Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3726/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] ) e residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante della (P. IVA Controparte_1
) con sede in Pedara p.zza Don Diego n.4, con domicilio elettivo in Misterbianco P.IVA_1 via G. Matteotti n.275 presso lo studio dell'avv. Antonino Licciardello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del Presi-dente, legale rappr.te Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n.
37590/7331, a rogito del 23.01.2023 del notaio di Fiumicino (RM), Persona_1 elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.09.2023 in proprio e nella qualità di legale Parte_1 P_ rappresentante della ha convenuto l' avanti a questo Giudice Controparte_1 della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, chiedendo di dichiarare infondata la pretesa dell' con riferimento ai seguenti verbali ispettivi: Verbale unico 2022008951 del P_2
22.12.2022, riguardante la posizione, quale lavoratore autonomo, del IG. , e Parte_1 con il quale gli è stato contestato svolgere attività di natura commerciale e che, dunque, il relativo obbligo assicurativo è da ricondursi alla gestione autonoma dei commercianti anziché
a quella degli artigiani ove era invece iscritto;
verbale unico 2022005617/T01 del 22.12.2022, riguardante la posizione della con il quale è stato contestato alla Controparte_1 ditta: l'errata applicazione del CCNL aziende artigiane del settore alimentazione e panificazione in luogo di quello del settore “pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e
l'irrogazione della sanzione amministrativa per la lavoratrice per la mancata effettuazione di comunicazione di Parte_2 assunzione della stessa.
Il ricorrente contestava la presunta erroneità e l'illegittimità degli accertamenti effettuati e concludeva chiedendo al Tribunale adito di voler: “Annullare il Verbale unico 2022008951 del
22.12.2022 relativo alla posizione del IG. e la richiesta di € 16.038,12. Parte_1
Annullare il Verbale unico 2022005617/T01 del 22.12.2022 relativo alla posizione della e la richiesta di € 71.699,88. Accertare e dichiarare che il IG. Controparte_1
ha diritto a rimanere iscritto alla Gestione Ar-tigiani, anziché a quella Parte_1 commercianti. In subordine, dichiarare che parte ricorrente deve somme minori rispetto a P_ quelle richieste dall' e che nulla deve per sanzioni e somme aggiuntive”. Spese e compensi di lite.
P_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' e chiedeva in via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, e per l'effetto, confermare i verbali ispettivi impugnati, citati in narrativa, e gli addebiti ivi contenuti;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contri-buti, delle somme aggiuntive e delle sanzioni, relativi ai periodi in contestazione, così come quantificati nei verbali di accertamento citati in narrativa, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Deci-dente, e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza del
07.05.2024.
Successivamente delegata la causa per la decisione a questo Giudice veniva rinviata ex art 309
c.p.c. per mancata comparizione delle parti.
Venuta l'udienza del 21.11.2024 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni indi la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 13.02.2026 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato le note ex art 127 ter c.p.c indi il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Il ricorso è infondato e pertanto non merita di essere accolto.
In ordine ai dedotti vizi dell'iter procedimentale che ha condotto alla redazione del verbale di P_ accertamento oggetto dell'avversa impugnativa si osserva che esso è stato redatto in conformità alle disposizioni, anche attuative, vigenti in materia. Quanto al presunto vizio di motivazione del verbale deve comunque evidenziarsi come esso risulti ampiamente argomentato e motivato, non senza rilevarsi l'assoluta legittimità della motivazione assunta anche per relationem. Pretestuosa appare la dedotta inintelligibilità del verbale, posto come in esso si richiami chiaramente la normativa di riferimento, come pure il CCNL.
Pag. 2 di 21 Peraltro, il ricorrente è ben stato posto in condizione di interloquire in ordine all'accertamento ispettivo, prova ne sia la circostanza che nel corso di esso sia stato redatto verbale di primo accesso con ordine di esibizione della documentazione in possesso dell'azienda (cfr. allegato).
Nel merito va osservato come le omissioni contributive oggetto di contestazione scaturiscano P_ dal verbale di accertamento ispettivo n. 000479247/DDL del 25.05.2015 (in allegato), per l'omesso versamento, da parte della ricorrente, dei contributi del periodo dal 07/04/2010 al 31/01/2015. Al predetto verbale, redatto dagli ispettori INPS AL Torrisi, Per_2
e i legge: “In data 12/03/2015 è stato eseguito un accesso ispettivo
[...] Parte_3 presso il cantiere edile sito in via Bo-nanno n. 13 a Caltagirone, ove operava l'impresa edile
ES OM, con sede legale a Caltagirone in via Salvo D'acquisto n. 21. Nel cantiere erano presenti e in atteggiamento lavorativo il IG. ME AC, titolare della suddetta ditta, e il dipendente IG. , nato il [...] a [...] è Parte_1 proceduto alla verifica dell'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale del personale occupato, a partire dall'aprile 2010 (ambito prescrizionale).
Della documentazione richiesta la ditta ha esibito soltanto quella riportata nella pagina precedente e che in copia è stata acquisita agli atti. Dalle denunce aziendali, dai documenti esibiti e dai dati informatici dell'Istituto, per il periodo oggetto dell'ispezione (4/2010-1/2015), sono state accertate, nei confronti della ditta, le seguenti inadempienze:
1. Non ha assolto la contribuzione previdenziale e assistenziale nella misura prevista, perché non ha determinato la c.d. retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del D. L. 244/95 conv. con modif. in L.
341/95. Il sopra citato art. 29 prevede che: «I datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale e assistenziale su di una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali di categoria con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili».
