanda-), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
Inoltre, il D.Lgsl. 230/2021 istitutivo dell'assegno unico per i figli, all'art. 6 comma 4, prevede che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pagina 11 di 14 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
La ricorrente, pertanto, ha diritto alla percezione per intero dell'assegno unico.
12. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ e la condanna del resistente, soccombente, al pagamento delle stesse nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto n. 1190/2023 depositato il 31.3.2023, immutate le ulteriori condizioni, così dispone:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
disponendo, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, vengano assunte dalla medesima in via esclusiva;
- dispone la presa in carico del minore da parte del con il compito, a partire dal Persona_2
momento della cessazione della detenzione del padre, di:
1) predisporre un calendario di incontri padre-figlio in spazio neutro alla presenza dell'educatore;
2) attivare percorsi per superare la conflittualità tra gli adulti e potenziare le competenze genitoriali;
3) valutare la possibilità della progressiva liberalizzazione del diritto di visita del padre, tenuto conto dell'esito positivo degli incontri in spazio neutro, secondo quanto dettato con ordinanza del
10.6.2024 (un pomeriggio alla settimana dalle ore 17,30 alle 21,00 e, alternativamente, il venerdì dalle ore 18,00 al sabato alle ore 18,00 e la settimana successiva il sabato dalle ore 11,00 alla domenica alle ore 18,00; nelle vacanze estive sino a sette giorni consecutivi);
- invita i genitori ad aderire all'intervento di mediazione familiare e al percorso di sostegno e promozione della genitorialità col supporto del SNPI per gli interventi di natura psicologica;
- pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna il resistente a rifonderle alla ricorrente nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, in € 3.816,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 13.3.2025
Il Giudice Relatore
pagina 12 di 14 dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ricci presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, via Rigola, 29, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Clarissa Controparte_1 C.F._2
Tacchini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, c.so Mameli, 133, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
pagina 1 di 14 “IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibili in quanto tardive le domande ex adverso proposte dal resistente, essendo il convenuto decaduto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., per le ragioni illustrate negli atti difensivi dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali
NEL MERITO
Rivedere e modificare le condizioni di affidamento del minore stabilite Persona_1 congiuntamente tra i genitori con l'accordo sottoscritto dalle parti in data 14/02/2023 ed omologato dal Tribunale di Verbania in data 31/03/2023 (RG n. 416/2023), ferme restando le statuizioni di natura economica già individuate, prevedendo:
A) l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre ricorrente, con collocazione presso la sua residenza, statuendo che la madre, corrispondendo ciò al primario e migliore interesse del minore, ai sensi dell'art. 337-quater ultimo comma c.c., assuma in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e – in generale – in materia di straordinaria amministrazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
B) che le visite e gli incontri tra il figlio minore e il padre avvengano in luogo Controparte_1 neutro e in modalità protetta e in ogni caso con l'ausilio dei competenti Servizi Sociali o, in via subordinata, che quantomeno il diritto di visita del padre non preveda il pernottamento con il figlio minore e, per quel che riguarda i fine settimana, che le visite e gli incontri tra il figlio minore e il padre siano limitati per un fine settimana dalle ore 11 alle ore 21 del sabato, e per il fine settimana successivo dalle ore 11 alle ore 21 della domenica, e che in ogni caso il numero di giorni consecutivi che è possibile per il padre da trascorrere con il figlio – anche in relazione ai periodi di vacanza da concordare con la madre entro il 30/06 di ogni anno - non sia superiore a due.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Si chiede l'attivazione del monitoraggio dei servizi sociali in relazione al signor Controparte_1
