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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/07/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ANDREA OCCHIONE
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L.118/71 a decorrere dal 1.07.2021, con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva:
- di aver ottenuto, con decreto di omologa emesso in data 15.3.2022 all'esito del procedimento di ATP iscritto al n.r.g. 3119/20, il riconoscimento del requisito sanitario di cui all' art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal 1.07.2021;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 5.04.2022; CP_1
- di aver trasmesso in via telematica, in data 21.05.2022, il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c., l' CP_1
non aveva ancora provveduto a dare esecuzione all'omologa.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato CP_1 contumace, con ordinanza in data 18.04.2024.
Con la medesima ordinanza, questo giudice, rilevato che, dall'esame della documentazione prodotta, non emergeva la prova del possesso, da parte dell'istante, del requisito reddituale richiesto per beneficiare della prestazione di cui all'art. 13 L.
118/71 (non essendo sufficiente, ai fini della prova in giudizio, la mera dichiarazione contenuta nel modello AP70), invitava la parte ricorrente a discutere in ordine alla sussistenza di detto requisito, autorizzando la stessa al deposito di documentazione sul punto entro 30 giorni prima dell'udienza del 21.01.2025, a cui veniva rinviata la discussione della causa.
Nonostante l'invito, la difesa di parte ricorrente, nel depositare le note di trattazione scritta per l'udienza predetta – celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. - ometteva di allegare la documentazione reddituale richiesta;
pertanto, con ordinanza in data 21.01.2025, la causa veniva ulteriormente rinviata all'udienza del 5.06.2025
- anch'essa sostituita dal deposito di note scritte - per il deposito di apposita certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, di cui si riteneva necessaria l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Con note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025, la difesa di parte ha chiesto un ulteriore rinvio per “PER CONSENTIRE IL DEPOSITO DI CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ATTESTANTE I REDDITI
PERCEPITI DAL RICORRENTE NEGLI ANNI DI CAUSA A TUTT'OGGI NON
ANCORA IN POSSESSO DEL RICORRENTE”.
Ebbene, ritiene questo giudicante che l'istanza non possa essere accolta, dovendosi ritenere la parte ricorrente decaduta dalla prova.
Al riguardo, è sufficiente osservare come, nel rito del lavoro, qualora il giudice abbia, nell'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., assegnato ad una delle parti un termine per porre rimedio alle irregolarità degli atti e dei documenti, tale termine deve ritenersi perentorio;
ne consegue, in applicazione della particolare disciplina di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 420 c.p.c., la decadenza della parte dal diritto di far assumere le prove nell'ipotesi di mancata ottemperanza nel termine fissato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav., 20 gennaio 2005, n. 1130).
Nel caso di specie, parte ricorrente - nonostante il decorso di oltre un anno dall'invito, contenuto nell'ordinanza del 18.04.2024, a “sanare” i documenti prodotti mediante il deposito di idonea certificazione reddituale - ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in ordine alla mancata acquisizione di detta certificazione, la quale, peraltro, risulta estremamente agevole (essendo sufficiente presentare una richiesta, tramite apposito modello, direttamente all'Agenzia delle Entrate).
In difetto di prova in ordine al possesso del requisito reddituale richiesto dalla legge per beneficiare della prestazione di cui all'art. 13 L. 118/71, il ricorso non può che essere rigettato.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 05/07/2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ANDREA OCCHIONE
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L.118/71 a decorrere dal 1.07.2021, con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva:
- di aver ottenuto, con decreto di omologa emesso in data 15.3.2022 all'esito del procedimento di ATP iscritto al n.r.g. 3119/20, il riconoscimento del requisito sanitario di cui all' art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal 1.07.2021;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 5.04.2022; CP_1
- di aver trasmesso in via telematica, in data 21.05.2022, il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c., l' CP_1
non aveva ancora provveduto a dare esecuzione all'omologa.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato CP_1 contumace, con ordinanza in data 18.04.2024.
Con la medesima ordinanza, questo giudice, rilevato che, dall'esame della documentazione prodotta, non emergeva la prova del possesso, da parte dell'istante, del requisito reddituale richiesto per beneficiare della prestazione di cui all'art. 13 L.
118/71 (non essendo sufficiente, ai fini della prova in giudizio, la mera dichiarazione contenuta nel modello AP70), invitava la parte ricorrente a discutere in ordine alla sussistenza di detto requisito, autorizzando la stessa al deposito di documentazione sul punto entro 30 giorni prima dell'udienza del 21.01.2025, a cui veniva rinviata la discussione della causa.
Nonostante l'invito, la difesa di parte ricorrente, nel depositare le note di trattazione scritta per l'udienza predetta – celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. - ometteva di allegare la documentazione reddituale richiesta;
pertanto, con ordinanza in data 21.01.2025, la causa veniva ulteriormente rinviata all'udienza del 5.06.2025
- anch'essa sostituita dal deposito di note scritte - per il deposito di apposita certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, di cui si riteneva necessaria l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Con note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025, la difesa di parte ha chiesto un ulteriore rinvio per “PER CONSENTIRE IL DEPOSITO DI CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ATTESTANTE I REDDITI
PERCEPITI DAL RICORRENTE NEGLI ANNI DI CAUSA A TUTT'OGGI NON
ANCORA IN POSSESSO DEL RICORRENTE”.
Ebbene, ritiene questo giudicante che l'istanza non possa essere accolta, dovendosi ritenere la parte ricorrente decaduta dalla prova.
Al riguardo, è sufficiente osservare come, nel rito del lavoro, qualora il giudice abbia, nell'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., assegnato ad una delle parti un termine per porre rimedio alle irregolarità degli atti e dei documenti, tale termine deve ritenersi perentorio;
ne consegue, in applicazione della particolare disciplina di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 420 c.p.c., la decadenza della parte dal diritto di far assumere le prove nell'ipotesi di mancata ottemperanza nel termine fissato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav., 20 gennaio 2005, n. 1130).
Nel caso di specie, parte ricorrente - nonostante il decorso di oltre un anno dall'invito, contenuto nell'ordinanza del 18.04.2024, a “sanare” i documenti prodotti mediante il deposito di idonea certificazione reddituale - ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in ordine alla mancata acquisizione di detta certificazione, la quale, peraltro, risulta estremamente agevole (essendo sufficiente presentare una richiesta, tramite apposito modello, direttamente all'Agenzia delle Entrate).
In difetto di prova in ordine al possesso del requisito reddituale richiesto dalla legge per beneficiare della prestazione di cui all'art. 13 L. 118/71, il ricorso non può che essere rigettato.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 05/07/2025
Il Giudice
IA Busoli