2. Dal 14 giugno all'11 agosto 2012, ha instaurato con il lavoratore , nato il [...] a [...], un Persona_3 rapporto di lavoro part-time. Tale tipologia di rapporto è stata stipulata in violazione delle regole contrattuali previste, in merito al lavoro part-time, dall'art. 97 del CCNL di categoria
(Edilizia-artigianato) in vigore dal 01/06/2008. Infatti il sopra citato art. 97 prevede, in particolare, che in edilizia il ricorso al part-time per gli operai di produzione deve costituire una prestazione eccezionale e stabilisce che l'impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale in misura superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Viene riconosciuta tuttavia la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. Quindi una volta raggiunta la percentuale sopra indicata, ogni ulteriore contratto part-time stipulato deve ritenersi adottato in violazione delle regole contrattuali. Pertanto, per quanto riguarda le inadempienze di cui ai punti 1 e 2, giacché nel settore dell'edilizia l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, secondo la regola generale stabilita dall'art. 29 del d. l. n. 244 del 1995, convertito con modificazione in legge 8/8/1995
n.341, deve essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai c.c.n.l. (c. d. retribuzione virtua-le), e non essendoci alcuna
Pag. 3 di 21 previsione pattizia che giustifichi il rapporto a tempo parziale tanto da comportare una deroga legittima alla regola generale, per il suddetto contratto a tempo parziale, sarà applicata la contribuzione di legge sulla retribuzione virtuale rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno P_ ( – circ. n. 6/2010, punto 3.1, ultimo capov.). Quindi si è proceduto al calcolo dell'imponibile (c. d. retribuzione virtuale), per il periodo dal 7/4/2010 al 31/1/2015, sulle differenze riscontrate tra il numero di ore settimanali stabilito dai contratti collettivi nazionali P_ (40 ore settimanali) e il numero delle ore settimanali dichiarate dalla (tenendo conto delle esclusioni e riduzioni previste nell'anzidetto art. 29 e detratte le ore, maturate nei vari periodi dell'anno, per ferie -160 ore annue- e permessi retribuiti -88 ore l'anno usufruibili 1 ora ogni 20 ore di lavoro effettivo- e quelle consentite per assenze in-giustificate -40 ore annue Le irregolarità dell'azienda riscontrate nel verbale ispettivo, di cui i prospetti contabili e di calcolo ad esso allegati sono i seguenti: l'errata applicazione da parte della del Controparte_1
CCNL aziende artigiane del settore alimentazione e panificazione, in luogo del contratto effettivamente applicabile del CCNL “aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”, con conseguente parametrazione degli imponibili alle paghe previste dal suddetto CCNL, in conseguenza, anche, della dichiarazione di responsabilità rilasciata dal socio e amministratore unico della IG. , Controparte_1 Parte_1 che comporta la perdita della qualifica artigiana anche per la società; la registrazione di giornate non lavorate né retribuite in quanto oggetto di prestazioni previdenziali, mentre in P_ effetti non tutti i periodi in questione sono coperti da autorizzazione per fruire dei benefici a carico di Fondi Alternativi, nonché l'effettuazione da parte dei dipendenti prestazioni lavorative di durata superiore a quanto riportato sul Libro Unico del Lavoro, come descritto in dettaglio nell'allegato “prospetti di calcoli”, il che ha comportato, anche, Con l'irrogazione della sanzione per omessa e/o infedele registrazione a in considerazione delle irregolarità riscontrate, il disconoscimento delle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 27 del d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020, in applicazione dell'art. 10 l. n.
30/2003, dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 e del D.M. 29.10.2007; l'irrogazione della sanzione amministrativa, per aver la utilizzato la lavoratrice Controparte_1 [...]
“in nero”, non avendo effettuato la comunicazione di assunzione della stessa P_6 così come previsto dall'art. 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2006 n° 296 di modifica dell'art.
9-bis D.L. 510/1996 convertito con L. 608/1996.
In ordine all'errata applicazione da parte della del CCNL aziende Controparte_1 artigiane-Corretta applicazione del CCNL “aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Gli hanno correttamente contestato P_7 alla ricorrente l'errata applicazione del CCNL ALIMENTARI – ARTIGIANATO, in luogo del CCNL
“aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.”
Come da dichiarazione rilasciata dall'Amministratore Unico/socio, nonché legale rappresentante della “Sono socio e amministratore unico della Controparte_1 sin dalla data di costituzione della società si Controparte_1 Controparte_8 occupa solamente dell'attività di bar pasticceria con unica sede operativa in Pedara piazza don
Diego 4. Per svolgere l'attività sociale si avvale solo di personale dipendente, …….. La società
ha rilevato la Pasticceria ME Rosario, ditta individuale di cui ero il P_1 P_1
Pag. 4 di 21 titolare. Da quando si è costituita la non svolgo più attività lavorativa Controparte_1 quale pasticcere ma la mia attività è proseguita nella gestione dell'azienda occupandomi di forniture, pagamenti, gestione del personale e tutto ciò che riguarda la gestione della società e della sua attività”.
Pertanto dalla dichiarazione del legale rappresentante emerge chiaramente il mancato espletamento di attività manuale, il che comporta il venir meno dei requisiti, anche per l'azienda, di natura artigiana.
Alla dichiarazione rilasciata dall'Amministratore Unico, in quanto resa alla parte, va indiscutibilmente attribuita natura confessoria ex art. 2735 c.c. e preclude l'espletamento di qualsivoglia istruttoria volta a fornire la prova del contrario.
Le disposizioni di cui alla legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato) a tal proposito art. 2 “Imprenditore artigiano”, comma1: “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.” - art. 3 “Definizione di impresa artigiana”, commi 1 e 2: 1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumenta-li e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.-Art. 5 “Albo delle imprese artigiane”, commi da 1 a 3: “È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società “.
Pag. 5 di 21 Orbene, in considerazione della normativa sopra citata, non appare revocabile in dubbio che, sulla scorta di quanto accertato dagli Ispettori di Vigilanza, nonché di quanto dichiarato dallo stesso legale rappresentante, non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della qualifica di artigiano al IG. , e, conseguentemente, di impresa artigiana alla Parte_1
dal momento che il IG. , che è risultato non Controparte_1 Parte_1 svolgere l'attività anche manuale nell'ambito del processo produttivo, ne detiene la maggioranza del capitale sociale (80%-cfr. visura in allegato).
Ne consegue che all'azienda non è applicabile il CCNL ALIMENTARI – ARTIGIANATO (in all.), riservato, esclusivamente ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane bensì il CCNL, non riguardante imprese artigiane “aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione colletti- va e commerciale e turismo” (in all.), stipulato dalle associazioni maggiormente P_ rappresentati-ve ; ; P_10 Controparte_11 Controparte_12 P_1
[...] P_14 P_15 P_16
Peraltro, che l'attività in concreto svolta dall'azienda in questione rientri nel novero di quelle applicabili al CCNL Pubblici Esercizi, lo si evince anche dai codici ATECO, rientranti nel suddetto CCNL, in atti
Ancora, sull'argomento si evidenzia che il CCNL ALIMENTARI – ARTIGIANATO invece applicato dall'azienda, prevede l'assolvimento di obblighi assicurativi in capo al datore di lavoro in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL Pubblici esercizi, dal momento che, per esempio, è ivi previsto l'esonero dal pagamento della contribuzione minore.