e – nel caso lo si ritenga necessario - si disponga CTU psicologica in ambito famigliare su entrambi i genitori al fine di valutare le rispettive capacità genitoriali;
B) Si chiede acquisizione del fascicolo penale RGNR 1484/2023 a carico di per il Controparte_1
reato ex art. 570bis c.p. (aperto in seguito a querela presentata da ), pendente in fase Parte_1
di indagini avanti la Procura della Repubblica presso Tribunale di Verbania e del fascicolo penale
RGNR 1406/2023 e n. 1128/2023 RGGIP (aperto in seguito a querele presentate da ); Parte_2
C) Si chiede acquisizione del rapporto di intervento del 19/07/2023 in Santa Maria Maggiore eseguito dai Carabinieri di Crevoladossola;
pagina 2 di 14 D) Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, rispetto agli accordi intercorsi tra le parti e omologati dal Tribunale di Verbania in data
30-31/03/2023 sul diritto di visita nei confronti del figlio minore , il signor R_ Controparte_1 alcune volte non si è presentato all'appuntamento, altre volte si è presentato in ritardo, altre volte ancora ha riportato alla madre prima dell'orario stabilito, e ha spesso chiesto di cambiare i R_ giorni e le ore previste per esercitare il proprio diritto di vista solo poco tempo prima”;
2) “Vero che, in particolare, il signor dal 20 giugno all'1 luglio del 2023 non ha Controparte_1 dato notizie di sé e non si è presentato agli appuntamenti per vedere previsti dall'accordo R_ sopra menzionato”;
3) “Vero che il non riferisce mai il luogo, dimora, domicilio o residenza presso il Controparte_1 quale egli porta il figlio quando è previsto che resti con lui a dormire”; R_
4) “Vero che dal mese di aprile al mese di ottobre del 2023 ho visto più volte il
in compagnia del figlio nei bar di Santa Maria Maggiore”; Controparte_1 R_
5) “Vero che quando viene riconsegnato alla madre dopo essere stato con il padre, lo stesso R_
è spesso molto affamato e sporco”;
6) “Vero che ho visto più volte il piccolo piangere e lamentarsi quando questi ha saputo che R_
sarebbe dovuto andare dal papà”
7) “Vero che ho visto il piccolo all'interno di un furgone in uso al mentre R_ Controparte_1 questi si trovava presso un vicino bar”;
8) “Vero che vedo con estrema frequenza il nei bar della zona di Santa Maria Controparte_1
Maggiore, lo vedo spesso bere e in stato di ebbrezza alcolica”;
9) “Vero che sono stata contattata nel mese di giugno del 2023 da in relazione alle Parte_1
difficoltà in merito ai rapporti con il padre di suo figlio , al fine di cercare di trovare Controparte_1 una soluzione a dette problematiche”;
10) “Vero che ho provato a convocare telefonicamente il ad un incontro in mia Controparte_1 presenza ma questi non ha aderito all'invito”;
11) “Vero che ho più volte visto e sentito il rivolgersi al signor Controparte_1 Parte_2 con insulti, e toni intimidatori, tanto da aver visto intervenire più volte i Carabinieri”;
12) “Vero che il giorno 2/06/2023 il nei pressi o all'interno del bar le Piccole Tentazioni CP_1
di Santa Maria Maggiore si riferiva al , in presenza del figlio minore, con le seguenti Parte_2 frasi: “becchino di merda, te ne devi andare, vivi sulle disgrazie degli altri, aspetti solo che la gente muoia, ti spacco la testa, ti spacco i denti”, cercando di provocarlo per indurlo ad una reazione e continuandolo a minacciare, provando a scagliarsi contro di lui, nonostante l'arrivo dei Carabinieri, e
pagina 3 di 14 che il titolare del bar Le Piccole Tentazioni, interveniva per cercare di allontanare il in CP_1
quanto il suo atteggiamento stava causando imbarazzo e disagio agli altri avventori”;
13) “Vero che il 3/07/2023 il presso il Bar Rudy sito in Santa Maria Maggiore, alla CP_1 presenza del figlio , della signora , dei genitori di quest'ultima e di vari R_ Parte_1
avventori, minacciava il e sferrava uno schiaffo sulla guancia sinistra del Parte_2 Pt_2 rivolgendogli le seguenti parole: “pedofilo, ti ammazzo, ti do un'altra sberla anche se chiami i
Carabinieri”, e spintonava anche la signora;
Parte_1
14) “Vero che la sera del 16/08/2023 il , trovandosi in un bar attiguo, vedendo Controparte_1