Quanto all'onere probatorio, in subiecta materia, e relativo assolvimento, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, grava su chi invochi l'inquadramento nel settore artigiano;
si richiamano al riguardo: -Cass. sez. lav., n. 24555/2016 (conf. Cass. sez. lav., n. 2090/1998):
“In tema di inquadramento ai fini contributivi, l'impresa che chiede l'accertamento della natura artigiana ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza potersi limitare ad invocare l'iscrizione nel relativo albo, che ha valore meramente indizia-rio e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto dell'art. 5 della l. n. 443 del 1985, può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell'impresa agli effetti previdenziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva fatto retroa-gire l'obbligo di un imprenditore di versare i contributi previsti per le imprese industriali, in conseguenza del superamento del numero massimo di dipendenti ammessi per l'impresa artigiana, ad un momento antecedente l'accertamento dell'interposizione fittizia di un'altra ditta, in realtà non operativa, che aveva simulato l'assunzione di suoi dipendenti per non rendere palese la perdita del re-quisito).”
P_ Quanto alla possibilità per l' di variare l'inquadramento e la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, si richiama l'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995: “8. I P_ provvedimenti adottati d'ufficio dall di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
Pag. 6 di 21 l'inquadramento iniziale sia stato de-terminato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro….”
Nel caso di specie l'inquadramento iniziale della quale impresa Controparte_1 artigiana è stato determinato dalle inesatte dichiarazioni del datore, che, invece, nella P_ dichiarazione resa agli Ispettori, come visto, ha specificato all di non svolgere più attività lavorativa quale pasticcere sin dalla data di originaria costituzione della P_1
del tutto legittimamente, dunque, gli effetti della variazione sono stati fatti
[...] retroagire alla suddetta data.
Peraltro è il caso di evidenziare come alcuni dipendenti risultino inquadrati in figure contrattuali -quale, ad esempio il Banconiere di tavola calda- non rilevabili nel CCNL
ALIMENTA-RI – ARTIGIANATO (in all.), e sono invece previste nel CCNL Pubblici Esercizi (in all.).
Quanto alla maggiore rappresentatività del CCNL Pubblici Esercizi, va rilevato come essa non sia revocabile in dubbio, considerate le associazioni stipulanti e la tipologia di attività rientranti nel suddetto Contratto, che peraltro corrispondono a quelle in concreto svolte dall'azienda; irrilevante appare peraltro la presunta percentuale di prodotti lavorati o semilavorati realizzati dalla stessa, poiché, come evidenziato, ciò che caratterizza la natura artigiana dell'azienda è lo svolgimento della predetta attività, di carattere manuale, da parte del titolare, attività che invece, come ripetutamente rilevato, non risulta essere effettuata dal IG. . Parte_1
Per tutto quanto sopra evidenziato, gli addebiti mossi in verbale riguardanti le differenze di imponibile scaturenti dall'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi in luogo del CCNL Alimentari
Artigianato appaiono corretti, considerato anche che dall'osservazione dell'attività svolta dalla società è emerso che si tratta di un esercizio commerciale rivolto alla ristorazione alla propria clientela con alimenti e bevande da consumare negli spazi a questo dedicati o all'asporto; i prodotti realizzati nel laboratorio attrezzato nei locali aziendali, consistenti in prodotti di pasticceria, gelateria e rosticceria, vengono mostrati agli avventori per proporne l'acquisto ed il consumo unitamente a bibite, li-quori, caffè. Si tratta, dunque, e nei fatti, di un'attività riconducibile e classificabile quale pubblico esercizio.
Peraltro, il CCNL “aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo” annovera, tra le aziende rientranti nell'applicazione del contratto, quelle che vengono classificate con codice ATECORI 56.10.3 (Gelaterie e ), tra cui risulta P_1 dunque rientrare la società ricorrente.
In considerazione di quanto sopra esposto la contribuzione da versare ex articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989 n° 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n° 389 deve essere rapportata alle paghe stabilite all'interno del CCNL “aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”.
In ordine all'addebito conseguente alla registrazione di giornate non lavorate né retribuite, e P_ non coperte, in relazione ad alcuni periodi, da autorizzazione per fruire dei benefici a
Pag. 7 di 21 carico di Fondi Alternativi, nonché l'effettuazione da parte dei dipendenti prestazioni lavorative di durata superiore a quanto riportato sul Libro Unico del Lavoro.
Quanto alle suddette contestazioni, si osserva che gli Ispettori hanno riscontrato, in relazione ad alcuni periodi di assenze non lavorate né retribuite, come essi non fossero coperti da P_ autorizzazione per fruire di benefici a carico di Fondi Alternativi;
invero è risultato che P_ l'azienda è stata autorizzata dall' a fruire dei benefici a carico di Fondi Alternativi, ma alcuni periodi e lavoratori non sono stati oggetto dei suddetti benefici (cfr. doc.ne in all.); inoltre, è stata riscontrata l'effettuazione da parte dei dipendenti prestazioni lavorative di durata superiore a quanto riportato sul Libro Unico del Lavoro, come analiticamente dettagliato nei prospetti di calcolo facenti parte integrante del verbale;
da ciò il mancato rispetto da parte dell'azienda dell'obbligo di ragguaglio della contribuzione alla retribuzione imponibile.
La deduzione di controparte secondo cui l'azienda avrebbe rispettato i minimali contributivi appare del tutto generica.
In ogni caso, sulla questione dell'obbligo di commisurazione della contribuzione alla retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 D.L. n. 338/1989, ai sensi del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oltre che da altri accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore, appare utile richiamare la basilare distinzione tra “retribuzione” e “contribuzione”.
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, deve essere garantito al lavoratore un minimale contributi-vo direttamente parametrato alla retribuzione “virtuale” stabilita dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa. Tale garanzia contributiva, non opera solo ai fini del minimo salaria-le applicato, ma anche in riferimento all'orario di lavoro settimanale e alla connessa retribuzione che rappresenta la base imponibile previdenziale sia P_ P_1 ai fini sia a quelli Pertanto, le as-senze dal lavoro non contrattualmente giustificate non esonerano il datore di lavoro stesso dal pagamento del premio sulla retribuzione c.d. contributiva, che resta insensibile alla retribuzione di fat-to erogata, fatta eccezione per l'ipotesi in cui quest'ultima sia superiore.
Dall'accertamento è emersa la registrazione a L.U.L. di un orario di lavoro inferiore (anche per effetto dell'attribuzione di periodi non coperti dal Fondo di Solidarietà per l'Artigianato)
a quello contrattualmente stabilito e/o comunque effettuato dai lavoratori (cfr. dich. in all.)
e dunque si è riscontrato il pagamento da parte della ditta della contribuzione in misura inferiore a quella per legge dovuta.
I lavoratori la cui posizione è stata interessata dall'accertamento risultano essere stati assunti con contratto di lavoro full time e/o part time, contratti in relazione ai quali, per quanto qui di interesse ai fini contributivi, deve essere rispettata la paga base prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento e l'orario settimanale da essa fissato. Peraltro, l'obbligo di parametrare le retribuzioni dei lavoratori non solo in full time, ma anche in part time ai minimi
Pag. 8 di 21 imponibili rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7, legge d.l. n. 463/1983, conv. in legge 638/1983, discende direttamente da quanto disposto dall'art. 9 legge n. 61/2000, recante “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”.
Nei medesimi termini, poi, l'art. 1, comma 4, legge n. 389/1989, che, sempre in tema di retribuzione minima imponibile per i rapporti di lavoro in part time così dispone: “4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'art. 5, comma 5, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: "5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".
Il suddetto comma 4 in sostanza estende la disciplina dei minimi contributivi prevista dal precedente comma 1 della legge n. 389/89 sopra citato ai lavoratori in part time1. 1 “1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” .
Si richiama al riguardo l'ampia giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento dei minimali imponibili ai fini contributivi ex art. 1 legge n. 389/1989; si vedano, ex multis:
Cassazione, sez. lav. nn. 7194/2010, 2758/2006, 16/2012, 4926/2016:“Il criterio del cd. minimale retributivo secondo cui l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro va determinata in relazione al parametro minimo virtuale del contratto collettivo di categoria, trova applicazione dal 1° gennaio 1989, in virtù dell'art. 1, comma 2, della l. n. 389 del 1989 che ha disposto la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge non convertiti n. 548 del 1988, n.
110 del 1989, n. 279 del 1989”.
Inoltre la Suprema Corte, con la sentenza n. 15120/2019, si è pronunciata in fattispecie, sovrapponibile alla presente, avente ad oggetto l'assoggettabilità ad imponibile contributivo delle assenze non giustificate, sancendo la ricorrenza del suddetto obbligo: “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”.
Pag. 9 di 21 Orbene, non può non ribadirsi che con il sopra riportato arresto giurisprudenziale la Corte di legittimità ha affermato in claris il principio dell'assoggettabilità a contribuzione sulla retribuzione virtuale di cui all'art. 1, legge n. 389/1989.
La disposizione ha infatti evidenti finalità antielusive, che verrebbero ad essere del tutto vanificate laddove si legittimasse il principio della commisurazione della contribuzione dovuta soltanto alla prestazione effettivamente resa, per le ipotesi in cui il mancato espletamento della prestazione non sia riconducibile, come nel caso all'esame, ad ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione.
Ma vi è di più, giacché all'arresto n. 15020/2019 ha fatto seguito la successiva pronuncia n.
22222/2020, ove la Suprema Corte, dopo aver integralmente richiamato e confermato l'orientamento già espresso nella sentenza n. 15120/2019, ha avuto modo di ulteriormente specifica-re: “….è, quindi, evidente che la natura inderogabile, nel senso sopra indicato, e l'autonomia dell'obbligazione contributiva rendono del tutto irrilevante l'adesione del lavoratore all'iniziativa del datore di lavoro in caso di sospensione unilaterale o, addirittura, di rifiuto del medesimo lavoratore nel rendere pienamente la prestazione lavorativa….”
(conf. Cass. 4676/2021)
Anche la Corte D'Appello di Catania ha ritenuto che la contribuzione debba essere parametrata ai minimali ( cfr. Corte d'Appello di Catania n. 750 del 2019 e Corte d'Appello di
Catania n. 240/2020)
Alla luce della giurisprudenza sopra riportata, che afferma la necessità dell'applicazione del minimale contributivo di cui alla contrattazione collettiva di riferimento quale regola generalizzata anche nelle ipotesi di assenze ingiustificate, va confermata l'assoluta fondatezza delle omissioni contributive riscontrate con il verbale in questione.
Pertanto il dato imprescindibile di riferimento non può che essere quello dettato dall'art. 1, d.l.
n. 338/89 citato, ed, in ogni caso, la effettuazione di giornate lavorative inferiori rispetto a quelle previste dal contratto, se pur possa comportare l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella del CCNL, giammai può condurre anche all'obbligo di versamento di una contribuzione ridotta, stante quanto disposto dall'art. 1 sopra citato, in considerazione, anche, della circostanza che differenti sono i presupposti, i soggetti e gli ambiti dei due distinti rapporti, l'uno riguardante il sinallagma lavoro/retribuzione (intercorrente tra datore e lavoratore), l'altro invece concernente il rapporto assicura-tivo, che è trilatero ed, in taluni casi, previsti, come detto, anche per finalità antielusive, il versamento della contribuzione dovuta è comunque commisurato a quanto disposto dalla contrattazione di riferimento.
Quanto alla contestazione riguardante l'effettuazione da parte dei dipendenti di prestazioni lavorative di durata superiore a quanto riportato sul Libro Unico del Lavoro, va evidenziato come controparte in ricorso non abbia dedotto, né contestato alcunché al riguardo, da cui ne deriva che il suddetto rilievo concernente l'effettuazione da parte dei dipendenti prestazioni lavorative di durata superiore a quanto riportato sul Libro Unico del Lavoro, deve ritenersi provato, per difetto di contestazione ex art. 115 c.p.c. ed il conseguente addebito contributivo risulta dunque pienamente legittimo.
Pag. 10 di 21 In ogni caso dalla lettura delle dichiarazioni resa agli ispettori le ore lavorative espletate in concreto dai dipendenti sono quelle che essi hanno dichiarato agli ispettori.
Dichiarazione resa da in data 21.07.2022: “Lavoro presso questo Testimone_1 bar da quattro anni con le mansioni di banconista. Lavoro quattro ore al giorno per sei giorni a settimana. Con me lavorano TE, , AL. La IGnora è in prova. P_18 Per_4 Pt_2
Guadagno 700 euro circa al mese. Vengo pagata con bonifico.”
Dichiarazione resa da in data 1.12.2022: “Ad integrazione della mia Testimone_1 precedente dichiarazione resa il 21.07.2022 che confermo integralmen-te, preciso che il mio orario di lavoro osservato cioè svolto sempre secondo quanto affermato e cioè per quattro ore al giorno per sei giorni ogni settimana. Ho sempre osservato qualche giorno di riposo settimanale il mercoledì ad eccezione di festività cadenti il mercoledì, occasione nella quale il mercoledì festivo ho lavorato e goduto del riposo un altro giorno della settimana. Ho sempre lavorato nel giorno di domenica di ogni settimana. Nel corso del tempo della mia attività alle dipendenze della ho sempre lavorato in occasione della festività. Non mi Controparte_1 sono mai assentata dal lavoro se non in occasione di malattia come da certificati medici. Non ho mai usufruito di permessi orari ma ho goduto annualmente delle ferie nella misura di 15 giorni nel gennaio di ogni anno;
non ho usufruito delle ferie in altri periodi dell'anno. Per la mia attività sono stata retribuita mensilmente a mezzo bonifico per un importo di circa € 750,00 netti per 13 mensilità.”