all'interno del Bar Rudy di Santa Maria Maggiore insieme al piccolo , a Parte_2 R_
ai genitori di quest'ultima e ad altri avventori, scavalcava la recinzione del plateatico Parte_1
che divideva i due esercizi commerciali e si scagliava contro il tirandogli un violento ceffone Pt_2 che lo colpiva sulla guancia e in corrispondenza dell'occhio sinistro, pronunciando la frase “Ti ho preso secco questa volta” e cercando nuovamente di colpire il fermato dall'intervento della Pt_2
signora che si frapponeva tra i due e veniva afferrata per i capelli dal Parte_1 CP_1 che veniva allontanato grazie anche all'intervento di , il tutto alla presenza del piccolo CP_2
che piangeva;
R_
15) “Vero che l'8/12/2023 vedevo all'interno del Bar Rudy a Santa Maria Controparte_1
Maggiore, nel quale si trovava anche il , e che quest'ultimo chiedeva alla titolare del Parte_2
Bar, , di avvisare il della sua presenza e, dato che questi aveva l'obbligo di Tes_1 CP_1
restare distante almeno 500 metri dal di invitarlo ad andarsene, e che il a quel Pt_2 CP_1
punto rispondeva che avrebbe finito di bere, avrebbe portato a casa il bambino che aveva con sé (non
ma un altro bambino avuto da una relazione con altra donna) e poi sarebbe tornato, cosa R_
che effettivamente gli vidi fare, tanto che chiamava i Carabinieri”; Parte_2
16) “Vero che la sera del 31/12/2022 ha lavorato come cameriera presso il bar Rudy Parte_1 di Santa Maria maggiore di cui sono proprietaria”;
Si indicano a testimoni sui predetti capitoli:
- , nata il [...] a [...] e residente a [...], Testimone_2
Via G. Matteotti n. 130 (su tutti i capitoli eccetto il 9 e il 10);
- , nato il [...] in [...]-CHIOVENDA e residente a [...]
Maggiore, Via G. Matteotti n. 130 (su tutti i capitoli eccetto il 9 e il 10);
- , nata il [...] a [...] e residente a [...]
Matteotti n. 130 (su tutti i capitoli eccetto il 9 e il 10);
pagina 4 di 14 - , nato a [...] il [...], residente a [...]
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 38 (su tutti i capitoli eccetto il 9 e il 10);
- , c/o , Domodossola, Via Mizzoccola n. 28 sui capitoli 9) e 10); Testimone_4 Persona_2
- , c/o bar le Piccole Tentazioni di Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maggiore, Testimone_5
Via Rosmini n. 33 sui capitoli 4), 8), 11) e 12);
- , nato a [...] il [...], residente a [...], sui Testimone_6
capitoli 4), 8), 11), 13), 14) e 15);
- , nato a [...] il [...], residente a [...] sui capitoli Tes_7
4), 8), 11), 13), 14) e 15);
- , nato a [...] il [...], residente a [...]
47, sui capitoli 4), 8), 11), 12), 13), 14) e 15);
- , nato ad [...] il [...], residente a [...], sul Testimone_9
capitolo 15);
- , proprietaria del bar Rudy, c/o Bar Rudy, Santa Maria Maggiore, Piazza Tes_1
Risorgimento, sui capitoli 4), 8), 11), 13), 14) 15), e 16).
Con riserva e richiesta di integrazione dei procedimenti in relazione ai quali si chiede l'ammissione dei relativi fascicoli e con riserva e richiesta di integrazione dei capitoli di prova e dei testimoni indicati sulla base delle nuove produzioni documentali che saranno autorizzate
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
rigettare la domanda attore
e per l'effetto confermare le previsioni di cui all'accordo del 31.03.2023 relativamente alla gestione del minore e ciò anche all'esito delle relazioni dei Servizi Sociali di Domodossola con la sola R_
modifica nei giorni infrasettimanali, onde quando sarà libero, consentire al padre di poter stare con il figlio all'uscita dall'asilo dalle 16.30 fino alle 20.30;
Voglia altresi l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare che deve il signor da agosto 2023 a titolo di alimenti/mantenimento del minore Pt_3 CP_1
a far data dal 16 agosto 2023 e fin tanto che sarà assoggettato a misure cautelari preventive R_ limitative della libertà personale, nonché considerato l'affidamento congiunto, rideterminare l'assegno alimentare/ mantenimento a favore di in euro 150,00 oltre al 50% delle spese scolastiche R_
straordinarie, come da indicazione del Tribunale di Torino e quelle mediche non coperte dal SSN.
pagina 5 di 14 Si chiede altresì la riapertura dell'istruttoria: onde poter depositare il provvedimento di aggravamento delle misure cautelari del 27 luglio 2024 e la misura di prevenzione del marzo 2024.