Dichiarazione resa da : “Sono il figlio del titolare . Sono socio Testimone_2 Parte_1 Co della Sono socio lavoratore. Lavoro nella società da circa tre anni come collaboratore e dipendente. Ri-cevo lo stipendio.Non convivo con mio padre. Lavoro dalla 6 di mattina alle
14:30 tutti i giorni tranne il mercoledì. Nel bar lavorano , TE, che oggi Tes_1 Pt_2
è in prova. Nel laboratorio lavorano , , AL in questo momento.” Per_4 P_18 Per_5
Dichiarazione resa da : “Lavoro presso la da diversi Testimone_3 Controparte_1 anni anche se in precedenza sono stato assunto originariamente dalla ditta individuale
ME. Svolgo le mansioni di pasticcere-gastronomo. Lavoro dalle 6.00 alle 13.00 per sei giorni a settimana. Ho giorno libero il mercoledì perché il bar è chiuso. Da quando sono stato assunto ho sempre osservato questo orario e non mi sono mai assentato se non per ferie o malattia. Vengo retribuito € 1.300 al mese che mi vengono corrisposti con bonifico bancario. Il mio stesso lavoro nel turno pomeridiano viene svolto da .” Persona_6
Dichiarazione resa da : “Lavoro presso il bar Pasticceria del IG. da P_19 Parte_1 più di cinque anni con le mansioni di aiuto pasticcere. Lavoro dalle 6.00 alle 13.00 tutti i giorni, tranne il mercoledì che è il giorno di chiusura. Da quando sono stato assunto ho sempre osservato questo orario di lavoro. Guadagno € 35,00 al giorno, per cui vengo pagato € 900 al mese che mi vengono corrisposti con accredito su conto posta evolution. Mi sono assentato solo per ferie o malattia.”
Dichiarazione resa da “Lavoro con la società dal 2020, in Testimone_4 P_1 precedenza la ditta era individuale del IGnor . Vi è stata quando un passaggio Parte_1 da ditta individuale alla società, ma per me non c'è stato un momento di distacco lavorativo
Pag. 11 di 21 poiché ho proseguito nel rapporto senza soluzione di continuità. Svolgo la mansione di pasticcere. Lavoro dalle 5.45 alle 13.00, tutti i giorni della settimana tranne il mercoledì che è il giorno di chiusura del locale.
Per_ Di pomeriggio lavorano e nel laboratorio. Da quando sono stato assunto ho Per_6 sempre osservato questo orario di lavoro e non mi sono mai assentato se non per ferie.
Guadagno € 1.300 al mese che mi vengono corrisposti con bonifico bancario.”
Dichiarazione resa da : “Lavoro presso questo bar da tre mesi, ho iniziato ad P_20
Aprile 2022 prima di Pasqua verso giorno otto. Lavoro quattro ore al giorno per sei giorni a settimana come aiutante pasticcere. Guadagno circo 800 euro al mese, vengo pagato con Per_ bonifico. Lo straordinario viene pagato. Con me lavorano , , , di Per_6 P_18 Per_4 mattina mentre di pomeriggio , di nuovo .” Dichiarazione resa da Per_6 Per_6 [...]
: “Oggi mi trovo presso questo bar in prova. È il primo giorno che vengo. Mi sono P_6 presentata io al titolare IG. che mi ha detto di venire qui oggi. Sono arrivata Parte_1 alle otto di mattina e andrò via a mezzogiorno o l'una. Non abbiamo concordato una paga con il titolare. Stamattina ho svolto le funzioni di cameriera.” Dichiarazione resa da
[...]
Tes_5
Lavoro presso il bar pasticceria sita in Pedara p.zza Don Diego dall'inizio di luglio, P_1 mi sembra giorno 1 del 2021. Svolgo, da sempre, mansioni di addetta al banco del bar, dal giovedì al martedì di ogni settimana con orario giornaliero dalle 10.00 alle 14.00. Ho sempre effettuato questo orario di lavoro e non mi sono mai assentata dal lavoro se non in occasione di malattia e per le ferie prese in gennaio o per permessi chiesti e accordati. Sono stata assunta dal IG. che è il mio datore di lavoro. Insieme a me in questo momento, Parte_1 lavorano , addetto alla cassa;
, aiutante banconista. Nel laboratorio di Per_1 Parte_2 pasticceria lavorano i IGg. mi sembra , pasticcere;
, aiuto P_18 Tes_3 P_19 pasticcere;
aiuto pasticcere. Testimone_4
Dall'inequivocabile tenore delle dichiarazioni raccolte emerge dunque in tutta evidenza la legittimità dell'addebito effettuato per gli orari e/o giornate di lavoro riscontrate, in difformità di quanto invece dichiarato in L.U.L..
Il verbale, sul punto, si fonda sulle dichiarazioni rilasciate e/o sulla disamina del L.U.L., che indica la qualifica ed il livello, ed esso è corredato di analitici prospetti di calcolo, redatti periodo per periodo e lavoratore per lavoratore, con indicazione delle qualifiche;
inoltre, la normativa sopra riportata è assolutamente chiara e non lascia adito a dubbi interpretativi di sorta, nell'imporre comunque il ragguaglio della retribuzione all'orario contrattuale.
Del tutto inconferenti, quindi, le avverse deduzioni secondo cui “I dipendenti Controparte_21
e non erano più in servizio alla data di accesso ispettivo mentre
[...] P_22 Per_ altri lavoratori (in forza al momento dell'ispezione, quali i IGg. e ) non sono Parte_4 stati sentiti dagli ispettori. Non si comprende quindi come sia stato formato il quadro P_ probatorio che l' vorrebbe accreditare, ed anche questo aspetto si contesta”, dal momento che, come si evin-ce anche dai prospetti di calcolo allegati al verbale, le differenze di
Pag. 12 di 21 imponibile contributivo sono state riscontrate anche per effetto dell'applicazione del CCNL
Pubblici Esercizi, in luogo di quello Artigiani.
La contesta inoltre il disconoscimento, da parte di delle Controparte_1 P_3 agevolazioni contributive conseguente all'accertamento delle violazioni contestata alla ditta, deducendo, da un lato, che le violazioni accertate e contestate sarebbero infondate, e che, dall'altro, gli stessi ispettori, in sede di accertamento, non avrebbero contestato la sussistenza dei presupposti, richiesti dalla legge, ai fini delle agevolazioni contributive.