Con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione affettiva con convivenza Parte_1 Controparte_1
more uxorio, durante la quale è nato il figlio , il 17.11.2020. R_
1.L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinata dal decreto del tribunale di Verbania n.
1190/2023 del 31.3.2023, che, su ricorso congiunto delle parti, a definizione del procedimento n.
416/2023 VG, ha affidato il bambino in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
ha regolamentato il diritto di vista del padre, ponendo a suo carico, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
2.Il presente giudizio è stato radicato dalla madre del minore, con ricorso depositato il 7.8.2023, con la richiesta di revisione delle disposizioni concernenti il figlio, mediante l'affido cd. super-esclusivo a sé e disponendo, altresì, modalità protette per gli incontri con il genitore.
A fondamento delle domande ha assunto:
- il i era reso inadempiente alle condizioni concordate, non avendo rispettato i CP_1 tempi per l'esercizio del diritto di vista del figlio e non avendo versato alcunché per il relativo mantenimento;
- nonostante la residenza formale nel comune di Craveggia, non era possibile sapere dove portasse il figlio, non abitando dove risultava essere residente;
- anzi, era solito portare con sè il bambino nei bar di Santa Maria Maggiore, ambiente non idoneo alla sua crescita, lasciato (come riferitole dallo stesso) in auto o in un furgone, mentre si intratteneva al bar con gli amici;
- inoltre, faceva uso e spesso abusava di alcool, anche nei momenti in cui aveva con sè; R_
- non accettava la relazione instaurata con il nuovo compagno, che, molte Parte_2
volte, aveva insultato e minacciato anche alla presenza del figlio, essendo arrivato al punto di sferrargli uno schiaffo, tanto che era pendente un procedimento penale, nel cui ambito era stata emessa una misura cautelare;
- il bambino, poi, quando rientrava a casa dopo essere stato col padre, era sempre molto affamato e sporco e si comportava in modo prepotente e scontroso.
pagina 6 di 14 3. Il resistente, costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 3.10.2023, in vista dell'udienza fissata in via cautelare e urgente al 5.10.2023 (n. 966-1/2023 RG), ha concluso chiedendo il rigetto delle domande inerenti l'affidamento; la modifica del decreto del 31.3.2023 in ordine al diritto di visita, con previsione di potere tenere il figlio con sé dalle 16,30 alle 20,30; ha, inoltre, domandato la riduzione del contributo al mantenimento del figlio a € 150,00, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, chiedendo, altresì, di accertare di nulla dovere al figlio da agosto 2023 sino a che sarebbe cessata la detezione.
Premesso di avere avuto un altro figlio da un precedente matrimonio, avendo sempre contribuito alle sue esigenze, ha allegato:
- nel corso della convivenza con la ricorrente, era sempre stato attento alle esigenze della famiglia, svolgendo attività autonoma di piastrellista, mentre, al contrario, la compagna, anche in ragione della giovane età, aveva manifestato un'incapacità di gestione del menage familiare, avendo delegato ai genitori le responsabilità genitoriali, solita lasciarlo con loro, anche di sera, per uscire con le amiche;
- al termine della relazione era caduto in uno stato di depressione, avendo perso anche occasioni lavorative;
- l'impegno economico assunto e trasfuso nel ricorso congiunto, non era compatibile con le sue capacità reddituali, tanto da essere stato costretto ad accettare lavori in Svizzera, con la consequenziale impossibilità di rispettare il calendario delle visite del figlio;
- frequentava solo occasionalmente locali serali, mai in compagnia del figlio e, comunque, facendo uso di alcool con moderazione, stante la necessità dell'utilizzo della patente da guida per poter lavorare in territorio elvetico;
- era sempre stato un padre premuroso e disponibile alla variazione degli orari, mentre la ricorrente aveva sempre anteposto i propri bisogni a quelli della famiglia, avendo instaurato a gennaio/febbraio 2023 una nuova convivenza con un uomo molto più grande e non avendo, in alcun modo, compreso la propria situazione di difficoltà, tanto che, dopo soli due mesi di mancato pagamento dell'assegno, lo aveva denunciato;
- la conflittualità con il nuovo compagno della ricorrente era dovuta al suo stesso comportamento, che non cercava in alcun modo di evitare gli incontri, anzi era lei stessa ad organizzarli, creando i presupposti per lo scontro;
- la richiesta di revoca del pernottamento era del tutto infondata, tenuto conto che il procedimento penale afferiva solo ai rapporti con il ed era, piuttosto, la madre incapace di gestire Pt_2
il figlio.
pagina 7 di 14 4. Con ordinanza del 16.10.2023, è stato modificato, in via provvisoria e urgente, il decreto del
31.3.2023, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte del , con la Persona_2
previsione che gli incontri padre-figlio avvenissero in luogo neutro alla presenza dell'educatore.
5. Il resistente ha depositato ulteriore comparsa di costituzione il 17.1.2024, rassegnando le medesime conclusioni già assunte il precedente 3.10.2023 e, in particolare, chiedendo di accertare di nulla dovere alla ricorrente per il mantenimento del figlio da agosto 2023 a gennaio 2024.
5.Con successiva ordinanza in data 11.3.2024, sulla scorta della relazione dei SS del 27.2.2024, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, mandando al di Persona_2
relazionare in ordine agli interventi intrapresi, al loro esito e alle modalità più opportune di frequentazione padre-figlio.
6.Con ordinanza del 10.6.2024, infine, alla luce della relazione dei SS del 31.5.2024, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del SS, con funzione di monitoraggio e per superare la conflittualità tra gli adulti e potenziare le competenze genitoriali;
i genitori sono stati invitati ad aderire all'intervento di mediazione familiare e al percorso di sostegno e promozione della genitorialità col supporto del SNPI per gli interventi di natura psicologica;
infine, è stata data facoltà al padre di tenere con sé il figlio minore un pomeriggio alla settimana dalle ore 17,30 alle 21,00 e, alternativamente, il venerdì dalle ore 18,00 al sabato alle ore 18,00 e la settimana successiva il sabato dalle ore 11,00 alla domenica alle ore 18,00; nelle vacanze estive sino a sette giorni consecutivi.
7. Le vicende giudiziarie penali che hanno coinvolto il resistente lo vedono, attualmente, in carcere dal
27.7.2024.
Infatti, indagato per i reati di cui agli artt. 612bis co.1, 582 e 585 in relazione all'art. 576 co 1. n. 1 e
387bis c.p., ai danni di (doc. 13 resist.), -ex compagno della ricorrente - è Parte_2
documentato, che:
- il 26.7.2023 è stato destinatario della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa (doc. 4);
- il 18.8.2023 dell'aggravamento mediante la custodia cautelare in carcere (doc. 4 cit.), sostituita, il
30.8.2023 con quella degli arresti domiciliari, confermata in data 11.9.2023 (doc. 6);
- il 10.10.2023 della sostituzione della misura custodiale con quella dell'obbligo di dimora in
Craveggia e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa (doc. dep. il
10.10.2023);
- il 4.12.2023, ancora, con l'obbligo di presentazione alla PG e prosecuzione del divieto di avvicinamento alla p.o. (doc. 12);
- il 12.4.2024 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2 e mesi 6 (decreto del tribunale di Torino depositato il 23.11.2024);
pagina 8 di 14 - il 25.7.2024, infine, della sostituzione delle misure cautelari in essere -obbligo di presentazione alla
PG e divieto di avvicinamento alla p.o.- con la custodia in carcere (ordinanza della Corte d'Appello di
Torino, depositata il 9.10.2024).
8. Negli scritti conclusionali, peraltro, il difensore ha dato atto che il resistente è stato condannato per i reati per i quali era indagato, con riferita cessazione dello stato di detenzione nel prossimo maggio
2025.