Va sul punto rilevato che il mancato riconoscimento delle agevolazioni in parola scaturisce diretta-mente, come anche rilevato in verbale, dall'inosservanza del disposto di cui all'art, 1, comma 1175, legge n. 296/2006, che testualmente dispone: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contri-butiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresenta-tive sul piano nazionale”.
Orbene, considerata la sopra dedotta violazione del disposto dell'art. 1, legge n. 389/1989 e comunque, il mancato rispetto della contrattazione collettiva di riferimento, il che già, di per sé legittima il disconoscimento dei benefici contributivi goduti dall'azienda, va inoltre rilevato come controparte nulla abbia dedotto anche in ordine alla sussistenza del requisito della regolarità contributiva, che costituisce ulteriore elemento costitutivo al fine del riconoscimento del diritto allo sgravio.
D'altronde, una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del DURC on line.
Peraltro, una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006).
Tanto premesso in ordine alla legittimità della revoca disposta dall'Istituto delle agevolazioni fruite dalla ricorrente, va inoltre eccepito come controparte non abbia in alcun modo assolto all'onere, su di essa incombente, di provare la sussistenza dei requisiti per poter accedere alle agevolazioni non possa che incombere in capo al soggetto richiedente, stante la giurisprudenza consolidata resa dalla Suprema Corte sull'argomento (cfr. Corte di Cassazione n. 2387/2004, n.
14130/2002).
In linea generale ed in punto di riconoscimento del diritto ad abbattimenti dell'onere contributivo, deve rilevarsi come controparte non possa andare assolta dall'onere probatorio, gravante sulla stessa, di dimostrare la sussistenza degli elementi richiesti per la concessione di eventuali sgravi in favore della medesima;
in particolare, con l'odierno ricorso, il ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per
Pag. 13 di 21 procedere all'assunzione agevolata, al fine di comprovare la legittima fruizione del beneficio previsto dall'art. 20, legge n. 104/2020, e di cui non sembra essersi fatta carico nel ricorso.
L'intervento normativo sopra enucleato si configura come aiuto di Stato, e la sua efficacia è pertanto subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo CE, e successive modificazioni.
Sul punto va rimarcato che, benché l'azione di accertamento avversaria tragga spunto da un verbale ispettivo, al fine di paralizzarne gli effetti, non per questo il thema decidendum è circoscritto alle ragioni enunciate nel verbale stesso, dal momento che non è consentito l'accertamento giudiziario di singoli requisiti o elementi costitutivi di una fattispecie giuridica.
Anche ove l'accertamento abbia limitato ad alcuni aspetti la decisione di non riconoscere i benefici pretesi, la ricorrente, agendo ed assumendo la qualità di attrice sostanziale, per il riconoscimento del diritto agli sgravi, ha l'onere di allegare tutti i fatti da cui il diritto scaturisce e di darne specifica prova.
P_ Solo ove l' si costituisse riconoscendo specificamente l'esistenza di tutti gli altri requisiti del diritto, e per effetto, quindi, di specifiche ammissioni, la società avrebbe potuto ritenersi assolta dai relativi propri oneri probatori.
Sul tema la Cass. civ. sez. lav. n. 11014/2016 ha cosi ribadito “Per principio reiteratamente affermato da questa Corte, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (tra le innumerevoli: Cass. n.
20652 del 2012; n. 21898 del 2010; n. 29324 del 2008; n. 16351 del 2007; n. 5137 del 2006; n.
19373 del 2004; n. 1879 del 1997).
Altrettanto incontestabile che il giudizio instaurato a seguito dell'iscrizione a ruolo del credito P_ contributivo da parte dell che ha disconosciuto il diritto agli sgravi non si atteggia ad impugnativa del provvedimento di diniego al fine di verificarne la legittimità o meno;
non è un giudizio sull'atto, bensì un giudizio sul rapporto che tende ad accertare la sussistenza, o meno, dei presupposti del diritto azionato. Resta poi escluso che il principio di non contestazione possa riguardare anche la fase amministrativa che abbia preceduto l'instaurazione del giudizio
(v. Cass. n. 19262 del 2003; conf. Cass. n. 16351 del 2007).
Ne consegue che nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzione (ovvero anche ad iscrizioni a ruolo), emesse nei confronti dell'impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, P_ l abbia ne-gato il diritto agli sgravi suddetti sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto (Cass.
n. 14130 del 2002, ol-tre giurisprudenza conforme innanzi citata)”.
Pertanto alla luce della giurisprudenza sopra riportata controparte avrebbe dovuto, in ogni caso, fornire la prova in ordine al diritto a tutti i benefici pretesi, e ciò a prescindere di qualsivoglia contestazione fosse stata ivi operata. Essa invece, in contrario, non ha neanche dedotto in virtù di quale normativa agevolativa le spettasse la riduzione contributiva, anche al fine di poter comprovare la sussistenza dei presupposti fondanti la propria pretesa.
Pag. 14 di 21 Controparte non ha quindi fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa sopra citata per i lavoratori in base ai quali chiede l'applicazione dei benefici sopra enucleati;
pertanto deve confermarsi la ricorrenza dell'obbligo contributivo de quo.
In ordine alle contestazioni riguardanti la lavoratrice l'addebito Controparte_6 contributivo effettuato in verbale relativo alla suddetta lavoratrice, concerne, esclusivamente, il periodo di nove giorni, ossia della durata di formale assunzione (e successiva cessazione del rapporto) della IG.ra , decorrente dal 21.07.2022, e per differenza rispetto a quanto P_6 dichiarato dall'azienda per effetto del CCNL erroneamente dalla stessa applicato;
si vedano al riguardo il modello UNILAV di assunzione ed i prospetti di calcolo allegati al verbale, che riportano addebiti riguardanti soltanto le suddette giornate del mese di luglio;
pertanto, le deduzioni di controparte secondo cui gli addebiti non avrebbero dovuto essere effettuati, appaiono del tutto destituite di fondamento, dal momento che il periodo di assunzione della IG.ra , ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento dei contributi all'azienda, P_6
è stato dichiarato dalla stessa datrice di lavoro.
Parimenti legittima risulta l'irrogazione della sanzione per la violazione dell'art. 3, comma 3,
D.L. n. 12/2002, conv. in l. n. 73/2002, come modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015, prevista per il caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato;
l'obbligo di comunica-zione dell'assunzione è previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del d.gl. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996 ed impone che esso sia assolto entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.