9. Tutto ciò posto in fatto, sulla scorta dell'istruttoria svolta, con i documenti versati in atti dalle parti, il ricorso merita accoglimento.
Il resistente, come ampiamente motivato nei provvedimenti cautelari e preventivi che lo hanno visto coinvolto, ha reiteratamente violato le prescrizioni impostegli, avendo dato mostra dell'incapacità di adeguarvisi.
Per quanto il procedimento penale non abbia riguardato fattispecie di reato perpetrate ai danni del figlio minore o dell'ex compagna, in ogni caso, le condotte poste in essere, contrassegnate da insulti, minacce (“TI SPACCO LA TESTA, TI SPACCO I DENTI”, “TI Parte_4
, “ ”), lesioni (“contusione ginocchio e spalla
[...] Parte_5 sx”, allorchè, peraltro, contestualmente minacciava la p.o. alla presenza dei militari intervenuti “non me ne frega un cazzo degli ottanta metri, mi ha provocato lui, ora gli spacco la faccia davanti a voi carabinieri; nonché “escoriazione base del naso”) e dalla reiterata violazione delle prescrizioni impartitegli, denotano l'incapacità del resistente di contenere i propri impulsi, nonchè spregiudicatezza e noncuranza.
La sua condotta, in particolare, ha inficiato anche gli obblighi di assistenza nei confronti del figlio, non solo in quanto impossibilitato a recarsi a lavoro, ma, soprattutto, avendo omesso il versamento del contributo al mantenimento del minore anche nel periodo in cui, tra il gennaio e il luglio 2024, è stato sottoposto alla meno gravosa misura dell'obbligo di dimora nel comune di Craveggia e del divieto di avvicinamento alla p.o., avendo, in tale breve frangente, reperito un'occupazione.
All'udienza del 4.6.2024, infatti, allorchè pacificamente lavorava in Svizzera, ha dichiarato: “… non verso nulla sino a che non mi sarà data la possibilità di stare con mio figlio come prima. …”.
In materia di affidamento, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che pagina 9 di 14 potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (ex multiis Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019).
Nel caso di specie, il comportamento riassunto del denotante l'incapacità di CP_1
attenersi alle prescrizioni imposte, l'assenza di consapevolezza della relativa gravità, soprattutto per i conseguenti deteriori effetti per il piccolo , che, giocoforza, non vede il padre dallo scorso R_ luglio, la totale omissione nel mantenimento del figlio, importano un giudizio di inidoneità all'esercizio delle prerogative genitoriali e la necessità del ricorso all'affidamento monogenitoriale di cui all'art. 337 quater c.c. contrassegnato dall'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali nell'interesse dei minori, cd. affido super-esclusivo (cfr. Tribunale di Milano
20.3.2014).
Il piccolo , pertanto, va affidato in via esclusiva alla madre, cui, altresì, vanno rimesse in via R_
esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
10. L'interruzione della frequentazione padre-figlio e la necessità che venga preparato R_ all'incontro col padre impone, nel relativo superiore interesse, la (ri)presa in carico del minore da parte del con il compito, a partire dal momento della cessazione della detenzione del padre, Persona_2
di: 1) predisporre un calendario di incontri padre-figlio alla presenza dell'educatore; 2) l'attivazione di percorsi per superare la conflittualità tra gli adulti e potenziare le competenze genitoriali;
3) la valutazione della possibilità della progressiva liberalizzazione del diritto di visita del padre, tenuto conto dell'esito positivo degli incontri in spazio neutro, secondo quanto previsto con ordinanza del
10.6.2024 (un pomeriggio alla settimana dalle ore 17,30 alle 21,00 e, alternativamente, il venerdì dalle ore 18,00 al sabato alle ore 18,00 e la settimana successiva il sabato dalle ore 11,00 alla domenica alle ore 18,00; nelle vacanze estive sino a sette giorni consecutivi).
I genitori, altresì, vanno invitati ad aderire all'intervento di mediazione familiare e al percorso di sostegno e promozione della genitorialità col supporto del SNPI per gli interventi di natura psicologica
(cfr. ord. cit. del 10.6.2024).
Al riguardo, la forte conflittualità tra le parti e la sfiducia reciproca, che connota la coppia genitoriale
(come riportato nelle relazioni del del 27.2.2024 e del 31.5.2024), impone un'attività di Persona_2
mediazione, supporto e potenziamento delle competenze genitoriali, considerati i rischi di pagina 10 di 14 compromissione della serenità del bambino, con le conseguenti possibili ricadute sulla sua crescita sana e equilibrata.
11. Il resistente, infine, ha domandato la rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio, in ragione dello stato di detenzione. In particolare, ha chiesto di accertare di nulla dovere all'ex compagna a tale titolo per il periodo da agosto 2023 a gennaio 2024.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che, né lo stato di disoccupazione, né lo stato detentivo, costituiscono motivo per il quale il genitore possa sottrarsi al suo obbligo.
Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che anche il genitore privo di lavoro, e, quindi, di reddito, sia obbligato a mantenere i figli (Cass. 3911/2027: “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”; conf. Cass.
34952/2018; Cass. 24424/2023).
Le difficoltà economiche, quindi, possono giustificare una riduzione del contributo, ma non la totale assenza di partecipazione al mantenimento della prole;
peraltro, nel caso che occupa, è il resistente che, col proprio comportamento, ha dato causa alla perdita dell'occupazione, allorchè, causa le sue intemperanze, è stato destinatario della custodia cautelare in carcere.
La ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle domande, coltivate dal resistente con la comparsa depositata (nel procedimento principale) il 17.1.2024.
Tuttavia, va considerato che il resistente si era già costituito (nell'ambito del subprocedimento) il
3.10.2023 avanzando le medesime pretese, rassegnando precipue conclusioni nel merito.
Tenuto conto, pertanto, dell'attuale assenza di reddito dell'obbligato, la cui giovane età e la cui capacità lavorativa specifica (di professione piastrellista) importano il possibile inserimento nel mondo del lavoro, l'età del figlio (oggi 4 anni), i tempi di permanenza presso i genitori (esclusivi presso la madre), il reddito della madre (commessa all'Ipercoop di Crevoladossola dal giugno 2022 con un reddito annuale di € 7196,00 - doc. 23-), il contesto sociale di riferimento, il tribunale reputa congruo porre a carico del resistente il contributo perequativo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili (con decorrenza dall'ottobre 2023 -data della domanda-), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
Inoltre, il D.Lgsl. 230/2021 istitutivo dell'assegno unico per i figli, all'art. 6 comma 4, prevede che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pagina 11 di 14 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
La ricorrente, pertanto, ha diritto alla percezione per intero dell'assegno unico.
12. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ e la condanna del resistente, soccombente, al pagamento delle stesse nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto n. 1190/2023 depositato il 31.3.2023, immutate le ulteriori condizioni, così dispone:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
disponendo, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, vengano assunte dalla medesima in via esclusiva;
- dispone la presa in carico del minore da parte del con il compito, a partire dal Persona_2
momento della cessazione della detenzione del padre, di:
1) predisporre un calendario di incontri padre-figlio in spazio neutro alla presenza dell'educatore;
2) attivare percorsi per superare la conflittualità tra gli adulti e potenziare le competenze genitoriali;
3) valutare la possibilità della progressiva liberalizzazione del diritto di visita del padre, tenuto conto dell'esito positivo degli incontri in spazio neutro, secondo quanto dettato con ordinanza del
10.6.2024 (un pomeriggio alla settimana dalle ore 17,30 alle 21,00 e, alternativamente, il venerdì dalle ore 18,00 al sabato alle ore 18,00 e la settimana successiva il sabato dalle ore 11,00 alla domenica alle ore 18,00; nelle vacanze estive sino a sette giorni consecutivi);
- invita i genitori ad aderire all'intervento di mediazione familiare e al percorso di sostegno e promozione della genitorialità col supporto del SNPI per gli interventi di natura psicologica;
- pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna il resistente a rifonderle alla ricorrente nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, in € 3.816,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 13.3.2025
Il Giudice Relatore
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Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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