Nel caso di specie appare inconfutabile che la comunicazione di assunzione , come Pt_5 riscontrato dagli Ispettori, è stata effettuata soltanto successivamente all'accesso ispettivo;
la circostanza è altresì incontestata, dal momento che la società ricorrente non la nega, quanto, piuttosto, afferma che la lavoratrice stesse svolgendo la prova presuntiva, in relazione alla quale appare comunque indiscutibile l'obbligo di comunicazione agli Enti competenti secondo le modalità sopra riportate, trattandosi, a tutti gli effetti, di prestazioni lavorative assoggettate a contribuzione, regolate dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, prevista dalla contrattazione collet-tiva di riferimento (si vedano, al riguardo, sul periodo di prova, l'art. 20 ccnl Alimentari Arti-gianato e l'art. 110 del CCNL Pubblici Esercizi).
Peraltro, che la IG.ra stesse effettuando attività lavorativa quale dipendente della P_6
appare confermato non solo dalla dichiarazione dalla stessa rilasciata Controparte_1 agli Ispettori (“Stamattina ho svolto le funzioni di cameriera”), ma anche dallo stesso IG.
“Ho assunta a svolgere attività lavorativa quale banconista la IG.ra P_1 Controparte_6
a decorrere da oggi;
non abbiamo ancora formalizzato l'assunzione.”
[...]
Sulla posizione contributiva del IGnor : Verbale unico 2022008951 del Parte_1
22.12.2022, riguardante la posizione, quale lavoratore autonomo, del IG. . Parte_1
Con il verbale 2022008951 del 22.12.2022 (in all.), riguardante la posizione, quale lavoratore autonomo del IGnor , si è poi riscontrato quanto di seguito si trascrive: “In Parte_1 data 21.7.2021 è stato avviato, con verbale di 1° accesso ispettivo, un accertamento nei
Pag. 15 di 21 confronti della esercente attività di gelateria, pasticceria, somministra- Controparte_1 zione di alimenti, bevande e caffè. Nel corso degli accertamenti ispettivi, l'esame della docu- mentazione aziendale esibita, confrontata con gli atti dell'Istituto e con i dettati della legisla- zione in vigenza, evidenzia che la società : a) E' iscritta alla CCIAA di Controparte_1
Catania al n. REA CT-414166, codice fiscale , ha iniziato l'attività d'impresa il P.IVA_1
22.1.2019; b) Ha dichiarato quale attività svolta: gelateria, pasticceria e gastronomia, codice
ATE-CORI 2007-2022 56.10.3; c) L'amministrazione della Società è avvenuta attraverso, sin dalla data di costituzione, l'Amministratore Unico, IG. , nato a [...] il Parte_1
19.2.1974. d) La società ha sempre avuto quali soci i IGg.: • , nato a [...] il Parte_1
19.2.1974, per una quota pari € 8.000,00 (80% del capitale sociale); • , nato a [...]
Catania il 30.6.2000, per una quota pari a € 2.000,00 (20% del capitale sociale). a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita.
Quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va preliminarmente evidenziato che con la disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” il legislatore dele-gato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un IGnificato specifico con finalità non meramente ricognitiva.
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezza-mento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il lo-ro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio per il quale “in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni
Pag. 16 di 21 elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, e possono essere acqui-siti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice, e alle parti, il con-trollo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rap-porto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. lav., n. 8554 del
06/04/2018; v. anche Cass. Civ. n. 20768 del 5 settembre 2017 e i precedenti ivi richiamati).
Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 14965/2014) e recentemente ribadi-to con la sentenza n. 19982/2020 “nel giudizio promosso dal contribuente per P_ l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il P_2 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allega-zione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
Da ultimo, poi, si segnala l'Ordinanza n. 20824/2022 con la quale i Giudici di legittimità hanno af-fermato: “Quanto, inoltre, alla valorizzazione degli accertamenti ispettivi e degli elementi da essi desumibili, la Corte di merito si è correttamente uniformata alla giurisprudenza di legittimità sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi e, in particolare ai verbali ispettivi redatti dagli ispettori degli enti previdenziali, la cui attendibilità può essere incrinata solo da una prova contraria (cfr., fra le tante, Cass. n.20768 del 2017 e i precedenti ivi richiama-ti);….(omissis). Del pari consolidato è il principio per cui per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e ap-prezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (fra tante, Cass. n. 25692 del 2019)”.
Nel caso in esame, dunque, il valore probatorio degli accertamenti ispettivi, secondo quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, può essere scalfito soltanto da una specifica prova contraria (cfr. sentenze che si allegano), prova contraria che, invece, non risulta essere stata congruamente articolata da controparte, con le consequenziali preclusioni che da detta mancata allegazione dei mezzi istruttori ne derivano.
Ancora in punto probatorio deve ricordarsi che, secondo quanto disposto dall'art. 2709 c.c. “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore”. Ed invero costituiscono prova inequivocabile ai fini dell'imposizione dell'obbligo contributivo, le risultanze -poi trasposte nel verbale ispettivo- dei libri obbligatori, ed, in particolare, delle buste paga e del libro unico del lavoro (L.U.L., in allegato) esaminato dagli ispettori.
La documentazione aziendale esaminata dagli accertatori, comunque, costituisce chiara prova contro l'imprenditore, atteso come essa, in quanto documento proveniente dalla parte, abbia efficacia probatoria non solo ex art. 2709 c.c. sopra citato, ma anche qualità di vera e propria confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., per come peraltro autorevolmente ribadito dalla
Pag. 17 di 21 Suprema Corte, sezione lavoro, n. 376/2001: “Relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto degli obblighi contributivi, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., ma anche ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall'imprenditore non soltanto in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710 cod. civ.), ma anche a P_ favore dell che, a norma dell'art. 3 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del
1983), ha il potere di accertare gli obblighi contributivi e, quindi, la sussistenza dei rapporti di lavoro, attraverso l'esame dei libri matricola e paga, dei documenti equipollenti e di ogni altra scrittura contabile”.
P_ Considerate le omissioni contributive rilevate nei verbali ispettivi l' ha provveduto alla determinazione degli imponibili omessi, calcolati sulla scorta degli elementi tipici del CCNL
Terziario, e della contrattazione di riferimento in relazione ai lavoratori, come specificato nei prospetti allegati al verbale.
Con specifico riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti nel corso degli accertamenti va rilevato come le stesse, rilasciate nell'immediatezza dell'accesso, costituiscano piena prova in favore dell'assunto dell' , ed, in più, anche i P_2 riscontrati dati documentali non possono essere in alcun modo scalfiti da precisazioni successivamente effettuate.
Sempre sull'argomento si richiama anche il pronunciamento della Suprema Corte n.
8567/2016: “Le dichiarazioni rese dinanzi all'ispettore verbalizzante pur se contraddittorie con quelle rese dinanzi al Giudice, prevalgono in quanto rese nell'immediatezza dei fatti. Il verbale ispettivo è at-tendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine restando comun-que liberamente valutabile dal Giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
Pertanto la giurisprudenza di legittimità più recente propende per la tesi secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (cfr. Cass. n.
17555/2002; Cass. 24208/2020). Ed al suddetto -attuale- orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si è conformata anche la Corte d'Appello di Catania (cfr. sentenze nn. 567/2022, 379/2021, 537/2017, 672/2018).
Quanto alla giurisprudenza di merito di interesse, va poi richiamata la pronuncia n. 4025 del
18.10.2018 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, in cui in particolare, sul medesimo argo- mento, si è statuito: “Nella fattispecie in esame le deposizioni rese dai due lavoratori agli ispetto-ri, allegate al verbale, vanno reputate maggiormente attendibili e più genuine di quelle fatte distanza di tempo nel presente giudizio, giacché rese nell'immediatezza dei fatti, senza preavviso e senza possibilità di riflettere sulle conseguenze giuridiche delle proprie risposte nonché dettagliate e di univoco contenuto”.
Pag. 18 di 21 Parte ricorrente contesta il criterio adottato dall' per il calcolo delle sanzioni o somme P_3 aggiuntive pretese sui contributi atteso che il criterio dovrebbe essere non quello più gravoso della ipotetica evasione contributiva, bensì, tutt'al più, quello della semplice omissione contributiva.
Deve sul punto rilevarsi come il calcolo dell'ammontare richiesto, nonché delle somme aggiuntive maturate, sia stato determinato sulla base dell'applicazione della normativa vigente
(l. n. 388/2000).
P_ In particolare, va richiamata la Circolare n. 110/2001, emanata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio di cui all'art. 116 legge n. 388/2000; in particolare, al punto 1.2. (casi di evasione contributiva accertata d'ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge- articolo 116, comma 8, lett. b), si legge: “Tra le più frequenti irregolarità che concretizzano l'ipotesi dell'evasione come sopra configurata, si segnalano: la mancata iscrizione all' la mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti;
l'infedele P_3 registrazione delle retribuzioni;
oltre, ovviamente, alla mancata denuncia di specifiche partite;
l'omessa o tardiva presentazione delle denunce obbligatorie e la loro infedeltà”.
Ed ancora, più avanti: “Le fattispecie trattate nel presente punto, per quanto verrà meglio precisato nel successivo punto 1.3., di fatto, riguardano i casi di evasione contributiva accertata d'ufficio (ad es. a seguito di accertamenti ispettivi ovvero a seguito di richieste dell'Istituto) ovvero consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge per il pagamento dei contributi”.
Al successivo punto 1.3 (evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori (articolo 116,comma 8,lettera b),ultimo periodo), si legge: “Sempre nell'ambito della previsione dell'evasione, l'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 8, lettera b), in argomento, stabilisce che, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi (sei mesi nella previgente normativa di cui alla L. n.
662/1996) dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa , i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Ovviamente, in caso di mancata osservanza dell'anzidetto termine per il pagamento, troverà applicazione la sanzione civile ordinaria prevista per il caso di evasione.
Nei casi di denuncia spontanea in parola - similmente a quanto previsto per la fattispecie di cui al comma 8, lettera b) - la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
raggiunto l'anzidetto limite massimo sul debito contributivo – ai sensi del comma 9 - maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999 (v. precedente punto 1.1.)”.
Deve peraltro aggiungersi che la Suprema Corte ha avuto modo di pronunziarsi sull'argomento con la sentenza n. 18962/2016: “3. A mente della cit. L. n. 388, art. 116, comma 8, lett. a) si avrà, dunque, l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia: occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribu-zione erogate;
tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non
Pag. 19 di 21 versare contri-buti o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
4. Quanto al primo requisito deve anzitutto notarsi, in termini generali, come la giurisprudenza di questa Corte sia oscillante anche nella materia - differente, ma caratterizzata da evidenti punti di contatto con quella in questione - della possibile equiparazione fra il mendacio alla pubblica am-ministrazione da parte del privato in ordine alla sussistenza della situazione debitoria e l'occulta-mento doloso del debito ai fini dell'art. 2941 c.c., n. 8, (cfr., ex plurimis: in senso positivo, Cass, nn 6478/1984; 4482/1988; in senso negativo, Cass., nn. 4030/1977;
5977/1984). Con specifico riferi-mento alla questione all'esame va, tuttavia, osservato che il termine occultamento non indica ne-cessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'e-ventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto at-traverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, P_ occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'im-posizione e ciò, si proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo.
… 5. Quanto al secondo requisito, di carattere soggettivo, è agevole rilevare che, stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'o-missione o l'infedeltà della denuncia è di per sè sintomatica (ove non meramente accidentale, epi-sodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evi-tare, nell'auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per di più nell'ambito temporale del termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di ef-fettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto;
nè, d'altra parte, potrebbe altrimenti comprendersi, se non appunto ove dettata da tale fine, l'omissione nelle denunce obbliga-torie di dati di cui comunque il datore di lavoro è evidentemente a conoscenza, per averli, in tesi, già altrimenti registrati. Ne discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate o di entrambi e, dall'altro e al contempo, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti…..”.
Sul punto relativo all'applicabilità della fattispecie dell'evasione ha peraltro avuto modo di pro- nunziarsi la Suprema Corte, con la sentenza n. 10427/2018: “L'omessa o infedele denuncia P_ mensile all attraverso i Mod. DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all' art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione con-tributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede;
tale onere non può ritenersi assolto con la mera allegazione di un preteso fatto doloso del terzo (nella specie, indebita appropriazione, da parte P_ del consulente, delle somme da versare all , in as-senza di una tempestiva denuncia dello
Pag. 20 di 21 stesso all'autorità giudiziaria penale, atteso che la condotta silente del datore di lavoro è idonea a corroborare l'elemento intenzionale”.
Dal verbale ispettivo si evince dunque chiaramente che, giacché il datore di lavoro non ha provveduto a dichiarare la contribuzione effettivamente dovuta, trattasi, pacificamente, di una fattispecie rientrante nell'alveo del regime sanzionatorio dell'evasione, e non già dell'omissione.
In considerazione della complessità della fattispecie scrutinata si ritiene che sussistano giusti morivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Trovato, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3726/2023 R.G. disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Cosi deciso il 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 21 di 21